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Document 32023D1518

    Decisione (PESC) 2023/1518 del Consiglio del 20 luglio 2023 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo

    ST/8583/2023/REV/2

    GU L 184 del 21.7.2023, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1518/oj

    21.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 184/41


    DECISIONE (PESC) 2023/1518 DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF è destinato a finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    L'attuale crisi nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo dimostra il tragico costo umano che continuerà a essere pagato se non sarà raggiunta una pace duratura e globale. L'instabilità persistente ha provocato una delle peggiori e più lunghe crisi umanitarie al mondo e ha lasciato la regione a rischio di diventare una roccaforte del terrorismo e delle reti criminali transnazionali.

    (3)

    Una priorità fondamentale per l'Unione è quella di garantire, nel lungo termine, la pace, la sicurezza e la stabilità e il rispetto dei diritti umani nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo e più in generale nella regione, in linea con un approccio integrato. L'Unione è consapevole dell'importanza delle elezioni generali indette per dicembre 2023.

    (4)

    Il 13 febbraio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo una richiesta affinché l'Unione presti assistenza alle forze armate della Repubblica democratica del Congo nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali e nella costruzione di infrastrutture di base nell'ambito dell'EPF.

    (5)

    Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

    (6)

    L'attuazione sarà inoltre soggetta alla valutazione periodica degli sviluppi politici nella Repubblica democratica del Congo, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

    (7)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e difendere i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

    2.   L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate della Repubblica democratica del Congo al fine di consentire loro di poter difendere più efficacemente l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica democratica del Congo e migliorare la protezione della popolazione civile, in particolare dai gruppi armati nelle province orientali del paese.

    3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le componenti seguenti:

    a)

    attrezzature individuali, non concepite per l'uso letale della forza, destinate ai soldati;

    b)

    attrezzature collettive, non concepite per l'uso letale della forza, a livello di brigata, battaglione e compagnia;

    c)

    infrastrutture a livello di quartier generale della brigata.

    4.   La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. L’attuazione del contratto non inizia prima del 1° marzo 2024.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a)

    il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

    b)

    l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

    c)

    la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d)

    che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

    2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata al ministero della Difesa del Regno del Belgio.

    Articolo 5

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.   L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

    2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

    a)

    verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

    b)

    relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e in merito all'inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;

    c)

    ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

    3.   Al termine della misura di assistenza l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese in conformità dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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