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Document 32023R0448

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/448 della Commissione del 1o marzo 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

    C/2023/1310

    GU L 65 del 2.3.2023, p. 28–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/448/oj

    2.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 65/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/448 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2) stabilisce le norme per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tale sistema mira a fornire agli Stati membri e alla Commissione uno strumento efficace che permetta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco in tutta l’Unione, nonché l’individuazione delle attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti.

    (2)

    A questo proposito le norme per il funzionamento del sistema di tracciabilità svolgono un ruolo importante nel garantire che la Commissione e gli Stati membri ricevano i dati di cui necessitano, rispettivamente, per assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco e il controllo dell’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per dare applicazione a tale legislazione.

    (3)

    Il 20 maggio 2019 il sistema di tracciabilità istituito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 ha iniziato a raccogliere i dati relativi ai movimenti dei prodotti del tabacco e alle transazioni. L’esperienza della sua attuazione ha ulteriormente dimostrato l’importanza di garantire la qualità elevata, l’accuratezza, la completezza e la comparabilità dei dati che devono essere registrati e trasmessi al sistema in modo tempestivo.

    (4)

    Nella relazione sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE del 20 maggio 2021 (3), la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione avevano incontrato notevoli problemi a livello di qualità dei dati di tracciabilità, ad esempio per quanto riguarda i numeri di partita IVA, le informazioni sulle macchine di produzione o sugli ultimi movimenti dei prodotti verso i punti di vendita al dettaglio. In particolare l’attuale definizione di macchinario dovrebbe essere modificata per tenere conto della diversità delle relative configurazioni adottate nel settore e per affrontare il problema riscontrato della qualità scadente delle informazioni sui macchinari. La relazione conclude inoltre che la qualità dei dati rimane fondamentale per l’applicazione della legislazione sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e per il pieno conseguimento degli obiettivi del sistema di tracciabilità.

    (5)

    Le discussioni tra la Commissione e gli Stati membri che si svolgono regolarmente nell’ambito del sottogruppo di esperti sulla tracciabilità e gli elementi di sicurezza hanno ulteriormente evidenziato che solo dati solidi, completi e di buona qualità possono garantire un sistema di tracciabilità pienamente funzionante e di successo. Per il monitoraggio e l’utilizzo di questi dati, gli Stati membri e la Commissione devono disporre di strumenti analitici e soluzioni tecniche efficaci, in particolare delle interfacce necessarie che permettano loro di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli.

    (6)

    Sulla base dell’esperienza e delle conoscenze acquisite, è necessario modificare talune norme tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 al fine di facilitare la segnalazione da parte di tutti gli attori coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, rafforzare le buone pratiche in termini di gestione e analisi dei dati e di conseguenza migliorare il funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. Tali norme tecniche riguardano il funzionamento dei diversi componenti del sistema di repertori, i compiti degli emittenti di identificativi e le procedure che essi devono seguire, nonché le attività di segnalazione degli operatori economici e gli strumenti tecnici a disposizione degli Stati membri nell’ambito dei loro compiti di applicazione, in particolare tutte le interfacce di accesso, comprese quelle per le ispezioni mobili.

    (7)

    Le modifiche riguardano una serie di eccezioni e casi particolari riscontrati dopo l’entrata in funzione del sistema di tracciabilità, tra cui la presenza di operatori economici coinvolti esclusivamente in operazioni commerciali non logistiche, il coinvolgimento di soggetti di paesi extra-UE nella catena di approvvigionamento dell’UE, l’esistenza di impianti che combinano funzioni di vendita al dettaglio e funzioni di altro tipo, casi di smarrimento di identificativi, casi di recupero di merci rubate, incidenti informatici che richiedono la rielaborazione dei dati e la presenza di destinazioni non commerciali atipiche come laboratori o centri di smaltimento dei rifiuti. Le operazioni effettive del sistema di tracciabilità hanno anche aiutato a ottenere un quadro migliore delle dimensioni degli insiemi di dati conservati e trattati nell’ambito del sistema di repertori, che a sua volta richiede talune modifiche delle norme riguardanti le possibilità e le caratteristiche del sistema di repertori e i compiti del fornitore del repertorio secondario.

    (8)

    L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 stabilisce le procedure di selezione dei gestori dei repertori primari e del repertorio secondario. Per garantire l’uniformità delle modalità con cui le notifiche sull’identità del fornitore proposto sono presentate alla Commissione dal gruppo di imprese, dagli importatori e dai fabbricanti di paesi extra-UE, e con cui sono firmati i pertinenti contratti di archiviazione dei dati, è opportuno chiarire ulteriormente talune norme sulla presentazione delle notifiche e sulla firma dei contratti di archiviazione dei dati. Inoltre, dato che l’estensione del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco a tutti i prodotti del tabacco, prevista dall’articolo 15, paragrafo 13, della direttiva 2014/40/UE, può aumentare il numero di tali notifiche e contratti di archiviazione dei dati, è altresì necessario stabilire ulteriori dettagli sulla procedura di approvazione delle modifiche degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati, anche prevedendo esplicitamente la possibilità per la Commissione di approvare tacitamente tali modifiche.

    (9)

    È inoltre opportuno modificare il termine entro il quale i contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il fornitore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione, per garantire che tali soggetti abbiano tempo sufficiente per adempiere ai loro obblighi. Per quanto riguarda le prescrizioni che si applicano alla procedura di risoluzione del rapporto contrattuale tra la Commissione e il fornitore del repertorio secondario, è necessario stabilire ulteriori dettagli sul periodo di preavviso che deve essere rispettato dal fornitore del repertorio secondario, in modo che, nell’ambito del sistema, siano pienamente garantiti la continuità operativa e il flusso ininterrotto di dati.

    (10)

    Il 25 settembre 2018 è entrato in vigore il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (4), che prevede un pacchetto di misure che le parti devono adottare per eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco. È opportuno che il sistema di tracciabilità istituito nell’UE sia aggiornato con gli sviluppi tecnici relativi all’istituzione di un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità.

