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Document 32022R2068

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/7456

GU L 277 del 27.10.2022, p. 149–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/149


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2068 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2016/1328 (3) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e della Federazione russa («Russia») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

I dazi antidumping attualmente in vigore per la RPC sono pari al 19,7 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, al 20,5 % sulle società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 22,1 % su tutte le altre società, mentre per la Russia sono compresi tra il 18,7 % e il 34 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, con un’aliquota del dazio del 36,1 % per tutte le altre società.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 3 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della reiterazione del dumping e della persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 agosto 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e della Russia e le autorità della RPC e della Russia, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare.

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre produttori esportatori della Russia, dal governo russo, da un importatore indipendente e da un utilizzatore.

(9)

Nelle loro osservazioni in merito all’apertura, i tre produttori esportatori russi hanno affermato che il richiedente non aveva presentato elementi di prova sufficienti e attendibili del rischio della persistenza o della reiterazione di dumping pregiudizievole a causa delle importazioni dalla Russia. Il governo russo, i produttori esportatori russi, l’importatore indipendente e un utilizzatore hanno affermato inoltre che non esisteva un nesso di causalità tra la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione e le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo da Cina e Russia. Secondo le argomentazioni addotte dalle diverse parti, l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a fattori diversi dalle importazioni pregiudizievoli dalla Russia e dalla Cina, alla luce dei volumi trascurabili delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dai paesi interessati.

(10)

Tuttavia, come indicato anche nell’avviso di apertura, il richiedente ha sostenuto che «il pregiudizio come inizialmente stabilito è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione» (6). L’inchiesta di riesame aveva lo scopo di stabilire se la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Le informazioni fornite dal richiedente nella fase di apertura erano sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping in caso di ripresa delle importazioni oggetto di dumping in volumi più elevati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni delle parti sul nesso di causalità.

(11)

Il governo russo ha affermato che il richiedente non ha presentato sufficienti elementi di prova dell’aumento del dumping di cui all’articolo 5.2 dell’accordo antidumping nel calcolo del valore normale. Il governo russo ha sostenuto inoltre che le informazioni fornite nella versione consultabile della domanda di riesame in previsione della scadenza non erano sufficientemente dettagliate e non indicavano le cifre esatte utilizzate per il calcolo del margine, in quanto i costi di trasporto, i costi delle esportazioni e i prezzi sul mercato russo dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e gli stessi calcoli erano stati forniti in cifre approssimative. Il governo russo ha chiesto alla Commissione di esaminare i calcoli indicati nella domanda e di fornire elementi di prova del fatto che tali calcoli sono affidabili. Il governo russo inoltre, facendo riferimento all’articolo 6.2 dell’accordo antidumping, ha affermato che, non consentendo una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate in via riservata, il richiedente privava il governo russo e i produttori russi, nonché altre parti interessate, della possibilità di difendere appieno i propri interessi e ha chiesto alla Commissione e a Eurofer di fornire informazioni più dettagliate sui calcoli del margine di dumping.

(12)

Per quanto riguarda l’affermazione sulla sufficienza degli elementi di prova, la domanda di riesame ha riconosciuto che le esportazioni russe del prodotto in esame verso l’Unione sono nettamente diminuite rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. La domanda ha pertanto valutato il rischio della reiterazione del dumping facendo riferimento ai prezzi all’esportazione verso paesi terzi diversi dall’Unione. Dall’analisi degli elementi di prova è emerso che la domanda conteneva prove sufficienti del rischio della reiterazione del dumping.

(13)

Il margine di dumping calcolato nella domanda rifletteva la politica dei prezzi dei produttori esportatori russi sui mercati di paesi terzi e non rispecchiava necessariamente l’esatto livello di dumping calcolato nell’inchiesta. Il richiedente ha comunque fornito sufficienti elementi di prova nella domanda per quanto concerne il prezzo all’esportazione e il valore normale a dimostrazione del rischio della reiterazione del dumping. Il richiedente ha fornito anche una descrizione sufficientemente dettagliata del metodo utilizzato per il calcolo del dumping, tale da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate in via riservata.

(14)

Per valutare il valore normale dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo per i produttori esportatori russi, il richiedente aveva raccolto informazioni disponibili pubblicamente e su abbonamento sui prezzi di vendita di una tonnellata di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo praticati dai principali esportatori sui rispettivi mercati interni per il periodo di riferimento. La Commissione ha verificato e confermato il prezzo all’esportazione con la banca dati Global Trade Atlas («GTA»).

(15)

Poiché le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia nell’Unione sono state trascurabili in seguito all’istituzione dei dazi antidumping nel 2016, il richiedente ha basato il prezzo all’esportazione su diverse fonti di informazione sui prezzi delle vendite all’esportazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia verso paesi terzi nel 2020. I prezzi all’esportazione per una tonnellata di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono stati stabiliti sulla base di informazioni commerciali sui prezzi all’esportazione dalla Russia. Il prezzo all’esportazione è stato verificato e confermato con il prezzo medio GTA delle tre principali destinazioni delle esportazioni russe.

(16)

Il richiedente aveva pertanto confrontato il prezzo medio all’esportazione franco fabbrica di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia con un valore normale basato sui prezzi praticati sul mercato interno russo.

(17)

Nella sua analisi regolamentare, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente degli aspetti per i quali gli elementi di prova erano sufficientemente adeguati e precisi.

(18)

Le argomentazioni del governo russo sono state pertanto respinte.

(19)

La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della domanda, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.7.   Campionamento

(20)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(21)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di tre produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 30 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell’Unione e oltre il 20 % del volume totale stimato delle vendite.

(22)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Poiché non sono pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(23)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’allegato dell’avviso di apertura.

(24)

Nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori di Russia e Cina

(25)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori di Russia e Cina a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato le autorità cinesi e russe a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(26)

All’atto dell’apertura la Commissione ha reso disponibile una copia dei questionari nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

(27)

Nessun produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

(28)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC, sono state pertanto elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in particolare utilizzando statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni [Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») (7) e OCSE (8)].

(29)

Tre produttori esportatori russi, segnatamente PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) e le rispettive società collegate (gruppo MMK), PJSG Novolipetsk Steel (NLMK) e le rispettive società collegate (gruppo NLMK) e PJSC Severstal (Severstal) e le rispettive società collegate (gruppo SEVERSTAL), hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Il 6 settembre 2021 questi tre produttori esportatori tuttavia hanno informato la Commissione di aver deciso di non fornire risposte individuali al questionario antidumping, bensì di collaborare con la Commissione per tutti gli altri aspetti del riesame in previsione della scadenza, ad esempio con osservazioni concernenti la domanda di riesame, il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Il 13 settembre 2021 i tre produttori esportatori russi hanno quindi presentato osservazioni sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, sulla presunta persistenza e sul rischio della reiterazione del dumping pregiudizievole e sull’interesse dell’Unione. Tali produttori esportatori hanno invitato la Commissione a effettuare una verifica selettiva di dati pertinenti specifici per società, quali produzione, capacità e utilizzo degli impianti, presentati insieme alle osservazioni.

(30)

In seguito a questa comunicazione, il 21 settembre e il 19 novembre 2021 la Commissione ha informato i suddetti produttori esportatori del fatto che li considerava parti che non hanno collaborato e della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per stabilire le sue risultanze nell’inchiesta. La Commissione ha informato anche le autorità russe in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(31)

Il 30 settembre e il 29 novembre 2021 la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei tre produttori esportatori russi in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. I produttori esportatori hanno contestato la valutazione del loro status di collaborazione da parte della Commissione e hanno ribadito la loro intenzione di collaborare su altri aspetti del riesame, quali la persistenza o la reiterazione del pregiudizio, il rischio di ulteriore dumping pregiudizievole e l’interesse dell’Unione. La Commissione è stata nuovamente invitata a verificare i dati relativi a produzione, capacità e utilizzo degli impianti trasmessi da tali produttori esportatori.

(32)

A tale proposito, i produttori esportatori russi non hanno fornito le necessarie informazioni richieste nelle rispettive risposte al questionario. La Commissione ha ritenuto che i produttori esportatori russi abbiano fornito solo informazioni frammentarie, limitate a produzione, capacità e volume di produzione, non corroborate da elementi di prova. Di conseguenza, poiché i produttori esportatori non hanno fornito informazioni sufficienti e attendibili per consentire alla Commissione di elaborare una conclusione adeguata e precisa, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili nel fascicolo come spiegato al considerando 30. In ogni caso, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dai tre produttori russi nella misura possibile a questo proposito.

