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Document 32023R0609

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/609 della Commissione del 17 marzo 2023 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19

    C/2023/1627

    GU L 80 del 20.3.2023, p. 41–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/609/oj

    20.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 80/41


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/609 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2023

    che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese per quanto concerne Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 (2) la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («regolamento controverso»).

    1.2.   La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

    (2)

    Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd («Giant» o «ricorrente») ha impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale»). Il 27 aprile 2022 il Tribunale ha emesso la propria sentenza nella causa T-242/19 (3) relativa al regolamento controverso («sentenza»).

    (3)

    Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi, elencati all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, quali l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell’industria dell’Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 3, il Tribunale ha rilevato che, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi della ricorrente (o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM (4) in quanto la commercializzazione a valle del prodotto in esame (5) era effettuata dall’acquirente indipendente), la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l’errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione la cui importanza o esistenza non era stata debitamente dimostrata.

    (4)

    Considerando l’importanza che la Commissione aveva attribuito all’esistenza di un undercutting dei prezzi nella sua constatazione del pregiudizio e nella sua conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l’errore nel calcolo dell’undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l’analisi della Commissione relativa al rispettivo nesso di causalità, la cui esistenza costituisce un elemento essenziale per l’istituzione delle misure.

    (5)

    Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, ai fini dell’accertamento di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento il carattere non equo del confronto constatato nell’ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l’analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni (6).

    (6)

    Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell’undercutting dei prezzi (7). Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l’errore metodologico relativo all’undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nel regolamento controverso e comunque inferiore al margine di dumping ivi stabilito. In tal caso, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l’importo del rispettivo dazio dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio (8).

    (7)

    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguardava Giant.

    1.3.   Esecuzione della sentenza del Tribunale

    (8)

    L’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (9).

    (9)

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (10). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura del procedimento antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (11), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

    (10)

    Nel caso di specie il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per un motivo, vale a dire perché la Commissione non ha effettuato un confronto equo allo stesso stadio commerciale nell’analisi dell’undercutting dei prezzi con cui ha determinato l’esistenza di un undercutting significativo. Secondo il Tribunale, tale errore ha inficiato anche l’analisi del nesso di causalità e, potenzialmente, il margine di pregiudizio per quanto riguarda la ricorrente.

    (11)

    Le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono valide e non sono interessate dalla presente riapertura (12).

    (12)

    A seguito della sentenza del Tribunale, il 6 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di riapertura») di riapertura dell’inchiesta iniziale concernente le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») che ha portato all’adozione del regolamento controverso, nella parte in cui riguarda Giant, riprendendola dal punto in cui si è verificata l’irregolarità (13).

    (13)

    La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Giant.

    (14)

    Il 6 luglio 2022 la Commissione ha inoltre sottoposto a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC fabbricate da Giant e ha dato indicazioni alle autorità doganali nazionali di astenersi dal pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso dei dazi annullati («regolamento relativo alla registrazione») (14) e di attendere la pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    (15)

    La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a comunicare per iscritto le proprie osservazioni e a chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura.

    (16)

    Una parte interessata, Giant, ha chiesto un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di riapertura e ha avuto la possibilità di essere sentita.

    (17)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sia Giant che l’EBMA hanno chiesto audizioni e hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.

    (18)

    Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.4.   Fasi procedurali per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale

    (19)

    In seguito alla riapertura dell’inchiesta, la Commissione ha inviato richieste di informazioni ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e alle rispettive società commerciali collegate.

    (20)

    Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto alle richieste di informazioni.

    (21)

    A norma dell’articolo 16 del regolamento antidumping di base la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    Accell Group (Heerenveen, Paesi Bassi);

    Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbruck, Germania);

    Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Germania);

    Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Paesi Bassi).

    1.5.   Periodo dell’inchiesta

    (22)

    L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA RIAPERTURA DELL’INCHIESTA

    (23)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni specifiche sulla riapertura dell’inchiesta da Giant e dall’importatore Rad Power Bikes NL.

    (24)