    (11)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (12)

    Talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi in una data successiva alla sua entrata in vigore, al fine di consentire agli emittenti di identificativi, nonché ai fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e ad altri operatori economici, di prepararsi alle prescrizioni introdotte da tali disposizioni.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

    2)

    «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l’esportazione, dal fabbricante fino all’ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

    3)

    «prima rivendita»: l’impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

    4)

    «esportazione»: la spedizione dall’Unione a un paese terzo;

    5)

    «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

    bis)

    «disaggregazione di un imballaggio aggregato»: qualsiasi scomposizione di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

    6)

    «impianto»: qualsiasi luogo, edificio, ufficio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati, trattati dal punto di vista logistico o finanziario o immessi sul mercato;

    7)

    «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all’applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

    8)

    «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

    9)

    «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

    10)

    «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l’aiuto di un dispositivo;

    11)

    «macchinario»: insiemi di macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fanno parte integrante del processo produttivo;

    11 bis)

    «parte di un macchinario»: qualsiasi parte fissa o mobile identificabile di un macchinario, a condizione che tale parte costituisca un modulo completo. Una parte mobile può essere utilizzata per uno o più macchinari contemporaneamente o in modo intercambiabile;

    12)

    «marcatura temporale»: la data e l’ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

    13)

    «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

    14)

    «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

    15)

    «router»: un dispositivo all’interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

    16)

    «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

    17)

    «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l’accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

    18)

    «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l’emittente di identificativi è competente;

    19)

    «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

    20)

    «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna;

    21)

    «fornitore di servizi informatici»: fornitore di servizi incaricato da un operatore economico di trasmettere informazioni relative ai movimenti dei prodotti e alle transazioni al sistema di repertori.»

    ;

    2)

    all’articolo 3, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   L’emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore, basate sui costi e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna. Le tariffe possono riflettere tutti i costi fissi e variabili sostenuti dall’emittente di identificativi per soddisfare le prescrizioni di cui presente regolamento.»

    ;

    3)

    all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. Le registrazioni generate dal dispositivo dimostrano la corretta applicazione e la leggibilità di ciascun identificativo univoco a livello unitario. Il dispositivo garantisce che siano registrate eventuali omissioni nella procedura di apposizione del contrassegno di cui all’articolo 6.»

    ;

    4)

    all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello unitario conformemente all’allegato III.»

    ;

    5)

    l’articolo 9 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all’emittente di identificativi competente per l’emissione degli IU a livello unitario di cui all’articolo 8 e dei corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all’articolo 36.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L’emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

    a)

    genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

    b)

    trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26; e

    c)

    trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente.»

    ;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l’emittente di identificativi, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell’ordine indicato:

    a)

    genera i codici di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e i corrispondenti codici leggibili dall’uomo di cui all’articolo 23;

    b)

    trasmette entrambi i gruppi di codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente, a norma dell’articolo 26;

    c)

    trasmette entrambi i gruppi di codici per via elettronica al fabbricante o all’importatore richiedente;

    d)

    consegna entrambi i gruppi di codici al fabbricante o all’importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all’articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.»

    ;

    6)

    all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Gli emittenti di identificativi preparano e rendono disponibili al pubblico le istruzioni per la codifica e la decodifica degli IU a livello aggregato.»

    ;

    7)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice unico (“codice identificativo operatore economico”) all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono inoltre un codice identificativo all’emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

    Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo operatore economico all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati.»

    ;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell’operatore sono notificate dall’operatore interessato all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati nell’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2 e 1.3, secondo il caso. Se l’operatore cessa di esistere, l’emittente di identificativi sopprime il codice identificativo operatore economico.

    La soppressione di un codice identificativo operatore economico comporta la soppressione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.»

    ;

    8)

    l’articolo 15 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Entro due giorni lavorativi l’emittente di identificativi trasmette il codice all’operatore richiedente.

    Se è un fabbricante o un importatore, l’operatore richiedente, entro due giorni lavorativi dal ricevimento del codice, trasmette il codice e le informazioni sul suo repertorio primario istituito in conformità all’articolo 26 al gestore del repertorio secondario.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

    ;

    9)

    l’articolo 16 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice unico (“codice identificativo impianto”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui l’impianto è situato.

    In deroga al primo comma, una prima rivendita integrata in un impianto non avente funzioni di vendita al dettaglio è identificata con un codice identificativo impianto distinto che corrisponde alla sua funzione.»

    ;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

    Gli operatori economici che gestiscono depositi autonomi non situati nell’Unione che trattano prodotti lavorati nell’Unione e destinati ai mercati dell’Unione in transito attraverso paesi terzi possono richiedere un codice identificativo impianto per un deposito autonomo situato in un paese terzo all’emittente di identificativi competente per lo Stato membro sul cui mercato tali operatori economici immettono la maggior parte dei prodotti da loro trattati. A tal fine essi trasmettono all’emittente di identificativi le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.»

    ;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell’impianto sono notificate dall’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

    La soppressione di un codice identificativo impianto comporta la soppressione automatica dei codici identificativi macchinario correlati da parte dell’emittente di identificativi.»

    ;

    10)

    all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

    ;

    11)

    l’articolo 18 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ogni macchinario e parte di un macchinario sono identificati da un codice unico (“codice identificativo macchinario”) generato dall’emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per i macchinari e le parti di macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell’Unione l’obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all’importatore stabilito all’interno dell’Unione. L’importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell’importatore è subordinata al consenso dell’entità responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo. L’importatore comunica all’operatore economico responsabile dell’impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.»

    ;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari e delle parti di macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall’importatore all’emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

    I fabbricanti e gli importatori apportano tutte le modifiche necessarie delle informazioni trasmesse nei moduli di richiesta iniziali, al fine di fornire le informazioni necessarie sulle parti di macchinari che richiedono un codice identificativo macchinario entro il 20 maggio 2024. Le modifiche sono apportate nel formato indicato all’allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.8. Tale prescrizione si applica anche alle informazioni sui macchinari che non contengono parti identificabili separatamente.»

