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Document 32023D0160
Council Decision (CFSP) 2023/160 of 23 January 2023 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
ST/14255/2022/INIT
GU L 22 del 24.1.2023, pp. 22–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/22 |
DECISIONE (PESC) 2023/160 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2023
che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
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(2) |
Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022), che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e modifica l’applicazione di deroghe ed esenzioni relative alla consegna di armamenti e materiale connesso alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale. Tale risoluzione riafferma il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma inoltre le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati (IED) alla Somalia. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC. |
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(4) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
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1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:
2. L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.» |
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3) |
l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:
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4) |
l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente decisione. |
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5) |
l’allegato III è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA D), PUNTO i)
1.
Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).
2.
Armi di calibro superiore a 14,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).
3.
Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.
4.
Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.
5.
Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.
6.
Congegni di mira con capacità di visione notturna superiore alla generazione 2.
7.
Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.
8.
“Navi” e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per “nave” si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).
9.
Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA d), PUNTO ii)
1.
Tutti i tipi di armi di calibro fino a 14,7 mm e relative munizioni.
2.
RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.
3.
Congegni di mira con capacità di visione notturna di generazione 2 o inferiore.
4.
Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.
5.
Piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06 luglio 2008) o equivalenti nazionali.
6.
Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.
7.
Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.