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Document 32023R1050

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1050 della Commissione del 30 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/3362

GU L 141 del 31.5.2023, p. 16–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1050/oj

31.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1050 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2017/1019 (2) la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato («barre di rinforzo») originari della Repubblica di Bielorussia («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)

Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «paese interessato») è del 10,6 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 16 marzo 2022 dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione delle barre di rinforzo che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 giugno 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di barre di rinforzo originarie della Bielorussia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, il produttore esportatore noto e le autorità della Bielorussia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Paese rappresentativo

(9)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato.

(10)

Al fine di ottenere la collaborazione dei produttori esportatori di un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha contattato potenziali produttori di barre di rinforzo con sede in Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Repubblica dominicana, Svizzera, Norvegia, Turchia, Stati Uniti (USA) e Sud Africa. Ha ricevuto una risposta da un solo produttore, con sede negli Stati Uniti.

(11)

In assenza di collaborazione da parte di produttori situati in un altro potenziale paese rappresentativo, la Commissione ha deciso di determinare il valore normale sulla base delle informazioni ricevute da tale produttore negli Stati Uniti.

(12)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, le parti sono state informate e hanno avuto dieci giorni di tempo per presentare osservazioni in merito alla scelta degli Stati Uniti come paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni.

1.7.   Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

La Commissione ha comunicato nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, tenendo conto anche della ripartizione geografica. Tale campione era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 17 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione.

1.7.3.   Campionamento dei produttori della Bielorussia

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori della Bielorussia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica di Bielorussia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(17)

Si è manifestato solo un produttore di barre di rinforzo della Bielorussia, Byelorussian Steel Works («BMZ»). Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

1.8.   Risposte ai questionari

(18)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al richiedente, a BMZ e al produttore che ha collaborato nel paese rappresentativo. I questionari sono stati resi disponibili anche online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(19)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal richiedente e dal produttore statunitense.

(20)

BMZ non ha risposto al questionario e si è pertanto ritenuto che non abbia collaborato con la Commissione alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(21)

Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte del produttore bielorusso, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sui dati disponibili.

1.9.   Verifica in loco

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell’Unione

SN Maia — Siderurgia Nacional SA, Portogallo

CMC Poland SP. z o.o, Polonia

Riva Acier S.A.S., Francia

 

Associazione dei produttori dell’Unione

Eurofer, Belgio

 

Produttore in un paese rappresentativo appropriato

CMC, Irving, Texas, Stati Uniti

1.10.   Fase successiva della procedura

(23)

Il 17 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(24)

Solo il richiedente ha presentato osservazioni, a sostegno delle risultanze e delle conclusioni della Commissione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(25)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 («prodotto oggetto del riesame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare.

2.2.   Prodotto simile

(26)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese rappresentativo, e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(27)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(28)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping praticato dalla Bielorussia.

3.1.   Osservazioni preliminari

(29)

Secondo la banca dati Comext di Eurostat, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia sono state pari a circa 206 200 tonnellate, con una quota di mercato dell’1,9 % circa. I principali Stati membri importatori sono stati: Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Rispetto all’inchiesta iniziale, le importazioni e la quota di mercato sono risultate più che dimezzate (ossia 488 700 tonnellate e una quota di mercato del 5,0 %).

(30)

Come indicato al considerando 20, l’unico produttore bielorusso noto non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della Bielorussia che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Bielorussia. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

(31)

Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare quelli di Eurostat, della banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»), del Global Trade Atlas («GTA») e della domanda.

(32)

Il volume e il prezzo delle importazioni dalla Bielorussia sono stati determinati sulla base delle informazioni estratte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base

(33)

Come indicato nella sezione 1.6, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC e figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale dovrebbe essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese rappresentativo appropriato.

(34)

Avendo ricevuto una risposta da un solo produttore, con sede negli Stati Uniti, la Commissione ha deciso di determinare il valore normale sulla base delle informazioni ricevute da tale produttore statunitense, vale a dire sulla base dei prezzi reali di tale produttore che ha collaborato.

3.3.   Valore normale

(35)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile del produttore che ha collaborato ad acquirenti indipendenti negli Stati Uniti fosse rappresentativo. Il volume totale delle vendite negli Stati Uniti è stato confrontato con il volume totale delle importazioni dalla Bielorussia nell’Unione, riportato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Su tale base la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato statunitense.