    ;

    12)

    all’articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Tutte le informazioni comunicate all’emittente di identificativi in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall’emittente di identificativi competente. L’emittente di identificativi competente mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.»

    ;

    13)

    all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Gli emittenti di identificativi forniscono un servizio online sicuro agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite che consente loro di consultare i registri di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rispettivi codici identificativi operatore economico, impianto e macchina. Tale servizio comprende una procedura sicura che consente agli operatori economici e agli operatori di prime rivendite di chiedere nuovamente il rispettivo codice identificativo operatore economico.»

    ;

    14)

    l’articolo 21 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1 e all’allegato III.»

    ;

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 1 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “TTT” o “EU TTT” accanto a tali supporti dati.

    Per distinguere i supporti dati di cui al paragrafo 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sull’imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura “EU TTT” accanto a tali supporti dati.»

    ;

    15)

    all’articolo 25, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici ad ogni punto di ingresso nel sistema e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti. I messaggi trasmessi dagli emittenti di identificativi e dai repertori primari al router e al repertorio secondario sono nuovamente convalidati dal destinatario;»;

    16)

    l’articolo 27 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche, tra cui un’interfaccia per la programmazione di applicazioni, interfacce utente fisse e mobili contenenti un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili, che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, tra cui il linguaggio d’interrogazione strutturato (Structured Query Language, SQL) o una sintassi equivalente per la creazione di interrogazioni personalizzate, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

    a)

    reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

    b)

    creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

    c)

    identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L’interfaccia utente di cui al paragrafo 2 consente a ciascuno Stato membro e alla Commissione di configurare le loro regole per:

    a)

    l’invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

    b)

    il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell’allegato II;

    c)

    pannelli di controllo personalizzati per interfacce fisse.»

    ;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di:

    a)

    collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta;

    b)

    contrassegnare singoli punti di dati a fini analitici; i contrassegni e i loro valori sono archiviati nel repertorio secondario e resi visibili a tutti gli utenti o solo a quelli selezionati;

    c)

    caricare elementi di dati esterni, come i modelli di normalizzazione relativi alla marca, che possono essere necessari per migliorare le funzionalità analitiche dei dati.»

    ;

    d)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.»

    ;

    e)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Il tempo di risposta complessivo del repertorio per un tipo già stabilito di consultazione o di attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell’utente finale, non supera i 10 secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i 15 secondi per i dati archiviati da due o più anni, in almeno il 99 % di tutti i tipi già stabiliti di consultazioni e di avvisi automatici previsti ai paragrafi 2 e 3. Il fornitore del repertorio secondario prepara gli insiemi di dati necessari per rispondere, in linea con le tempistiche prescritte, a qualsiasi nuova consultazione o attivazione degli avvisi entro quattro settimane dal ricevimento di una richiesta da parte degli Stati membri o della Commissione. Dopo tale periodo i nuovi tipi di consultazione o di attivazione degli avvisi richiesti sono considerati già stabiliti ai fini dei tempi di risposta di cui al presente paragrafo.»

    ;

    f)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Per quanto riguarda i singoli punti di dati e messaggi, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel repertorio secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati. Per quanto riguarda gli insiemi di dati analitici prestrutturati, il tempo complessivo tra l’arrivo dei dati relativi all’attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche nel repertorio secondario non supera le 24 ore in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.»

    ;

    g)

    il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

    «10.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all’articolo 20, paragrafo 3. Il fornitore del repertorio secondario mantiene un registro delle informazioni archiviate nel registro per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

    Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori primari possono avere accesso al registro di cui al primo comma per convalidare i messaggi trasmessi loro dai fabbricanti e dagli importatori.»

    ;

    h)

    è aggiunto il seguente paragrafo 13:

    «13.   Il fornitore del repertorio secondario organizza almeno una sessione di formazione tecnica di un’intera giornata all’anno per gli utenti di ciascuno Stato membro e per la Commissione sull’uso delle interfacce utente di cui al paragrafo 2. Il fornitore del repertorio secondario inoltre elabora e mantiene aggiornata una raccolta completa di documentazione tecnica e documentazione per l’utente destinata alle autorità competenti e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.»

    ;

    i)

    è aggiunto il seguente paragrafo 14:

    «14.   Il fornitore del repertorio secondario fornisce un’applicazione di ispezione per i principali sistemi operativi mobili che consente agli Stati membri e alla Commissione di connettersi al repertorio secondario attraverso le interfacce utente mobili di cui al paragrafo 2.»

    ;

    17)

    l’articolo 28 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il fornitore che gestisce il repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l’elenco delle specifiche, comprese le regole comuni di convalida, prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari.

    Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione dell’elenco delle specifiche comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti dell’elenco delle specifiche che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

    L’elenco di cui al primo comma è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.»

    ;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Sulla base delle informazioni di cui all’allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall’uomo.

    Ogni nuovo fornitore sostitutivo selezionato che gestisce il repertorio secondario si affida all’ultima versione del dizionario di dati comunicata dal suo predecessore. Eventuali aggiornamenti del dizionario di dati che vadano oltre la modifica dell’identità del fornitore sono effettuati in conformità alla procedura di cui al paragrafo 3.

    Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.»

    ;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l’elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale eventuale aggiornamento è oggetto di consultazione con i fornitori che gestiscono i repertori primari e gli emittenti di identificativi ed è successivamente comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell’aggiornamento nel sistema.»

    ;

    d)

    sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

    «4.   Su richiesta del fornitore di un repertorio primario, il fornitore del repertorio secondario può effettuare operazioni di rielaborazione dei dati nella misura in cui siano necessarie per eliminare le conseguenze di incidenti e guasti informatici avvenuti in passato. Queste operazioni sono possibili solo per completare o correggere le informazioni archiviate nel repertorio secondario e sono limitate alla ripetizione delle normali operazioni di tale repertorio. Esse escludono nella massima misura possibile conseguenze negative per gli operatori economici non collegati al repertorio primario richiedente.

