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Document 32022R2390
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2390 of 7 December 2022 amending the definitive countervailing duty imposed on imports of certain rainbow trout originating in Türkiye by Implementing Regulation (EU) 2021/823 following a partial interim review pursuant to Article 19 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione del 7 dicembre 2022 recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2022/8797
GU L 316 del 8.12.2022, p. 52–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 316/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2390 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2022
recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (2), la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («l’inchiesta iniziale»). |
(2) |
Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale («il primo riesame intermedio») relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018//823 (3) («il regolamento relativo al primo riesame intermedio»), la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure stabilite nell’inchiesta iniziale. |
(3) |
Il 15 maggio 2020, a seguito di un riesame intermedio parziale («il secondo riesame intermedio») a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, la Commissione ha modificato il livello del dazio compensativo per un produttore esportatore con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 (4) («il regolamento relativo al secondo riesame intermedio») della Commissione. |
(4) |
Il 25 maggio 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base («il riesame in previsione della scadenza»), la Commissione ha prorogato le misure stabilite nell’inchiesta iniziale [e modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658] di un ulteriore periodo di cinque anni con l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (5)(«il regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza»). |
(5) |
I dazi compensativi definitivi attualmente in vigore sono compresi tra l’1,5 % e il 9,5 %. |
1.2. Apertura di un riesame
(6) |
La Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale, avendo stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere duraturo. |
(7) |
Nello specifico, dal 2016 si sono verificati cambiamenti significativi nella struttura e nei termini di attuazione delle sovvenzioni concesse dal governo turco ai produttori di trote iridee o arcobaleno. Tali cambiamenti sembravano aver comportato una diminuzione delle sovvenzioni dirette ricevute dai produttori turchi di trote iridee o arcobaleno. |
(8) |
La Commissione ha ritenuto che esistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni erano cambiate in modo significativo, che tali cambiamenti hanno carattere duraturo e che pertanto le misure dovrebbero essere riesaminate per tutti i produttori esportatori. |
(9) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 settembre 2021 (6) («l’avviso di apertura»). |
1.3. Periodo dell’inchiesta di riesame
(10) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
1.4. Parti interessate
(11) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente l’industria dell’Unione, i produttori esportatori noti e il governo della Turchia in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(12) |
Tutte le parti sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di richiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5. Campionamento degli esportatori
(13) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base. |
(14) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. |
(15) |
La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
(16) |
Tredici produttori esportatori e gruppi di produttori esportatori della Turchia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Il volume totale di esportazioni nell’Unione di trote iridee o arcobaleno dichiarato da tali società durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresentava il 100 % delle esportazioni dalla Turchia verso l’Unione. |
(17) |
Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione rappresentava più del 60 % delle vendite all’esportazione nell’Unione dichiarate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
(18) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità turche sono stati consultati in merito alla selezione del campione. |
1.6. Osservazioni sulla selezione del campione
(19) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli esportatori che hanno collaborato Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş, («Selina Balik») e Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. («Kilic Deniz») che hanno chiesto di essere inclusi nel campione. |
(20) |
La Commissione ha trattato tali richieste in una nota inserita nel fascicolo pubblico il 22 ottobre 2021. Come spiegato nella nota, entrambe le richieste sono state respinte poiché il campione era stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. |
(21) |
Selina Balik e Kilic Deniz non figuravano tra i maggiori produttori esportatori e pertanto l’aggiunta di tali società al campione non avrebbe aumentato in modo significativo la rappresentatività del campione, ma avrebbe potuto impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. |
(22) |
L’11 novembre 2021 la Danish Aquaculture Organisation («DAO»), che rappresenta i produttori dell’Unione di trota iridea o arcobaleno, ha inviato una comunicazione per richiedere alla Commissione di includere nel campione allevatori di trote turchi di dimensioni inferiori, poiché i regimi di sovvenzione erano stati modificati in modo da offrire un maggior vantaggio agli allevatori più piccoli rispetto a quelli di dimensioni maggiori. La DAO ha osservato a tale proposito che le modifiche apportate ai regimi di sovvenzione diretta, in particolare l’istituzione di massimali di produzione, hanno effettivamente aumentato le sovvenzioni a favore degli allevatori di dimensioni inferiori. |
(23) |
La DAO ha pertanto chiesto alla Commissione di modificare il metodo di selezione del campione, e anziché basarsi sul massimo volume delle esportazioni che può essere adeguatamente esaminato, selezionare un campione statisticamente valido che a suo parere rappresenterebbe correttamente la varietà dei produttori di trote turchi. La DAO tuttavia non ha proposto alcun esportatore specifico che ha collaborato da includere nel campione. |
(24) |
La Commissione ha respinto tale richiesta poiché le informazioni per il campionamento richieste agli esportatori non contenevano informazioni che avrebbero consentito alla Commissione di selezionare il campione secondo tale modalità. |
(25) |
Le modifiche apportate ai regimi di sovvenzione diretta, come descritto nella sezione 4, sono state considerate nel calcolo del vantaggio. |
1.7. Richieste relative a un importo di sovvenzione individuale compensabile per le società non incluse nel campione («esame individuale»)
(26) |
La Commissione ha ricevuto due richieste relative a un importo di sovvenzione individuale compensabile in seguito all’apertura dell’inchiesta, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali richieste sono state presentate nell’ambito di risposte complete al questionario. |
(27) |
La prima richiesta è pervenuta dalla società Selina Balik. |
(28) |
La Commissione ha accolto la sua domanda di esame individuale perché stava già esaminando la situazione della società nell’ambito di un riesame intermedio parallelo concernente lo stesso prodotto. Tale riesame intermedio è stato aperto il 5 febbraio 2021 (7). Selina Balik tuttavia ha ritirato la domanda di riesame e la Commissione ha quindi chiuso il procedimento il 10 marzo 2022 (8). |
(29) |
Selina Balik aveva presentato una risposta completa al questionario con riferimento allo stesso periodo dell’inchiesta di riesame (anno di calendario 2020) del presente riesame intermedio. La società ha convenuto che le informazioni fornite dovessero essere utilizzate nel presente riesame. La Commissione aveva già ampiamente verificato le informazioni trasmesse e non era stato effettuato solo il controllo incrociato a distanza. |
(30) |
All’apertura della presente inchiesta erano pertanto già disponibili informazioni complete, per cui l’esame della situazione di Selina Balik ai fini del presente riesame non poteva essere ritenuto indebitamente gravoso. |
(31) |
La seconda richiesta è pervenuta dalla società Kilic Deniz. |
(32) |
La situazione di Kilic Deniz era diversa da quella di Selina Balik. Non essendo già disponibile la risposta al questionario, la raccolta delle informazioni necessarie e l’analisi dei dati forniti sarebbero state effettuate interamente nel corso della presente inchiesta e in aggiunta alla raccolta e all’analisi dei dati trasmessi dai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(33) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che accogliere tale richiesta sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe di fatto impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. La domanda di esame individuale pertanto non è stata accolta. |
(34) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Kilic Deniz ha osservato che la sua domanda di esame individuale avrebbe dovuto essere accolta, sostenendo che era basata sugli stessi motivi addotti dalla società Selina Balik. Kilic Deniz ha affermato inoltre che il fatto che Selina Balik avesse già trasmesso informazioni in un’inchiesta parallela in corso non dovrebbe essere considerato, in quanto sarebbe discriminatorio, e che per il presente riesame intermedio parziale le risposte al questionario di Kılıç Deniz e Selina Balık sono pervenute alla Commissione nello stesso momento. |
(35) |
Come spiegato al considerando 32, la Commissione ha ritenuto che la situazione delle due società fosse diversa e che pertanto fosse anche giustificato trattarle diversamente. |
(36) |
Il fatto che un riesame parallelo relativo alla situazione individuale di Selina Balik fosse in corso con riferimento allo stesso PIR del presente riesame ha consentito alla Commissione di disporre sin dalle prime fasi della stessa serie di dati che sarebbe stata richiesta nel presente riesame. |
(37) |
Come indicato al considerando 29, Selina Balik e le sue società collegate avevano già presentato una risposta al questionario nel rispettivo riesame intermedio ed era stato completato un processo di richiesta delle informazioni mancanti in relazione ai dati forniti. Tale processo ha richiesto notevoli risorse, poiché ha comportato un esame dettagliato della risposta al questionario, al fine di individuare i punti carenti e risolverli con le società. |
(38) |
Poiché Selina Balik ha autorizzato la Commissione ad utilizzare i dati presentati nel riesame intermedio parallelo, la Commissione è stata in grado di prendere pienamente in considerazione tali dati nel presente riesame. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione riguardante il trattamento discriminatorio. |
(39) |
Kilic Deniz ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto considerare che la società aveva già esperienza nella collaborazione in inchieste antisovvenzioni, poiché aveva partecipato all’inchiesta iniziale, al secondo riesame intermedio e all’inchiesta antisovvenzioni concernente le importazioni di spigole e orate originarie della Turchia nel 2015, che è stata chiusa in seguito alla revoca del regime di sovvenzioni interessato. |
(40) |
Con riguardo a tale argomentazione, la Commissione ha osservato che la concessione dell’esame individuale si riferisce all’onere per l’inchiesta, e non all’onere o all’esperienza della società che richiede tale trattamento. |
(41) |
Kilic Deniz ha rilevato inoltre che durante il periodo dell’inchiesta di riesame era il quarto maggior produttore esportatore della Turchia e che le sue vendite all’esportazione nell’Unione europea erano superiori a quelle di Selina Balık, cosa che avrebbe dovuto essere considerata dalla Commissione nella scelta in merito all’esame individuale. |
(42) |
La Commissione ha respinto questa osservazione, poiché non riguarda una condizione per la concessione dell’esame individuale, bensì il fatto che una società debba essere inclusa o meno nel campione di esportatori. Come spiegato al considerando 17, è stato necessario limitare il campione. |
(43) |
Kilic Deniz ha anche affermato che il dazio modificato dell’1,5 % dovrebbe restare in vigore per cinque anni dalla data della modifica e pertanto non potrebbe subire variazioni in seguito al presente riesame. |
(44) |
La Commissione ha osservato che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che le misure compensative definitive scadano dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite. Poiché il dazio riscosso sulle importazioni da Kilic Deniz è stato istituito il 28 febbraio 2015, il periodo di cinque anni inizia da tale data. |
(45) |
Il regolamento relativo al secondo riesame intermedio, che ha aggiornato l’aliquota individuale del dazio di Kilic Deniz, portandola dal 9,5 % all’1,5 % si è limitato a modificare la tabella di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale e non ha effetto sulla durata delle misure che restano in vigore a un determinato livello. La richiesta è stata pertanto respinta. |
(46) |
Kilic Deniz ha osservato altresì che il dazio individuale in vigore dell’1,5 % risultante dal secondo riesame intermedio dovrebbe essere mantenuto a prescindere dall’esito del presente riesame intermedio, poiché le motivazioni per l’apertura dei due riesami erano le stesse e la Commissione non ha dimostrato che il mutamento di circostanze relativo a Kilic Deniz nell’attuale periodo dell’inchiesta di riesame avesse un carattere duraturo tale da giustificare una modifica del livello del dazio. |
(47) |
La Commissione respinge anche l’affermazione di Kilic Deniz secondo cui le motivazioni per il riesame di cui alla presente inchiesta corrispondono a quelle del riesame che ha portato al regolamento relativo al secondo riesame intermedio. |
(48) |
Come indicato al punto 4 dell’avviso di apertura (9), la motivazione del secondo riesame intermedio riguarda nello specifico Kilic Deniz e il livello dei vantaggi a suo favore. Il presente riesame è stato aperto sulla base di cambiamenti concernenti tutti i produttori della Turchia. |
(49) |
Dal considerando 285 in poi, la Commissione ha effettuato un’analisi del carattere duraturo del mutamento di circostanze in relazione al periodo dell’inchiesta del regolamento iniziale. |