(36)

La Commissione ha successivamente esaminato, per il produttore statunitense che ha collaborato, se ciascun tipo del prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Le vendite sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario risultava pari o superiore al costo di produzione. È stato quindi determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore negli Stati Uniti durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(37)

Dato che il volume venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (costi di produzione più SGAV) rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo reale praticato sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato.

3.4.   Prezzo all’esportazione

(38)

Come indicato al considerando 32, i prezzi all’esportazione dalla Bielorussia sono stati stabiliti sulla base dei valori all’importazione figuranti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, adeguati al livello franco fabbrica. A tal fine, i costi di trasporto dedotti si basavano sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda.

3.5.   Confronto

(39)

La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all’esportazione a livello franco fabbrica.

3.6.   Margine di dumping

(40)

Dal confronto è emerso un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni bielorusse, espresso come percentuale del valore in dogana dell’Unione, pari al 41,1 %.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(41)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia, la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Si ricorda che, a causa dell’omessa collaborazione da parte del produttore esportatore bielorusso e del governo della Bielorussia, l’analisi si è basata sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e sulla banca dati statistica Global Trade Atlas («GTA»).

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia

(42)

La capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia sono state stabilite sulla base delle informazioni fornite nella domanda.

(43)

Secondo i dati forniti nella domanda, sottoposti a controlli incrociati con fonti pubbliche, la capacità produttiva per il 2021 in Bielorussia è stata stimata a oltre 2,6 milioni di tonnellate di barre di rinforzo e può essere aumentata di ulteriori 300 mila tonnellate fino a un totale di 3 milioni di tonnellate (7). Secondo i dati disponibili, le vendite bielorusse erano pari a 1,7 milioni di tonnellate, di cui 700 mila destinate al consumo interno e 1 milione all’esportazione (8). È stata pertanto stimata una capacità inutilizzata superiore a 900 000 tonnellate, pari a oltre l’8 % del consumo dell’Unione durante il periodo del riesame. Tale capacità inutilizzata potrebbe servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(44)

Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, l’industria delle barre di rinforzo in Bielorussia è orientata all’esportazione, poiché circa l’85 % della capacità produttiva di acciaio della Bielorussia è destinato all’esportazione. Secondo la banca dati del GTA, il mercato dell’Unione è stato il principale mercato di esportazione della Bielorussia. I prezzi all’esportazione dalla Bielorussia verso i paesi terzi (551 EUR/tonnellata) sono risultati in media inferiori di 10 EUR per tonnellata rispetto ai prezzi medi di vendita all’esportazione verso il mercato dell’Unione e del 15 % inferiori ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione (651 EUR/tonnellata). Tenendo conto di questi livelli di prezzo, per gli esportatori bielorussi le esportazioni verso l’Unione sarebbero potenzialmente più attraenti che verso la maggior parte degli altri mercati. Inoltre un gran numero di paesi esportatori (vale a dire Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Turchia, Ucraina, Malaysia, Messico, Marocco, paesi del Golfo, Egitto e altri paesi) è diventato sempre più inaccessibile per la Bielorussia, a causa della presenza di un eccesso di offerta interna e di misure commerciali nei confronti delle importazioni bielorusse.

(45)

Il mercato dell’Unione era attraente anche per il produttore bielorusso in considerazione della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale di circa 11 milioni di tonnellate.

(46)

Pertanto, in termini di dimensioni, prezzi e vicinanza, il mercato dell’Unione è rimasto attraente per il produttore esportatore bielorusso rispetto ad altri mercati.

4.3.   Impatto delle sanzioni nei confronti della Bielorussia

(47)

La Commissione ha osservato che, a causa dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia che hanno colpito anche i prodotti in acciaio e/o le società siderurgiche che producono ed esportano il prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. In seguito all’imposizione delle sanzioni nel marzo 2022, le importazioni dalla Bielorussia sono cessate dal giugno 2022. La situazione attuale non può tuttavia essere considerata di carattere duraturo. Infatti, poiché tali sanzioni sono legate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Inoltre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. In considerazione delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nell’ambito della presente inchiesta. In particolare la Commissione ha constatato che, nonostante le attuali sanzioni, erano comunque necessarie misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

4.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(48)

Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping.

(49)

Inoltre nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della Bielorussia è risultata significativa rispetto al consumo dell’Unione. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e prezzi ha altresì evidenziato il rischio che le esportazioni bielorusse siano indirizzate verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure e che la capacità inutilizzata sia impiegata anche per aumentare la produzione e le esportazioni verso l’Unione.

(50)

La Commissione ha pertanto concluso che vi era il rischio che la scadenza delle misure antidumping comportasse un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia nell’Unione.