    5.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce un servizio di helpdesk per le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori, gli operatori economici e i fornitori di servizi informatici. Il servizio di helpdesk riguarda solo le attività e le funzioni del router e del repertorio secondario ed è disponibile in tutti gli Stati membri almeno otto ore nei giorni lavorativi, ad eccezione del 1o gennaio, del 25 dicembre e del 26 dicembre, e perlomeno in lingua inglese, francese e tedesca. I tempi di risposta non superano i due giorni lavorativi per almeno il 75 % di tutte le richieste. Il tempo medio mensile di risposta per richiesta non supera i quattro giorni lavorativi. Il fornitore del repertorio secondario può regolamentare l’accesso al servizio di helpdesk per gli operatori economici nell’ambito della sua politica di utilizzo corretto definita nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e nei contratti di cui all’allegato I, parte B, paragrafo 4.

    6.   Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente di prova che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche prima di connettersi al sistema di repertori. L’ambiente di prova simula fedelmente il sistema di repertori.

    Il fornitore del repertorio secondario predispone un ambiente per il test di accettazione dell’utente che consente agli emittenti di identificativi, ai fornitori che gestiscono repertori primari e agli operatori economici di effettuare il controllo qualità delle loro routine e soluzioni tecniche in previsione della versione successiva del sistema di repertori. Tale ambiente terrà conto di tutte le eventuali modifiche previste del sistema di repertori al momento della loro comunicazione in conformità al paragrafo 3.»

    ;

    18)

    all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

    «5.   I fabbricanti e gli importatori che nutrono dubbi sul corretto funzionamento dei loro repertori primari hanno la possibilità di verificare dal router, consultando il gestore del router, se i messaggi inviati ai repertori primari relativi alla spedizione finale di prodotti, che quindi non sono più in loro possesso materiale, sono stati trasmessi correttamente. L’operatore del router può stabilire un limite giornaliero per l’utilizzo di tale funzionalità.

    6.   Il fornitore del repertorio secondario stabilisce e comunica agli operatori economici e ai fornitori di servizi informatici i termini e le condizioni, compresa la politica di utilizzo corretto, applicabili all’uso del repertorio secondario e del router. I termini e le condizioni garantiscono il diritto degli operatori economici di utilizzare il repertorio secondario e il router in linea con le loro esigenze operative e prevengono casi ripetuti di uso negligente.»

    ;

    19)

    l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 30

    Costi del sistema di repertori

    1.   Tutti i costi ordinari relativi al sistema di repertori di cui all’articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali costi sono equi, ragionevoli e proporzionati:

    a)

    ai servizi prestati; e

    b)

    al numero di IU a livello unitario richiesti nell’arco di un determinato periodo di tempo.

    2.   I costi ordinari, a seconda dei casi, dell’istituzione, della gestione e della manutenzione del repertorio secondario e del router sono trasferiti ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco attraverso i costi addebitati loro dai fornitori di repertori primari.

    3.   Tutti i costi straordinari relativi alle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, addebitati dal fornitore del repertorio secondario al fornitore del repertorio primario che ha presentato la richiesta sono equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi resi. Il fornitore del repertorio secondario sostiene tuttavia egli stesso i costi straordinari delle operazioni di rielaborazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, nella misura in cui sia responsabile delle cause che hanno portato all’effettuazione di tali operazioni.»

    ;

    20)

    l’articolo 32 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router.

    Per la spedizione di prodotti del tabacco a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.8, nel formato ivi indicato, tramite il router.»

    ;

    b)

    i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

    «6.   Nel caso in cui dopo l’applicazione dell’identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

    Nel caso in cui i prodotti del tabacco dichiarati come rubati siano recuperati, gli operatori economici possono trasmettere una richiesta di riattivazione in conformità all’ambito di applicazione e al formato di cui all’allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.4.

    7.   Le informazioni relative all’evento si considerano trasmesse correttamente a seguito di una conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma positiva comprende le informazioni di riscontro che consentono al destinatario di stabilire la correttezza della sua attività di segnalazione, in particolare il numero di identificativi univoci a livello unitario interessati dall’evento e, in caso di disaggregazione di cui al paragrafo 3, gli identificativi univoci subordinati. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l’operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.»

    ;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 8:

    «8.   L’operatore economico in possesso dei prodotti del tabacco è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni relative agli eventi di cui al paragrafo 1. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è in possesso dei prodotti del tabacco.»

    ;

    21)

    all’articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   L’operatore economico che è il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2. A tal fine tutte le attività di segnalazione utilizzano il codice identificativo di tale operatore economico. I fornitori di servizi informatici possono anche trasmettere queste informazioni per conto dell’operatore economico che è il venditore dei prodotti del tabacco.»

    ;

    22)

    l’articolo 34 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 33, paragrafo 1, entro tre ore dal verificarsi dell’evento.

    Le informazioni di cui all’articolo 32 sono trasmesse nell’ordine in cui gli eventi si sono verificati.»

    ;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Il primo comma del paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.»

    ;

    23)

    all’articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    dall’emittente di identificativi per le comunicazioni tra l’emittente di identificativi, gli operatori di prime rivendite e gli operatori economici che si registrano presso l’emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;»;

    24)

    è inserito il seguente articolo 36 bis:

    «Articolo 36 bis

    Qualità dei dati

    1.   Gli Stati membri possono redigere relazioni sulla qualità inadeguata dei dati trasmessi dagli operatori economici al sistema dei repertori. Tali relazioni sono indirizzate agli operatori economici in questione e includono esempi di segnalazioni errate.

    2.   Gli Stati membri impongono agli emittenti di identificativi di effettuare controlli sugli indirizzi e su altri dati verificabili elettronicamente forniti al sistema dagli operatori economici e dagli operatori di prime rivendite tramite gli emittenti di identificativi.»

    ;

    25)

    gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento;

    26)

    è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 si applica a decorrere dal 21 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).

    (3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della direttiva 2014/40/UE concernente la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati [COM(2021) 249 final].

    (4)  Protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GU L 268 dell’1.10.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è così modificato:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    1.1.

    la parte A è così modificata:

    a)

    è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.

    Se più persone giuridiche costituiscono lo stesso fabbricante o importatore, la notifica è presentata congiuntamente da tutte le persone giuridiche.»;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

    «1 ter.

    Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con un solo fabbricante di un paese extra-UE o appartenga allo stesso gruppo di società di quest’ultimo, il contratto di archiviazione dei dati può essere firmato congiuntamente sia dall’importatore sia dal fabbricante di un paese extra-UE. Nel caso in cui l’importatore in questione collabori con più fabbricanti di un paese extra-UE o sia esso stesso un fabbricante dell’Unione, il contratto di archiviazione dei dati è firmato esclusivamente dall’importatore.»;

    c)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.

    Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tre mesi dalla data di notifica della modifica, la modifica si considera approvata. Tale termine può essere prorogato dalla Commissione una sola volta per un massimo di altri tre mesi mediante lettera all’operatore che effettua la notifica. Qualsiasi altra modifica del contratto che non riguardi i suoi elementi principali richiede solo la previa comunicazione alla Commissione.»;

    1.2.

    la parte B è così modificata:

    a)

    al paragrafo 1, i termini «entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573» sono soppressi;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene tramite un contratto di concessione concluso per iscritto tra la Commissione e ciascun gestore successivo del repertorio secondario.»;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.

    I contratti tra ciascun fornitore di repertori primari e il gestore del repertorio secondario sono firmati e trasmessi alla Commissione entro tre mesi dalla data di designazione di ciascun gestore successivo del repertorio secondario.»;

    1.3.

    la parte C è sostituita dalla seguente:

    «PARTE C

    Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.

    1.

    Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l’importatore e il fornitore di un repertorio primario è risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d’indipendenza di cui all’articolo 35, il fabbricante o l’importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e della data di notifica della stessa al fornitore, nonché della data in cui la risoluzione avrà effetto o si prevede che lo avrà. Il fabbricante o l’importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo al più tardi tre mesi prima della data di risoluzione del contratto vigente. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A.

    2.

    Nel caso in cui il gestore del repertorio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma del contratto di concessione di cui alla parte B, paragrafo 2, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto. Il periodo di preavviso non è inferiore a nove mesi. Il contratto prevede la possibilità per la Commissione di prorogare tale periodo unilateralmente di un massimo di sei mesi, se necessario per stabilire e rendere operativo un gestore sostitutivo del repertorio secondario. La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri del periodo di preavviso e della sua eventuale proroga.

    3.

    Se si applica il paragrafo 1, il contratto di cui alla parte B, paragrafo 4, è a sua volta risolto dalle parti immediatamente dopo la chiusura del repertorio primario interessato.»;

    2)

    l’allegato II è così modificato:

    2.1.

    la sezione introduttiva «Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici» è sostituita dalla seguente:

    «Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici

    I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato.

    Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere un’estensione dei dati relativi all’indirizzo per includere le coordinate geografiche esatte (latitudine e longitudine). Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità. Gli emittenti di identificativi possono anche decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi non tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco con altri sistemi utilizzati a fini regolamentari. Prima di diventare effettive, tali estensioni sono inserite nelle specifiche tecniche aggiornate in conformità all’articolo 28.

    Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.

    Tutti i messaggi generati nell’ambito del sistema di tracciabilità contengono l’identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al millisecondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Tale marcatura temporale non sostituisce l’ora del verificarsi di un particolare evento, che è segnalata separatamente in conformità ai campi di dati prescritti nel presente allegato. L’identificazione del mittente, che può riguardare un fornitore di servizi informatici terzo, non sostituisce l’identificazione dell’operatore economico responsabile dell’attività di segnalazione (tramite un EOID da indicare nel campo EO_ID). Le modalità di identificazione del mittente sono indicate nelle specifiche tecniche stabilite e aggiornate in conformità all’articolo 28.

    Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al millisecondo ogni messaggio ricevuto.

    In caso di modifiche del presente allegato, le eventuali modifiche dei principali messaggi ivi elencati diventano applicabili agli operatori economici a partire dal momento in cui tali modifiche sono adeguatamente inserite nelle specifiche tecniche e nel dizionario di dati comune istituito e aggiornato in conformità all’articolo 28.»;

    2.2.

    nel capitolo I, la sezione 1 è modificata come segue:

    a)

    la riga della tabella relativa al tipo di dato «Country» è sostituita dalla seguente:

    «Country

    Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) Per le regioni d’oltremare e le regioni autonome si applica il codice paese dello Stato membro interessato

    Nel caso dell’Irlanda del Nord si applica il codice “XI”

    Nel caso delle acque internazionali si applica il codice “XZ”

    “DE”»;

    b)

    la riga della tabella relativa al tipo di dato «Text» è sostituita dalla seguente:

    «Text

    Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999

    “Abcde:12345”»

    c)

    la riga della tabella relativa al tipo di dato «Time(L)» è sostituita dalla seguente:

    «Time(L)

    UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente:

    AAAA-MM-GGToo:mm:ss.SSSZ

    “2019-07-16T19:20:30.205Z”»

    d)

    la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(L)» è sostituita dalla seguente:

    «upUI(L)

    Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi; e iii) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)»;

     

    e)

    la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(L)»:

    «upUI(i)

    Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) il blocco mediano nel formato stabilito dall’emittente di identificativi [ossia upUI(i) è upUI(L) senza la marcatura temporale, un codice che deve essere generato dagli emittenti di identificativi in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento]»;

     

    f)

    la riga della tabella relativa al tipo di dato «upUI(s)» è sostituita dalla seguente:

    «upUI(s)

    Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: i) il prefisso dell’emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015; e ii) l’elemento di serializzazione nel formato stabilito dall’emittente di identificativi (ossia l’IU reso visibile nel formato leggibile dall’uomo sulle confezioni unitarie in conformità all’articolo 23 del presente regolamento)

    Laddove possibile, gli emittenti di identificativi sono invitati a non utilizzare la lettera maiuscola “O” (Oscar) e la lettera minuscola “l” (lima), nonché la lettera maiuscola “I” (India), per evitare confusioni, rispettivamente, con le cifre “0” (zero) e “1” (uno)»;

     

    2.3.