(50) |
L’analisi è svolta a livello nazionale e comprende anche la situazione dei singoli produttori esportatori soggetti a sovvenzioni concesse dal governo della Turchia. L’argomentazione secondo cui la Commissione non ha considerato la situazione individuale di Kilic Deniz è stata pertanto respinta. |
(51) |
Kilic Deniz ha asserito altresì che la Commissione ha l’obbligo di determinare un margine di sovvenzione individuale per ciascun produttore esportatore noto, poiché l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prevede disposizioni in materia di campionamento. |
(52) |
La Commissione respinge tale asserzione, in quanto il campionamento è chiaramente previsto all’articolo 27 del regolamento di base. |
(53) |
Durante l’inchiesta, la Commissione ha anche chiarito a tutte le parti interessate che a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sarebbe stato assegnato il dazio medio in caso di mancata concessione di un esame individuale. |
1.8. Risposte al questionario e omessa collaborazione
(54) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori inclusi nel campione e al governo della Turchia. Le risposte al questionario sono pervenute da tutti i tre produttori esportatori inclusi nel campione e dal governo della Turchia. Anche i due produttori esportatori che hanno chiesto l’esame individuale hanno risposto al questionario. |
1.9. Verifica
(55) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la sovvenzione. |
(56) |
La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per affrontarla (10) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi di tutte le società a norma dell’articolo 26 del regolamento di base. |
(57) |
La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni fornite dalle seguenti società:
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1.10. Fase successiva della procedura
(58) |
Il 25 agosto 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare i dazi compensativi in vigore («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
(59) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. |
(60) |
In seguito al ricevimento delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha adeguato taluni fatti e considerazioni principali e il 23 settembre 2022 ha inviato a tutte le parti interessate una «ulteriore divulgazione finale». Alle parti è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni. |
(61) |
Il governo della Turchia ha chiesto di procedere a consultazioni con i servizi della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che si sono tenute il 4 ottobre 2022. |
(62) |
In seguito alle osservazioni pervenute dalle parti interessate sull’ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha corretto due errori come descritto ai considerando 306 e 135 e le risultanti modifiche nei calcoli sono state divulgate alle pertinenti parti interessate il 6 ottobre 2022. Alle parti è stato concesso un ulteriore periodo di tempo per presentare osservazioni in merito a tali modifiche ai rispettivi calcoli delle sovvenzioni. |
(63) |
Gumusdoga, Fishark Ozpekler e Selina Balik, nelle loro osservazioni sulla seconda ulteriore divulgazione finale hanno ribadito le argomentazioni già sollevate nelle due precedenti divulgazioni delle informazioni. Tali argomentazioni sono trattate nel presente regolamento. |
(64) |
La Commissione ha inoltre accolto la richiesta di Gumusdoga di inserire un aggiornamento di minore entità nel suo fatturato, soggetto alla correzione di cui al considerando 306. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(65) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss):
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(66) |
Durante l’inchiesta la Commissione è venuta a conoscenza delle importazioni nell’UE di filetti di trota affumicati pepati originari della Repubblica di Turchia. Alcuni di questi filetti sono stati importati come prodotto oggetto del riesame e soggetti al pagamento dei dazi, mentre alcuni sono stati importati sotto una voce doganale diversa (codice NC 1604 19 10) per la quale non sono stati prelevati dazi. |
(67) |
Sia i produttori esportatori in Turchia che l’industria dell’Unione hanno confermato di ritenere che i filetti di trota affumicati pepati fossero inclusi nella definizione del prodotto della presente inchiesta e di quella precedente. |
(68) |
Dall’inchiesta è emerso altresì che la semplice aggiunta di pepe non priva i filetti affumicati delle loro caratteristiche di base. Sulla base di quanto precede e del fatto che gli esportatori e l’industria dell’Unione concordavano sulla definizione del prodotto, la Commissione ha concluso che i «filetti affumicati pepati» di fatto sono inclusi della definizione del prodotto. |
(69) |
Su tale base, la Commissione ritiene che i filetti di trota affumicati pepati rientrino nel prodotto oggetto del riesame come «affumicati». A scanso di equivoci, saranno applicati dazi sulle importazioni di filetti di trota affumicati pepati se dichiarati con il codice doganale NC 1604 19 10 (TARIC 1604191011). |
3. MODIFICA DEL NOME
(70) |
L’esportatore Lezita Balık A.Ş, codice addizionale TARIC B968, ha informato la Commissione il 9 giugno 2021 di avere modificato il proprio nome in Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi. |
(71) |
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antisovvenzioni ad essa applicata sotto il nome precedente. |
(72) |
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti (11) e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione. |
(73) |
La Commissione ha osservato che la società ha collaborato nella presente inchiesta presentando un modulo di campionamento con il nuovo nome Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi. |
(74) |
La modifica del nome quindi non incide sulle risultanze della presente inchiesta e in particolare sull’aliquota del dazio antisovvenzioni applicabile alla società. |
(75) |
La modifica del nome dovrebbe essere effettiva dal 7 luglio 2020, ossia la data alla quale la società aveva modificato il proprio nome. |
4. SOVVENZIONI
(76) |
Sulla base delle sovvenzioni esaminate nel precedente riesame in previsione della scadenza, sono state considerate le misure seguenti, che presumibilmente comportano la concessione di programmi di sovvenzione:
|
(77) |
Per quanto riguarda il programma di sgravi dei contributi sociali, il regime di assegnazione di terreni e i prodotti ittici trasformati, la Commissione ha riscontrato che tali regimi non hanno fornito vantaggi ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e pertanto non sono stati oggetto di ulteriori indagini. |
(78) |
L’11 novembre 2021 la DAO ha presentato osservazioni sui regimi di sovvenzione oggetto dell’inchiesta di riesame. |
(79) |
Nelle sue osservazioni la DAO ha rilevato che i regimi di sovvenzione seguenti erano stati modificati o aggiornati dall’ultimo riesame:
|
(80) |
La Commissione ha osservato che i regimi in Turchia di fatto cambiano da un anno all’altro. Se la modifica di un regime comporta un cambiamento nel livello di vantaggio per le società incluse nel campione, la Commissione deve appurare se tale cambiamento configura un mutamento di circostanze di carattere duraturo. In tal caso, la Commissione adeguerà le misure di conseguenza, per tenere conto del cambiamento. |
(81) |
Tuttavia, come precisato nel prosieguo e anche nel precedente riesame in previsione della scadenza, alcuni dei regimi elencati dalla DAO non sono più in vigore o non forniscono vantaggi ai produttori esportatori inclusi nel campione. |
4.1. Sostegno diretto ai produttori di trote
4.1.1. Descrizione e base giuridica
(82) |
Durante il PIR il sostegno diretto ai produttori di trote è stato concesso sulla base del decreto presidenziale 2020/3190 («decreto 3190») (12). Le procedure e i principi relativi all’attuazione del decreto sono stati definiti nel comunicato 2020/39 («comunicato 39») emesso dal ministero dell’Agricoltura e della silvicoltura (13). |
(83) |
Il regime di sostegno diretto riguarda la specie trota iridea o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss). Tale regime è finalizzato a compensare i costi di allevamento delle trote iridee o arcobaleno fino al massimale di produzione. |
(84) |
La Commissione ritiene che il regime di sostegno diretto sia concepito per favorire la raccolta delle trote. I produttori esportatori inclusi nel campione raccolgono le trote di loro produzione oltre ad acquistare trote da altri allevatori turchi, per poi trasformare ed esportare trote in varie forme nell’Unione europea. Tali forme, comprese le trote eviscerate e in filetti, costituiscono il prodotto oggetto del riesame. |
(85) |
L’importo del sostegno alla produzione di «trote» (di qualsiasi taglia) è stato fissato a 0,75 TRY/kg fino a un massimale di 350 000 kg all’anno. |
(86) |
L’importo del sostegno alla produzione di «trote sopra il chilogrammo» è stato fissato a 1,5 TRY/kg fino allo stesso massimale di 350 000 kg all’anno. Il comunicato per il 2020 definisce «trota sopra il chilogrammo» una trota di peso superiore a 1,25 kg (14). |
(87) |
Queste aliquote di sovvenzione per la produzione di trote sono le stesse che erano in vigore nel 2019, ossia il periodo dell’inchiesta di riesame del riesame in previsione della scadenza. |
4.1.2. Modifiche del regime di sostegno diretto nel tempo
(88) |
Il sostegno alla produzione di trote è fornito sulla base dei decreti presidenziali e dei comunicati, emanati con cadenza annuale a norma dell’articolo 19 della legge agricola n. 5488. Tali decreti e comunicati modificano ogni anno la natura del sostegno. Tabella 1 Regime di sostegno diretto per le trote
|
(89) |
Durante l’inchiesta iniziale, il regime consisteva in un pagamento di sostegno agli allevatori di trote basato sul quantitativo di tutte le trote raccolte, indipendentemente dalla taglia, e il vantaggio per chilogrammo raccolto era versato in due aliquote distinte in base alla quantità raccolta fino a 500 tonnellate annue. |
(90) |
Per l’anno di produzione 2017 il governo della Turchia ha aggiunto un modesto pagamento di 0,25 TRY/kg per le trote raccolte che superavano 1 kg di peso, note come «trote sopra il chilogrammo». Tale pagamento supplementare continuava ad applicarsi al prodotto oggetto del riesame, che può pesare fino a 1,2 kg al momento della raccolta. |
(91) |
Dopo aver discusso con la Commissione in merito alla definizione di «trota sopra il chilogrammo» durante il primo riesame intermedio (cfr. considerando da 40 a 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio), nel 2018 il governo della Turchia ha ridefinito la «trota sopra il chilogrammo» come una trota di peso superiore a 1,25 kg al momento della raccolta. |
(92) |
Nel 2019 il governo della Turchia ha eliminato il pagamento supplementare per le «trote sopra il chilogrammo» e ha invece suddiviso il regime, prevedendo un pagamento di 0,75 TRY/kg per le «trote» (di qualsiasi taglia) e un pagamento di 1,5 TRY/kg per le «trote sopra il chilogrammo». |
(93) |
Il governo della Turchia ha inoltre abbassato il massimale da 500 tonnellate a 350 tonnellate all’anno e ha limitato i pagamenti delle sovvenzioni a una licenza per regione. Il massimale di produzione di 350 tonnellate si applica alla produzione di tutte le trote nell’ambito della stessa licenza di allevamento. |
(94) |
Durante l’attuale periodo dell’inchiesta di riesame la Commissione ha stabilito che due delle tre società incluse nel campione allevavano trote di tutte le taglie negli stessi impianti e nell’ambito della stessa licenza di allevamento e beneficiavano di conseguenza di entrambe le aliquote. |
(95) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli allevatori di trote hanno potuto richiedere l’aliquota relativa alle «trote» (di qualsiasi taglia) oppure l’aliquota per le «trote sopra il chilogrammo», a seconda del peso delle trote raccolte. Data l’aliquota di sostegno più elevata per le «trote sopra il chilogrammo», i produttori esportatori inclusi nel campione che raccolgono trote di peso superiore a 1,25 kg hanno richiesto nella maggior parte dei casi l’aliquota per le «trote sopra il chilogrammo». |
(96) |
Di conseguenza nell’ambito di tale regime la produzione in kg sovvenzionata di «trote sopra il chilogrammo» e l’importo della sovvenzione in TRY versata agli allevatori di trote sono raddoppiati dal 2019 al 2020 e si è registrato un netto passaggio alla raccolta di trote di taglia maggiore. |
(97) |
Tenendo conto della sovvenzione versata sia per le «trote» (di qualsiasi taglia) sia per le «trote sopra il chilogrammo», la Commissione ha constatato che le sovvenzioni versate dal governo della Turchia erano effettivamente aumentate di 59 punti percentuali nel periodo in esame. Tabella 2 Modifiche della quantità e degli importi delle sovvenzioni 2017-2020
|
(98) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che l’adeguamento del regime non abbia modificato nella sostanza le sovvenzioni sottostanti e, semmai, ne abbia aumentato il livello. Non vi erano indicazioni di apparenti motivazioni finanziarie o economiche. |
4.1.3. Conclusione sulla compensabilità
(99) |
I sostegni diretti ai produttori di trote costituiscono sovvenzioni compensabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento diretto di fondi dal governo della Turchia ai produttori di trote. |
(100) |
Le sovvenzioni dirette sono specifiche e compensabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché l’autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l’accesso a tali sovvenzioni alle imprese che operano nel settore dell’acquacoltura. Le imprese attive nel settore dell’acquacoltura sono espressamente citate e la trota è chiaramente designata come una delle specie che beneficiano di tale regime di sovvenzioni. |
(101) |
La Commissione ha stabilito che durante il PIR i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di tale regime a entrambe le aliquote di 0,75 TRY/kg («trote» di qualsiasi taglia) e 1,5 TRY/kg («trote sopra il chilogrammo»). |
(102) |
Nell’inchiesta iniziale la questione non si poneva, poiché non esisteva un’aliquota di sovvenzione distinta per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo». Nei riesami successivi, compreso il riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha potuto stabilire alcun vantaggio ricevuto per la raccolta di trote di peso superiore a 1,25 kg, poiché le società incluse nel campione non hanno raccolto «trote sopra il chilogrammo» (15). |
