Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1521

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/1521 della Commissione del 19 luglio 2023 riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 4811] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/4811

    GU L 184 del 21.7.2023, p. 77–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1521/oj

    21.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 184/77


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1521 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2023

    riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

    [notificata con il numero C(2023) 4811]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, causata dal virus della dermatite nodulare contagiosa (LSDV), è una malattia dei bovini trasmessa da vettori, che provoca considerevoli perdite economiche, riduce la produzione di latte, causa grave deperimento, danni permanenti alle pelli, numerose complicanze secondarie, astenia cronica per diversi mesi, e comporta divieti di scambi. La malattia è endemica in Africa ed è inserita nell’elenco delle malattie soggette a denuncia dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

    (2)

    La dermatite nodulare contagiosa si è verificata per la prima volta nell’Unione nel 2015, in Grecia. Nel 2016 la malattia si è rapidamente diffusa in numerosi paesi dell’Europa sudorientale, tra cui Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo (*1), Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. In tutti i paesi interessati la malattia è stata efficacemente posta sotto controllo mediante una vaccinazione di massa dei bovini, con vaccini omologi vivi, ripetuti su base annuale, conformemente alle specifiche dei vaccini. Inoltre, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina, che non avevano casi di dermatite nodulare contagiosa, hanno attuato la vaccinazione come misura preventiva, data l’insorgenza della malattia nei paesi vicini.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione (2), adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure speciali di controllo contro la dermatite nodulare contagiosa per un periodo di tempo limitato. Tale regolamento di esecuzione è stato applicato fino al 21 aprile 2023.

    (4)

    Più in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 definisce le zone di uno Stato membro in cui è effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e le norme speciali di controllo della malattia all’interno di ciascuna zona. Tali zone sono classificate come zone soggette a restrizioni I, situate al di fuori di un’area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV, e zone soggette a restrizioni II, che comprendono un’area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 ha altresì previsto restrizioni per quanto riguarda i movimenti di bovini e relativi prodotti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II, nonché deroghe in relazione a tali restrizioni. Ha inoltre stabilito norme relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone.

    (6)

    Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione (3), entrato in vigore il 12 marzo 2023, stabilisce norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate, tra cui norme per la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa. L’articolo 9 di tale regolamento delegato e il suo allegato IX prevedono inoltre l’istituzione di zone di vaccinazione I e II che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070.

    (7)

    Il regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce altresì norme e restrizioni in relazione ai bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, al loro materiale germinale e ai relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati che corrispondono alle norme e alle restrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, ad eccezione di quelle relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari.

    (8)

    Il regolamento delegato (UE) 2023/361 prevede anche periodi di recupero per la dermatite nodulare contagiosa, a seguito di vaccinazione profilattica d’urgenza, compresi tra 8 e 26 mesi, a seconda del tipo di sorveglianza, della zona di vaccinazione e della data di macellazione o abbattimento dell’ultimo caso di dermatite nodulare contagiosa e/o della data dell’ultima vaccinazione.

    (9)

    Dal 2017 in Europa non sono stati segnalati focolai di dermatite nodulare contagiosa, sebbene tale malattia sia stata registrata fino al 2021 in alcune parti dell’Anatolia, in Turchia, e rimanga presente in Russia mentre continua a diffondersi in Asia, interessando paesi del subcontinente indiano, dell’Asia orientale e del Sud-Est asiatico. Data la situazione epidemiologica favorevole in Europa, tutti i paesi dell’Europa sudorientale che hanno attuato la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa ora hanno cessato di farlo, ad eccezione di Bulgaria, Grecia e Turchia.

    (10)

    La Bulgaria e la Grecia hanno già presentato alla Commissione programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa per il 2023, che sono già stati valutati e approvati nel quadro del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La natura e il contenuto della valutazione tecnica e dell’approvazione di tali programmi di vaccinazione soddisfano anche le prescrizioni del piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361.

    (11)

    In considerazione della scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, è essenziale elencare le aree definite come zone di vaccinazione I e II in relazione alla dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e in Grecia, che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, e stabilire norme aggiuntive relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, nonché loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, al fine di garantire che tali certificati sanitari forniscano informazioni sanitarie adeguate e accurate e che vi sia continuità con le misure precedentemente in vigore.

    (12)

    Tenendo conto dei piani di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa della Bulgaria e della Grecia per il 2023, della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell’Unione e del periodo di recupero per la dermatite nodulare contagiosa di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361, è opportuno che la presente decisione si applichi fino al 31 agosto 2024,

    (13)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

    a)

    zone di vaccinazione I e II, in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa negli animali terrestri detenuti, che devono essere istituite conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/361 e al relativo allegato IX, parte 1;

    b)

    gli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti delle partite seguenti, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, conformemente alle deroghe per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento:

    i)

    bovini;

    ii)

    materiale germinale di bovini;

    iii)

    sottoprodotti di origine animale non trasformati.

    Articolo 2

    Istituzione di zone di vaccinazione I e II

    Gli Stati membri che attuano la vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa provvedono affinché:

    a)

    le zone di vaccinazione I e II siano istituite immediatamente dalle rispettive autorità competenti in conformità:

    i)

    delle norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/361;

    ii)

    delle condizioni specifiche per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza per la prevenzione e il controllo della dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361;

    b)

    le zone di vaccinazione I e II comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

    Gli operatori spostano partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro unicamente se gli animali da spostare, conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

    a)

    «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;

    b)

    «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;

    c)

    «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione... (I o II, indicare a seconda dal caso) in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.3., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

    In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 4

    Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

    Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

    a)

    «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.4.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;

    b)

    «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.4.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

    In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 5

    Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

    Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (5) basato sul modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni di cui all’allegato VIII, capo III, punto 7, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6), che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

    a)

    «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punti 3.5. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;

    b)

    «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punti 3.6. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

    In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

    Articolo 6

    Applicazione

    La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.

    Articolo 7

    Destinatario

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/ (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo, per un periodo di tempo limitato, relative all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 10).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64)

    (6)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


    ALLEGATO

    ZONE DI VACCINAZIONE I e II

    Zona di vaccinazione I

    1.

    Bulgaria:

    l’intero territorio della Bulgaria.

    2.

    Grecia:

    l’intero territorio della Grecia.

    Zona di vaccinazione II

    Nessuna


    Top