    nel capitolo II, la sezione 1 è modificata come segue:

    a)

    al punto 1.1, la riga della tabella relativa al campo «EO_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «EO_street

    Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M

     

     

    EO_municipality

    Comune dell’operatore economico (città o paese)

    Text

    S

    M

     

     

    EO_postcode

    Codice postale dell’operatore economico

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    EO_A_info

    Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

    Text

    S

    O

     

    b)

    al punto 1.2, la riga della tabella relativa al campo «EO_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «EO_street

    Via e numero civico dell’operatore economico (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M

     

     

    EO_municipality

    Comune dell’operatore economico (città o paese)

    Text

    S

    M

     

     

    EO_postcode

    Codice postale dell’operatore economico

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    EO_A_info

    Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’operatore economico (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

    Text

    S

    O

     

    c)

    al punto 1.4, la riga della tabella relativa al campo «F_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «F_street

    Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M

     

     

    F_municipality

    Comune dell’impianto (città o paese)

    Text

    S

    M

     

     

    F_postcode

    Codice postale dell’impianto

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    F_A_info

    Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

    Text

    S

    O

     

    d)

    al punto 1.4, la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al campo «OtherFID_N»:

     

    «PrevFID_B

    Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

    Boolean

    S

    M

    0 – No (prima registrazione)

    1 – Sì»

     

    PrevFID_ID

    Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

    FID

    S

    M, se PrevFID_B = 1

     

    e)

    al punto 1.5, la riga della tabella relativa al campo «F_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «F_street

    Via e numero civico dell’impianto (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M

     

     

    F_municipality

    Comune dell’impianto (città o paese)

    Text

    S

    M

     

     

    F_postcode

    Codice postale dell’impianto

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    F_A_info

    Informazioni supplementari sull’indirizzo dell’impianto (ad esempio ubicazione in un centro commerciale o in una zona industriale)

    Text

    S

    O

     

    f)

    al punto 1.5, la seguente riga della tabella è inserita dopo la riga della tabella relativa al campo «OtherFID_N»:

     

    «PrevFID_B

    Indicazione se l’impianto è stato acquisito da un altro operatore e se gli era già stato assegnato un codice identificativo impianto

    Boolean

    S

    M

    0 – No (prima registrazione)

    1 – Sì»;

     

    PrevFID_ID

    Precedente identificativo impianto utilizzato dal precedente operatore dell’impianto

    FID

    S

    M, se PrevFID_B = 1

     

    g)

    il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

    «1.7.   Richiesta di codice identificativo macchinario

    Voce

    n.

    Campo

    Osservazioni

    Tipo di dato

    Cardinalità

    Priorità

    Valori

     

    Message_Type

    Identificazione del tipo di messaggio

    Text

    S

    M

    1-7

     

    EO_ID

    Codice identificativo operatore economico

    EOID

    S

    M

     

     

    EO_CODE

    Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

    Text

    S

    M

     

     

    F_ID

    Codice identificativo impianto

    FID

    S

    M

     

     

    PrevMID_B

    Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

    Boolean

    S

    M

    0 – No (prima registrazione)

    1 – Sì

     

    PrevMID_ID

    Precedente identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

    MEDI

    S

    M, se PrevMID_B = 1

     

     

    M_entirety

    Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

    Boolean

    S

    M

    0 – No (parte di un macchinario)

    1 – Sì (macchinario)

     

    P_Producer

    Produttore della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Model

    Modello della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Number

    Numero di serie della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Mobile

    Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 0

    0 – No (parte fissa)

    1 – Sì (parte mobile)

     

    P_ATD1

    Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 0

    0 — No

    1 – Sì

     

    P_ATD2

    Numero di serie del dispositivo antimanomissione

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

     

     

    P_Description

    Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

    Text

    S

    O

     

     

    M_Producer

    Produttore del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_Model

    Modello del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_Number

    Numero di serie del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_parts

    Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 1

    0 — No

    1 – Sì»;

     

    M_plist

    Elenco delle parti identificabili

    MEDI

    M

    M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

     

     

    M_ATD

    Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

     

     

    M_Capacity

    Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

    Integer

    S

    M, se M_entirety = 1

     

    h)

    il punto 1.8 è sostituito dal seguente:

    «1.8.   Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario

    Voce

    n.

    Campo

    Osservazioni

    Tipo di dato

    Cardinalità

    Priorità

    Valori

     

    Message_Type

    Identificazione del tipo di messaggio

    Text

    S

    M

    1-8

     

    EO_ID

    Codice identificativo operatore economico

    EOID

    S

    M

     

     

    EO_CODE

    Codice di conferma dell’operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell’operatore economico

    Text

    S

    M

     

     

    F_ID

    Codice identificativo impianto

    FID

    S

    M

     

     

    M_ID

    Codice identificativo macchinario (oggetto della rettifica delle informazioni)

    MEDI

    S

    M

     

     

    PrevMID_B

    Indicazione se l’oggetto di questa richiesta è già stato registrato, ad esempio in relazione a un altro codice identificativo impianto

    Boolean

    S

    M

    0 – No (prima registrazione)

    1 – Sì

     

    PrevMID_ID

    Precedente codice identificativo macchinario utilizzato per l’oggetto di questa richiesta

    MEDI

    S

    M, se PrevMID_B = 1

     

     

    M_entirety

    Indicazione se questa richiesta riguarda il macchinario (o una sua parte)

    Boolean

    S

    M

    0 – No (parte di un macchinario)

    1 – Sì (macchinario)

     

    P_Producer

    Produttore della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Model

    Modello della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Number

    Numero di serie della parte

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0

     

     

    P_Mobile

    Indicazione se questa parte è destinata ad essere utilizzata con più macchinari (parte fissa o mobile)

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 0

    0 – No (parte fissa)

    1 – Sì (parte mobile)

     

    P_ATD1

    Indicazione se un dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, punto 7), registra il funzionamento di questa parte

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 0

    0 — No

    1 – Sì

     

    P_ATD2

    Numero di serie del dispositivo antimanomissione

    Text

    S

    M, se M_entirety = 0 e P_ATD1 = 1

     

     