(103) |
Nella presente inchiesta la Commissione ha stabilito che durante il PIR due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno allevato trote di tutte le taglie nell’ambito della stessa licenza di allevamento e hanno pertanto beneficiato di entrambe le aliquote di sovvenzione. |
(104) |
La Commissione ha osservato che le trote sono allevate negli stessi impianti di produzione, ossia stagni di terra e gabbie nei laghi o in mare. Sia le trote di taglia minore sia quelle di taglia maggiore sono allevate negli stessi impianti, raggiungono la maturità negli stessi stagni e ricevono lo stesso mangime. Tutte le trote di peso inferiore a 1,25 kg possono potenzialmente diventare trote di peso superiore a 1,25 kg. L’unica differenza è che le trote di taglia maggiore sono raccolte più tardi per consentirne la crescita fino alla taglia richiesta. |
(105) |
Inoltre, come indicato al considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio, «l’articolo 4, lettera f) del comunicato n. 2017/38 prevede che la sovvenzione sia concessa al piscicoltore “alla raccolta”. Per quanto la Turchia intendesse limitare le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1,25 kg nel 2018, non sussiste un criterio giuridico nel decreto che escluda la sovvenzione quando la trota è venduta sotto altra forma. In base alle informazioni ricevute, è prassi comune nel settore lavorare una parte delle trote pescate di maggiori dimensioni e venderle come il prodotto in esame, ad esempio sotto forma di filetti». |
(106) |
Pertanto qualsiasi vantaggio ricevuto per l’allevamento di trote di taglia maggiore è automaticamente collegato anche all’allevamento di trote di taglia minore. Indipendentemente dal fatto che le trote abbiano beneficiato dell’una o dell’altra aliquota, il sostegno diretto è fornito alla raccolta delle trote, ossia il prodotto oggetto del riesame (vive o morte e lavorate in diverse forme). Eventuali vantaggi per le trote sussistono anche quando sono vendute sotto forma di filetti, che non sono distinti in base alla taglia delle trote raccolte. |
(107) |
Entrambe le aliquote di sovvenzione sono subordinate all’allevamento di trote. La capacità produttiva della licenza di allevamento si riferisce a trote di tutte le taglie e il vantaggio derivante da entrambe le aliquote di sostegno è conferito all’allevatore in un unico pagamento e contabilizzato nel reddito generale della società. |
(108) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che nel 2020 gli esborsi versati agli allevatori di trote corrispondano al sostegno diretto totale ricevuto per l’allevamento di trote, compreso il prodotto oggetto del riesame. |
4.1.4. Importo della sovvenzione per la produzione propria
(109) |
Il vantaggio per le società è stato l’importo del sostegno diretto ricevuto sulla base delle aliquote relative alla produzione sia di «trote» (di qualsiasi taglia) sia di «trote sopra il chilogrammo» durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le società hanno fornito informazioni in merito all’importo del sostegno ricevuto, all’ente che l’ha erogato e alla produzione specifica per la quale è stato ottenuto. |
(110) |
L’importo del sostegno diretto ricevuto per la produzione di trote di tutte le taglie a titolo di entrambe le aliquote di sostegno è stato diviso per il quantitativo totale di trote raccolte al fine di determinare l’importo della sovvenzione in TRY per chilogrammo di trote. |
4.1.5. Importo della sovvenzione per le trote acquistate
(111) |
Dall’inchiesta iniziale (16) è emerso che il vantaggio di tali sovvenzioni permaneva anche per gli acquisti di trote effettuati dai produttori esportatori inclusi nel campione presso allevatori turchi indipendenti per la trasformazione, poiché il prodotto oggetto del riesame comprende sia la materia prima direttamente sovvenzionata, cioè le trote vive, sia i prodotti a valle, come le trote intere fresche o congelate, i filetti e le trote affumicate. |
(112) |
Per le trote acquistate il vantaggio è stato calcolato nell’inchiesta iniziale sulla base del totale delle sovvenzioni concesse dalle autorità turche diviso per l’importo totale della produzione di trote in Turchia. |
(113) |
La Commissione ha rilevato che nel riesame in previsione della scadenza (17) la risultanza secondo cui i produttori esportatori inclusi nel campione ricevevano un vantaggio nel caso dell’acquisto di trote è stata confermata. Il vantaggio è stato calcolato sulla base del totale delle sovvenzioni concesse, diviso per l’importo totale della produzione sovvenzionata di trote in Turchia. |
(114) |
Le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza tuttavia si sono basate su informazioni generali a livello nazionale fornite dal governo della Turchia e non hanno tenuto conto della situazione specifica degli esportatori produttori inclusi nel campione. Un riesame in previsione della scadenza non richiede risultanze così dettagliate, poiché un tale riesame è inteso esclusivamente a determinare il rischio della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni, ma non margini di compensazione precisi. |
(115) |
Nel presente riesame intermedio nessuna parte interessata ha contestato il fatto che i produttori esportatori continuino a beneficiare delle sovvenzioni quando acquistano trote da allevatori indipendenti. Il governo della Turchia ha fornito dati riguardanti il livello delle sovvenzioni concesse nel 2020 a ciascun allevatore di trote a titolo di entrambe le aliquote di 0,75 TRY («trote» di qualsiasi taglia) e 1,5 TRY («trote sopra il chilogrammo»). Tali dati sono stati confrontati con gli elenchi degli acquisti dei tre produttori esportatori inclusi nel campione e la Commissione ha riscontrato quanto segue:
|
(116) |
Per la produzione nel 2020, la sovvenzione per kg di trote di qualsiasi taglia è stata calcolata a 0,53 TRY/kg tenendo conto di tutta la produzione, e a 1,02 TRY/kg tenendo conto esclusivamente della produzione sovvenzionata. |
4.2. Sostegno diretto ai produttori di trote — osservazioni pervenute in merito alla sovvenzione della produzione
(117) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della Turchia, i produttori esportatori inclusi nel campione, Selina Balik e Kilic Deniz hanno presentato osservazioni sulle risultanze della Commissione concernenti il sostegno diretto ai produttori di trote. |
(118) |
Le parti hanno contestato principalmente l’inclusione nel calcolo della sovvenzione del vantaggio conferito ai produttori inclusi nel campione e a Selina Balik per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo», poiché tale vantaggio non era compreso nei calcoli della sovvenzione delle inchieste precedenti. Le parti hanno sostenuto inoltre che le «trote sopra il chilogrammo» non rientrano nel prodotto oggetto del riesame, né erano incluse nel questionario destinato ai produttori esportatori. |
(119) |
Come indicato sopra, al punto 4.1.3, la Commissione ha confermato il mutamento di circostanze per quanto concerne il conferimento del vantaggio per la raccolta di trote, in particolare dall’inchiesta iniziale, ma anche dal PIR del precedente riesame in previsione della scadenza. Mentre in passato il sostegno diretto era concesso sulla base dei chilogrammi di produzione, indipendentemente dalla taglia delle trote, il governo della Turchia è passato progressivamente a un sistema di esborsi basato su diverse aliquote di sostegno a seconda della taglia delle trote raccolte. In base alle circostanze nel periodo dell’inchiesta di riesame è quindi emerso chiaramente che gli allevatori di trote in Turchia beneficiavano di entrambe le aliquote di sovvenzione a norma di tale regime, allevando e raccogliendo il prodotto oggetto del riesame. |
(120) |
Selina Balik ha sostenuto che la Commissione non era autorizzata ad ampliare la definizione del prodotto del presente riesame includendo le «trote sopra il chilogrammo». |
(121) |
La Commissione rileva che la definizione del prodotto è rimasta la stessa delle precedenti inchieste, ossia la produzione di trote, vive o morte e lavorate in diverse forme. Il fatto che l’aliquota di sovvenzione sia condizionata alla specifica taglia delle trote raccolte non ne cambia la natura e il funzionamento, nel senso di arrecare vantaggio alla produzione di trote, successivamente vendute in diverse forme. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(122) |
Le parti hanno contestato anche la risultanza della Commissione secondo cui le «trote sopra il chilogrammo» possono essere ulteriormente trasformate in filetti che sono inclusi nella definizione del prodotto oggetto del riesame. Secondo quanto sostenuto dalle parti, le risultanze di cui al considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio, al quale la Commissione ha fatto riferimento nella divulgazione finale delle informazioni, non sono state divulgate alle parti interessate durante il primo riesame intermedio e pertanto le parti non hanno potuto presentare osservazioni al riguardo. Le parti hanno ribadito che, in ogni caso, nelle precedenti inchieste non erano stati calcolati vantaggi per le «trote sopra il chilogrammo». |
(123) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni nel presente riesame le parti hanno avuto tempo a sufficienza per presentare osservazioni sul considerando 45 del regolamento relativo al primo riesame intermedio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(124) |
La Commissione ha rilevato inoltre che i coefficienti di «equivalenti pesci interi» (EPI) utilizzati in questo caso erano gli stessi utilizzati nell’inchiesta iniziale. È stata sempre chiaramente consentita la trasformazione di una «trota sopra il chilogrammo» nel prodotto oggetto del riesame, come segue, considerando che da un pesce si ottengono due filetti:
|
(125) |
Questo fatto è stato chiaramente rilevato dall’esportatore Selina Balik, che nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni afferma che «data la natura intrinseca del prodotto [oggetto del riesame] le trote di taglia grande possono essere trasformate in filetti che rientrano nella definizione del prodotto [oggetto del riesame]». |
(126) |
L’argomentazione secondo cui nelle precedenti inchieste non sono stati calcolati vantaggi per le «trote sopra il chilogrammo» e pertanto non dovrebbero essere calcolati vantaggi nel presente riesame, dovrebbe essere respinta in quanto le circostanze sono mutate. Nel riesame in previsione della scadenza entrambi gli esportatori inclusi nel campione non hanno ricevuto vantaggi dall’aliquota di sovvenzione di 1,5 TRY per chilogrammo raccolto. Nel PIR del presente riesame li hanno ricevuti. |
(127) |
Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato inoltre di non avere prodotto né venduto filetti derivanti da «trote sopra il chilogrammo» durante il PIR e pertanto hanno chiesto alla Commissione di rivedere di conseguenza il calcolo della rispettiva sovvenzione diretta escludendo le «trote sopra il chilogrammo». |
(128) |
La Commissione ha osservato che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Al contrario, l’inchiesta ha stabilito che entrambi questi produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto esborsi calcolati secondo le due aliquote previste dal regime di sovvenzione diretta per le trote nel periodo dell’inchiesta di riesame. Essi hanno quindi raccolto trote di tutte le taglie. Considerati i coefficienti di «equivalenti pesci interi» indicati nella tabella di cui al considerando 119, le «trote sopra il chilogrammo» raccolte possono essere lavorate in forme quali filetti e pesci eviscerati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(129) |
Due dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato inoltre che la maggior parte delle «trote sopra il chilogrammo» è stata esportata in Russia e Giappone e che pertanto la sovvenzione ricevuta per le «trote sopra il chilogrammo» non dovrebbe essere compensata per le vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. |
(130) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come spiegato in precedenza, la Commissione ha ritenuto che i pagamenti ricevuti sulla base di entrambe le aliquote di sovvenzione per la raccolta di trote arrechino vantaggio a tutte le trote vendute. L’importo della sovvenzione per chilogrammo di trote di qualsiasi taglia esportate in Russia e Giappone equivale pertanto all’importo della sovvenzione per chilogrammo di trote di qualsiasi taglia esportate nell’Unione europea. |
(131) |
I produttori esportatori inclusi nel campione infine hanno contestato le risultanze della Commissione esposte al considerando 96, secondo cui qualsiasi vantaggio ricevuto per l’allevamento di «trote sopra il chilogrammo» è automaticamente connesso anche all’allevamento di trote più piccole, sostenendo che
|
(132) |
La Commissione osserva che, poiché il processo di produzione delle «trote sopra il chilogrammo» è più lungo, la sovvenzione all’atto della raccolta è di 1,5 TRY/kg, invece della normale sovvenzione di 0,75 TRY/kg. Gli allevatori di trote tuttavia beneficiano del totale degli esborsi effettuati a titolo di entrambe le aliquote di sovvenzione. |
(133) |
L’asserzione che le «trote sopra il chilogrammo» e le trote di taglia più piccola sono in concorrenza tra loro non sembra pertinente per il conferimento del vantaggio derivante dal regime di sovvenzione diretta al prodotto oggetto del riesame. La concorrenza indurrebbe semplicemente gli allevatori a scegliere di utilizzare i propri stagni per raccogliere trote di una taglia specifica. |
(134) |
Gli allevatori producono trote di tutte le taglie a titolo della stessa licenza di allevamento e ricevono un unico pagamento a titolo di entrambe le aliquote di sovvenzione. |
(135) |
Sulla base delle osservazioni pervenute dalla società Selina Balik in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e all’ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha corretto errori materiali nelle cifre della produzione totale della società in linea con le risultanze dei controlli incrociati a distanza. |
(136) |
Selina Balik tuttavia ha contestato il fatto che per una delle due società di piscicoltura dello stesso gruppo la Commissione aveva utilizzato un importo di sovvenzione diretta diverso da quanto dichiarato nella risposta al questionario. Selina Balik inoltre ha chiesto alla Commissione di dedurre dall’importo della sovvenzione diretta le spese bancarie pagate per le operazioni. |