(33)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(34)

La Commissione ha inviato questionari anche ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (9) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inviato un questionario anche all’associazione dei produttori dell’Unione, Eurofer.

(35)

I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurofer hanno risposto al questionario.

1.7.4.   Verifica

(36)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (10) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

 

    produttori dell’Unione

Voestalpine Stahl GmbH, Austria

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania

ArcelorMittal Belgium, Belgio

1.8.   Fase successiva della procedura

(37)

Il 19 agosto 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dalla Russia. A tutte le parti è stata concessa l’opportunità di presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(38)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(39)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 («il prodotto oggetto del riesame»).

(40)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico»; e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

(41)

I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono fabbricati utilizzando rotoli (coils) laminati a caldo. Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo. I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono fabbricati in modo da soddisfare determinate specifiche o le specifiche elaborate dagli utilizzatori finali. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti. I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono un fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, principalmente nel settore manifatturiero (l’industria in generale, gli imballaggi, il settore automobilistico ecc.) ed anche in quello delle costruzioni.

2.2.   Prodotto in esame

(42)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e della Russia.

2.3.   Prodotto simile

(43)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame venduto sul mercato interno della RPC e della Russia; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(44)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Repubblica popolare cinese

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(45)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Cina, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Secondo i dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Cina rappresentavano meno dell’1 % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 10,3 % (11) durante l’inchiesta iniziale. In termini assoluti, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell’Unione circa 32 000 tonnellate, un calo notevole rispetto alle circa 732 000 tonnellate (12) esportate nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(46)

Durante l’inchiesta iniziale, la Commissione ha riscontrato che il livello di dumping delle esportazioni dalla Cina del prodotto in esame sul mercato dell’Unione era significativo. I margini di dumping degli esportatori cinesi che hanno collaborato erano compresi tra il 52,7 % e il 59,2 %. In virtù dell’applicazione della regola del dazio inferiore, i dazi antidumping istituiti sulle importazioni cinesi sono stati fissati a un livello molto inferiore, compreso tra il 19,7 % e il 22,1 %.

(47)

Come indicato al considerando 27, nessuno degli esportatori/produttori cinesi ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le risultanze relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(48)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le risultanze relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC si sono pertanto basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, GTA (13) e OCSE (14)) e fornitori indipendenti di dati finanziari, come i dati finanziari globali pubblicati da Dunn & Bradstreet (15).

3.1.2.   Dumping

3.1.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC

(49)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(50)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, con nota verbale del 13 settembre 2021, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’eventuale esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(51)

Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la Cina era il Brasile, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(52)

Il 24 novembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella fabbricazione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato possibili paesi rappresentativi, in particolare il Brasile, il Messico, la Russia e la Turchia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla prima nota.

(53)

Il 17 marzo 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Brasile come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

3.1.2.2.   Valore normale

(54)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(55)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).

(56)

Come spiegato ulteriormente nelle sottosezioni seguenti, nell’ambito della presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.3.   Esistenza di distorsioni significative

(57)

Nell’ambito di recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (16), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(58)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (17). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (18), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (19). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (20). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (21). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (22), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (23).

(59)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (24) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(60)

La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della sua posizione, la domanda faceva riferimento alle recenti inchieste della Commissione relative al settore siderurgico cinese (25) o alle conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio sotto l’egida del G20 (26).

(61)

Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell’influenza statale sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale, l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.

(62)

La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione nonché a relazioni di autorità di paesi terzi (USTR) e di altre istituzioni (FMI), il richiedente ha osservato in particolare quanto segue:

il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità della RPC, considerata in particolare l’influenza del PCC sulle imprese private e di proprietà statale mediante nomine del PCC nelle società, nonché alla luce della commistione sistematica di cariche pubbliche e del PCC. Il richiedente ha affermato inoltre che, mentre il settore siderurgico è costituito per metà da imprese di proprietà dello Stato e per metà da società private in termini di produzione e capacità produttiva, quattro dei cinque maggiori produttori siderurgici sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui Baowu, il secondo maggior produttore di acciaio grezzo a livello mondiale, di totale proprietà dello Stato e strettamente allineato alla politica siderurgica del governo della RPC. A tale proposito il richiedente ha rilevato che il governo della RPC perseguiva il piano di consolidare il 70 % della produzione siderurgica in dieci società leader entro il 2025, una strategia che incide anche sull’industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, ad esempio con l’acquisizione nel 2019 del produttore di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo Maanshan Iron & Steel da parte di Baowu;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi, in particolare esercitando un controllo normativo e gestionale sulle imprese di proprietà statale, come pure attraverso il ruolo crescente del PCC nelle società statali e private che negli ultimi anni sono state sollecitate a lasciare importanti decisioni al PCC. Il richiedente ha rilevato inoltre strette sovrapposizioni tra l’associazione CISA, controllata dallo Stato, e il maggior produttore siderurgico privato, il gruppo Shagang, nonché la presenza dello Stato in società del settore a monte, per le quali sono posti obiettivi che danno luogo a costi anormalmente bassi per l’industria siderurgica;

le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, considerato in particolare il sistema di pianificazione che convoglia le risorse a industrie selezionate, come il settore siderurgico. Il richiedente ha illustrato questo aspetto citando il progetto del quattordicesimo piano quinquennale per l’industria siderurgica, che ribadisce l’importanza di tale settore per l’economia cinese, e facendo riferimento ad altri documenti strategici e di pianificazione che prevedono il sostegno al settore siderurgico, come Made in China 2025. Il richiedente ha fatto riferimento anche ad altre politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato, come ad esempio le numerose misure adottate dal governo della RPC per orientare i prezzi delle materie prime, quali contingenti all’esportazione, obblighi di licenza, dazi all’esportazione o riduzioni dell’IVA nonché la differenziazione dei prezzi dell’energia. La domanda descrive inoltre gli incentivi forniti dalle autorità cinesi ai produttori di acciaio che partecipano all’iniziativa «Nuova via della seta», volta a promuovere la presenza di società cinesi sui mercati esteri;

l’assenza o l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale comporta la sopravvivenza di numerose «società zombie», che contribuiscono al mantenimento di capacità inutilizzate, un problema particolarmente sentito nel settore siderurgico e che si ripercuote sui mercati finanziari e del prestito cinesi. Il richiedente ha rilevato altresì che data l’assenza della proprietà privata delle terre in Cina, lo Stato cinese interferisce nell’uso dei terreni da parte del settore siderurgico, come già riscontrato anche dalla Commissione in precedenti inchieste (27);

i costi salariali sono distorti nella misura in cui non esiste la libera contrattazione e l’unico sindacato legalmente riconosciuto, ACFTU, è soggetto alla leadership del PCC. Il richiedente ha rilevato altresì che la Cina non ha ancora ratificato numerose convenzioni fondamentali dell’ILO e che la forza lavoro cinese risente del sistema di registrazione dei nuclei familiari;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato, a causa della presenza dominante di banche di proprietà o sotto il controllo dello Stato nelle quali lo Stato e il PCC influiscono sulle decisioni in materia di personale e commerciali e che sono allineate agli obiettivi di politica industriale del paese. Secondo la domanda, i produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo beneficiano in misura massiccia di prestiti agevolati da tali banche. Il richiedente ha rilevato che anche le banche private devono tenere conto delle politiche nazionali nel condurre i propri affari. Analogamente alle distorsioni nel settore bancario, la domanda descrive il ruolo dominante degli operatori collegati al governo nel mercato obbligazionario e il ruolo distorsivo delle agenzie di rating del credito di proprietà statale o delle agenzie private fortemente influenzate dallo Stato, che apre la strada ai finanziamenti alle industrie incentivate a tassi più favorevoli rispetto a quelli che sarebbero stati disponibili sui mercati finanziari che operano secondo i principi di mercato.