(51)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(52)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da circa 25 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(53)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame si è attestata a circa 11,2 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base della risposta al questionario macroeconomico fornita dal richiedente. Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 17 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(54)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, maggiorato del totale delle importazioni nell’Unione. Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono state fornite dal richiedente e adeguate, se del caso, in base ai dati verificati ricavati dalle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione relativi al periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda le importazioni, la Commissione si è basata sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(55)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

10 297 042

10 821 698

10 411 261

11 116 688

Indice (2018 = 100)

100

105

101

108

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 e risposte al questionario.

(56)

Tra il 2018 e il 2019 il consumo dell’Unione è aumentato del 5 %, per poi diminuire leggermente nel 2020 e tornare ad aumentare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le fluttuazioni del consumo durante il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame sono state dovute alla pandemia di COVID-19, che ha comportato la riduzione dell’attività degli operatori economici, con un conseguente calo del consumo, seguito dalla ripresa delle attività economiche.

(57)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato complessivamente dell’8 %.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(58)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota di tali importazioni sul consumo totale dell’Unione, come indicato nella sezione 5.2.

(59)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla Bielorussia (in tonnellate)

[72 000 - 80 000 ]

[80 000 - 90 000 ]

[125 000 - 140 000 ]

[200 000 - 210 000 ]

Indice (2018 = 100)

100

107

172

268

Quota di mercato (%)

0,6 - 0,8

0,7 - 0,9

1 - 1,5

1,8 - 2,1

Indice (2018 = 100)

100

102

170

248

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 e risposte al questionario.

(60)

Nel corso del periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia sono più che raddoppiate, passando da 72 000 - 80 000 tonnellate nel 2018 a 200 000 - 210 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni dalla Bielorussia ha mostrato un andamento simile a quello del volume delle importazioni e ha registrato un aumento considerevole ogni anno, passando dallo 0,6 %-0,8 % nel 2018 all’1,8 %-2,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.3.2.   Prezzi medi delle importazioni dalla Bielorussia

(61)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(62)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla Bielorussia ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Bielorussia (in EUR/tonnellata)

420 - 440

400 - 420

345 - 365

540 - 570

Indice (2018 = 100)

100

93

82

128

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

(63)

I prezzi medi delle importazioni sono diminuiti, passando da 420-440 EUR/tonnellata nel 2018 a 345-365 EUR/tonnellata nel 2020, per poi salire a 550-570 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, l’aumento tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame è stato del 28 %, pari a un aumento dei prezzi di 120-130 EUR per tonnellata. Questo aumento complessivo dei prezzi era in linea con la tendenza generale del prezzo delle barre di rinforzo nel mercato dell’Unione.

(64)

Tuttavia, come descritto nella sezione 5.5.3.1, durante l’intero periodo in esame il prezzo medio all’importazione dalla Bielorussia, a livello cif, è stato inferiore al costo unitario dei produttori dell’Unione.

5.3.3.   Undercutting dei prezzi

(65)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando la media ponderata del prezzo all’importazione a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), adeguato per tenere conto dei costi successivi all’importazione (9) (compreso il dazio antidumping), con la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

(66)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e ha evidenziato che i prezzi delle importazioni bielorusse erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione del 2,5 %-3 %. Escludendo il dazio antidumping, la Commissione ha stabilito un livello di undercutting compreso tra l’11,8 % e il 12 %.

5.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Bielorussia

(67)

Le importazioni di barre di rinforzo da paesi terzi diversi dalla Bielorussia provenivano principalmente dalla Norvegia, dalla Russia e dalla Turchia.

(68)

Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di barre di rinforzo provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Norvegia

Volume (in tonnellate)

91 685

91 068

150 285

148 780

Indice (2018 = 100)

100

99

164

162

Quota di mercato (%)

0,9

0,8

1,4

1,3

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

538

492

448

705

Indice (2018 = 100)

100

92

83

131

Turchia

Volume (in tonnellate)

212 854

142 755

38 735

63 558

Indice (2018 = 100)

100

67

18

30

Quota di mercato (%)

2,1

1,3

0,4

0,6

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

481

458

381

488

Indice (2018 = 100)

100

95

79

102

Russia

Volume (in tonnellate)

254 438

125 522

25 269

37 237

Indice (2018 = 100)

100

49

10

15

Quota di mercato (%)

2,5

1,2

0,2

0,3

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

503

464

414

625

Indice (2018 = 100)

100

92

82

124

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

190 092

129 870

44 444

206 013

Indice (2018 = 100)

100

68

23

108

Quota di mercato (%)

1,8

1,2

0,4

1,9

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

812

476

441

691

Indice (2018 = 100)

100

59

54

85

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Bielorussia

Volume (in tonnellate)

749 069

489 216

258 732

455 588

Indice (2018 = 100)

100

65

35

61

Quota di mercato (%)

7,3

4,5

2,5

4,1

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

579

471

434

662

Indice (2018 = 100)

100

81

75

114

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 e risposte al questionario.