(137) |
Entrambe le contestazioni sono state respinte. In primo luogo, per tutti i produttori oggetto della presente inchiesta (inclusa Selina Balik), la Commissione ha utilizzato i dati verificati e forniti dal governo della Turchia concernenti gli importi delle sovvenzioni erogati. Poiché Selina Balik non ha fornito informazioni né elementi di prova che giustificherebbero o spiegherebbero la differenza tra l’importo dichiarato nella risposta al questionario e l’importo fornito dal governo della Turchia, la Commissione si è basata sui dati forniti dal governo della Turchia. Tali dati sono stati verificati dalla Commissione e in tutti gli altri casi corrispondevano ai dati riportati dalle società incluse nel campione. Sono stati pertanto utilizzati coerentemente come base per il calcolo del vantaggio della sovvenzione diretta. In secondo luogo, Selina Balik non ha dimostrato che le spese bancarie sostenute sono state pagate direttamente al governo della Turchia durante il PIR. La Commissione ritiene pertanto che tali spese siano state pagate a terzi (ad esempio le banche) e che non riguardino gli adeguamenti consentiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(138) |
In seguito all’ulteriore divulgazione finale il governo della Turchia ha ribadito che le «trote sopra il chilogrammo» non rientrano nel prodotto oggetto del riesame; che il relativo processo di produzione è diverso da quello delle trote di taglia più piccola; e che sono classificate con codici SA e NC diversi rispetto alle trote di taglia più piccola. Queste affermazioni sono state nuovamente respinte per i motivi spiegati al considerando 113 e successivi. |
(139) |
La Commissione ritiene in particolare che gli esborsi effettuati per la raccolta di «trote sopra il chilogrammo» rientrino nella definizione del prodotto oggetto del riesame. Il prodotto oggetto del riesame è costituito da trote, vive o morte, lavorate in diverse forme, compresi i filetti. Se non si tenesse conto dei vantaggi concessi tramite il sostegno diretto a «trote sopra il chilogrammo», i dazi compensativi risultanti non coprirebbero completamente il prodotto oggetto del riesame (esportazioni nell’Unione di trote lavorate). |
4.3. Sostegno diretto ai produttori di trote — osservazioni riguardanti la sovvenzione di trote acquistate
4.3.1. Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni
(140) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia, i produttori esportatori inclusi nel campione e la società Selina Balik hanno contestato il calcolo del vantaggio indiretto a favore dei produttori esportatori inclusi nel campione e di Selina Balik derivante dall’acquisto di trote da altri allevatori in Turchia. |
(141) |
Tali parti interessate hanno affermato altresì che il metodo di calcolo della sovvenzione ricevuta per le trote acquistate era diverso dal metodo utilizzato in precedenti inchieste, seppur in assenza di mutamenti di circostanze che giustificassero tale cambio di metodo. Le parti hanno sostenuto che le sovvenzioni ricevute per «trote sopra il chilogrammo» dovrebbero essere escluse dal calcolo dell’importo delle sovvenzioni ricevute nell’attuale PIR. |
(142) |
Selina Balik in particolare ha rilevato che gli allevatori di trote con una produzione inferiore al massimale erano sempre esistiti, ma in precedenti inchieste tale circostanza non era stata utilizzata per calcolare il vantaggio per le trote acquistate. |
(143) |
Nelle precedenti inchieste la Commissione aveva ritenuto che tutti gli allevatori della Turchia ricevessero lo stesso importo di sovvenzioni per chilogrammo di trote che venivano acquistate dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il punto 4.1.5 illustra i motivi per cui i mutamenti di circostanze hanno indotto un cambiamento nel metodo della Commissione. |
(144) |
Le parti interessate hanno rilevato in particolare che la Commissione aveva potuto utilizzare i dati specifici per allevatore pervenuti dal governo della Turchia, ma aveva calcolato una media per i tre produttori inclusi nel campione e utilizzato quell’unica cifra in lire turche per chilogrammo per calcolare il vantaggio per le trote acquistate dai tre produttori inclusi nel campione e da Selina Balik. |
(145) |
Alla Commissione è stato chiesto di calcolare una cifra individuale per i quattro gruppi di società sulla base della stessa serie di dati, invece di applicare l’aliquota media per tutti i gruppi di società. Poiché disponeva dei dati necessari, la Commissione ha accolto tale richiesta. |
(146) |
Le parti interessate, compresa Selina Balik, hanno osservato inoltre che a causa della triplice suddivisione degli acquisti dei quattro gruppi di società operata dalla Commissione («non riscontrato o non sovvenzionato», «inferiore al massimale» o «superiore al massimale») e dei calcoli derivanti da tale suddivisione, alcuni importi delle sovvenzioni concesse agli allevatori di trote in Turchia in generale erano stati conteggiati due volte. |
(147) |
La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto di conseguenza il suo metodo di calcolo in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
4.3.2. Trote acquistate — metodo comunicato nell’ulteriore divulgazione finale
(148) |
La Commissione ha basato la propria analisi sull’elenco di allevatori di trote fornito dal governo della Turchia. Da tale elenco ha potuto individuare se un allevatore aveva una produzione sovvenzionata superiore o inferiore al massimale di produzione di 350 tonnellate. L’elenco indica la produzione totale di trote sovvenzionata e la sovvenzione ricevuta nel 2020 per licenza e per titolare di licenza in base alla persona giuridica. |
(149) |
Secondo il governo della Turchia la produzione totale e il vantaggio per l’intera Turchia ammontano, rispettivamente, a 144 283 000 chilogrammi e 76 316 948 TRY. |
(150) |
In primo luogo, la Commissione ha individuato gli allevatori «sotto il massimale», ossia che nel PIR hanno ricevuto una sovvenzione per una quantità prodotta inferiore a 350 tonnellate a prescindere dal numero di licenze di allevamento. In seguito ha calcolato l’aliquota di 0,966 TRY/kg per gli allevatori sotto il massimale, considerando che la loro produzione fosse completamente sovvenzionata e dividendo l’importo totale delle sovvenzioni ricevute (37 441 048 TRY) per il quantitativo totale di produzione sovvenzionata di trote (38 753 671 chilogrammi). |
(151) |
In secondo luogo, la produzione sovvenzionata «inferiore al massimale» e l’importo del vantaggio sono stati sottratti dal totale della produzione nazionale e dell’importo del vantaggio, con il risultato di una produzione di 105 529 329 chilogrammi e una sovvenzione di 38 875 901 TRY. Ne è risultata una sovvenzione media di 0,368 TRY per chilogrammo prodotto per tutti gli altri allevatori, segnatamente gli allevatori in precedenza individuati con una produzione superiore al massimale o non sovvenzionati. |
(152) |
Queste due aliquote di sovvenzione, pari a 0,966 TRY/kg e 0,368 TRY/kg, in seguito sono state applicate ai singoli fornitori dei gruppi di società esportatrici inclusi nel campione e a Selina Balik, utilizzando la classificazione di cui sopra e un tasso medio di sovvenzione calcolato per ciascun gruppo di società. |
(153) |
In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il governo della Turchia ha affermato che la suddivisione della sovvenzione tra gli allevatori con una produzione «inferiore al massimale» e i restanti allevatori non era corretta e ha fornito un’altra suddivisione della sovvenzione, senza tuttavia dimostrare da dove derivasse o su quale base fosse stata calcolata. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(154) |
Le parti interessate hanno affermato che la divulgazione delle informazioni concernente la sovvenzione indiretta era insufficiente e che avrebbero dovuto essere informati sulle sovvenzioni erogate per fornitore. Questa argomentazione è stata respinta a causa della natura riservata delle informazioni fornite dal governo della Turchia. La Commissione ha ritenuto che la descrizione del metodo rivisto di cui sopra e le ulteriori informazioni fornite ai produttori esportatori che hanno collaborato fossero informazioni sufficienti per garantire i diritti delle parti. |
(155) |
Due produttori esportatori hanno asserito che il calcolo della sovvenzione per chilogrammo di trote acquistate non era corretto per quanto li riguardava, poiché di fatto i loro acquisti durante il PIR hanno riguardato principalmente o totalmente trote di peso inferiore a 1,2 kg. Tali produttori hanno suggerito alla Commissione di considerare che i loro fornitori erano sovvenzionati solo all’aliquota di 0,75 TRY/kg e di ricalcolare di conseguenza il vantaggio ottenuto sulle trote acquistate. |
(156) |
Tale asserzione è stata respinta, poiché dagli elementi di prova risultava chiaramente che la produzione di trote in Turchia è sovvenzionata sulla base degli importi totali erogati agli allevatori applicando entrambe le aliquote di sovvenzione. Indipendentemente dalle dimensioni delle trote acquistate dai produttori esportatori, il tasso di sovvenzione per chilogrammo applicato alla trota acquistata si basa sulla situazione dell’agricoltore fornitore e non sulle dimensioni delle trote che il produttore esportatore acquista da tale agricoltore. Il fatto che alcuni produttori esportatori non producano trote di peso superiore al chilogrammo non significa quindi che i loro fornitori (allevatori) non siano sovvenzionati per le trote di entrambe le taglie. Come spiegato ulteriormente al considerando 160, a tale proposito non sono pervenute osservazioni né elementi di prova aggiuntivi dal governo della Turchia. |
(157) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, alcuni produttori esportatori hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione e hanno citato come esempi alcuni dei loro fornitori nel tentativo di dimostrare che il metodo utilizzato non classificava correttamente gli allevatori di trote interessati. |
(158) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni, ritenendo che gli esempi non fossero sufficientemente rappresentativi, né idonei a dimostrare che il metodo della Commissione era inadeguato. |
(159) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che il suo metodo, basato su un confronto matematico dei dati forniti dal governo della Turchia, fosse il modo più appropriato e ragionevole di suddividere gli allevatori di trote nelle due categorie necessarie per individuare correttamente la sovvenzione applicata alle trote acquistate. |
(160) |
Il metodo è stato anche comunicato al governo della Turchia unitamente a tutti i calcoli a livello di allevatore e il governo della Turchia non ha fornito elementi di prova che giustificassero un adeguamento del metodo applicato dalla Commissione. |
(161) |
La Commissione ha rilevato inoltre che, anche accettando gli esempi presentati, non potrebbe comunque accettare semplici dichiarazioni dei produttori esportatori in merito alla situazione dei rispettivi fornitori, senza una verifica o una dichiarazione di supporto da parte del fornitore interessato. |
(162) |
Fishark ha affermato altresì che la quantità totale acquistata utilizzata nel calcolo della sovvenzione indiretta non era corretta, poiché la Commissione non ha tenuto conto del totale dei quantitativi acquistati restituiti ad acquirenti indipendenti. |
(163) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione perché durante i controlli incrociati a distanza la società ha chiarito che le operazioni registrate alla voce «Vendite restituite» si riferivano a correzioni contabili di acquisti calcolati erroneamente e pertanto non si riferivano alla restituzione fisica del prodotto oggetto del riesame. Poiché Fishark non ha presentato osservazioni in merito a tale risultanza in seguito al ricevimento della relazione sui controlli incrociati a distanza, né ha presentato ulteriori elementi di prova prima della divulgazione finale delle informazioni, l’argomentazione è stata respinta. |
(164) |
Gumusdoga e Fishark hanno affermato dopo l’ulteriore divulgazione finale che la Commissione dovrebbe reintrodurre la categoria degli allevatori «non riscontrati o non sovvenzionati» e non assegnare vantaggi agli acquisti da tali allevatori. |
(165) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione sulla base del fatto che da tutte le precedenti inchieste è emerso che tutte le trote acquistate sono sovvenzionate in qualche misura e che il metodo più recente riflette tale affermazione generale. |
(166) |
Selina Balik ha affermato che il metodo per il calcolo della sovvenzione indiretta non è corretto, poiché non tiene conto della capacità nominale indicata in ciascuna licenza di allevamento. In particolare la Commissione ha trascurato il fatto che i volumi di produzione che possono essere sovvenzionati sono limitati, oltre che dal massimale di 350 000 chilogrammi EPI, anche dalla capacità nominale indicata nella pertinente licenza di allevamento di ciascun allevatore. |
(167) |
La Commissione ha utilizzato il metodo della produzione sovvenzionata a causa della discrepanza tra la capacità nominale riportata a livello nazionale di 244 000 tonnellate e l’effettiva produzione di 144 000 tonnellate. Si è pertanto ritenuto che la produzione sovvenzionata fornisse un metodo più ragionevole per calcolare le aliquote di sovvenzione indiretta da assegnare ai produttori esportatori. Le risultanze dettagliate, compresa la classificazione delle società, sono state presentate al governo della Turchia, che nelle sue osservazioni sulle divulgazioni delle informazioni non ha presentato commenti in merito all’esattezza dei calcoli, né metodi alternativi. La Commissione ha pertanto respinto eventuali metodi alternativi proposti dai produttori esportatori. |
(168) |
Su tale base, i calcoli sono stati i seguenti: Tabella 3 Vantaggio per società per le trote acquistate nel 2020
Tabella 4 Sostegno alla produzione di trote
|
4.4. Rinuncia alla riscossione di entrate — Sostegno agli investimenti nel settore dell’acquacoltura
4.4.1. Descrizione e base giuridica
(169) |
Il decreto 2012/3305 (18) e il comunicato di attuazione 2012/1 (19) forniscono la base per gli aiuti pubblici agli investimenti nel settore dell’acquacoltura (20) e costituiscono la base del programma di incentivi agli investimenti della Turchia. Vi rientrano due regimi di incentivi:
|
(170) |