    Giant ha sostenuto che, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, un’inchiesta dovrebbe concludersi, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa deve concludersi entro 15 mesi dall’apertura, conformemente alle risultanze raggiunte a norma dell’articolo 8 per gli impegni o dell’articolo 9 per le misure definitive. Giant ha inoltre affermato che l’articolo 5.10 dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («accordo antidumping dell’OMC») prevede che le inchieste, salvo circostanze particolari, debbano concludersi entro un anno, e in ogni caso non oltre 18 mesi, dalla loro apertura. Giant ha sostenuto che il carattere vincolante e assoluto dei termini di cui all’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC è stato confermato a più riprese dall’organo d’appello dell’OMC e dai panel dell’OMC, in particolare nel procedimento CE – Elementi di fissaggio, in cui l’organo d’appello dell’OMC ha statuito che l’articolo 5.10 impone che le inchieste siano completate entro 12 mesi o, in circostanze particolari, non oltre 18 mesi (15), e nel procedimento Marocco – Acciaio laminato a caldo (Turchia) (16) in cui il panel ha dichiarato che l’articolo 5.10 non consente deroghe al rispetto dei termini stabiliti in tale disposizione. Giant ha altresì affermato che l’avviso di riapertura riconosce espressamente che il presente procedimento costituisce la continuazione dell’inchiesta iniziale e che, poiché l’inchiesta antidumping iniziale era stata avviata il 20 ottobre 2017, al fine di rispettare il termine obbligatorio di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, l’inchiesta doveva essere completata entro il 20 gennaio 2019. Di conseguenza Giant ha affermato che la riapertura dell’inchiesta iniziale nel luglio 2022 ha comportato l’estensione della stessa oltre il termine obbligatorio per la conclusione delle inchieste di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base ed è inoltre incompatibile con i termini di cui all’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC.

    (25)

    La Commissione ha osservato che, secondo la giurisprudenza costante (17), il termine di 15 mesi per la conclusione di un’inchiesta di cui all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base non si applica alle fattispecie in cui un procedimento è riaperto a seguito di una sentenza di un giudice. Pertanto l’articolo 6, paragrafo 9, riguarda solo i procedimenti iniziali e non quelli che sono stati riaperti a seguito di una sentenza di annullamento o di nullità. Le cause dell’OMC citate da Giant appaiono irrilevanti in quanto non mettono in discussione il fatto che l’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC si estenda oltre le inchieste iniziali. L’argomentazione è pertanto respinta.

    (26)

    Giant ha altresì affermato che la Commissione non è legittimata a riaprire l’inchiesta antidumping iniziale nei suoi confronti, in quanto l’errore sostanziale riscontrato dal Tribunale non solo ha inficiato l’inchiesta che la riguardava, ma anche le analisi generali del pregiudizio e del nesso di causalità che si sono basate, almeno in parte, sulle risultanze relative a Giant. Giant ha inoltre sostenuto che, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-242/19, la Commissione non era autorizzata a riaprire l’inchiesta iniziale, ma avrebbe dovuto abrogare le misure antidumping sulle biciclette elettriche nella parte in cui riguardavano Giant. Anche Rad Power Bikes NL ha affermato che le risultanze del Tribunale imporrebbero alla Commissione di abrogare le misure istituite.

    (27)

    La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni secondo cui non sarebbe possibile riaprire un’inchiesta al fine di porre rimedio a un’illegittimità riscontrata dagli organi giurisdizionali europei. Il Tribunale ha infatti constatato nel procedimento Jindal (18) che la Commissione può riaprire un’inchiesta, riprenderla dal punto in cui si è verificata l’illegittimità, correggere l’irregolarità e reistituire misure durante il periodo di applicazione del regolamento controverso, anche in caso di errore sostanziale/metodologico. La Commissione non è riuscita neanche a comprendere in che modo le disposizioni o la giurisprudenza dell’OMC citate da Giant confermerebbero le sue affermazioni, in quanto non riguardano la rettifica delle illegittimità a seguito di un procedimento giudiziario.

    (28)

    Nell’ambito della presente inchiesta riaperta, come spiegato nelle sezioni 3 e 4, la Commissione ha corretto l’errore metodologico, come richiesto dal Tribunale nella propria sentenza nella causa T-242/19, rivedendo i calcoli dell’undercutting di Giant. La Commissione ha altresì ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant eliminando lo stesso errore metodologico. Alla luce della conclusione del Tribunale secondo cui tale questione incide anche sulle risultanze generali relative al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha rivisto la propria analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, come spiegato di seguito nelle sezioni 3 e 4. La Commissione ha pertanto ritenuto che le proprie risultanze rivedute siano pienamente conformi alla sentenza del Tribunale nella causa T-242/19. Poiché le risultanze rivedute hanno comportato la riduzione ma non l’eliminazione del livello del dazio, non è stato dunque necessario abrogare le misure antidumping sulle biciclette elettriche nella parte relativa a Giant. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (29)

    Giant ha inoltre sostenuto che, qualora proseguisse l’inchiesta riaperta, la Commissione dovrebbe anche correggere tutti gli altri errori contestati dinanzi al Tribunale. In particolare, Giant ha affermato che la Commissione deve correggere gli errori relativi ai propri calcoli del margine di dumping (compresa la richiesta di TEM e la valutazione del valore normale). Giant ha sostenuto che non era stato garantito un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base.