(69)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Bielorussia ha rappresentato il 4,1 % del consumo dell’Unione. Il volume delle importazioni è diminuito notevolmente nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame è aumentato in misura considerevole, senza tuttavia raggiungere il livello del 2019, dando luogo a una riduzione complessiva della quota di mercato di 3,2 punti percentuali nel periodo in esame. Nel periodo in esame il prezzo medio all’importazione è aumentato del 14 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Bielorussia è stato più elevato rispetto al prezzo medio dell’industria dell’Unione (+ 2 %) e superiore rispetto al prezzo medio all’importazione dalla Bielorussia (+ 17 %-20 %).

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(70)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(71)

Come indicato al considerando 14, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(72)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati macroeconomici forniti dall’associazione dei produttori dell’Unione e dei dati relativi a tutti i produttori dell’Unione contenuti nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(73)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(74)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(75)

Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

11 029 000

11 814 000

11 204 000

11 201 000

Indice (2018 = 100)

100

107

102

102

Capacità produttiva (in tonnellate)

16 468 495

17 472 690

17 576 838

17 350 801

Indice (2018 = 100)

100

106

107

105

Utilizzo degli impianti (%)

67

68

64

65

Indice (2018 = 100)

100

101

95

96

Fonte:

dati verificati forniti dall’associazione di produttori dell’Unione.

(76)

Durante il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato complessivamente del 2 %. Il volume di produzione è aumentato del 7 % tra il 2018 e il 2019. Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, la produzione è diminuita del 5 % rispetto al 2019 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame è rimasta invariata.

(77)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 5 %. L’utilizzo degli impianti è sceso dal 67 % nel 2018 al 65 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(78)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

9 517 192

10 293 817

10 054 658

10 507 529

Indice (2018 = 100)

100

108

106

110

Quota di mercato (%)

92

95

96

94

Indice (2018 = 100)

100

103

105

102

Fonte:

banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 e dati verificati forniti dall’associazione di produttori dell’Unione.

(79)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è aumentato del 10 %. Tra il 2018 e il 2019 è aumentato dell’8 %, mentre nel 2020 ha registrato una leggera diminuzione (del 2 %), per poi tornare a crescere del 4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(80)

Durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha registrato un lieve incremento pari al 2 %. Tra il 2018 e il 2020 è cresciuta del 5 %, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame è diminuita.

5.5.2.3.   Crescita

(81)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto dell’8 %. L’industria dell’Unione ha beneficiato di tale aumento del consumo e durante il periodo in esame ha anche lievemente aumentato la propria quota di mercato (del 2 %).

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(82)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

5 507

6 159

5 999

5 557

Indice (2018 = 100)

100

112

109

101

Produttività (in tonnellate/dipendente)

2 002

1 918

1 867

2 015

Indice (2018 = 100)

100

96

93

101

Fonte:

dati verificati forniti dall’associazione di produttori dell’Unione.

(83)

Il numero di dipendenti ha registrato fluttuazioni nel corso del periodo in esame. Dal 2018 al 2019 è aumentato del 12 % per poi diminuire gradualmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, attestandosi a un livello leggermente superiore a quello registrato nel 2018. Tra il 2018 e il 2020 la produttività è diminuita del 7 %, mentre è aumentata dell’8 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo in esame la produttività è aumentata dell’1 %.

5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(84)

Il margine di dumping stabilito durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato notevolmente superiore al livello minimo, mentre il livello delle importazioni dalla Bielorussia durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato pari all’1,9 % del consumo dell’Unione.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(85)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)

508

469

424

651

Indice (2018 = 100)

100

92

83

128

Costo unitario di produzione

477

438

410

578

Indice (2018 = 100)

100

92

86

121

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(86)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 17 % tra il 2018 e il 2020, riflettendo il calo del costo unitario di produzione. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo è aumentato del 45 % rispetto al 2020. L’aumento dei prezzi è stato determinato da un aumento del costo unitario di produzione e da un aumento della domanda a seguito della ripresa dopo la pandemia di COVID-19.