Le imprese che non possono soddisfare i criteri di importo minimo dell’investimento nell’ambito del regime di incentivi agli investimenti regionali possono beneficiare del regime generale di incentivi agli investimenti disponibile per tutte le sei regioni definite nel decreto 2012/3305. In base al livello di sviluppo economico delle sei regioni, l’intensità degli aiuti può variare. |
(171) |
Sia il decreto che il comunicato sono ancora validi, e le sei regioni non sono state modificate rispetto all’inchiesta iniziale. |
4.4.2. Conclusioni
(172) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, Gumusdoga ha beneficiato di riduzioni delle imposte sul reddito. |
(173) |
Tutte e tre le società incluse nel campione hanno beneficiato di esenzioni dall’IVA e dai dazi doganali nell’ambito degli incentivi agli investimenti regionali. |
(174) |
Come confermato nell’inchiesta iniziale (21) e nel riesame in previsione della scadenza (22), il sostegno agli investimenti è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui il sostegno assuma la forma di un incentivo fiscale, vale a dire quando la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute oppure non le riscuote. |
(175) |
La sovvenzione è specifica e compensabile poiché il vantaggio ad essa collegato si limita specificamente a società ubicate in una delle regioni elencate. L’accesso alla sovvenzione è inoltre limitato a determinate imprese che operano in determinati settori. Oltre a questo, la sovvenzione non soddisfa le condizioni di non specificità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, considerato il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, in particolare quelle che limitano l’accesso alla sovvenzione a determinati tipi di imprese o che escludono completamente determinati settori. |
(176) |
L’acquacoltura è espressamente designata nell’allegato 2 A del decreto 2012/3305 come una delle attività che possono beneficiare di questo tipo di esenzioni fiscali. L’allegato 4 del decreto reca un elenco dei settori che non possono beneficiare di alcun incentivo nell’ambito di tale regime. |
4.4.3. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(177) |
Per stabilire l’importo della sovvenzione compensabile relativa alle esenzioni fiscali, il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato calcolato come la differenza tra l’imposta totale dovuta secondo l’aliquota fiscale ordinaria e l’imposta totale dovuta secondo l’aliquota fiscale ridotta. |
(178) |
Per quanto riguarda le esenzioni da IVA e dazi doganali, la Commissione ha individuato i beni acquistati durante il PIR e l’importo dell’esenzione da IVA o dazi. Un’agevolazione di tesoreria di due mesi è stata calcolata utilizzando il tasso di interesse a breve termine per il PIR. |
(179) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdoga e il governo della Turchia hanno affermato che la Commissione non dovrebbe compensare le esenzioni dall’IVA. |
(180) |
Il governo della Turchia ha affermato che le autorità inquirenti degli USA non hanno individuato esenzioni dall’IVA compensabili nel regime di certificati di incentivazione all’investimento della Turchia e hanno fatto riferimento a una decisione degli Stati Uniti nell’inchiesta antisovvenzioni relativa a fogli di alluminio in lega comune originari della Repubblica di Turchia (23). |
(181) |
La Commissione rileva che, a pagina 17 di tale documento, il dipartimento del Commercio USA precisa di avere accertato che tale regime non fornisce vantaggi, ma di essere in fase di raccolta di ulteriori dati in merito al funzionamento del regime IVA del governo della Turchia. |
(182) |
La Commissione rileva inoltre che il dipartimento del Commercio USA conviene con la Commissione che i dazi doganali oggetto di esenzione non costituiscono un vantaggio nell’ambito di tale regime. |
(183) |
Il governo della Turchia ha sostenuto che i produttori pagano l’IVA a monte sugli acquisti dai fornitori, ma riscuotono l’IVA a valle sulle vendite agli acquirenti; dunque l’onere fiscale in ultima analisi grava sugli acquirenti e le esenzioni dall’IVA non sono pertanto compensabili. |
(184) |
Analogamente, la società Gumusdoga ha affermato di aver potuto detrarre l’IVA dovuta dall’IVA a credito e che pertanto l’unico vantaggio ottenuto dalla partecipazione al regime è stato quello di evitare pagamenti anticipati dell’IVA e quindi l’onere amministrativo per la compensazione tra IVA a debito e IVA a credito. Le parti hanno dunque affermato che non dovrebbe essere calcolato alcun vantaggio in linea con le precedenti inchieste. |
(185) |
Contrariamente alle osservazioni di Gumusdoga, la Commissione ha ritenuto che tali esenzioni dall’IVA e dai dazi doganali dovrebbero essere compensate. |
(186) |
Per i motivi indicati ai considerando da 148 a 150 la Commissione, in linea con le precedenti inchieste, ha stabilito che il regime di esenzione dall’IVA in Turchia è una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il fatto che, da un punto di vista contabile, l’IVA dovuta sia detratta dal saldo esigibile non elimina il vantaggio in termini di flusso di cassa derivante dal fatto che i produttori esportatori non devono versare in anticipo denaro contante e attendere di ricevere un rimborso dalle autorità fiscali sulla base del trattamento delle loro dichiarazioni IVA mensili, come invece avviene per le società che non beneficiano del regime. |
(187) |
In seguito all’ulteriore divulgazione finale, il governo della Turchia ha ribadito che il regime di esenzione dall’IVA in Turchia non è una sovvenzione compensabile. Per i motivi di cui ai considerando precedenti tale argomentazione è stata respinta. |
(188) |
Per quanto riguarda l’esenzione dall’IVA di cui ha beneficiato la società Gumusdoga, la Commissione ha calcolato un guadagno di tempo di due mesi. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la società ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui la Commissione ha determinato il periodo di due mesi, affermando che il periodo per compensare il pagamento dell’IVA era solo di un mese. Come affermato al considerando 42 del regolamento provvisorio, «i vantaggi ottenuti durante il periodo dell’inchiesta si limitavano ad un guadagno di tempo di due mesi, fino a quando le autorità fiscali hanno rimborsato l’IVA alle società». Nell’inchiesta iniziale non sono state presentate osservazioni in merito a questa affermazione e la Commissione non dispone di elementi di prova del fatto che il regime IVA in Turchia sia cambiato da quel momento. |
(189) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Gumusdoga ha affermato che la Commissione dovrebbe ripartire gli sgravi fiscali tra i vari prodotti indicati nei certificati di sostegno agli investimenti su cui erano basati gli sgravi. |
(190) |
Tale argomentazione è stata respinta poiché le riduzioni delle imposte sul reddito rappresentano un reddito per la società e sono pertanto ripartite sul fatturato totale del gruppo. |
(191) |
Per la sovvenzione compensabile relativa alle esenzioni dall’IVA e dai dazi doganali, il vantaggio è stato calcolato come un’agevolazione di tesoreria per gli acquisti durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tabella 5 rinuncia alla riscossione di entrate
|
4.5. Trasferimento diretto di fondi — assicurazione tutelata per il settore dell’acquacoltura
4.5.1. Descrizione e base giuridica
(192) |
Secondo la legge sull’assicurazione agricola n. 5363 (24) e il decreto 2018/380 (25) concernente i rischi, le colture e le regioni coperti dal pool di assicurazioni agricole e dalle aliquote di contributo al pagamento del premio assicurativo per il PIR, i produttori di prodotti dell’acquacoltura possono beneficiare di un premio assicurativo ridotto che copre le perdite relative allo stock ittico e alla raccolta di trote dovute a numerose malattie possibili, calamità naturali, incidenti ecc. Il sostegno del governo della Turchia ammonta al 50 % del premio assicurativo. |
4.5.2. Conclusioni
(193) |
Come confermato nell’inchiesta iniziale (26) e nel riesame in previsione della scadenza, (27) il vantaggio conferito da questo regime assume la forma di una riduzione dei costi finanziari sostenuti per la copertura assicurativa degli animali allevati in acquacoltura. |
(194) |
Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, sotto forma di una sovvenzione diretta da parte del governo della Turchia per i produttori di trote e un contributo finanziario in quanto i destinatari della sovvenzione beneficiano di un premio assicurativo favorevole, il cui costo è decisamente inferiore a quello dei premi assicurativi disponibili sul mercato per la copertura di rischi comparabili. |
(195) |
Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il vantaggio è pari alla differenza tra i premi offerti nell’ambito di una polizza di assicurazione commerciale e il premio sovvenzionato. |
(196) |
Tale sostegno è specifico, poiché l’autorità concedente e la legislazione secondo cui essa opera limitano esplicitamente l’accesso a tale premio ridotto alle imprese che operano nel settore dell’acquacoltura e riguarda esplicitamente i rischi cui sono esposti i produttori acquicoli. |
4.6. Trasferimento diretto di fondi — altri regimi
4.6.1. Descrizione e base giuridica
(197) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il produttore esportatore incluso nel campione Gumusdoga ha ricevuto trasferimenti diretti di fondi dal governo della Turchia, che sono stati contabilizzati come entrate. |
(198) |
La Commissione ha chiesto informazioni riguardo a tutti gli importi del 2020 contabilizzati come entrate e la società ha fornito informazioni dettagliate in merito a ciascun importo. Tre importi sono stati indicati come trasferimenti diretti di fondi limitati agli esportatori come illustrato di seguito. |
(199) |
In primo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo». Secondo quanto dichiarato dalla società, questo era collegato al sostegno relativo al trasporto aereo. Tali fondi sono disciplinati dal «Decreto presidenziale sul sostegno alle spese di trasporto aereo di merci del 16 maggio 2020 n. 2552» per il periodo da maggio a luglio 2020 (28). |
(200) |
In secondo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Incentivi all’esportazione del ministero dell’Economia» («sostegno per gli incentivi all’esportazione»). La società ha dichiarato che «con il decreto 2014/8 (29) si intende sostenere le imprese che svolgono attività industriali e/o commerciali in Turchia, consentendo loro di ottenere certificati di accesso al mercato e garantendone la partecipazione alla catena di approvvigionamento globale». |
(201) |
In terzo luogo, la società ha ricevuto fondi su un conto denominato «Reddito a sostegno delle fiere». La società ha dichiarato che tali aiuti sono disciplinati dal «Decreto sul sostegno alla partecipazione alle fiere all’estero» 2017/4, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2017, n. 30031. In base a tale decreto, gli esportatori possono chiedere il rimborso alla direzione generale delle Esportazioni presso il ministero del Commercio per la partecipazione a fiere commerciali che si svolgono all’estero e che sono qualificate dal ministero del Commercio come ammissibili al sostegno. |
4.7. Conclusioni
(202) |
Per quanto riguarda la prima sovvenzione, la Commissione ritiene che sia condizionata alle esportazioni, in quanto si tratta di un rimborso dei costi di trasporto sostenuti per le esportazioni. L’esportatore deve anche sottoscrivere un impegno a esportare e rimborsare la sovvenzione qualora le merci esportate siano rispedite in Turchia. Inoltre il regime è specifico per gli esportatori appartenenti a determinati settori, tra i quali figura l’acquacoltura. |
(203) |
Per quanto riguarda la seconda sovvenzione, la Commissione ritiene che anch’essa sia condizionata alle esportazioni, in quanto si tratta del rimborso delle spese sostenute per le operazioni di esportazione al fine di accedere ai mercati esteri, come i costi di certificazione e di controllo della qualità. |
(204) |
Per quanto riguarda la terza sovvenzione, la Commissione ritiene che anch’essa sia condizionata alle esportazioni, in quanto è destinata alla promozione delle esportazioni attraverso fiere commerciali all’estero. |
(205) |
Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base sotto forma di sovvenzione diretta da parte del governo della Turchia agli esportatori turchi. Tale regime conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(206) |
Tali sovvenzioni sono condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Alcune di esse sono anche specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto, secondo i documenti forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, sembrano essere limitate a determinati settori industriali, come l’acquacoltura. La Commissione ritiene pertanto che tali sovvenzioni siano compensabili e specifiche. |
(207) |
Il vantaggio corrisponde all’importo delle entrate ricevute e contabilizzate nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
(208) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni Gumusdoga ha contestato la decisione della Commissione in merito alla compensabilità delle tre sovvenzioni. |
(209) |
Per quanto riguarda il «Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo» (la prima sovvenzione), Gumusdoga ha affermato che il regime non è collegato al prodotto oggetto del riesame, poiché le esportazioni nell’Unione europea di prodotti classificati con i codici SA 0302, 0303, 0304 non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno. |
(210) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché il sostegno può riguardare prodotti classificati con altri codici SA compresi nella definizione del prodotto della presente inchiesta, in particolare i codici SA 0301 e 0305. La società non ha neppure fornito informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di esaminare quali gruppi di prodotti fossero coperti dal sostegno ricevuto nel corso del PIR. |
(211) |
Gumusdoga ha affermato inoltre che la prima sovvenzione non è collegata alle vendite all’esportazione destinate al mercato dell’Unione. |
(212) |
La Commissione non mette in discussione il fatto che il regime non si applichi in via esclusiva al prodotto oggetto del riesame, motivo per cui il vantaggio ricevuto dalla società è stato calcolato sul fatturato totale all’esportazione del gruppo e in seguito assegnato proporzionalmente al prodotto oggetto del riesame. |
(213) |