    (30)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. Nella conclusione di cui al punto 125 della sentenza nella causa T-242/19, il Tribunale ha constatato che il regolamento doveva essere annullato, nella parte in cui riguarda Giant, in quanto l’errore metodologico riscontrato nel calcolo dell’undercutting dei prezzi poteva rimettere in discussione la legittimità del regolamento controverso invalidando l’analisi della Commissione relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare o accertare la fondatezza di altre pretese avanzate dalla ricorrente. Come indicato nei considerando 8 e 11, l’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione delle sentenze del Tribunale comporta e le restanti risultanze e conclusioni del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono pienamente valide. Pertanto, poiché l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’intero caso, bensì nel dare esecuzione ai riscontri specifici del Tribunale, la Commissione non ha ritenuto necessario riesaminare il margine di antidumping di Giant.

    (31)

    Giant ha inoltre sottolineato che, sia nell’inchiesta iniziale che in quella riaperta, la Commissione non aveva divulgato tutte le informazioni necessarie per accertare se fosse stato effettuato un confronto equo tra i prezzi all’esportazione di Giant e quelli dell’industria dell’Unione. Giant ha pertanto chiesto che, nel contesto dell’inchiesta riaperta, la Commissione divulghi informazioni pertinenti sui canali di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (32)

    Sebbene abbia mantenuto la propria posizione sulla riservatezza dei dati specifici relativi alle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto opportuno informare Giant in merito agli aspetti seguenti: i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno realizzato circa il 46 % del proprio volume di vendite tramite operatori commerciali collegati; un totale di 10 operatori commerciali collegati ha venduto biciclette elettriche a società non collegate, oltre alle vendite dirette effettuate dai produttori inclusi nel campione; le vendite dirette hanno pertanto rappresentato circa il 54 % del volume delle vendite dell’Unione.

    (33)

    Giant ha affermato che, contrariamente a quanto ha indicato nell’avviso di riapertura, la Commissione era tenuta a effettuare un confronto equo tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi delle biciclette elettriche vendute dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Essa ha sostenuto che, a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha l’obbligo positivo di effettuare tale confronto dei prezzi, che può essere tra i prezzi delle biciclette elettriche importate e i prezzi reali dell’industria dell’Unione, al fine di verificare l’incidenza sui prezzi delle importazioni in questione. Tale confronto equo dovrebbe tener conto del corretto punto di concorrenza dei prezzi di vendita in questione, come pure delle differenze a livello di vendite di prodotti di marca o a livello OEM.

    (34)

    La Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni addotte da Giant e delle osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale nella sua analisi riveduta dell’undercutting, del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’eliminazione del pregiudizio e delle risultanze di cui alle sezioni 3 e 4.

    (35)

    Giant ha altresì sottolineato che il regolamento relativo alla registrazione riconosceva espressamente che «l’importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti […] dipenderà dalle risultanze del riesame» (19) e pertanto, secondo Giant, ne consegue che qualsiasi dazio finale dovuto può applicarsi unicamente alle importazioni future, vale a dire ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore di tali dazi. Giant ha affermato che tale posizione è corroborata dalle conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-458/98 (IPS) nonché dalle opinioni espresse in passato dalla stessa Commissione (20). Giant ha pertanto sostenuto che eventuali dazi ricalcolati potevano essere istituiti unicamente sulle importazioni future di biciclette elettriche da essa prodotte, vale a dire biciclette elettriche che entreranno in libera pratica dopo la pubblicazione dei regolamenti che reistituiscono i dazi. Giant ha inoltre affermato che la nuova istituzione di dazi ricalcolati sulle importazioni precedenti sarebbe anche contraria alla natura dei dazi antidumping, che non sono misure punitive volte a compensare il pregiudizio subito in passato dall’industria dell’Unione, ma costituiscono uno strumento per prevenire un pregiudizio futuro (21).

    (36)

    Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (22) non impedisce la nuova istituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (23). Di conseguenza, come spiegato al considerando 14 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale nuova istituzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (24). L’argomentazione addotta da Giant secondo cui non è possibile reistituire i dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della pubblicazione del (futuro) regolamento di esecuzione della Commissione è stata pertanto respinta.

    (37)

    Rad Power Bikes NL ha osservato di aver importato prodotti da altri esportatori cinesi, simili a quelli importati da Giant, e che tali importazioni erano soggette a dazi calcolati e istituiti sulla base del livello pertinente di eliminazione del pregiudizio. La stessa società ha pertanto sostenuto che, nel ricalcolare i dazi applicabili a Giant, la Commissione deve anche rivedere e ridurre le aliquote dei dazi applicabili agli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi, sia a quelli cui sono state concesse aliquote individuali dei dazi sia agli altri esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.