    P_Description

    Descrizione della parte che spiega la sua funzione tecnica

    Text

    S

    O

     

     

    M_Producer

    Produttore del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_Model

    Modello del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_Number

    Numero di serie del macchinario

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1

     

     

    M_parts

    Indicazione se il macchinario è costituito da più parti identificabili separatamente

    Boolean

    S

    M, se M_entirety = 1

    0 — No

    1 – Sì»;

     

    M_plist

    Elenco delle parti identificabili

    MEDI

    M

    M, se M_entirety = 1 e M_parts = 1

     

     

    M_ATD

    Numero di serie del dispositivo antimanomissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7

    Text

    S

    M, se M_entirety = 1 e M_parts = 0

     

     

    M_Capacity

    Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

    Integer

    S

    M, se M_entirety = 1

     

    2.4.

    nel capitolo II, la sezione 2 è modificata come segue:

    a)

    al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «P_Type» è sostituita dalla seguente:

     

    «P_Type

    Tipo di prodotto del tabacco

    Integer

    S

    M

    1 – Sigaretta

    2 – Sigaro

    3 – Sigaretto

    4 – Tabacco da arrotolare

    5 – Tabacco da pipa

    6 – Tabacco per pipa ad acqua

    7 – Tabacco per uso orale

    8 – Tabacco da fiuto

    9 – Tabacco da masticare

    11 – Prodotto del tabacco di nuova generazione

    12 – Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9)»;

    b)

    al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «P_Brand» è sostituita dalla seguente:

     

    «P_Brand

    Marca del prodotto del tabacco con cui il prodotto è commercializzato sul suo mercato di destinazione

    Text

    S

    M

     

     

    P_SubType_Exist

    Indicazione se esiste il “nome del sottotipo” del prodotto

    Il nome del sottotipo fornisce un’ulteriore identificazione del prodotto oltre al nome della marca

    Boolean

    S

    M

    0 — No

    1 – Sì»;

     

    P_SubType_Name

    Eventuale “nome del sottotipo” del prodotto come commercializzato sul suo mercato di destinazione

    Text

    S

    M, se P_SubType_Exist = 1

     

     

    P_units

    Il numero di unità individuali nella confezione unitaria (numero di sigarette/sigari/sigaretti nella confezione)

    Integer

    S

    M, se P_Type = 1 o 2 o 3

     

    c)

    al punto 2.1, la riga della tabella relativa al campo «TP_PN» è sostituita dalla seguente:

     

    «TP_PN

    Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG (EAN o GTIN o SKU o UPC)

    PN

    S

    M, se Intended_ Market è uno Stato membro

    O, se Intended_ Market è un paese terzo»;

     

    d)

    al punto 2.3, la riga della tabella relativa al campo «Deact_upUI» è sostituita dalla seguente:

     

    «Deact_upUI

    Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare

    upUI(L)

    o

    upUI(i)

    o

    upUI(s)

    M

    M, se Deact_Type = 1»;

     

    e)

    è aggiunto il seguente punto 2.4:

    «2.4.   Richiesta di riattivazione di IU per prodotti dichiarati come rubati ma recuperati (consentita solo se nel precedente tipo di messaggio 2-3, campo Deact_Reason1 = 2)

    Voce

    n.

    Campo

    Osservazioni

    Tipo di dato

    Cardi-nalità

    Priorità

    Valori

     

    Message_Type

    Identificazione del tipo di messaggio

    Text

    S

    M

    2-4

     

    EO_ID

    Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

    EOID

    S

    M

     

     

    F_ID

    Codice identificativo impianto (impianto in cui sono immagazzinati i prodotti recuperati)

    FID

    S

    M

     

     

    React_Type

    Riattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato

    Integer

    S

    M

    1 – IU a livello di confezione unitaria

    2 – IU a livello aggregato»;

     

    React_Reason

    Descrizione del contesto di riattivazione

    Text

    S

    O

     

     

    React_upUI

    Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da riattivare

    upUI(L)

    o

    upUI(i)

    o

    upUI(s)

    M

    M, se React_Type = 1

     

     

    React_aUI

    Elenco degli IU a livello aggregato da riattivare

    aUI

    M

    M, se React_Type = 2

     

    2.5.

    nel capitolo II, la sezione 3 è modificata come segue:

    a)

    al punto 3.3, la riga della tabella relativa al campo «Destination_ID5» è sostituita dalla seguente:

     

    «Destination_ID5

    Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 1

     

     

    Destination_ID6

    Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 1

     

     

    Destination_ID7

    Codice postale dell’impianto di destinazione

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 1

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    Destination_ID8

    Paese dell’impianto di destinazione

    Country

    S

    M, se Destination_ID1 = 1

     

    b)

    al punto 3.5, la riga della tabella relativa al campo «Destination_ID3» è sostituita dalla seguente:

     

    «Destination_ID3

    Via e numero civico dell’impianto di destinazione (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 0

     

     

    Destination_ID4

    Comune dell’impianto di destinazione (città o paese)

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 0

     

     

    Destination_ID5

    Codice postale dell’impianto di destinazione

    Text

    S

    M, se Destination_ID1 = 0

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

     

    Destination_ID6

    Paese dell’impianto di destinazione

    Country

    S

    M, se Destination_ID1 = 0

     

    c)

    è aggiunto il seguente punto 3.8:

    «3.8.   Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto a laboratori, centri di smaltimento dei rifiuti, autorità nazionali, organizzazioni governative internazionali, ambasciate e basi militari

    Voce

    n.

    Campo

    Osservazioni

    Tipo di dato

    Cardi-nalità

    Priorità

    Valori

     

    Message_Type

    Identificazione del tipo di messaggio

    Text

    S

    M

    3-8

     

    EO_ID

    Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

    EOID

    S

    M

     

     

    Event_Time

    Ora prevista del verificarsi dell’evento

    Time(s)

    S

    M

     

     

    F_ID

    Codice identificativo impianto di spedizione

    FID

    S

    M

     

     

    Destination_1

    Indicazione del tipo di destinazione

    Integer

    S

    M

    1 – Laboratorio

    2 – Centro di smaltimento dei rifiuti

    3 – Autorità nazionale

    4 – Organizzazione governativa internazionale

    5 – Ambasciata

    6 – Base militare

     

    Destination_2

    Via e numero civico della destinazione (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M

     

     

    Destination_3

    Comune della destinazione (città o paese)

    Text

    S

    M

     

     

    Destination_4

    Codice postale della destinazione

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale

     

    Destination_5

    Paese della destinazione

    Country

    S

    M

     

     

    Transport_mode

    Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l’impianto, cfr. allegato II, elenco di codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009.