Per quanto riguarda il sostegno per gli incentivi all’esportazione (la seconda sovvenzione) Gumusdoga ha affermato che solo una delle otto domande incluse nel calcolo del vantaggio riguarda il prodotto oggetto del riesame e il PIR. La società ha pertanto chiesto alla Commissione di rivedere di conseguenza il calcolo del vantaggio, tralasciando le sette domande che non riguardano il prodotto oggetto del riesame e il PIR. |
(214) |
La Commissione respinge tale argomentazione, poiché il vantaggio corrisponde alle entrate contabilizzate nel periodo dell’inchiesta di riesame ed è stato calcolato sul fatturato totale all’esportazione del gruppo e in seguito assegnato al prodotto oggetto del riesame. |
(215) |
Gumusdoga ha chiesto inoltre alla Commissione di non considerare il vantaggio derivante dal «reddito a sostegno delle fiere» (la terza sovvenzione), in quanto tale regime non è specifico per il settore o la società, né collegato al prodotto oggetto del riesame o al PIR. |
(216) |
La Commissione respinge tale argomentazione, poiché la sovvenzione è condizionata alle esportazioni e il vantaggio ricevuto durante il PIR è stato calcolato sul fatturato totale all’esportazione del gruppo e in seguito assegnato al prodotto oggetto del riesame. Tabella 6 Trasferimento diretto di fondi
|
4.8. Prestiti agevolati
(217) |
Durante l’inchiesta iniziale e il riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha rilevato che i produttori di trote turchi beneficiavano di prestiti agevolati, quali:
|
(218) |
La Commissione ha esaminato i prestiti agevolati concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione durante il 2020, compresi prestiti agricoli, crediti all’esportazione e altri regimi di prestito, compresi quelli organizzati dal governo turco nel 2020 in risposta alla pandemia di COVID. |
4.9. Prestiti agricoli
4.9.1. Descrizione e base giuridica
(219) |
Il decreto 2020/2015 prevede che le cooperative di credito agricolo («CCA») e T.C. Ziraat Bankasi A.S. («Ziraat Bankasi») possano concedere prestiti a basso interesse e prestiti commerciali ai produttori del settore dell’acquacoltura. I produttori di trote possono ricevere uno sconto sui tassi di interesse applicabili compreso tra il 10 % e l’80 %. Il massimale di credito è di 10 000 000 TRY. Il decreto copre il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. |
(220) |
Le CAA sono entità di diritto privato istituite da produttori agricoli (ossia persone fisiche o giuridiche operanti nella produzione agricola) in Turchia al fine di sostenere le loro esigenze finanziarie aziendali. |
(221) |
Ziraat Bankasi è la banca agricola della Repubblica di Turchia, una banca interamente di proprietà dello Stato. Durante l’inchiesta iniziale, le sue azioni erano di proprietà del sottosegretariato del Tesoro. A partire dal 2018 tuttavia il suo capitale è stato trasferito al Fondo sovrano turco e, come riscontrato nel riesame in previsione della scadenza, resta al 100 % di proprietà del Fondo sovrano turco (30). |
(222) |
A norma dell’articolo 2 della legge n. 6741 sulla creazione della società di gestione del Fondo sovrano turco e sulle modifiche di alcune leggi, il Fondo sovrano turco è un’istituzione affiliata alla presidenza (31). |
(223) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del decreto del Consiglio dei ministri 2016/9429, il presidente del consiglio di amministrazione del Fondo è il presidente della Repubblica. Uno dei membri del consiglio può essere nominato vicepresidente dal presidente della Repubblica (32). |
(224) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale (33), Ziraat Bankasi concede prestiti agevolati al settore dell’acquacoltura per promuovere la produzione agricola e agroindustriale. A tale riguardo il Consiglio dei ministri determina ogni anno la durata, le procedure e i principi del programma e il Tesoro trasferisce il saldo degli interessi versati, corrispondente al tasso di interesse agevolato, a Ziraat Bankasi. |
(225) |
L’inchiesta iniziale ha pertanto stabilito che Ziraat Bankasi era dotata di pubblici poteri sulla base del decreto 2013/4271, che è stato sostituito dal decreto 2020/2015 sulla stessa base. |
(226) |
T.C. Ziraat Bankasi A.S. continua pertanto a essere dotata di pubblici poteri e la Commissione continua a considerarla, come nelle inchieste precedenti, un ente pubblico. |
4.9.2. Risultanze
(227) |
Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione disponevano di prestiti a basso interesse in essere da Ziraat Bankasi. |
(228) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdoga ha osservato che la Commissione non dovrebbe considerare compensabili i prestiti agricoli concessi da Ziraat Bankasi, in quanto collegati all’acquisto di una polizza di assicurazione relativa alla produzione di prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame. |
(229) |
Tale argomentazione è stata respinta, poiché il prestito è stato concesso alla società e non è stato dimostrato che prestiti analoghi fossero generalmente disponibili per le società in Turchia. Il prestito inoltre non era condizionato alla produzione di altri prodotti, bensì solo all’acquisto di una polizza di assicurazione relativa a una determinata azienda. |
4.10. Crediti all’esportazione
4.10.1. Descrizione e base giuridica
(230) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale (34) e nel riesame in previsione della scadenza (35), Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ș («Eximbank») è stata costituita dal governo della Turchia il 21 agosto 1987 con decreto 87/11914, a norma della legge n. 3332 (36) sui crediti all’esportazione, ed è una banca interamente di proprietà dello Stato che agisce da strumento di incentivazione delle esportazioni del governo della Turchia nella strategia di esportazione della Turchia. |
(231) |
Eximbank ha ricevuto dal governo il mandato di sostenere il commercio estero e gli imprenditori/investitori turchi che operano all’estero, al fine di aumentare le esportazioni delle imprese turche e di rafforzare la loro competitività internazionale. |
(232) |
La Commissione continua a ritenere che Eximbank sia dotata di pubblici poteri e che quindi sia un ente pubblico. |
(233) |
La legge n. 3332 e la risoluzione n. 2013/4286 (37) sull’istituzione di Eximbank costituiscono la base giuridica per i crediti all’esportazione forniti attraverso Eximbank. |
(234) |
Eximbank fornisce sostegno finanziario (direttamente o tramite banche agenti che lavorano su commissione), come crediti condizionati all’esportazione precedenti o successivi alla spedizione e crediti d’investimento orientati all’esportazione indirizzati agli esportatori, con l’intenzione di aumentare la competitività degli esportatori turchi nei mercati esteri. |
(235) |
I cosiddetti «crediti di risconto» sono inoltre utilizzati da Eximbank per fornire anticipi in contanti agli esportatori sulla base dello sconto di cambiali e documenti relativi alle vendite all’esportazione (38). Il documento «Principi di attuazione e circolare sui crediti di risconto sulle esportazioni e sui servizi che apportano valuta estera (programma di risconto)» (39) e l’articolo 45 della legge sulla banca centrale costituiscono la base giuridica per questi crediti. |
(236) |
La relazione annuale 2020 della Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha rilevato che i crediti di risconto avevano l’obiettivo di «agevolare l’accesso al credito delle società di esportazione a costi favorevoli e di rafforzare le riserve della TCMB» (40). |
(237) |
I crediti di risconto sono finanziati dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia, ma sono convogliati attraverso le istituzioni finanziarie turche (banche pubbliche e private) che agiscono come agenti della TCMB. I tassi d’interesse sono fissati dalla TCMB e le banche agenti sono remunerate tramite una commissione a carico dei beneficiari. |
4.10.2. Risultanze
(238) |
Durante il PIR, i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione disponevano di crediti all’esportazione a basso interesse in essere, forniti direttamente da Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private che agivano da agenti. Le società hanno anche beneficiato di crediti di risconto forniti tramite Eximbank o tramite altre banche pubbliche o private. |
4.11. Altri regimi di prestiti
4.11.1. Descrizione e base giuridica
(239) |
Alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno comunicato altri prestiti contratti nel 2020. La Commissione ha individuato tre regimi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione e ha chiesto informazioni al governo della Turchia in merito a quanto segue:
|
(240) |
Il regime Can Suyu — LIFE Water è un programma generale di prestiti aperto a tutte le imprese che si impegnano a continuare la propria attività e a mantenere (senza ridurlo) il numero di dipendenti registrati all’istituto di sicurezza sociale alla fine di febbraio 2020. Il programma è un prestito per la continuità operativa fornito dal governo della Turchia a Kredi Garanti Fonu e alle cinque banche pubbliche che vi detengono partecipazioni. |
(241) |
Il regime Ise Devam — Continue to Business è un altro programma generale di prestiti collegato alle attività correnti come il regime Can Suyu — LIFE Water. Il programma è un prestito per la continuità operativa fornito dal governo della Turchia a Kredi Garanti Fonu e alle cinque banche pubbliche che vi detengono partecipazioni. |
(242) |
Il regime IVME Credit — Movement Credit è un regime più specifico rivolto a determinati settori dell’economia. Il 23 maggio 2019 il regime è stato annunciato nell’ambito del pacchetto di finanziamenti IVME (per l’accelerazione) dal ministero del Tesoro e delle finanze insieme a tre banche pubbliche, Ziraat Bankasi, Halkbank e Vakifbank (41). Il pacchetto di finanziamenti per l’accelerazione fa parte a sua volta della politica economica a lungo termine del governo della Turchia per il paese, definita nel programma per la nuova economia («Yeni Ekonomi Programi»). |
(243) |
L’annuncio ufficiale dichiara che il programma è inteso «a sostenere settori caratterizzati da una forte dipendenza dalle importazioni, da un deficit della bilancia commerciale, che contribuiscono notevolmente all’occupazione e presentano livelli di esportazioni o proventi in valuta elevati». Secondo il discorso inaugurale del ministro del Tesoro e delle finanze, il «pacchetto di finanziamenti adotta un approccio di finanziamento orientato ai prodotti: non solo effettuando valutazioni settore per settore, ma anche finanziando prodotti potenzialmente in grado di contribuire positivamente al deficit della bilancia commerciale. In tal modo si punterà ad aumentare la competitività dei prodotti pertinenti sui mercati internazionali mettendo di conseguenza in luce il potenziale di esportazione dei prodotti strategici» (42). |
(244) |
Le principali attività da sostenere sono la «fabbricazione di materie prime e beni intermedi; la produzione di macchinari e l’agricoltura». Nell’ambito delle materie prime e delle merci importate sono stati individuati quattro settori principali: prodotti chimici/medici (farmaceutici), prodotti in plastica e in gomma; filati artificiali e sintetici; e i settori della carta e del cartone (43). |
(245) |
Nell’ambito della produzione di macchinari è stato stilato un elenco dei produttori di macchine rientranti in determinati codici NACE. Il pacchetto di finanziamenti comprende prestiti concessi ai produttori nazionali di macchine figuranti nell’elenco dei codici NACE che investono in nuovi aumenti di produzione o capacità, nonché prestiti agli acquirenti nazionali che investono in nuove macchine fabbricate dagli stessi produttori. Il pacchetto riguarda i seguenti settori:
|
(246) |
L’agricoltura comprende «allevamento e produzione di colture foraggere»; durante il PIR questi prestiti sono stati concessi a un produttore esportatore incluso nel campione per l’acquacoltura. Le condizioni d prestito sono chiaramente agevolate in termini di tasso di interesse offerto. |
4.11.2. Risultanze
(247) |
Per i due regimi di prestiti generali Can Suyu — LIFE Water e Ise Devam — Continue to Business, sulla base del livello di occupazione nelle imprese nel febbraio 2020, la Commissione non ha rilevato elementi di prova del fatto che tali regimi di prestiti siano specifici o compensabili. |
(248) |
Per il regime di credito IVME tuttavia la Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che si tratta di un regime limitato ad attività e settori specifici (come illustrato sopra) e che il pacchetto di prestiti è collegato alle banche pubbliche Ziraat Bank, Halkbank e Vakifbank. |
(249) |
La Commissione ha riscontrato che le società incluse nel campione utilizzavano solo i prestiti IVME concessi da Ziraat Bank e Halkbank. La Commissione non ha pertanto esaminato lo status di Vakifbank nella presente inchiesta. |
(250) |
La Commissione ha confermato nella sezione 4.5.1 che Ziraat Bank è un ente pubblico dotato di pubblici poteri. |
(251) |
La Commissione ha ritenuto Türkiye Halk Bankasto A.Ş («Halkbank») un ente pubblico dotato di pubblici poteri sulla base di informazioni pubbliche e anche delle informazioni che la banca stessa ha fornito nell’ambito della risposta al questionario governativo, che comprendeva copie delle relazioni annuali del 2019 e del 2020. |
(252) |
Halkbank è stata costituita dal governo della Turchia nel 1933. Mustafa Kemal Atatürk ha dichiarato: «È estremamente importante creare un’organizzazione che fornisca ai piccoli imprenditori e alle grandi imprese industriali i prestiti di cui hanno disperatamente bisogno, prestiti che siano facilmente ottenibili e a basso costo, oltre a ridurre il costo del credito in circostanze normali», spianando così la strada all’avvio di Halkbank. |
(253) |
Halkbank è detenuta al 77,9 % dal governo attraverso il Fondo sovrano turco (45). La Commissione ha osservato che tutti i membri dell’organo direttivo della Banca sono o erano funzionari governativi oppure hanno prestato servizio presso altri enti pubblici (46). |
(254) |
Ad esempio, la Commissione ha preso atto della presenza nel consiglio di amministrazione di Maksut Serim, che nel 2020 è stato consigliere principale del presidente della Repubblica di Turchia, dopo essere stato consigliere capo del primo ministro della Repubblica di Turchia dal 2003 al 2016. |
(255) |
La Commissione ha inoltre preso atto della presenza nel consiglio di amministrazione di Sezai Uçarmak, viceministro presso il ministero del Commercio nel 2020. |