    (38)

    Come spiegato al considerando 30, l’ambito dell’inchiesta riaperta non consiste nel riesame dell’insieme delle risultanze del regolamento controverso, bensì nel dare esecuzione alle risultanze specifiche del Tribunale nella parte che riguarda Giant. Il Tribunale non ha annullato il regolamento controverso per quanto riguarda altri produttori esportatori. La Commissione non ha dunque ritenuto necessario né opportuno rivedere le proprie risultanze iniziali per gli altri esportatori cinesi soggetti ai dazi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (39)

    Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni Giant ha ribadito le proprie argomentazioni, mettendo in discussione la legittimità della reistituzione retroattiva dei dazi antidumping riveduti a carico di Giant, come indicato al considerando 35. Tuttavia, poiché non sono state sollevate nuove argomentazioni, il rigetto della sua argomentazione è stato confermato.

    3.   RIESAME DEL MARGINE DI UNDERCUTTING DI GIANT E DELLE RISULTANZE CONCERNENTI IL PREGIUDIZIO

    3.1.   Determinazione dell’undercutting in relazione a Giant

    (40)

    Come osservato al considerando 3, il Tribunale ha rilevato che poiché la Commissione si è basata sul calcolo dell’undercutting dei prezzi nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, prendendo in considerazione determinati elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell’Unione che aveva dedotto dai prezzi di Giant (o che non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM), la Commissione non aveva effettuato un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi di Giant. Pertanto l’importanza o l’esistenza di tale undercutting non era stata debitamente dimostrata.

    (41)

    Come spiegato al considerando 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione (25) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabilita a livello di prezzi cif con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali del 6 % e dei costi di importazione. Come indicato ai considerando da 94 a 96 del regolamento controverso, quando le vendite sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati, i prezzi all’esportazione sono stati adeguati per analogia a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Sono state detratte le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dell’operatore commerciale collegato e del profitto di un campione di importatori indipendenti (9 % del prezzo di vendita).

    (42)

    Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il margine di undercutting di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 41 sotto un duplice profilo.

    (43)

    In primo luogo, quando le vendite sono state realizzate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo di vendita praticato ad acquirenti indipendenti (di tutti i tipi) per tenere conto delle SGAV effettive dell’operatore commerciale e dei profitti pari al 9 %. Per un produttore dell’Unione è stato individuato un regime particolare simile alla prestazione in conto lavorazione. In questo caso, quando riguardavano attività di produzione, i costi dell’operatore commerciale collegato non sono stati detratti. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al medesimo livello di profitto stabilito per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio (26) ai produttori esportatori inclusi nel campione, calcolato a partire dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.

    (44)

    In secondo luogo, quando era necessario confrontare i prezzi a livello di OEM, è stata operata un’ulteriore detrazione del 2,3 % dai prezzi pertinenti dell’industria dell’Unione per tenere conto dei costi di progettazione, commercializzazione e di ricerca e sviluppo (R&S). Tale detrazione è stata stabilita come indicato ai considerando da 59 a 72 del regolamento controverso.

    (45)

    Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e a dettaglianti nell’Unione.

    (46)

    Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Giant ha sostenuto che il confronto tra i suoi prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione dovrebbe essere effettuato allo stadio della prima vendita ad un acquirente indipendente, senza adeguamenti per le SGAV e i profitti in entrambe le parti del calcolo. Giant ha sostenuto che tale è stato l’approccio seguito dalla Commissione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa Jindal. Giant ha sostenuto che utilizzando questo metodo si otterrebbe un confronto equo.

    (47)

    La Commissione ha ricordato che il confronto tra i prezzi del produttore esportatore e quelli dell’industria dell’Unione nel caso Jindal è stato effettuato a livello di acquirenti indipendenti a causa delle circostanze particolari di tale caso, in cui il mercato era geograficamente suddiviso e la concorrenza si esplicava a livello di gare d’appalto. Ogni caso è esaminato sulla base dei fatti specifici e delle circostanze specifiche alla luce della sentenza in questione. Giant non ha spiegato perché le circostanze in questo caso giustificherebbero lo stesso approccio adottato nel caso Jindal e perché l’approccio seguito dalla Commissione non è coerente con la sentenza del Tribunale. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi all’esportazione nell’inchiesta iniziale erano stati adeguati, ove opportuno, per tener conto delle SGAV degli operatori commerciali collegati e di un profitto teorico, conformemente alla prassi della Commissione di applicare per analogia lo stesso metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale approccio è stato esplicitamente confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Hansol (27), la quale ha sottolineato che esso rientrava nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per attuare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (48)

    Giant ha inoltre sostenuto che, in alternativa all’argomentazione di cui al considerando 46, per le vendite dell’industria dell’Unione effettuate direttamente ai dettaglianti, la Commissione dovrebbe operare ulteriori detrazioni dai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione per le SGAV e i profitti relativi ai servizi di vendita interni.