(63)

Come indicato al considerando 50, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(64)

In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono di proprietà dello Stato, come ad esempio Hebei Iron and Steel, Handan Iron and Steel, Baoshan Iron and Steel, Shanghai Meishan Iron and Steel, BX Steel Posco Cold Rolled Sheet, WISCO International Economic and Trading, Maanshan Iron and Steel, Tianjin Rolling One Steel o Inner Mongolia Baotu Steel Union. Baosteel, un’altra importante impresa cinese operante nella produzione dell’acciaio, fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd. (ex Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel), il maggior produttore mondiale di acciaio (28) interamente controllato, in ultima istanza, dalla commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») (29). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (30). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (31). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (32). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (33). In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra produttori privati e statali di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Anche in assenza di informazioni specifiche per il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(65)

Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (34), o dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (35). Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Shandong, che non solo prevede «di costruire un’ecologia dell’industria siderurgica […], creare parchi produttivi, ampliare la catena industriale e creare cluster industriali» ma vuole che l’industria siderurgica «offra una dimostrazione di trasformazione e miglioramento […] nella nostra provincia e anche nell’intero paese» (36).

(66)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché tuttavia quello dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è un sottosettore dell’industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vice segretario del comitato di partito (37). Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vice segretario del comitato di partito (38). Più in generale, data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa rispetto al settore siderurgico in generale.

(67)

Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza a un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Molti fabbricanti di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Ad esempio Baowu indica che all’interno del gruppo esistono 301 comitati di partito e che i membri del PCC nel personale di Baowu sono 84 571 (39). Inoltre, per quanto riguarda l’edificazione del partito nell’impresa, il gruppo annuncia quanto segue: «Rafforzare la leadership di partito e migliorare il governo societario, migliorare il sistema d’impresa moderno. China Baowu attua pienamente i requisiti dei«Pareri sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali», […]. Il sistema decisionale riveduto e migliorato nelle questioni principali ha ulteriormente potenziato il potere decisionale del comitato di partito, del consiglio di amministrazione, dei dirigenti e degli altri organi direttivi, le questioni e le forme decisionali autorizzate dal consiglio di amministrazione […]. […] Baowu osserva e attua la pianificazione contestuale dell’edificazione del partito e della riforma delle imprese, l’istituzione contestuale di organizzazioni e di entità operative di partito, l’assegnazione contestuale di responsabili dell’organizzazione di partito e di personale addetto agli affari interni del partito» (40).

(68)

Nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino espressamente lo sviluppo, il settore beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è uno dei suoi sottosettori.

(69)

L’industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC (41). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido per una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (42). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (43). Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (44), applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame, prevedeva il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (45). Esso si concentrava altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (46). Analogamente, nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione e potenziamento, nonché di ottimizzazione e adeguamento strutturale (47).

(70)

Il Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) (48) («il Repertorio») annovera il settore dell’acciaio tra le industrie incentivate. L’altra importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è il minerale di ferro. Il minerale di ferro rientrava nel piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020 durante una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. Il piano prevedeva, tra l’altro, di «garantire la concentrazione delle imprese e sviluppare miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato», «garantire l’orientamento delle risorse locali in modo da concentrarle verso gruppi minerari di grandi dimensioni», ««ridurre l’onere a carico delle imprese produttrici di minerale di ferro, aumentare la competitività delle imprese nazionali produttrici di minerale di ferro», «controllare adeguatamente lo sviluppo di miniere a 1 000 metri di profondità e di miniere di piccole dimensioni per l’estrazione del minerale di ferro a basso grado di purezza».

(71)

Il minerale di ferro è citato anche nel tredicesimo piano quinquennale per l’acciaio 2016-2020, in vigore durante una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il minerale di ferro il piano prevedeva quanto segue: «continuare a sostenere le attività di prospezione nelle principali regioni minerarie nazionali, […], sostenere una serie di imprese nazionali esistenti altamente competitive, attive nel settore del minerale di ferro, grazie a uno sviluppo più esteso e intensificato, […] e rafforzare il ruolo delle basi di risorse minerarie nazionali per quanto riguarda la sicurezza (degli approvvigionamenti)».

(72)

Il minerale di ferro è classificato come industria strategica emergente e come tale è contemplato dal tredicesimo piano quinquennale nazionale sulle industrie strategiche emergenti. Il minerale di ferro e le ferroleghe sono elencati anche nel Repertorio. Le ferroleghe sono menzionate anche nel Repertorio di riferimento 2018 del MIIT per lo sviluppo e il trasferimento industriale. Gli esempi di cui sopra concernenti il settore siderurgico in generale e quello del minerale di ferro in particolare, che rappresenta un’importante materia prima per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, dimostrano l’importanza attribuita dal governo della RPC a tali settori. Pertanto il governo della RPC gestisce l’ulteriore sviluppo del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in base a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. L’industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo beneficia quindi degli orientamenti e degli interventi pubblici concernenti la principale materia prima utilizzata per la produzione, vale a dire il ferro.

(73)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(74)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo di cui al considerando 55 non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(75)

Il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 55. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (49).

(76)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 55. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(77)

La Commissione ha infine rammentato che per fabbricare i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(78)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(79)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(80)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.1.4.   Paese rappresentativo

3.1.4.1.   Osservazioni generali

(81)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina, secondo la banca dati della Banca mondiale (50);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (51);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(82)

Come indicato ai considerando 52 e 53, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni dalle parti su questi elementi e sulle fonti pertinenti di cui alle due note summenzionate. Nella seconda nota, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.1.4.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(83)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Messico, Russia e Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(84)

Nella sua domanda il richiedente aveva proposto il Brasile come possibile paese rappresentativo appropriato, poiché il Brasile era sede di diversi produttori di acciaio integrati ed era un esempio emblematico di un mercato interno competitivo per i principali prodotti siderurgici, tra cui il prodotto oggetto del riesame. Nella sua domanda il richiedente ha anche indicato che tutti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile sono comunemente importati da molteplici fonti e in larga misura da fonti esenti da distorsioni.

(85)

Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

3.1.4.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(86)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto del riesame, ossia Brasile, Messico, Russia e Turchia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame.

(87)

Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha individuato come produttori due società indicate nella prima nota. Una di queste due società tuttavia risultava in perdita a partire dal 2016 e fino al 2020 compreso. Per l’altra società è risultato che i rendiconti finanziari per l’esercizio 2020 non erano coerenti con i rendiconti finanziari per l’esercizio precedente (2019): ad esempio le vendite nette sono risultate inferiori di circa sette volte nel 2020 rispetto al 2019. Non si sono riscontrate informazioni che giustificassero una simile differenza nelle vendite nette (che incide anche sugli utili netti) tra gli esercizi 2020 e 2019. Le due società non sono state pertanto ritenute candidate idonee per la determinazione di spese generali di produzione, SGAV e profitti. In mancanza di altre informazioni contenute nel fascicolo a disposizione della Commissione sulla presenza di altre società produttrici del prodotto oggetto del riesame in Messico con dati finanziari prontamente disponibili, la Commissione ha concluso che il Messico non poteva più essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(88)

Per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha individuato due società indicate nella prima nota come produttori con dati finanziari pubblicamente disponibili. Entrambe le società risultavano redditizie nel 2020 e negli esercizi precedenti. Come indicato al considerando 91 tuttavia la Commissione ha individuato alcuni problemi relativi ai dati disponibili per la Russia, che non importava una serie di importanti materie prime, come il gas naturale liquefatto, utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. I prezzi del gas naturale in Russia inoltre risultavano distorti. La Commissione ha pertanto concluso che la Russia non era adatta ad essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

(89)

Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato due società indicate nella prima nota come produttori. Per una di esse tuttavia non erano prontamente disponibili rendiconti finanziari recenti. Per l’altra società, benché nel 2020 e negli esercizi precedenti fosse redditizia, la Commissione ha ritenuto che il livello delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») della società non fosse adeguato, in quanto l’importo delle SGAV espresso in percentuale sul costo di produzione era basso (inferiore al 2 % nel 2020) o addirittura negativo. La Commissione ha pertanto concluso che non poteva utilizzare i dati di queste società come un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV per stabilire il valore normale esente da distorsioni. La Commissione ha quindi concluso che la Turchia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

(90)

Infine, per quanto riguarda il Brasile, nella prima nota la Commissione ha individuato cinque società produttrici di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Per due di queste cinque società tuttavia l’importo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») espresso in percentuale sul costo di produzione risultava negativo, per cui i loro dati non potevano essere utilizzati al fine di stabilire il valore normale esente da distorsioni. Le altre tre società brasiliane disponevano di dati finanziari pubblici recenti che indicavano un profitto e un importo congruo di SGAV per l’esercizio 2020.