(256) |
La Commissione ha altresì osservato che lo statuto di Halkbank indica chiaramente che l’obiettivo specifico della banca è quello di fornire alle PMI, ai commercianti e agli artigiani accesso a finanziamenti a basso costo (articolo 4, paragrafo 4), con la partecipazione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Turchia. |
(257) |
L’articolo 4, paragrafo 5, riguarda la possibilità che meno del 50 % delle azioni della Banca siano detenute pubblicamente: «Nel caso in cui la percentuale di azioni detenute pubblicamente dalla Banca scenda al di sotto del 50 %, le attività della Banca relative all’offerta di agevolazioni creditizie a commercianti ed esercenti nonché alle piccole e medie imprese industriali proseguono conformemente ai metodi e ai principi stabiliti dal Consiglio dei ministri» (47). |
(258) |
La banca è stata istituita dal governo della Turchia e ha come priorità le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), dei commercianti e degli artigiani. |
(259) |
Come afferma la stessa Halkbank, «dal momento che la priorità di Halkbank è sempre stata quella di fornire a tale pubblico di destinatari prestiti alle condizioni più favorevoli, la banca merita il ruolo distintivo che ha acquisito nei cuori dei commercianti, degli artigiani e delle PMI» (48). Nelle relazioni annuali del 2020 e del 2021 Halkbank fa inoltre riferimento in diverse occasioni al proprio ruolo di banca di politica pubblica che adempie alle priorità del governo. |
(260) |
Secondo la definizione ufficiale del mandato di Halkbank nelle sue relazioni annuali, il ruolo della banca è quello di «sostenere lo sviluppo e la crescita della Turchia con una consapevolezza della responsabilità sociale; e di essere una banca del popolo in grado di creare un grande valore aggiunto per tutti i portatori di interessi». |
(261) |
Il mandato è realizzato nella pratica come segue: «Convogliando le nostre risorse verso le priorità dell’economia turca nell’ambito della nostra missione per cui «siamo innanzitutto persone e poi una banca», ci siamo adoperati per svolgere le nostre attività seguendo un approccio rispettoso delle persone, della società e dell’ambiente». |
(262) |
Ad esempio, a pagina 52 della relazione del 2021 si legge che «la Banca ... ha esteso 12,1 miliardi di TRY in prestiti con abbuono di interessi del ministero del Tesoro e delle finanze a 500 000 commercianti e artigiani. Inoltre Halkbank ha continuato a rinviare i pagamenti dei prestiti ai commercianti e agli artigiani le cui imprese hanno subito perdite dovute alla pandemia ai sensi di un decreto presidenziale» (49). |
(263) |
Per quanto riguarda più specificamente i prestiti a titolo dell’IVME, il direttore generale Osman Arslan ha elogiato «l’armonia e il grande coordinamento tra le istituzioni collegate alla gestione economica per ottenere risultati positivi», aggiungendo che «con la nostra determinazione a conseguire gli obiettivi del programma per la nuova economia, quest’anno ci concentreremo intensamente sul settore e ci adopereremo per offrire le soluzioni più adeguate alle richieste dei nostri clienti. I prestiti erogati nell’ambito dei nostri prodotti innovativi, quali il pacchetto di finanziamenti per l’accelerazione, il prestito alle imprese orientato all’occupazione, il prestito con valore economico, la campagna per i mutui edilizi, la campagna per i prestiti al consumo, il prestito indicizzato TLREF e il prestito per veicoli di produzione nazionale hanno raggiunto i 30 miliardi TRY nel 2019» (50). |
(264) |
Le condizioni del credito IVME prevedono un periodo di tolleranza nonché un’aliquota agevolata stabilita come maggiorazione percentuale (1-3 %, a seconda della durata del prestito) su titoli di debito statali a basso rischio. |
(265) |
Il tasso di interesse per i prestiti IVME è stabilito nelle istruzioni del governo alle banche ed è fissato indipendentemente dalla struttura dei costi del capitale della banca, dalle circostanze del mutuatario o dalla sua affidabilità creditizia. Si ritiene pertanto che le banche stiano seguendo le istruzioni del governo e agendo per suo conto. |
(266) |
La Commissione ritiene quindi che il regime di credito IVME sia compensabile. |
4.12. Prestiti — Conclusioni
(267) |
Come confermato nell’inchiesta iniziale (51) e nel riesame in previsione della scadenza, (52) i finanziamenti agevolati sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(268) |
Sulla base delle risultanze della presente inchiesta, la Commissione ha concluso che i regimi di finanziamento agevolato conferiscono vantaggi ai beneficiari, in quanto tali finanziamenti sono concessi a tassi inferiori a quelli di mercato, ossia a condizioni che non riflettono le condizioni di mercato per finanziamenti con una scadenza analoga. |
(269) |
Tali regimi di finanziamento agevolato sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base per quanto riguarda i prestiti agricoli, poiché le autorità concedenti ovvero la legislazione secondo cui esse operano limitano esplicitamente l’accesso a determinate imprese. |
(270) |
I crediti attinenti all’esportazione sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto condizionati all’andamento delle esportazioni. |
(271) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo della Turchia e Gumusdoga hanno contestato la compensazione del vantaggio calcolato per i crediti attinenti all’esportazione, condizionati all’andamento delle esportazioni, nel caso di prestiti concessi da banche private. |
(272) |
Tale argomentazione è stata presentata anche nel contesto del precedente riesame in previsione della scadenza, al considerando 87, e la Commissione l’ha respinta ai considerando 88 e 89 (53). |
(273) |
La Commissione ha esaminato attentamente la documentazione fornita dalla società per accertare se tali prestiti fossero stati forniti da una banca privata senza alcuna interferenza da parte di Eximbank o di altri enti pubblici, dato che la società aveva preso a prestito tali fondi per l’esportazione del prodotto oggetto del riesame a tassi decisamente inferiori a quelli pubblicati per prestiti in euro dalla Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB). |
(274) |
La documentazione fornita dalla società non comprendeva un contratto di prestito della banca interessata, né elementi di prova del fatto che la banca interessata avesse offerto alla società un tasso di interesse specifico per un motivo particolare. |
(275) |
Non avendo riscontrato elementi di prova del fatto che tali prestiti erano stati concessi a condizioni di mercato, l’argomentazione è stata respinta. |
(276) |
Gumusdoga ha inoltre sostenuto che erano presenti incongruenze nel metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il vantaggio sui prestiti attinenti alle esportazioni, poiché in alcuni casi non sono stati inclusi nel calcolo del vantaggio totale. |
(277) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Alcuni prestiti condizionati all’esportazione concessi da banche private non sono stati inclusi nel calcolo del vantaggio totale esclusivamente perché erano emessi in lire turche. |
(278) |
Gumusdoga ha affermato di essere in grado di ricevere prestiti condizionati all’esportazione concessi da banche private a tassi di interesse decisamente favorevoli in virtù della sua elevata affidabilità creditizia e che di conseguenza la Commissione non dovrebbe includere nei suoi calcoli il vantaggio derivante da tali prestiti. |
(279) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione, poiché i tassi di interesse di riferimento utilizzati per il calcolo del vantaggio corrispondono alla media dei tassi di interesse applicati a tutti i prestiti turchi concessi in un determinato periodo di tempo e in una determinata valuta. Tale media comprendeva tutti i tipi di affidabilità creditizia. |
(280) |
L’argomentazione di Gumusdoga, secondo cui i bassi tassi di interesse applicati ad alcuni prestiti condizionati all’esportazione erano dovuti alle loro condizioni specifiche è stata sollevata anche nel riesame in previsione della scadenza e respinta per gli stessi motivi di cui sopra. Gumusdoga non è stata in grado di dimostrare di aver ricevuto un prestito condizionato all’esportazione ad un tasso di interesse favorevole in virtù del suo rating del credito, o sulla base di negoziati con una banca. |
(281) |
La Commissione ha ritenuto che non vi fossero collegamenti tra la compensabilità di un prestito e il livello di affidabilità creditizia di una società. I tassi di interesse di riferimento sono stati utilizzati solo per determinare l’importo del vantaggio derivante dai prestiti e non per stabilire se un prestito si potesse considerare o meno compensabile. |
(282) |
Tutti i regimi di finanziamento agevolato sono pertanto considerati sovvenzioni compensabili. |
4.12.1. Calcolo dell’importo della sovvenzione
(283) |
Conformemente all’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio sul finanziamento agevolato è stato calcolato come la differenza tra l’importo dell’interesse pagato e l’importo che sarebbe stato pagato per un mutuo commerciale analogo. Come parametro di riferimento, la Commissione ha applicato nuovamente il tasso d’interesse medio ponderato dei mutui commerciali sul mercato interno turco, sulla base dei dati forniti dalla TCMB (54). Si tratta dello stesso parametro di riferimento utilizzato nell’inchiesta iniziale e in tutti i riesami precedenti. La Commissione ha ripartito il vantaggio relativo ai crediti all’esportazione sulle vendite all’esportazione, mentre i prestiti agricoli sono stati ripartiti sul totale delle vendite. |
(284) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni Gumusdoga ha posto un interrogativo sul metodo utilizzato per l’attribuzione del vantaggio relativo ai prestiti condizionati all’esportazione. Nella divulgazione delle informazioni la Commissione ha ripartito il vantaggio come segue:
|
(285) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Gumusdoga ha dichiarato che tutti i prestiti rientranti nella voce b) dovrebbero di fatto essere attribuiti al fatturato totale all’esportazione, poiché tutti questi prestiti erano condizionati anche all’esportazione di altri prodotti. Tale affermazione si riferisce all’argomentazione addotta dallo stesso produttore esportatore nel regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza (55), considerando 92. |
(286) |
Nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha potuto assegnare il vantaggio derivante da alcuni prestiti condizionati all’esportazione al fatturato totale all’esportazione, laddove consentito dagli elementi di prova disponibili (56). Poiché alcuni di questi prestiti erano ancora in essere durante il presente riesame, la Commissione ha potuto pervenire alla medesima conclusione. |
(287) |
Per i prestiti che non erano stati esaminati nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha analizzato la documentazione fornita da Gumusdoga unitamente alla risposta al questionario e a successive comunicazioni. |
(288) |
Laddove la documentazione ha dimostrato che il prestito era condizionato all’esportazione di tutti i prodotti, il vantaggio è stato assegnato al fatturato totale all’esportazione del gruppo. Altrimenti il vantaggio è rimasto assegnato al fatturato all’esportazione del prodotto oggetto del riesame. La documentazione fornita da Gumusdoga dopo la divulgazione delle informazioni che non ha potuto essere verificata non è stata presa in considerazione. |
(289) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno rilevato errori materiali nel calcolo del vantaggio, che sono stati corretti. La Commissione ha assicurato inoltre che, essendo pubblicato ogni venerdì, il tasso di riferimento si applicherebbe ai prestiti a partire dalla settimana successiva, come previsto anche dal regolamento relativo al riesame in previsione della scadenza, considerando 93. |
(290) |
Gli importi della sovvenzione calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardanti i prestiti agevolati sono illustrati di seguito. Tabella 7 Finanziamento
|
4.13. Importo finale delle sovvenzioni compensabili
(291) |
La Commissione ha riscontrato che l’importo aggregato delle sovvenzioni compensabili a norma delle disposizione del regolamento di base era il seguente: Tabella 8 Sovvenzione totale riscontrata
|
5. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE
(292) |
L’inchiesta ha confermato i cambiamenti significativi nella struttura e nei termini di attuazione delle sovvenzioni dirette concesse dal governo della Turchia ai produttori di trote rispetto all’inchiesta iniziale. In particolare, come già stabilito nei precedenti riesami di cui ai considerando 2 e 3, il governo della Turchia ha introdotto una modifica legislativa con il decreto 2016/8791 (57) concernente il sostegno all’agricoltura da fornire nel 2016. Il comunicato 2016/33 (58) relativo al sostegno all’acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere. |
(293) |
In sostanza, e in contrasto con l’inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione. |
(294) |
Questa modifica legislativa è stata mantenuta nei decreti degli anni successivi e anche nel decreto 3190 per il PIR di cui al considerando 57. Ciò suggerisce che la modifica della struttura e l’attuazione delle sovvenzioni dirette concesse dal governo della Turchia sono tali da diversi anni e non vi sono indicazioni che il governo della Turchia intenda apportare ulteriori modifiche. |
(295) |
Una modifica introdotta nel 2019 (59) nel regime di sovvenzione diretta ha inoltre limitato a 350 tonnellate la quantità ammissibile alle sovvenzioni dirette, ossia ha abbassato il massimale rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Lo stesso massimale è stato mantenuto nel 2020 con il decreto 3190. Come illustrato in precedenza, dall’inchiesta non sono emerse indicazioni del fatto che tale pratica non possa continuare. |
(296) |
Dall’inchiesta è risultato inoltre che, come indicato ai considerando da 57 a 72, il governo della Turchia ha sovvenzionato in misura crescente gli allevatori di trote suddividendo le aliquote di sostegno. Le società che allevavano trote di tutte le taglie a titolo della stessa licenza di allevamento ricevevano vantaggi a titolo delle aliquote di sovvenzione sia per le «trote» sia per le «trote sopra il chilogrammo». |
(297) |