    (49)

    La Commissione ha tuttavia ricordato che l’approccio illustrato ai considerando da 42 a 45 ha garantito un confronto equo, adeguando allo stesso modo i prezzi all’esportazione e quelli dell’industria dell’Unione per gli stessi canali di vendita utilizzando lo stesso metodo. Ciò significa che sia i prezzi all’esportazione che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono adeguati per tenere conto delle SGAV e dei profitti se le vendite sono effettuate tramite operatori commerciali collegati, mentre le vendite dirette non sono adeguate. Un adeguamento dei prezzi delle vendite dirette dell’industria dell’Unione, quale quello suggerito da Giant, creerebbe pertanto un’asimmetria a svantaggio dell’industria dell’Unione rispetto ai prezzi all’esportazione di Giant per le sue vendite corrispondenti, in quanto non sono state operate detrazioni analoghe sulle vendite dirette della società produttrice di Giant in Cina. Ciò sarebbe altresì contrario alla sentenza del Tribunale, per gli stessi motivi di asimmetria su cui si è basata la Corte quando si è pronunciata a favore di Giant. La Commissione ha inoltre osservato che sono già stati effettuati ulteriori adeguamenti per quanto riguarda i costi di progettazione, commercializzazione e ricerca e sviluppo («R &S») e lo stadio commerciale, ove opportuno, come spiegato ai considerando 44 e 45, per garantire la piena simmetria tra le rispettive situazioni di Giant e dell’industria dell’Unione, in conformità della sentenza. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (50)

    Giant ha inoltre sostenuto che le sue vendite OEM dovrebbero essere confrontate con i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, cui erano state applicate ove opportuno le SGAV e la detrazione del profitto.

    (51)

    La Commissione ha confermato che tale approccio è stato seguito.

    (52)

    Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la divulgazione dei calcoli dei prezzi rivisti dell’industria dell’Unione era errata, a causa della metodologia utilizzata per incorporare le note di credito. I produttori dell’Unione hanno sostenuto che ciò ha inciso sia sul calcolo dei prezzi netti sia sugli adeguamenti delle SGAV e dei profitti.

    (53)

    La Commissione ha valutato se la metodologia riveduta, suggerita dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, avrebbe avuto un impatto sui margini di undercutting e di underselling. Di conseguenza, la Commissione ha rivisto i propri calcoli, ma non ne è derivato alcun impatto sostanziale su tali margini. I calcoli riveduti sono stati comunicati ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e la revisione dei calcoli è stata comunicata anche a Giant e alle altre parti interessate il 10 febbraio 2023. Alle parti è stato concesso un termine per presentare osservazioni.

    (54)

    Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha evidenziato un errore nei calcoli delle note di credito per un produttore dell’Unione. Corretto tale errore, è risultato che il margine di undercutting di Giant era parti all’11,5 %. I nuovi calcoli sono stati comunicati a tutte le parti interessate il 14 febbraio 2023 e alle parti è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per presentare osservazioni. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.

    (55)

    Anche nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2023 l’industria dell’Unione ha sostenuto che nel trattamento delle note di credito la Commissione avrebbe dovuto calcolare solo le SGAV e gli importi dei profitti sulla base del valore EXW di ciascuna operazione di vendita. Tuttavia, tenendo presente che le SGAV sono state calcolate per ciascuna bicicletta elettrica e il margine di profitto è stato calcolato sul valore della fattura, l’argomentazione è stata respinta.

    (56)

    Nel corso dell’audizione l’industria dell’Unione ha sostenuto che per tutte le vendite per le quali la Commissione ha detratto il profitto dell’importatore collegato dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, il tasso di profitto del 9 % era troppo elevato, in quanto era molto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (4,3 %). È stato inoltre affermato che il tasso di profitto del 9 % non era giustificato dalle «informazioni contenute nel fascicolo» dell’inchiesta riaperta. Giant ha presentato un’osservazione per confutare tale argomentazione, affermando che non era opportuno modificare il tasso di profitto applicato in quanto non vi erano motivi per modificare il tasso di profitto teorico calcolato nell’inchiesta iniziale.