(91)

La Commissione ha anche analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi in Brasile, Messico, Russia e Turchia. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che la Russia non importava alcuni importanti fattori produttivi. I prezzi del gas naturale in Russia inoltre risultavano distorti. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è anche emerso che la Turchia non importava gas naturale liquefatto (codice SA 2711 11 gas naturale, liquefatto) e importava solo un quantitativo limitato di ossigeno (codice SA 2804 40 ossigeno). Né la Russia né la Turchia quindi potevano essere considerate un paese rappresentativo adeguato.

(92)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e le tre società Brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas), a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(93)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e delle tre società (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) come produttori nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni in seguito alla seconda nota.

3.1.4.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(94)

Avendo stabilito che il Brasile era il solo paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.1.4.5.   Conclusioni

(95)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.1.5.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(96)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(97)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle fonti di informazioni seguenti per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia: il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil (52), mentre per il prezzo del gas avrebbe utilizzato i dati come spiegato al considerando 109. La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe utilizzato le statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Brasile al fine di stabilire costi del lavoro esenti da distorsioni. Le statistiche dell’ILO (53) forniscono informazioni sui salari mensili dei dipendenti (54) e sul numero medio di ore di lavoro settimanali nel settore manifatturiero in Brasile (55) nel 2020.

(98)

Nella seconda nota la Commissione ha anche informato le parti interessate del fatto che, data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, avrebbe raggruppato sotto la categoria «materiali di consumo» alcune materie prime che avevano un peso trascurabile nel costo totale di produzione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda dal richiedente. La Commissione ha comunicato inoltre che, per determinare i materiali di consumo utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato, avrebbe applicato al costo ricalcolato delle materie prime la percentuale basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda.

(99)

Non sono pervenute osservazioni.

3.1.6.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.1.6.1.   Fattori produttivi

(100)

La Commissione ha chiesto al richiedente di fornire chiarimenti sui fattori produttivi pertinenti utilizzati nei processi di produzione a partire dai prodotti semilavorati laminati a caldo e di comunicare un aggiornamento del livello dei costi di trasporto riguardante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha fornito le informazioni richieste il 17 febbraio 2022.

(101)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente fornite dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi di alcuni prodotti piatti laminati a freddo

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Dolomite

251810 , 251820 e 251830

169,9

Tonnellata

Calcare

252100

160,8

Tonnellata

Calce viva

252210

852,8

Tonnellata

Minerali di ferro e loro concentrati

260111 e 260112

1 206,8

Tonnellata

Prodotti ferrosi

720310 e 720390

453 671

Tonnellata

Antracite e carbone bituminoso

270111 e 270112

662

Tonnellata

Coke e semi-coke di carboni fossili

270400

2 027,6

Tonnellata

Ossigeno

280440

8 796,3

Metro cubo

Ferromanganese

720211 e 720219

9 388,2

Tonnellata

Ferrocromo

720241 e 720249

9 470,6

Tonnellata

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7207

4 256,3

Tonnellata

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

72081000 ,

72082500 ,

72082610 ,

72082690 ,

72082710 ,

72082790 ,

72083610 ,

72083690 ,

72083700 ,

72083810 ,

72083890 ,

72083910 ,

72083990 ,

72084000 ,

72085100 ,

72085200 ,

72085300 ,

72085400 ,

72089000 ,

72111300 ,

72111400 ,

72111900

4 637,9

Tonnellata

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

72253000 , 72254010 , 72254090

8 539,6

Tonnellata

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

72269100

9 081,8

Tonnellata

Sottoprodotti: rifiuti

Cascami e avanzi di ferro o di acciaio

720430 e 720449

2 383,3

Tonnellata

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature, spuntature di stampaggio o di taglio di ferro o acciaio

720441

3 269,1

Tonnellata

Manodopera

Manodopera

 

24,8

per ora lavorativa

Energia

Energia elettrica

 

547,7

kWh

Gas naturale

271111 e 271112

1 638

Tonnellata

3.1.6.2.   Materie prime

(102)

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda, i principali processi di produzione per la fabbricazione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono due:

il primo processo produttivo parte dalle materie prime e si avvale di un altoforno a ossigeno. In questo processo la prima fase è la produzione di «prodotti piatti laminati a freddo full-hard» («FH CRF») dalle materie prime (principalmente minerale di ferro e carbone da coke), ossia il prodotto ottenuto subito dopo che il materiale laminato a caldo è passato nel laminatoio a freddo per la riduzione dello spessore. La seconda fase consiste nella ricottura, riscaldamento dei prodotti piatti laminati a freddo full hard per ripristinare le proprietà dell’acciaio;

il secondo processo produttivo parte dai prodotti semilavorati, ossia i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo: la produzione di prodotti piatti laminati a freddo parte dai rotoli di acciaio piatto laminati a caldo («coils decapati») acquistati, che costituiranno la quota principale del costo dei fattori produttivi.

(103)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime (nel caso del primo processo produttivo) e dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (nel caso del secondo processo produttivo) come consegnati all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (56). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 80 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(104)

Una serie di fattori produttivi rappresentava una quota trascurabile del costo totale delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Come spiegato al considerando 98, per determinare l’importo dei materiali di consumo utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha applicato la percentuale indicata dal richiedente nella sua domanda.

(105)

Per quanto riguarda i dazi all’importazione la Commissione ha rilevato che il Brasile importava le materie prime principali (minerale di ferro da più di cinque paesi, carbone e coke da più di 10 paesi). Poiché ai fini di un riesame in previsione della scadenza non è necessario calcolare un margine di dumping esatto, bensì stabilire se esista il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping, la Commissione ha calcolato i dazi all’importazione per ogni materia prima sulla base di volumi rappresentativi di importazioni da un numero limitato di paesi, che per le principali materie prime (minerale di ferro, carbone e coke) rappresentavano almeno l’80 % delle importazioni totali.

(106)

Per quanto riguarda i costi di trasporto, in mancanza di collaborazione, la Commissione ha chiesto al richiedente di fornire un aggiornamento sul livello dei costi del trasporto interno riguardante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha fornito le informazioni richieste rispettivamente il 4 e il 17 febbraio 2022. La Commissione ha espresso i costi del trasporto interno per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime all’atto della consegna allo stabilimento della società.

3.1.6.3.   Manodopera

(107)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Brasile. Le statistiche dell’ILO (57) forniscono informazioni sui salari mensili dei dipendenti (58) e sul numero medio di ore di lavoro settimanali nel settore manifatturiero in Brasile (59) nel 2020.

3.1.6.4.   Energia elettrica

(108)

La Commissione ha utilizzato le tariffe dell’energia elettrica indicate da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil (60) per stabilire il valore esente da distorsioni del costo dell’energia elettrica.

3.1.6.5.   Gas naturale

(109)

Il prezzo del gas naturale in Brasile era basato su dati che indicano i prezzi all’importazione dazio corrisposto per il gas importato, combinando i quantitativi importati e i valori estratti dalla banca dati GTA con i dati sulle tariffe ottenuti da MacMap (61).

3.1.6.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(110)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(111)

La Commissione ha utilizzato i dati finanziari di tre società brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) produttrici nel paese rappresentativo, di cui al considerando 90.

(112)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi totali della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

3.1.7.   Calcolo del valore normale

(113)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(114)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e manodopera) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(115)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato al considerando 112. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. SGAV e profitti sono stati determinati sulla base dei dati finanziari di tre società brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) come indicato al considerando 111. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 10 % dei costi diretti di produzione nel primo processo produttivo e il 2 % dei costi diretti di produzione nel secondo processo produttivo;

SGAV e altri costi, che rappresentavano il 18,5 % dei costi delle merci vendute («COGS») delle tre società brasiliane citate sopra; e

profitti realizzati dalle tre società brasiliane citate sopra, pari al 14,7 % del costo delle merci vendute, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

(116)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale costruito era compreso tra 1 200-1 400 EUR/tonnellata o tra 1 500-1 700 EUR/tonnellata, a seconda del processo produttivo (cfr. a tale proposito il considerando 102) durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.1.8.   Prezzo all’esportazione

(117)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 (62), a livello cif.

