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Document 32022R2362

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2362 della Commissione del 2 dicembre 2022 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

C/2022/8661

GU L 312 del 5.12.2022, p. 91–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2362/oj

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 312/91


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2362 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2022

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 (2) che stabilisce per la prima volta una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur), che è scaduto il 31 dicembre 2014. Una proroga di tale deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione (3), scaduto il 25 agosto 2018. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione (4), scaduto il 25 agosto 2021.

(2)

Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596. A sostegno della proroga della deroga, in data 23 giugno 2021 e 29 ottobre 2021 la Francia ha fornito informazioni aggiornate, tra cui una relazione sull’attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 (5) in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché il piano di controllo e monitoraggio adottato dalla Francia nel 2018 (6).

(3)

Nel corso della sua 68a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2021, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha preso atto della graduale diminuzione sia della capacità della flotta che dello sforzo di pesca e ha sottolineato la necessità di rivedere al ribasso il massimale di sforzo stabilito nel piano di gestione per evitare un eventuale aumento in futuro e di completare le informazioni fornite, in particolare per quanto riguarda i dati riguardanti le catture e l’impatto sull’ambiente.

(4)

Il 4 maggio 2022, a seguito delle osservazioni dello CSTEP, la Francia ha pubblicato un decreto ministeriale (8) che riduce lo sforzo di pesca massimo consentito da 1 386 a 638 giorni all’anno. Lo sforzo di pesca effettivamente esercitato dall’attività di pesca dopo la scadenza dell’ultima deroga rispetta già questo nuovo massimale di sforzo. La Francia ha inoltre fornito allo CSTEP ulteriori informazioni sull’impatto ambientale dell’attività di pesca.

(5)

Nel corso della sua 69a riunione plenaria svoltasi nel marzo 2022, lo CSTEP (9) ha preso atto dell’impegno messo in atto dalla Francia per fornire informazioni supplementari. Lo CSTEP ha concluso che la sua precedente osservazione sul massimale di sforzo è stata presa in considerazione e che, secondo la valutazione dei rischi fornita dalla Francia, la pesca con sciabiche da spiaggia ha solo un impatto marginale sull’ambiente. Viceversa, lo CSTEP ha osservato che la sua precedente osservazione sull’assenza di dati aggiornati sul monitoraggio delle catture non è stata presa in considerazione.

(6)

La Commissione è del parere che la valutazione dell’impatto dovrebbe basarsi sull’effettiva portata dell’attività di pesca, che è minima: nel 2020 le catture annuali combinate per le otto specie più sbarcate ammontavano a poco più di 2,2 tonnellate. Pertanto questa attività di pesca non dovrebbe avere un impatto rilevante sugli stock in causa, tenuto conto delle osservazioni dello CSTEP riguardo al fatto che la sardina viene sfruttata in modo sostenibile nella zona dove viene praticata questa attività di pesca e che lo sforzo di pesca e le catture diminuiscono gradualmente parallelamente alla riduzione del numero di pescherecci, e che tale diminuzione si traduce in una riduzione dell’impatto dell’attività di pesca sull’ecosistema e sulle risorse.

(7)

Per i motivi addotti dallo CSTEP, con i quali la Commissione concorda, va osservato che la pesca con sciabiche da spiaggia non ha un impatto significativo sull’ambiente marino.

(8)

Sussistono vincoli geografici specifici dovuti all’estensione limitata della piattaforma continentale.

(9)

La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di un’ampia gamma di specie (come il pagello fragolino, il sugarello e la sardina). Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.

(10)

La proroga della deroga richiesta dalla Francia riguarda l’autorizzazione di un numero limitato di 17 navi indicate nel piano di gestione, ossia un numero inferiore alle 20 navi autorizzate nell’ambito della domanda precedente. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 54 % in termini di navi autorizzate rispetto al 2014, quando la deroga ha avuto per oggetto 37 navi autorizzate specificate nel piano di gestione francese.

(11)

Inoltre, il piano di gestione francese garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo alle 17 navi specificate, che sono già autorizzate a pescare dalla Francia, per uno sforzo totale di 638 giorni. Inoltre la Francia ha limitato lo sforzo massimo consentito per ciascun attrezzo.

(12)

La Commissione prende quindi atto del fatto che il piano di gestione sta effettivamente smantellando gradualmente la flotta, in quanto le autorizzazioni di pesca sono collegate alle navi e sono automaticamente revocate nel momento in cui la nave autorizzata viene sostituita o il comandante la vende o va in pensione.

(13)

La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Francia e le imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(14)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(15)

Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione della Francia vieta di pescare al di sopra di habitat protetti.

(16)

Per quanto riguarda l’obbligo di rispettare le dimensioni minime delle maglie, la Francia nel suo piano di gestione adottato nel maggio 2014 ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull’ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(17)

L’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) consente di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime delle maglie concesse nel quadro dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e in essere al 14 agosto 2019, salvo altrimenti stabilito a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione ha valutato la richiesta di proroga della deroga presentata dalla Francia e ha concluso che rispetta le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all’allegato IX, parte B, punto 4, del medesimo regolamento, in quanto non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento.

(18)

Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività delle navi che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l’attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, che sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, siano minime, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1967/2006.

(20)

L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(21)

Il piano di gestione francese stabilisce un piano di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11).

(22)

La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dalla Francia rispetti le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(23)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(24)

La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

(25)

Poiché l’attività di pesca è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese per le sciabiche da spiaggia e la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 è scaduta il 25 agosto 2021, al fine di garantire la continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 26 agosto 2021.

(26)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(27)

Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo, in quanto l’attività di pesca in questione è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese delle sciabiche da spiaggia.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:

a)

recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;

b)

aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché

c)

titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 26 agosto 2021 al 25 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione, del 24 agosto 2015, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 265 del 24.10.2018, pag. 9).

(5)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese — JORF n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669).

(6)  Arrêté du 7 août 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d’une autorisation européenne de pêche à la senne de plage.

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen2103

(8)  Arrêté du 4 mai 2022 modifiant l’arrêté du 18 février 2022 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2022.

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623

(10)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(11)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


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