    (57)

    Il tasso del profitto di riferimento e un tasso nozionale per il profitto di un importatore collegato erano stati entrambi fissati nell’inchiesta iniziale (sulla base dei dati contenuti nel fascicolo) e non sono stati esaminati dal Tribunale o menzionati nella sentenza che ha portato alla riapertura della presente inchiesta. Pertanto, la Commissione non è tenuta a riesaminare la questione nell’attuale fase di esecuzione. Inoltre, il profitto di riferimento (ossia il profitto ottenibile dall’industria dell’Unione per le vendite sul mercato interno in condizioni di concorrenza normali) e il profitto di un operatore commerciale (un importo teorico che copre il profitto normalmente ottenuto da un importatore) sono due concetti distinti e sono disciplinati da disposizioni diverse del regolamento di base. Un confronto diretto tra i due concetti è pertanto inappropriato e irrilevante ai fini della determinazione dell’uno o dell’altro margine di profitto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (58)

    L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che la detrazione delle SGAV e dei profitti non era giustificata a causa del rapporto tra due produttori dell’Unione e i loro operatori commerciali collegati. In particolare, è stato affermato che dal prezzo di vendita delle vendite effettuate tramite alcuni operatori commerciali non dovevano essere detratte le SGAV e i profitti, poiché il produttore operava in base a un contratto in conto lavorazione. L’industria dell’Unione ha fornito gli accordi tra le società di produzione e di vendita pertinenti a sostegno della propria argomentazione.

    (59)

    Per quanto riguarda il produttore menzionato anche al considerando 43, esso operava in un regime particolare «simile al conto lavorazione». La Commissione ha riesaminato i termini esatti di tale accordo e ha concluso che era in atto un sistema di fabbricazione a contratto anziché un contratto in conto lavorazione, e che sia il produttore che l’operatore commerciale collegato avevano costi di SGAV. L’accordo dimostrava anche un rapporto contrattuale tra parti correlate. La Commissione ha pertanto sostenuto che non era opportuno escludere completamente le SGAV e i profitti dai prezzi delle vendite di questo produttore tramite parti collegate. La Commissione ha tenuto conto delle SGAV che erano associate ai costi normalmente sostenuti dall’operatore commerciale collegato e non a quelli delle funzioni normalmente associate a un produttore. Inoltre, il produttore interessato ha sostenuto spese generali, amministrative e di vendita relative alle sue vendite dirette. La Commissione ha pertanto concluso che le SGAV e i profitti dovevano essere detratti dal prezzo di vendita dell’operatore commerciale collegato e ha respinto l’argomentazione in questione.

    (60)

    Per quanto riguarda il secondo produttore, l’industria dell’Unione ha inoltre presentato un accordo tra il produttore e l’operatore commerciale collegato a sostegno dell’argomentazione secondo cui la Commissione non dovrebbe detrarre le SGAV e i profitti dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Giant ha contestato tale argomentazione affermando che l’approccio per l’industria dell’Unione dovrebbe essere identico a quello applicato a Giant.

    (61)

    Nell’esaminare la questione la Commissione ha osservato che anche l’accordo presentato per questo secondo produttore non era un accordo in conto lavorazione, bensì un accordo di fabbricazione a contratto tra parti collegate, che definiva i ruoli del produttore e dell’operatore commerciale collegato e includeva altre clausole quali la metodologia per il calcolo dei prezzi di trasferimento. L’accordo non ha confermato che durante il PI dell’inchiesta iniziale le biciclette elettroniche fossero fabbricate nel quadro di un contratto in conto lavorazione o di qualsiasi altro accordo per il quale non sarebbe opportuno detrarre le SGAV dai prezzi di vendita degli operatori commerciali collegati. Nei fatti l’accordo dimostrava un rapporto contrattuale tra parti correlate. Un operatore commerciale collegato agiva anche come produttore e vendeva biciclette elettriche direttamente sul mercato e tramite altri operatori commerciali collegati. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

    (62)

    L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che le vendite di un produttore dell’Unione dovrebbero essere adeguate al rialzo o non dovrebbero essere prese in considerazione nel confronto dei prezzi in quanto si riferivano alle vendite a catene di supermercati e a piattaforme online, piuttosto che ad altri tipi di clienti al dettaglio.

    (63)

    La Commissione non ha ritenuto opportuno escludere tali vendite in quanto il campione dei produttori dell’Unione selezionato nell’inchiesta iniziale è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione. Inoltre, al considerando 45 è stato confermato che ulteriori adeguamenti dei prezzi, oltre a quelli già effettuati, non erano appropriati per diversi tipi di clienti.

    (64)

    L’industria dell’Unione ha sostenuto che le sue vendite OEM non dovrebbero essere confrontate con le vendite all’esportazione, a meno che i suoi prezzi non siano adeguati per garantire un confronto equo.

    (65)

    La Commissione ha osservato che il volume delle vendite OEM dell’industria dell’Unione era molto basso e che la maggior parte di tali vendite non sono state utilizzate nei calcoli dell’undercutting e dell’underselling in quanto non vi era corrispondenza con alcun tipo importato. Si è pertanto concluso che non è necessario considerare ulteriormente un adeguamento delle vendite OEM dell’industria dell’Unione, in quanto la questione non avrebbe alcun impatto sostanziale sui margini di undercutting e di underselling.