3.1.9.   Confronto

(118)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra.

(119)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico, pari a 140,44 EUR/tonnellata, al prezzo all’esportazione per ricondurlo al prezzo franco fabbrica.

3.1.10.   Persistenza del dumping

(120)

Su questa base la Commissione ha stabilito che il prezzo all’esportazione era inferiore del 29,7 % rispetto al valore normale per il primo processo produttivo a partire dalle materie prime di cui al considerando 102, e dell’8,83 % per il secondo processo produttivo a partire dai prodotti semilavorati.

(121)

Poiché però il volume delle importazioni in questione era molto limitato, pari a meno dello 0,5 % del totale delle importazioni nell’Unione e a una quota di mercato inferiore all’1 % sul mercato dell’Unione, i prezzi non sono stati considerati rappresentativi. Per tale ragione la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non forniscono una base sufficiente per giungere a una conclusione in merito alla persistenza del dumping. La Commissione ha pertanto esaminato il rischio della reiterazione del dumping.

3.1.11.   Rischio della reiterazione del dumping

(122)

Per l’analisi del rischio della reiterazione del dumping sono stati considerati gli ulteriori elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.1.11.1.   Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(123)

La Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo ha consultato informazioni pubblicamente disponibili quali le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nella banca dati Global Trade Atlas («GTA») e ha ricavato i quantitativi e i valori delle esportazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo classificati con i codici SA 7209 15 90, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 90, 7209 25 00, 7209 26 00, 7209 27 00, 7209 28 00, 7211 23 00, 7211 29 00, 7225 50 00 e 7226 92 00 per il periodo dell’inchiesta di riesame. I quantitativi esportati (in tonnellate) in tutti i paesi (inclusa l’Unione europea) ammontano a 3 253 368 tonnellate, di cui 31 602 tonnellate, ovvero l’1 % circa, esportati nell’Unione.

(124)

Le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nella banca dati GTA indicavano un prezzo all’esportazione medio cif dalla Cina verso altri paesi pari a 629 EUR/tonnellata, ricondotto a un prezzo franco fabbrica (a seguito di adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico) pari a 585 EUR/tonnellata. Quest’ultimo prezzo era addirittura inferiore al prezzo all’esportazione nell’UE nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(125)

Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, probabilmente i produttori esportatori cinesi comincerebbero a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale riscontrato.

3.1.11.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(126)

Secondo la domanda del richiedente, in Cina esistono oltre 50 produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi indicate nel GTA, i produttori esportatori cinesi hanno effettuato esportazioni anche nel resto del mondo.

(127)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori esportatori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili, come il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (63), un documento dell’OCSE sugli ultimi sviluppi (64) nella capacità di produzione siderurgica nel 2021, pubblicato nel settembre 2021 e i dati della World Steel Association concernenti l’anno 2021 (65).

(128)

In primo luogo, secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza la capacità totale cinese era stimata a più di 120 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo cinesi erano entrambi stimati pari a 100 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata pari a 20 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e notevolmente superiore al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 9,7 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame. In secondo luogo, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, malgrado «l’eccezionale impennata del consumo registrata in Cina» [cfr. considerando 36 del regolamento (UE) 2021/1029], nella relazione ministeriale 2020 del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio («GFSEC»), basata sui dati disponibili fino al 2019, si osservava che «le implicazioni immediate delle prospettive in termini di domanda riguardano il significativo aumento, fino ad almeno 606 milioni di tonnellate nel 2020, del divario tra domanda e capacità a livello mondiale, un indicatore dei rischi di eccesso di offerta per il mercato siderurgico». Si notava inoltre che «questa inversione dell’eccesso di capacità può provocare perturbazioni degli scambi commerciali, indurre notevoli riduzioni dei prezzi dell’acciaio e compromettere la sostenibilità economica dell’industria siderurgica». In terzo luogo, questa situazione era confermata anche dal documento dell’OCSE «Latest development in steelmaking capacities in 2021». Il documento faceva riferimento a «una serie di nuovi investimenti relativi a misure della Cina intese a sostituire impianti siderurgici datati e di piccole dimensioni, in particolare nelle zone costiere della Cina orientale e meridionale», ma anche al fatto che il governo cinese «ha individuato casi in cui alcuni stabilimenti siderurgici hanno ampliato la propria capacità produttiva nel quadro del programma di scambio di capacità». Il documento dell’OCSE si riferiva inoltre a investimenti di società siderurgiche cinesi in paesi dell’Asia meridionale, come le Filippine e l’Indonesia. Infine, anche se i dati della WorldSteel Association per l’anno 2021 riguardano solo l’acciaio grezzo, si possono considerare indicativi per il prodotto in esame in quanto la produzione di acciaio laminato a freddo è sostanzialmente il secondo processo di produzione di acciaio, dopo la produzione di acciaio laminato a caldo. A tale proposito, i dati del 2021 sulla produzione di acciaio grezzo hanno evidenziato che la Cina era responsabile del 52,9 % della produzione mondiale di acciaio, il che è indicativo anche dell’enorme capacità produttiva del prodotto in esame nella RPC durante il 2021.

(129)

Alcuni mercati principali quali gli USA e l’India inoltre sono protetti da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

(130)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi di dumping.

3.1.11.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(131)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(132)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio dell’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. In caso di abrogazione delle misure antidumping quindi è probabile che i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

(133)

L’importatore Duferco SA ha dichiarato (66) che le autorità cinesi hanno annullato la riduzione del 13 % dell’imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di acciaio, comprese le importazioni del prodotto oggetto del riesame, nell’intento di limitare la produzione di acciaio in Cina (per affrontare la questione delle emissioni di carbonio), garantendo le forniture sul mercato cinese. Duferco SA ha affermato che, di conseguenza, i prezzi delle importazioni cinesi dovrebbero aumentare, indebolendo così l’attrattiva del mercato dell’Unione. La Commissione tuttavia non ha potuto confermare tale affermazione, poiché l’evoluzione dei volumi e dei prezzi dipende anche da molti altri elementi, in particolare l’eccesso di capacità esistente e l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri paesi terzi.

3.1.11.4.   Conclusioni sul rischio della reiterazione

(134)

Il mercato dell’Unione è molto interessante perché è tra i maggiori a livello mondiale. Come indicato inoltre nella tabella 7 al considerando 202, la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato libero nell’Unione ammontava a 622 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un importo superiore al prezzo medio all’esportazione dalla Cina adeguato a un prezzo franco fabbrica pari a 585 EUR/tonnellata (cfr. considerando 124). Sarebbe quindi probabile che, in caso di scadenza delle attuali misure antidumping, i produttori cinesi utilizzino la loro capacità inutilizzata e inoltre dirottino alcune delle loro vendite all’esportazione meno redditizie dai paesi terzi al mercato dell’Unione.

(135)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si è concluso che sussiste il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.2.   Russia

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(136)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciai laminati a freddo dalla Russia sono ammontate a meno di 3 000 tonnellate, rispetto a circa 700 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Le importazioni di prodotti piatti laminati a freddo dalla Russia hanno rappresentato una quota vicina allo 0 % del mercato complessivo dell’Unione e del mercato libero dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto a una quota di mercato del 9,8 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(137)

Come spiegato al considerando 29, i tre produttori esportatori russi si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta e hanno espresso la volontà di collaborare. Tuttavia successivamente hanno informato la Commissione che non intendevano rispondere al questionario dei produttori esportatori.

(138)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le risultanze relative alla persistenza del dumping e al rischio della reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili.

3.2.2.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.2.1.   Valore normale

(139)

Come indicato al considerando 138, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente per il periodo dell’inchiesta di riesame basati sui prezzi di riferimento sul mercato interno di MEPS International (67) per Russia — prodotti piatti laminati a freddo — regione del Volga. Su questa base, il valore normale è risultato pari a 702,97 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.2.2.   Prezzo all’esportazione

(140)

A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione.

(141)

Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat. Il prezzo all’esportazione era quindi pari a 755,65 EUR/tonnellata.