(87)

Gli attuali dazi antidumping hanno consentito all’industria dell’Unione di rimanere competitiva rispetto all’attuale livello dei prezzi, poiché, come spiegato al considerando 64, durante l’intero periodo in esame i costi unitari dei produttori dell’Unione sono stati superiori al prezzo medio delle importazioni dalla Bielorussia.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(88)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’industria dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costi medi del lavoro per dipendente (in EUR)

41 477

41 434

40 137

42 622

Indice (2018 = 100)

100

100

97

103

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(89)

Il costo medio del lavoro per dipendente dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, registrando un calo temporaneo del 3 % nel 2020 principalmente a causa dei fermi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19.

5.5.3.3.   Scorte

(90)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

186 048

181 490

170 626

193 376

Indice (2018 = 100)

100

98

92

104

Scorte finali in percentuale della produzione

10,2

9,6

9,6

9,7

Indice (2018 = 100)

100

94

93

95

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(91)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 4 %.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(92)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

8,4

5,0

4,9

15,3

Indice (2018 = 100)

100

60

58

183

Flusso di cassa (in EUR)

77 870 905

63 476 067

41 354 068

109 174 968

Indice (2018 = 100)

100

82

53

140

Investimenti (in EUR)

21 227 319

15 647 296

17 870 081

18 838 367

Indice (2018 = 100)

100

74

84

89

Utile sul capitale investito (%)

102

69

51

215

Indice (2018 = 100)

100

68

50

211

Fonte:

risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(93)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Tra il 2018 e il 2020 la redditività dell’industria dell’Unione ha registrato un calo, dall’8,4 % al 4,9 %, cui ha fatto seguito un forte aumento tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino a raggiungere il 15,3 %. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’aumento della domanda, dovuto alla ripresa economica post-COVID-19, ha consentito all’industria di aumentare i prezzi a un ritmo più elevato rispetto all’aumento dei costi di produzione, con il conseguente incremento della redditività. I dazi antidumping in vigore hanno consentito all’industria dell’Unione di tornare a una situazione commerciale sana. Durante tutto il periodo in esame la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata superiore al profitto di riferimento stabilito durante l’inchiesta iniziale (4,8 %).

(94)

Dall’inchiesta è emerso che il periodo dell’inchiesta di riesame è stato caratterizzato da circostanze eccezionali, legate allo scoppio della pandemia di COVID-19, cui ha fatto seguito una rapida ripresa economica. In particolare nel 2020 il mercato delle barre rinforzate dell’Unione ha subito una forte perturbazione a causa della pandemia di COVID, registrando volatilità eccezionali. Nel primo semestre del 2020 la produzione è stata temporaneamente interrotta a causa della mancanza di ordinativi. In una fase successiva, nella seconda metà del 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, la redditività dei produttori di barre rinforzate dell’Unione è migliorata, in quanto la ripresa della domanda è proseguita più rapidamente del previsto. A tale riguardo, il miglioramento della redditività dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato probabilmente di natura temporanea, poiché determinato principalmente da un aumento straordinariamente rapido e sostenuto della domanda che ha portato a livelli di prezzo più elevati.

(95)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un aumento del 40 % alimentato dalla redditività, sebbene a un tasso inferiore, rispecchiando anche in questo caso l’effetto positivo dei dazi antidumping e le circostanze eccezionali nel periodo dell’inchiesta di riesame descritte al considerando 94.

(96)

Durante il periodo in esame il livello degli investimenti è diminuito dell’11 %.

(97)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2018 e il 2020 è diminuito, passando dal 102 % al 51 %, per poi registrare un forte aumento tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente durante il periodo in esame l’utile sul capitale investito è più che raddoppiato.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(98)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite nell’Unione, la quota di mercato, l’occupazione, la redditività e il flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Sebbene durante tale periodo l’andamento di indicatori quali le scorte finali e gli investimenti sia stato negativo, i loro livelli assoluti sono soddisfacenti e non hanno pertanto evidenziato l’esistenza di un pregiudizio notevole.

(99)

Sulla base di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione si è ripresa dal precedente pregiudizio e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(100)

La Commissione ha concluso, al considerando 99, che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia, in caso di scadenza delle misure antidumping.