    (66)

    Di conseguenza, si conferma il margine di undercutting riveduto dell’11,5 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale per Giant.

    3.2.   Determinazione dell’undercutting in relazione ad altri esportatori cinesi

    (67)

    Nella causa T-242/19 il Tribunale ha rilevato che l’errore metodologico riscontrato, che ha avuto per effetto il mancato confronto equo da parte della Commissione nel calcolo del margine di undercutting di Giant, potrebbe anche incidere sul calcolo dell’undercutting dei prezzi stabilito per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione (28).

    (68)

    Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi degli altri produttori esportatori inclusi nel campione e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha anche ricalcolato i margini di undercutting degli altri produttori esportatori inclusi nel campione, tenendo conto degli aspetti di cui ai considerando da 41 a 44.

    (69)

    Il risultato dei confronti ha evidenziato un margine medio di undercutting pari al 17,1 % per le importazioni degli esportatori inclusi nel campione (compresa Giant). Data la revisione del margine di undercutting di Giant, di cui al considerando 53, tale cifra è stata confermata al 17,0 %.

    3.3.   Conclusioni rivedute sul pregiudizio

    (70)

    La Commissione ha osservato che, a seguito della correzione dell’errore metodologico relativo al calcolo dell’undercutting dei prezzi riscontrato dal Tribunale nella causa T-242/19 (29), i livelli di undercutting delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti attestandosi su una media del 17,0 %, come indicato al considerando 69. Nonostante la diminuzione dei livelli di undercutting, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono ancora state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori.

    (71)

    Rimangono pienamente valide le risultanze della Commissione relative agli altri indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 200 a 205 del regolamento provvisorio e ai considerando da 141 a 156 del regolamento controverso.

    (72)

    Tenuto conto dei significativi margini riveduti di undercutting di cui al considerando 70 e degli elementi di prova relativi all’andamento negativo di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio illustrati ai considerando da 200 a 205 del regolamento provvisorio e ai considerando da 141 a 156 del regolamento controverso, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

    4.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (73)

    La Commissione ha inoltre esaminato se esista comunque un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione in considerazione dei margini riveduti di undercutting per le importazioni dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

    (74)

    Nonostante la riduzione del margine di undercutting per tutti gli esportatori cinesi inclusi nel campione, non è cambiato il fatto che le importazioni da detti esportatori avvenivano a condizioni di undercutting significative rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. I margini riveduti di undercutting non hanno pertanto modificato la risultanza iniziale cui era giunta la Commissione in merito all’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC di cui al considerando 223 del regolamento provvisorio e confermate al considerando 168 del regolamento controverso.

    (75)

    I margini riveduti di undercutting non hanno neanche modificato l’analisi e le risultanze relative ad altre cause di pregiudizio presentate alla sezione 5.2 del regolamento provvisorio e alla sezione 5.2 del regolamento definitivo.

    (76)

    In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole nei confronti dell’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, mentre gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping.

    5.   RIESAME DEL MARGINE DI PREGIUDIZIO PER QUANTO RIGUARDA GIANT

    (77)

    Tenendo conto delle osservazioni del Tribunale al punto 123 della sentenza nella causa T-242/19, la Commissione ha anche ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant.

    (78)

    Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    la media ponderata dei prezzi indicativi, per tipo di prodotto, praticati dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica;

    la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabilita a livello di prezzi cif con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali del 6 % e dei costi di importazione. Quando le vendite sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati, i prezzi all’esportazione sono stati adeguati per analogia a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base. Sono state detratte le SGAV dell’operatore commerciale collegato e il profitto di un campione di importatori indipendenti (9 % del prezzo di vendita); e

    quando i prezzi all’esportazione si riferivano alle vendite OEM, i prezzi indicativi dell’industria dell’Unione sono stati ridotti del 2,3 % per riflettere i costi di R&S e di commercializzazione sostenuti dai produttori dell’industria dell’Unione inclusi nel campione che non erano considerati nei prezzi delle vendite OEM di Giant.

    (79)

    Al fine di garantire un confronto equo tra i prezzi di Giant e i prezzi dei produttori dell’Unione, la Commissione ha ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio di Giant adeguando la media ponderata dei prezzi indicativi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di cui al considerando 78.