3.2.2.3.   Confronto

(142)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per determinare il prezzo franco fabbrica è stato adeguato il prezzo all’esportazione in modo da tenere conto dei costi relativi al nolo marittimo, al trasporto interno e allo scarico delle merci, pari a 127,84 EUR/tonnellata. Su tale base il prezzo all’esportazione nell’Unione adeguato a livello franco fabbrica era pari a 627,81 EUR/tonnellata.

3.2.2.4.   Persistenza del dumping

(143)

Dal confronto di cui sopra è emerso che i prezzi all’esportazione nell’Unione, espressi in percentuale del valore cif, erano inferiori del 10 % rispetto al valore normale stabilito.

(144)

Poiché tuttavia il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentava meno dell’1 % delle importazioni totali dell’Unione e una quota del mercato dell’Unione vicina allo 0 %, la Commissione ha esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.

3.2.3.   Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

(145)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, sono stati analizzati gli ulteriori elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.2.3.1.   Esportazioni verso paesi terzi

a)    Valore normale

(146)

Il valore normale è stato costruito come spiegato nella sezione 3.2.2.1.

b)    Prezzo all’esportazione

(147)

Il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione del prodotto oggetto del riesame in altri paesi terzi. A tale proposito, a causa della mancanza di collaborazione dei produttori esportatori. la Commissione si è avvalsa della banca dati GTA. Il prezzo medio all’esportazione cif verso paesi terzi era pari a 536 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo all’esportazione cif verso paesi terzi è stato ridotto al livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo e assicurazione e i costi del trasporto interno in Russia, pari a 127,84 EUR/tonnellata come indicato al considerando 141. Su tale base, il prezzo all’esportazione nei paesi terzi adeguato a livello franco fabbrica era pari a 408,72 EUR/tonnellata.

c)    Confronto tra i prezzi

(148)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito nella sezione 3.2.2.1 e il prezzo medio all’esportazione nei paesi terzi a livello franco fabbrica.

(149)

Dal confronto di cui sopra è emerso che le esportazioni russe del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi, espresse in percentuale del valore cif, erano inferiori del 55 % rispetto al valore normale stabilito.

(150)

Nella loro comunicazione sull’apertura dell’inchiesta, i tre produttori esportatori russi hanno affermato che i prezzi all’esportazione nei mercati terzi non sono più rappresentativi dei prezzi all’esportazione nell’Unione, poiché tali esportazioni, prevalentemente verso la Turchia, sono costituite da tipi di prodotti piatti laminati a freddo più economici, il che spiegherebbe i prezzi inferiori. I produttori esportatori hanno suggerito che i prezzi elevati delle esportazioni russe riportati da Eurostat sono rappresentativi e devono essere utilizzati nella valutazione.

(151)

A tale proposito, la Commissione ha rilevato che non sono stati forniti elementi per comprovare l’asserzione dell’esistenza di differenze nei tipi di prodotto. I tre produttori esportatori russi di fatto non hanno fornito una risposta al questionario che consentisse alla Commissione di effettuare una valutazione in merito ai tipi di prodotto esportati nell’Unione. Come spiegato al considerando 138, la Commissione ha pertanto basato la sua valutazione sui dati disponibili. È stata utilizzata la banca dati GTA come fonte più appropriata per stabilire il prezzo delle esportazioni russe verso paesi terzi. In ogni caso, anche utilizzando i prezzi delle esportazioni russe nell’Unione come suggerito dai tre esportatori russi, la Commissione ha stabilito nella sezione 3.2.2.4 che i prezzi delle esportazioni russe verso l’Unione ricavati da Eurostat, espressi in percentuale del valore cif, erano inferiori del 10 % rispetto al valore normale stabilito. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia

(152)

Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e in particolare delle informazioni fornite dal richiedente concernenti il periodo dell’inchiesta di riesame.

(153)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva totale del prodotto oggetto del riesame in Russia superava 12 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che i produttori russi dispongano di una capacità inutilizzata pari a circa 2 milioni di tonnellate che non può essere assorbita dal mercato interno. Il richiedente ha comunicato inoltre che tra il 2016 e il 2021 i produttori russi hanno aumentato la capacità produttiva di acciaio laminato a freddo di circa 1 150 000 tonnellate.

(154)

I produttori esportatori russi hanno contestato la stima della capacità inutilizzata in Russia fornita dal richiedente. Nella loro comunicazione sull’apertura dell’inchiesta hanno fornito dati sulla capacità produttiva totale del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia, sul volume totale di produzione e sul tasso di utilizzo degli impianti. I produttori esportatori hanno affermato che nel 2020 il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia disponeva di una capacità inutilizzata di [1,8 - 2,3] milioni di tonnellate, pari solo al [4 - 8] % del consumo totale dell’Unione (32,4 milioni di tonnellate). Essi hanno affermato inoltre che, tenendo conto della crescita stimata del consumo e della produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia e nell’Unione economica eurasiatica (UEE), la capacità inutilizzata del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia dovrebbe diminuire ulteriormente.

(155)

A questo riguardo, come spiegato al considerando 32, i produttori esportatori russi non hanno inviato risposte al questionario e la Commissione ha ritenuto che abbiano fornito solo informazioni frammentarie in merito a produzione, capacità produttiva e volume di produzione non sostenute da elementi di prova e che la Commissione non ha potuto verificare. Di conseguenza, poiché i produttori esportatori non hanno fornito informazioni sufficienti e attendibili in merito a capacità produttiva e volumi di produzione, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili nel fascicolo.

(156)

I produttori esportatori russi inoltre hanno fornito i dati concernenti produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti solo in versione sensibile, senza un riassunto non riservato. Come osservato nell’avviso di apertura, se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. Dato che le informazioni concernenti la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti sono state fornite solo in versione sensibile e pertanto non hanno potuto essere oggetto delle osservazioni di altre parti interessate, non è stato possibile dimostrare in modo convincente che tali informazioni sono corrette.

(157)

In ogni caso i dati in questione forniti dai produttori esportatori russi e quelli forniti dal richiedente non sono molto divergenti. La Commissione ha quindi considerato che una valutazione basata sui dati forniti dai produttori esportatori russi non avrebbe portato a conclusioni diverse. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

(158)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo e i produttori esportatori hanno contestato le risultanze della Commissione secondo cui i produttori esportatori russi non hanno collaborato pienamente all’inchiesta e non hanno presentato una versione consultabile significativa (come esposto al considerando 156). I produttori esportatori hanno pertanto affermato che sotto questo profilo la Commissione ha commesso uno sviamento di potere.

(159)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che le informazioni sulla capacità per singola società erano state fornite dai produttori esportatori in una forma indicizzata che non consentiva alle parti di formulare osservazioni sull’esatta capacità installata (non sono stati forniti intervalli di valori). Nella versione consultabile non sono stati forniti né i dati riguardanti la produzione né quelli relativi all’utilizzo degli impianti. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze secondo cui la versione consultabile delle informazioni concernenti la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti non ha potuto essere esaminata dalle altre parti interessate. In secondo luogo, tali informazioni non sono state fornite nell’ambito delle risposte al questionario e non hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con le altre parti del questionario e con i documenti giustificativi che le società sono tenute a presentare come prova sostegno delle informazioni fornite nelle risposte al questionario. Infine, come esposto al considerando 157, la Commissione ha stabilito che, anche se si fosse tenuto conto dei dati forniti, le sue risultanze riguardanti la capacità inutilizzata sarebbe rimaste invariate. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(160)

La capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame disponibile in Russia rappresenta all’incirca il 21 % del consumo totale dell’Unione sul mercato libero nel periodo dell’inchiesta di riesame in base ai dati contenuti nella domanda e all’incirca il 20 % se si dovesse tenere conto della comunicazione dei produttori esportatori russi.

(161)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori russi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per fabbricare prodotti piatti di acciaio laminati a freddo da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

3.2.3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(162)

La Commissione ha stabilito che i produttori esportatori russi hanno esportato il prodotto oggetto del riesame in mercati terzi a prezzi inferiori di circa il 14 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori russi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente più attraenti che verso tutti gli altri paesi.

(163)

Il mercato dell’Unione è interessante anche alla luce della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale di 33 579 173 tonnellate, compreso un consumo sul mercato libero pari a 9 677 020 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(164)

Il volume delle esportazioni nei paesi terzi è ammontato a 580 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari al 6 % del consumo nel mercato libero dell’Unione. Si tratta di un volume aggiuntivo di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere dirottato verso il mercato dell’Unione, data la sua attrattiva.