La scelta del governo della Turchia di passare dalle sovvenzioni a favore di tutte le trote con un’unica aliquota di sovvenzione alla concessione di sovvenzioni sia per tutte le trote sia per le «trote sopra il chilogrammo» è ritenuta di carattere durevole. La tendenza è cresciuta rapidamente durante gli ultimi anni e il governo della Turchia non ha fornito indicazioni del fatto che non sarebbe continuata. L’aumento dei vantaggi derivanti dai pagamenti effettuati a titolo delle aliquote di sostegno per le «trote sopra il chilogrammo» ha parzialmente compensato il calo dei vantaggi ricevuti per le «trote». Nel complesso gli allevatori di trote continuano a beneficiare del sostegno diretto del governo della Turchia. |
(298) |
La Commissione ha osservato che il livello generale di sovvenzione del prodotto oggetto del riesame in lire turche per chilogrammo di esportazioni nell’UE non era diminuito nella stessa misura dei dazi compensativi calcolati durante il PIR. Tale circostanza è dovuta alla riduzione di valore della lira turca nei confronti dell’euro dall’inchiesta iniziale e al fatto che il dazio è calcolato sulla base della sovvenzione in lire turche per chilogrammo diviso per il valore cif in lire turche. |
(299) |
La Commissione tuttavia ha anche rilevato che, parallelamente alla riduzione di valore della lira turca nei confronti dell’euro, la Turchia ha anche registrato periodi di forte inflazione. Il valore della lira turca quindi è calato anche nel paese e gli importi delle sovvenzioni erogati, che si sono mantenuti costanti in lire turche, sono diminuiti in termini reali. La Commissione ha pertanto considerato la riduzione del dazio compensativo rispetto all’inchiesta iniziale come un mutamento di circostanze di carattere duraturo. |
(300) |
Nella comunicazione dell’11 novembre 2021 la DAO ha osservato che i regimi di sovvenzioni in Turchia presentano cambiamenti costanti e regolari e che pertanto eventuali cambiamenti negli importi delle sovvenzioni non si possono considerare duraturi. Le esportazioni di trote dalla Turchia sono effettuate ancora a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e causano ancora un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il presente riesame dovrebbe pertanto essere chiuso e il livello delle misure in vigore dovrebbe essere mantenuto. |
(301) |
Le argomentazioni della DAO non tengono in considerazione i mutamenti significativi nella struttura e nell’attuazione dei regimi di sovvenzione diretta accertati nel corso della presente inchiesta. Le possibili variazioni annuali nelle aliquote di sovvenzione non hanno inciso sulle conclusioni secondo cui le circostanze dell’inchiesta iniziale erano sostanzialmente diverse e i cambiamenti apportati avevano un carattere duraturo. Le argomentazioni della DAO al riguardo sono state pertanto respinte. |
(302) |
La Commissione ha quindi ritenuto che le circostanze siano mutate e che tali cambiamenti siano duraturi. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni al riguardo dopo la divulgazione delle informazioni. |
6. MISURE COMPENSATIVE
(303) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione le misure antisovvenzioni sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia dovrebbero essere modificate per tenere conto del mutamento delle circostanze. |
(304) |
Le misure antisovvenzioni sono state calcolate come percentuale del valore cif delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
(305) |
In seguito all’ulteriore divulgazione, Gumusdoga ha chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo del fatturato totale del gruppo di società oggetto dell’inchiesta per includere il fatturato relativo a società collegate, al di fuori del gruppo di cinque società con un collegamento diretto alle attività concernenti il prodotto oggetto del riesame, ma appartenenti al gruppo Gumusdoga. |
(306) |
La richiesta è stata accolta e il fatturato relativo alle società interessate è stato aggiunto al fatturato complessivo del gruppo. |
(307) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, i tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che la Commissione aveva calcolato erroneamente il valore cif delle vendite all’esportazione del prodotto oggetto del riesame nell’Unione. I produttori esportatori hanno affermato che la Commissione dovrebbe considerare i valori DAP indicati in fattura come il valore cif di tali vendite, sostenendo che l’aveva già fatto in precedenti inchieste. |
(308) |
La Commissione ha respinto tali richieste. Il valore cif delle vendite effettuate nell’Unione è stato utilizzato (come indicato al considerando 297) per stabilire in che percentuale dovrebbe essere aumentato il prezzo all’importazione per eliminare l’effetto della sovvenzione. A tal fine è necessario il valore cif in quanto si tratta del valore dichiarato alle autorità doganali all’atto dell’importazione nell’UE. |
(309) |
Secondo la normale prassi della Commissione, se il valore cif non è stato indicato, o se la consegna è cif franco frontiera dell’Unione, il valore indicato in fattura costituisce la base per la determinazione del valore cif. Se il valore indicato in fattura comprende i costi successivi all’importazione (ad esempio per le vendite DAP e DDP), la Commissione ha stimato il valore cif di tali operazioni utilizzando i dati disponibili. Per le vendite DDP e alcune vendite DAP il valore cif era noto ed è stato indicato separatamente nelle risposte al questionario, per cui è stato utilizzato. Tutti i valori cif utilizzati sono stati inclusi nelle informazioni presentate dalle parti e verificati durante i controlli incrociati a distanza. |
(310) |
Dato l’elevato livello di collaborazione nella presente inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il dazio a livello nazionale al livello del massimo dazio individuale dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(311) |
Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Turchia e prodotto dalle entità giuridiche menzionate. |
(312) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. |
(313) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo se essa dovesse modificare in seguito la propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, la modifica del nome della società sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(314) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (60), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(315) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823, il testo dopo le parole «attualmente classificate con i codici NC» è sostituito dal seguente:
ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010, 0305430011 e 1604191011) e originarie della Turchia.
2. La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è sostituita dalla seguente:
Società |
Dazio compensativo (%) |
Codice addizionale TARIC |
Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. |
3,4 |
B985 |
Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ |
4,4 |
B964 |
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
3,1 |
B966 |
Società elencate nell’allegato |
4,0 |
|
Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi |
2,8 |
C889 |
Tutte le altre società |
4,4 |
B999 |
3. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
4. Il codice addizionale TARIC B968, precedentemente attribuito a Lezita Balik A.S., si applica a Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi a decorrere dal 7 luglio 2020 (la data alla quale la società ha cambiato il proprio nome). Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 per quanto riguarda Lezita Balik A.S.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 14).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).
(6) GU C 380 del 20.9.2021, pag. 15.
(7) GU C 40 del 5.2.2021, pag. 12.
(8) GU L 83 del 10.3.2022, pag. 60.
(9) GU C 176 del 22.5.2019, pag. 24.
(10) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(11) La modifica del nome è stata pubblicata nella Gazzetta del registro delle imprese del 7 luglio 2020, recante il numero 10113.
(12) Decreto presidenziale n. 3190, «Decreto concernente i sostegni all’agricoltura da concedere nel 2020», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31295 del 5.11.2020.
(13) Comunicato 2020/39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31321 dell’1.12.2020.
(14) Comunicato 2020/39, articolo 4, lettera f): trota sopra il chilogrammo: trota di peso pari o superiore a 1,25 chilogrammi (un chilogrammo e duecentocinquanta grammi) per singolo pezzo al momento della raccolta.
(15) Considerando 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(16) Considerando da 61 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1).
(17) Considerando 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(18) Pubblicato il 19 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28328.
(19) Pubblicato il 20 giugno 2012, Gazzetta ufficiale n. 28329.
(20) La produzione acquicola è espressamente elencata nell’allegato 2/A del decreto 2012/3305 tra i settori che possono beneficiare di incentivi quali l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’esenzione dal dazio doganale, sgravi fiscali, contributi agli investimenti, sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei datori di lavoro), assegnazione di terreni, abbuoni d’interessi, riduzioni delle imposte sul reddito e sgravi dei contributi sociali (contributi a carico dei lavoratori).
(21) Considerando da 45 a 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.
(22) Considerando da 63 a 65 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(23) «Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination in the Countervailing Duty Investigation of Common Alloy Aluminium Sheet from the Republic of Turkey», caso numero C-489-840, pubblicato il 7 agosto 2020.
(24) Articoli 12 e 13, Gazzetta ufficiale n. 25852 del 21 giugno 2005.
(25) Gazzetta ufficiale n. 30608 del 27 novembre 2018.
(26) Considerando 88 e 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014, confermati dal considerando 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.
(27) Considerando 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(28) http://yuksekgerilim.com.tr/tr/ihracat-yuklemelerinde-devlet-navlun-destegi-hk/ (consultato il 22 agosto 2022).
(29) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29109 del 4 settembre 2014.
(30) https://www.ziraatbank.me/en/ziraat-bank-turkey-today (consultato il 24 giugno 2022).
(31) https://www.tvf.com.tr/uploads/file/law-no-6741.pdf (consultato il 24 giugno 2022).
(32) https://www.tvf.com.tr/uploads/file/decree.pdf (consultato il 24 giugno 2022).
(33) Considerando 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.
(34) Considerando 69 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.
(35) Considerando 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(36) Pubblicata il 31 marzo 1987 nella Gazzetta ufficiale n. 19417 (bis).
(37) Pubblicata il 23 febbraio 2013 nella Gazzetta ufficiale n. 28568.
(38) https://www.eximbank.gov.tr/en/product-and-services/credits/short-term-export-credits/rediscount-credit-program (consultato il 24 giugno 2022).
(39) Pubblicato il 4 ottobre 2016 dalla direzione generale delle istituzioni bancarie e finanziarie e dalla Direzione della legislazione sulla valuta estera della Banca centrale della Repubblica di Turchia (TCMB).
(40) https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2020/en/m-2-2.html section 2.2.4 (consultato il 1o luglio 2022).
(41) https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/ivme-sunum.pdf (consultato l’11 luglio 2022).
(42) https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/.
(43) https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/.
(44) http://www.satso.org.tr/duyuru/5605/ivme-finansman-paketi.aspx.
(45) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-information/ownership-structure.html (consultato l’8 agosto 2022).
(46) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html (consultato l’8 agosto 2022).
(47) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association.html (consultato il 17 agosto 2022).
(48) https://www.halkbank.com.tr/en/about-halkbank/discover/we-are-turkiyes-sme-and-tradesman-bank.html (consultato il 16 agosto 2022).
(49) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html (consultato l’8 agosto 2022).
(50) https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/halkbanktan-1-7-milyar-lira-kar-41447902
(51) Considerando da 75 a 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014.
(52) Considerando 83 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(53) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(54) https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/en (consultato il 1o luglio 2022). Tasso di interesse per i mutui commerciali in TRY (escluso il conto corrente aziendale e le carte di credito aziendali) per i prestiti ricevuti in TRY e tasso di interesse per i mutui commerciali in EUR per i prestiti ricevuti in EUR.
(55) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(56) Considerando 91 e 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823.
(57) Decreto turco 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2016).
(58) Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all’acquacoltura» 2016/33 relativo all’attuazione del decreto 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016.
(59) Decreto presidenziale 2019/1691 sulle sovvenzioni agricole nel 2019, del 23 ottobre 2019 (attuato retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2019), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30928/24.10.2019.
(60) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione
Denominazione |
Codice addizionale TARIC |
Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. |
B968 |
Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
B974 |
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş. |
B977 |
Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S. |
C890 |
Ertug Balik Uretim Tesisi A.S. e More Su Urunleri A.S. |
C891 |
Kemal Balıkçılık Ihracat Ltd. Şti. |
B981 |
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. |
B965 |
Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi |
C892 |
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti. |
B982 |
Ömer Yavuz Balikcilik Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti. |
B984 |
Premier Kultur Balikciligi Yatirim Ve Pazarlama A.S |
C893 |
Uluturhan Balikçilik Turizm Ticaret Limited Şirketi |
C894 |
Yavuzlar Otomotiv Balikcilik San.Tic.Ltd.Sti. |
C895 |