    Integer

    S

    M

    0 – Altro

    1 – Trasporto via mare

    2 – Trasporto per ferrovia

    3 – Trasporto su strada

    4 – Trasporto aereo

    5 – Spedizioni postali

    6 – Installazioni di trasporto fisse

    7 – Trasporto per via navigabile interna

     

    Transport_vehicle

    Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

    Text

    S

    M

    “n/a” è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto

     

    Transport_cont1

    Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell’unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

    Boolean

    S

    M

    0 – No

    1 – Sì

     

    Transport_cont2

    Codice dell’unità di trasporto individuale del container

    ITU

    S

    M, se Transport_cont1 = 1

     

     

    UI_Type

    Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

    Integer

    S

    M

    1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

    2 – Solo IU a livello aggregato

    3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato»;

     

    upUIs

    Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione

    upUI(L)

    M

    M, se UI_Type = 1 o 3

     

     

    aUIs

    Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione

    aUI

    M

    M, se UI_Type = 2 o 3

     

     

    S_Dispatch_comment

    Osservazioni del soggetto segnalante

    Text

    S

    O

     

    2.6.

    nel capitolo II, la sezione 4 è modificata come segue:

    a)

    al punto 4.1, la riga della tabella relativa al campo «Buyer_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «Buyer_Address_1

    Via e numero civico dell’acquirente (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M, se Invoice_Buyer1 = 0

     

     

    Buyer_Address_2

    Comune dell’acquirente (città o paese)

    Text

    S

    M, se Invoice_Buyer1 = 0

     

     

    Buyer_Address_3

    Codice postale dell’acquirente

    Text

    S

    M, se Invoice_Buyer1 = 0

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

    b)

    al punto 4.3, la riga della tabella relativa al campo «Payer_Address» è sostituita dalla seguente:

     

    «Payer_Address_1

    Via e numero civico del pagatore (o numero della strada e chilometro)

    Text

    S

    M, se Payment_Payer1 = 0

     

     

    Payer _Address_2

    Comune del pagatore (città o paese)

    Text

    S

    M, se Payment_Payer1 = 0

     

     

    Payer _Address_3

    Codice postale del pagatore

    Text

    S

    M, se Payment_Payer1 = 0

    “n/a” è consentito se non è stato assegnato alcun codice postale»;

    2.7.

    nel capitolo II, la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

    «Richiami

    5.   Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni [possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, 2-3 (solo entro 24 ore dalla segnalazione iniziale del messaggio 2-3, per Deact_Reason1 diverso da “2 – Prodotto rubato”), da 3-1 a 3-8, 4-1, 4-2 e 4-3]

    Voce n.

    Campo

    Osservazioni

    Tipo di dato

    Cardinalità

    Priorità

    Valori

     

    Message_Type

    Identificazione del tipo di messaggio

    Text

    S

    M

    5

     

    EO_ID

    Codice identificativo operatore economico dell’entità che effettua l’invio

    EOID

    S

    M

     

     

    Recall_CODE

    Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare

    Text

    S

    M

    Recall_CODE

     

    Recall_

    Reason1

    Motivo del richiamo del messaggio originale

    Integer

    S

    M

    1 – L’evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3, 3-5 e 3-8)

    2 – Il messaggio conteneva informazioni errate

    3 – Altro

     

    Recall_

    Reason2

    Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale

    Text

    S

    M, se Recall_

    Reason1 = 3

     

     

    Recall_

    Reason3

    Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale

    Text

    S

    O

     

    Nota:

    in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come “cancellato” ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati.»;

    3)

    è aggiunto il seguente allegato III:

    «ALLEGATO III

    Struttura di un identificativo univoco a livello unitario

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    Elemento:

    Identificativo mediante simbologia

    Qualificatore di dati obbligatorio

    Codice identificativo dell’emittente di identificativi

    Qualificatore di dati opzionale

    Numero di serie

    Qualificatore di dati opzionale

    Codice del prodotto

    Qualificatore di dati opzionale

    Marcatura temporale

    Tipo:

    Qualificatore

    Qualificatore

    Stringa (elemento di dati)

    Qualificatore

    Stringa (elemento di dati)

    Qualificatore

    Stringa (elemento di dati)

    Qualificatore

    Stringa (elemento di dati)

    Posizione all’interno dell’identificativo univoco:

    Fissa

    Fissa

    Fissa

    Non fissa

    Non fissa

    Non fissa

    Non fissa

    Fissa

    Fissa

    Regolamentato da:

    Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

    Articolo 3, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

    Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 21, paragrafo 1, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 21, paragrafi 1 e 4, e struttura di codifica dell’emittente di identificativi

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e articolo 21, paragrafo 4

    Norme internazionali applicabili:

    ISO/IEC 16022:2006, ISO/IEC 18004:2015 o ISS DotCode Symbology Spec.

    ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

    ISO 15459-2:2015 e ISO 15459-3:2014

     

     

     

     

     

     

    Processo:

    Applicato dagli operatori economici

    Applicato dagli operatori economici

    Generato dagli emittenti di identificativi

    Applicato dagli operatori economici

    Generato dagli emittenti di identificativi

    Applicato dagli operatori economici

    Generato dagli emittenti di identificativi

    Applicato dagli operatori economici

    Applicato dagli operatori economici

    Trasmissione al sistema di repertori:

    No

    No

    No

    No

    No

    Nota:

    ai fini dello schema di cui sopra, i separatori di gruppo (/FNC1) sono considerati alla stregua di qualificatori di dati opzionali, ossia il loro uso dipende dalla struttura di codifica dell’emittente di identificativi.

    ».

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