(165)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, i produttori esportatori e il governo russo hanno sostenuto che il mercato dell’Unione non era più interessante per i produttori esportatori, a causa delle sanzioni e che «i flussi commerciali, l’infrastruttura e le catene di approvvigionamento erano già stati distrutti» fin dal periodo precedente le sanzioni e ci sarebbero voluti anni prima che fossero ripristinati.

(166)

Anche se l’argomentazione riguardante le sanzioni è trattata ai considerando 167 e 172, la Commissione ha osservato che non è stato fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione che sarebbero necessari anni per ripristinare le esportazioni nell’Unione. Allo stesso tempo, in considerazione dei prezzi considerevolmente minori ai quali i produttori esportatori russi continuano a esportare nel resto del mondo, della vicinanza geografica e delle dimensioni del mercato dell’Unione, nonché del volume significativo delle esportazioni verso paesi terzi che potrebbe essere dirottato verso l’Unione, la Commissione ha ribadito le proprie risultanze secondo cui il mercato dell’Unione è interessante per i produttori esportatori russi.

(167)

Questa conclusione non è messa in discussione da avvenimenti recenti. La Commissione ha osservato a questo proposito che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. Il più recente pacchetto di sanzioni concernenti il prodotto oggetto del riesame e/o i produttori esportatori contiene un divieto all’importazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Tale divieto è entrato in vigore il 16 marzo 2022 (68). Poiché tali sanzioni sono collegate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Le misure antidumping inoltre hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.

3.2.3.4.   Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping

(168)

La Commissione ha stabilito che i produttori esportatori russi vendono a paesi terzi a prezzi inferiori al valore normale.

(169)

Come spiegato al considerando 161, nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata in Russia era significativa, pari all’incirca al 21 % del consumo totale dell’Unione sul mercato libero nel periodo dell’inchiesta di riesame, ed è aumentata tra il 2016 e il 2021.

(170)

Considerando infine l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni, di vicinanza geografica e di prezzi, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano (re)indirizzate verso l’Unione.

(171)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che non vi era alcun rischio della reiterazione del dumping, poiché le importazioni erano state trascurabili e, a causa delle sanzioni, i produttori russi avevano interrotto completamente le esportazioni nell’Unione per un periodo di tempo lungo e indefinito

(172)

Per quanto riguarda le importazioni verso l’Unione, la Commissione ha ricordato di avere accertato l’esistenza di un rischio della reiterazione del dumping sulla base degli elementi di cui sopra che non includono l’attuale livello delle esportazioni nell’Unione, che è ritenuto una situazione temporanea che potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda le sanzioni in vigore, come spiegato al considerando 167, poiché non è possibile prevederne la portata, la modulazione e/o la durata e possono essere modificate in qualsiasi momento, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento. Pertanto i recenti eventi che incidono temporaneamente sulle importazioni dalla Russia nell’Unione non possono modificare le risultanze raggiunte per quanto riguarda la reiterazione del dumping nel caso di specie e tali argomentazioni sono state respinte.

(173)

La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(174)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era prodotto da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(175)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a circa 30,5 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese le informazioni fornite dal richiedente. Come indicato al considerando 21, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

(176)

Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono considerati un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, il consumo del mercato vincolato e del mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(177)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi secondo le varie politiche dei prezzi e quindi non sono affidabili. La produzione destinata al mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.

(178)

Per fornire un quadro dell’industria dell’Unione che sia il più completo possibile e analogo a quello considerato nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha ottenuto i dati per l’intera attività relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e ha accertato se la produzione fosse destinata all’uso vincolato o al mercato libero. La Commissione ha constatato che circa il 78 % della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato.

(179)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione unicamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; volume e prezzi delle esportazioni e redditività. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, le cifre di seguito considerate si riferiscono all’intera attività, per cui la separazione dei dati non era giustificata.

4.2.   Consumo dell’Unione

(180)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sulla base a) dei dati forniti da Eurofer riguardanti le vendite del prodotto simile nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione, sottoposti a controlli incrociati con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.

(181)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

39 389 717

38 484 642

31 808 880

33 579 173

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Mercato vincolato

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Mercato libero

11 181 772

10 355 209

9 157 856

9 677 020

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

87

Fonte: dati forniti da Eurofer e sottoposti a controllo incrociato con le risposte al questionario dei produttori inclusi del campione; Eurostat.

(182)

Il consumo nel mercato libero è aumentato rispetto al consumo di 7 122 682 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Durante il periodo in esame tuttavia il consumo vincolato dell’Unione è diminuito all’incirca del 15 %, mentre il consumo nel mercato libero è diminuito all’incirca del 13 %. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 il consumo nel mercato vincolato si è mantenuto stabile, mentre il consumo nel mercato libero è diminuito del 7 %. Il calo principale si è verificato tra il 2019 e il 2020, quando il consumo nel mercato libero e il consumo vincolato si sono entrambi ridotti in misura sostanziale, rispettivamente dell’11 % e del 20 %. Il calo è cominciato nel 2019, a causa di un rallentamento generale della crescita dell’Unione, ma si è aggravato a causa del rallentamento dell’economia nel suo complesso dovuto alla pandemia di COVID-19. Il rallentamento della crescita nell’economia in generale, e in particolare nel settore manifatturiero, ha influito sulla domanda complessiva di acciaio. Questa evoluzione ha interessato in particolare l’industria automobilistica, che rappresenta una parte significativa degli utilizzatori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo è aumentato del 5 % sia nel mercato vincolato che nel mercato libero, senza tuttavia ritornare ai livelli del 2018.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati e dal resto del mondo

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati e dal resto del mondo

(183)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, indicato nella tabella 2.

(184)

Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati e dal resto del mondo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dai paesi interessati

14 367

4 286

1 435

9 713

Indice

(2018 = 100)

100

30

10

68

Quota di mercato

0,1  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume delle importazioni dalla RPC

2 305

1 275

423

7 065

Indice

(2018 = 100)

100

55

18

307

Quota di mercato della RPC

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume delle importazioni dalla Russia

12 062

3 011

1 012

2 648

Indice

(2018 = 100)

100

25

8

22

Quota di mercato della Russia

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Volume delle importazioni dal resto del mondo

2 279 706

2 113 190

1 876 491

2 154 420

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

95

Quota di mercato del resto del mondo

20,39  %

20,41  %

20,49  %

22,26  %

Fonte: Eurostat.

(185)

In base alle informazioni fornite da Eurostat le importazioni dai paesi interessati, che nel periodo dell’inchiesta iniziale rappresentavano una quota di mercato del 20 % (1,4 milioni di tonnellate), sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione. Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati di fatto hanno continuato a diminuire, passando da 14 367 a 9 713 tonnellate. Benché i volumi delle importazioni da entrambi i paesi interessati siano aumentati nuovamente tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con i crescenti volumi del consumo nello stesso periodo, durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano comunque una quota di mercato pari soltanto allo 0,1 %.

(186)

Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono diminuite del 5 % (da 2,28 a 2,15 milioni di tonnellate) nel periodo in esame. Tale andamento segue la stessa tendenza al ribasso del consumo nel mercato libero dell’Unione indicata nella tabella 2, ma in misura minore. Nel periodo in esame inoltre i paesi terzi hanno mantenuto (e anche aumentato di quasi due punti percentuali) la rispettiva quota di mercato nel mercato libero, mentre l’industria dell’Unione ha perso quasi il 2 % della sua quota di mercato. La fornitura di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nel mercato libero tuttavia era frammentata e nessuno degli altri paesi terzi deteneva una quota di mercato superiore al 4 % nel mercato dell’Unione (69).