(101)

Per stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, la Commissione ha esaminato: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Bielorussia; e ii) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia e la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Bielorussia

(102)

Come indicato al considerando 49, in Bielorussia è stata stimata una capacità inutilizzata superiore a 900 000 tonnellate, pari a oltre l’8 % del consumo dell’Unione durante periodo dell’inchiesta di riesame. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure in vigore.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione, probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(103)

Come stabilito nei considerando da 44 a 46, in termini di dimensioni, prezzi e vicinanza, il mercato dell’Unione è rimasto attraente per i produttori esportatori bielorussi.

(104)

La Commissione ha analizzato il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse nell’Unione. La media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia, in assenza di dazi antidumping, è stata notevolmente inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Bielorussia (10) sono state effettuate a prezzi dal 13 % al 15 % inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, come spiegato ai considerando 64 e 87, il livello dei prezzi delle importazioni bielorusse era inferiore anche al costo di produzione dell’Unione. Di conseguenza è probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più attraente per la Bielorussia.

(105)

Analogamente, al fine di valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha anche ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni bielorusse verso mercati terzi costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi verso il mercato dell’Unione.

(106)

Come indicato al considerando 44, la Commissione ha esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni bielorusse verso mercati terzi e ha riscontrato che tali prezzi all’esportazione erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione (del 15 %). Il mercato dell’Unione rimane pertanto molto attraente in termini di prezzi per i produttori bielorussi.

(107)

Alla luce di quanto precede, e nell’eventualità di un aumento delle importazioni a basso prezzo dalla Bielorussia, i produttori dell’Unione sarebbero costretti a ridurre i prezzi nel tentativo di mantenere i volumi di vendita e le quote di mercato. Ciò inciderebbe sulla redditività complessiva dell’industria, che si deteriorerebbe.

(108)

D’altro canto, se l’industria dell’Unione mantenesse i suoi attuali livelli di prezzo, ne risulterebbe un’incidenza negativa pressoché immediata sui suoi volumi di vendita e di produzione, nonché sulla sua quota di mercato. Un calo del volume di produzione determinerebbe inoltre un incremento dei costi di produzione per pezzo a causa della riduzione dei vantaggi dell’economia di scala. Ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione. Con una perdita di redditività l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione.

(109)

Sebbene il prodotto oggetto del riesame sia interessato dai pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, come indicato al considerando 47 la situazione attuale non può essere considerata di carattere duraturo. La Commissione ha ritenuto che tali sanzioni non possano incidere sulle sue conclusioni nell’ambito della presente inchiesta.

6.3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(110)

Su tale base si è pervenuti alla conclusione che l’assenza di misure con ogni probabilità produrrebbe un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(111)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(112)

Come indicato al considerando 99, l’industria dell’Unione si è ripresa dal pregiudizio causato da precedenti pratiche di dumping. In caso di scadenza delle misure in vigore, è probabile che l’industria dell’Unione si troverebbe ad affrontare una maggiore concorrenza sleale da parte dei produttori bielorussi, il che con ogni probabilità interromperebbe l’attuale processo di ripresa dell’industria dell’Unione.

(113)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(114)

Come indicato al considerando 15, nessun importatore si è manifestato dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Sebbene non si possa escludere che l’istituzione delle misure abbia avuto un impatto negativo sulla loro attività, gli importatori non dipendevano dalla Bielorussia e potevano acquistare il prodotto oggetto del riesame da altri paesi, come la Norvegia e la Turchia. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, dal punto di vista degli importatori, non vi fossero motivi validi per non prorogare le misure in vigore.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(115)

Nessun utilizzatore si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Non vi erano pertanto indicazioni che le conclusioni raggiunte nell’inchiesta iniziale (11) non fossero più valide e che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un impatto negativo sugli utilizzatori superiore all’impatto positivo delle misure.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(116)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi fossero validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di barre rinforzate originarie della Bielorussia.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(117)

In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza o reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle barre rinforzate originarie della Bielorussia.

(118)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(119)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214999510), originari della Bielorussia. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, sono pari al 10,6 %.

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).

(3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 372 del 16.9.2021, pag. 9).

(4)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia (GU C 231 del 15.6.2022, pag. 21).

(5)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(6)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607.

(7)  Produttore esportatore: https://eng.belsteel.com/about/rolling-production.php.

(8)  Banca dati del gruppo CRU, https://www.crugroup.com/.

(9)  Nell’inchiesta iniziale i costi successivi all’importazione sono stati fissati a un livello del 2 %.

(10)  Se si includesse il 2 % del costo successivo all’importazione, la differenza di prezzo sarebbe compresa tra l’11,8 % e il 12 %, come indicato al considerando 66.

(11)  Nel complesso, non vi erano motivi validi contrari all’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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