    (80)

    Quando le vendite sono state effettuate dai produttori dell’Unione inclusi nel campione tramite operatori commerciali collegati, è stata effettuata una detrazione dal prezzo praticato ad acquirenti indipendenti per tenere conto delle SGAV effettive degli operatori commerciali e dei profitti pari al 9 %. L’importo delle SGAV variava a seconda dell’operatore commerciale interessato. Quando non riguardavano la commercializzazione dei prodotti, bensì le attività di produzione (come la pianificazione della produzione e l’approvvigionamento delle materie prime), i costi dell’operatore commerciale collegato interessato non sono stati detratti in quanto non riguardavano le normali funzioni di un operatore commerciale collegato che commercializza i prodotti sul mercato dell’Unione. Il livello di profitto utilizzato in tale calcolo corrisponde al livello di profitto stabilito nell’inchiesta iniziale per gli importatori indipendenti che hanno collaborato.

    (81)

    Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto del fattore OEM/marchio, in quanto tale adeguamento pari al 2,3 % era già stato effettuato.

    (82)

    Non è stato ritenuto necessario alcun ulteriore adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, nel senso di tipo di cliente, in quanto dall’inchiesta è emerso che non esiste una differenza di prezzo coerente e distinta tra le vendite a operatori commerciali e dettaglianti nell’Unione.

    (83)

    Le argomentazioni di Giant e dell’industria dell’Unione nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni in merito al calcolo dell’undercutting di cui alla sezione 3 si applicano anche ai margini di underselling di questa sezione.

    (84)

    Esperito il trattamento delle osservazioni formulate dalle parti interessate, il margine di underselling per Giant è pari al 13,8 %.

    6.   MISURE DEFINITIVE

    (85)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella presente inchiesta antidumping riaperta, è opportuno reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore.

    (86)

    Va osservato che parallelamente all’inchiesta antidumping è stata effettuata un’inchiesta antisovvenzioni. A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), in considerazione dell’applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

    (87)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Misure definitive

    Società

    Margine di dumping

    Tasso di sovvenzione

    Livello di eliminazione del pregiudizio

    Dazio compensativo

    Dazio antidumping

    Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

    32,8 %

    3,9 %

    13,8 %

    3,9 %

    9,9 %

    (88)

    Il livello riveduto del dazio antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento provvisorio (ossia dal 19 luglio 2018) (31). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora (vale a dire il 10,8 %) conformemente alla normativa doganale applicabile.

    (89)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC fabbricate dal produttore esportatore Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

    (90)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (91)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a decorrere dal 19 luglio 2018.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd è pari al 9,9 % (codice addizionale TARIC C383).

    Articolo 2

    Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato.

    Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-242/19 Giant è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione (33).

    Articolo 4

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162, che è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

    (3)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259.

    (4)  Costruttore di apparecchiature originali.

    (5)  Come definito nel regolamento controverso.

    (6)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 126.

    (7)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 122.

    (8)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:259, punto 123.

    (9)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, ECLI:EU:C:1988:199, punti 27 e 28, e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punto 115.

    (10)  Causa C-415/96 Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

    (11)  Causa C-415/96 Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

    (12)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

    (13)  Avviso di riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione che istituiscono misure sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito delle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19 (GU C 260 del 6.7.2022, pag. 5).

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1162 della Commissione, del 5 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura delle inchieste al fine di dare esecuzione alle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (GU L 179 del 6.7.2022, pag. 38).

    (15)  Relazione dell’organo d’appello, CE – Elementi di fissaggio, punto 611. Anche la relazione dell’organo d’appello nel procedimento US – Acciaio laminato a caldo (punto 73), in cui l’organo d’appello ha indicato che i termini per la conclusione delle inchieste di cui all’articolo 5.10 sono «imposti» dall’accordo antidumping e la relazione del panel nel procedimento US – Softwood Lumber V (punto 7.333) in cui il panel ha definito tali termini «tassativi». Cfr. anche le relazioni dei panel, Ucraina – Autovetture, nota 277; UE – Calzature (Cina), punto 7.832; CE – Salmone (Norvegia), punto 7.802; US – legge del 1916 (Giappone), punto 6.255.

    (16)  Relazione del panel, Marocco – Acciaio laminato a caldo (Turchia), punti 7.72 e 7.74.

    (17)  Cause riunite C-283/14, Eurologistik, e C-284/14, GLS, ECLI:EU:C:2016:57, punto 61.

    (18)  Causa T-300/16, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione.

    (19)  Regolamento relativo alla registrazione, considerando 22.

    (20)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 77.

    (21)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, conclusioni dell’avvocato generale Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, punto 76.

    (22)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (23)  Sentenza della Corte Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 77 e 78, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 57.

    (24)  Sentenza della Corte, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, punto 58.

    (25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).

    (26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).

    (27)  Sentenza del 12 maggio 2022, C-260/20 P, Hansol, punto 105.

    (28)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 113.

    (29)  Causa T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, ECLI:EU:T:2022:259, punto 113.

    (30)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

    (31)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7).

    (32)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).


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