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(187)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(188)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata da Eurofer riguardanti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(189)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(190)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(191)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

36 298 267

35 686 689

29 229 520

30 520 404

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

84

Capacità produttiva (in tonnellate)

45 912 036

45 976 102

48 542 510

44 909 450

Indice

(2018 = 100)

100

100

106

98

Utilizzo degli impianti (%)

79

78

60

68

Indice

(2018 = 100)

100

98

76

86

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(192)

I volumi di produzione sono diminuiti notevolmente dall’inizio del periodo in esame. L’andamento e l’entità della diminuzione sono molto simili a quanto osservato per il calo del consumo totale dell’Unione. I volumi di produzione sono diminuiti del 16 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(193)

Anche la capacità produttiva è leggermente diminuita nel periodo in esame, a un livello molto inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Questo in parte è dovuto al fatto che nel corso dell’inchiesta iniziale il Regno Unito era ancora membro dell’Unione, mentre nell’attuale inchiesta di riesame non si è più tenuto conto della sua capacità produttiva. L’industria dell’Unione inoltre ha preso misure di adeguamento e razionalizzazione della capacità in linea con il consumo del mercato. I tassi di utilizzo degli impianti sono pertanto inizialmente migliorati rispetto all’inchiesta iniziale. Con il rallentamento della crescita dell’Unione nel 2019 e in particolare con lo scoppio della pandemia di COVID-19 tuttavia sono nuovamente diminuiti in misura significativa durante il periodo in esame, benché nel periodo dell’inchiesta di riesame abbiano evidenziato una leggera ripresa (nel 2020 il calo è stato di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2018, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato pari a 11 punti percentuali rispetto al 2018).

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(194)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione — libero e vincolato

37 095 644

36 367 167

29 930 954

31 415 040

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Vendite e utilizzo sul mercato vincolato

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Vendite sul mercato libero

8 887 699

8 237 733

7 279 930

7 512 887

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

85

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

79  %

80  %

79  %

78  %

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(195)

Le vendite totali nell’Unione hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame, con un calo complessivo del 15 %. La stessa tendenza, di entità analoga, si è osservata per il mercato vincolato e libero, in linea con il calo del consumo indicato nella tabella 2.

(196)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero si è mantenuta piuttosto stabile per tutto il periodo in esame, ma è diminuita quasi del 2 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale andamento coincide con l’aumento della quota di mercato detenuta dai paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato nella tabella 3.

4.4.2.3.   Crescita

(197)

In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’Unione l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul mercato libero. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(198)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

9 634

9 137

9 773

9 321

Indice

(2018 = 100)

100

95

101

97

Produttività (in tonnellate/dipendente)

3 768

3 906

2 991

3 274

Indice

(2018 = 100)

100

104

79

87

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(199)

L’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere il numero di dipendenti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, che nel complesso è diminuito del 3 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

(200)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame (– 13 %). Il notevole calo della produttività si spiega con la maggiore riduzione del volume di produzione, che è collegata anche al calo delle vendite e della domanda dei prodotti dell’industria dell’Unione sul mercato interno e sui mercati di esportazione, rispetto alla diminuzione più contenuta del numero di dipendenti.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(201)

I margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano tutti notevolmente superiori al livello minimo. Allo stesso tempo, il livello delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, pari soltanto allo 0,1 % del consumo dell’Unione. Le misure antidumping istituite in seguito all’inchiesta iniziale avevano consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrato dai dati relativi al 2018 e confermati dalle affermazioni del richiedente nella domanda di riesame.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(202)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato libero

654

613

553

622

Indice

(2018 = 100)

100

94

85

95

Costo unitario di produzione

592

617

573

643

Indice

(2018 = 100)

100

104

97

109

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(203)

Nell’intero periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti (mercato libero) sono diminuiti del 5 %. Da un’analisi dettagliata emerge che dal 2018 al 2020 i prezzi di vendita sono diminuiti del 15 %, prima di aumentare nuovamente del 12 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante lo stesso periodo il costo di produzione ha registrato oscillazioni, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato quasi del 10 % più alto rispetto al 2018. A parte il 2018, in tutto il periodo il costo medio di produzione è stato superiore al prezzo medio di vendita. Malgrado il notevole aumento dei prezzi di vendita tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non è stata ancora in grado di aumentare il prezzo di vendita a un livello sufficiente a coprire il costo di produzione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(204)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

91 664

97 412

93 113

97 981

Indice

(2018 = 100)

100

106

102

107

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(205)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato delle oscillazioni, evidenziando comunque un aumento generale del 7 %. Con la diminuzione del numero dei dipendenti, anche il costo totale del lavoro è diminuito, ma in misura minore.

4.4.3.3.   Scorte

(206)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

488 722

429 657

284 572

262 487

Indice

(2018 = 100)

100

88

58

54

Scorte finali in percentuale della produzione

4

4

3

2

Indice

(2018 = 100)

100

88

65

55

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(207)

Nel periodo in esame, le scorte dell’industria dell’Unione hanno continuato a diminuire. Di norma eventuali variazioni nelle scorte di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo seguono lo stesso andamento della produzione, anch’essa diminuita durante il periodo in esame come illustrato nella tabella 4 (70). Nel periodo in esame tuttavia una delle società incluse nel campione ha attuato alcuni interventi di ristrutturazione, che hanno comportato una parziale scissione, anche delle scorte. Per un certo periodo inoltre una delle società incluse nel campione ha avuto problemi con diversi macchinari, che hanno reso necessarie maggiori vendite dalle scorte rispetto al previsto. Come stabilito anche nell’inchiesta iniziale tuttavia le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile sono fabbricati dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori (71).

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(208)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

16,1

-2,8

-14,7

-3,1

Indice

(2018 = 100)

100

–17

–92

–20

Flusso di cassa (in EUR)

1 197 337 649

1 024 735 660

744 992 480

822 335 704

Indice

(2018 = 100)

100

86

62

69

Investimenti (in EUR)

65 866 851

75 059 376

61 159 498

72 616 722

Indice

(2018 = 100)

100

114

93

110

Utile sul capitale investito (%)

5

0

-3

-1

Indice

(2018 = 100)

100

–8

–69

–12

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(209)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(210)

Grazie all’istituzione delle misure antidumping, l’industria dell’Unione era stata in grado di migliorare la sua redditività rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e persino di superare il profitto di riferimento stabilito in tale inchiesta (72). Dopo il picco del 2018 tuttavia il calo del consumo sul mercato libero dell’Unione, abbinato al calo dei prezzi di vendita negli anni successivi, come illustrato nella tabella 7, ha comportato un costo unitario di produzione superiore al prezzo medio di vendita. La riduzione del consumo di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nell’Unione non ha consentito all’industria dell’Unione di stabilire prezzi di vendita a un livello che avrebbe almeno coperto il costo di produzione.

(211)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è allineato in larga misura a quello della redditività, con un picco nel 2018 prima di subire un calo sostanziale nel 2019 e 2020, per poi recuperare leggermente durante il periodo dell’inchiesta, mantenendosi però al di sotto dei livelli del 2018 e 2019.

(212)

L’utile sul capitale investito rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel complesso gli investimenti sono aumentati nel periodo in esame, ma nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame sono rimasti al di sotto del livello del 2019. L’utile sul capitale investito ha evidenziato un andamento negativo, seguendo la stessa tendenza della redditività.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(213)

Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite sul mercato dell’Unione (vincolato e libero), quota di mercato, occupazione e produttività, hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, la maggioranza degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel mercato libero dell’Unione, costo di produzione, redditività, scorte finali, flusso di cassa e utile sul capitale investito, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo gli investimenti hanno mostrato un andamento positivo.

(214)

Pur essendo riuscita ad aumentare i prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha comunque registrato un margine di profitto negativo, pari a – 3,1 %, nello stesso periodo. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono peggiorati, rendendo più difficile per l’industria dell’Unione ottenere capitali e crescere.

(215)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che fino al 2018 l’industria dell’Unione si era ripresa dal precedente pregiudizio notevole, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia. Durante il periodo in esame tuttavia il quadro del pregiudizio è peggiorato e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è tornata in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.

(216)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha contestato le conclusioni della Commissioni riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Secondo il governo russo, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la situazione era migliorata rispetto all’anno precedente, tranne per quanto riguardava il costo unitario di produzione.

(217)

Tuttavia, sebbene alcuni indicatori di pregiudizio siano leggermente migliorati tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, come evidenziato anche nell’analisi di cui sopra (ad esempio ai considerando 193 o 211), durante in periodo in esame gli indicatori hanno mostrato un peggioramento. Il miglioramento osservato nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato tuttavia sufficiente a sollevare l’industria dell’Unione dalla condizione di fragilità economica che ha dovuto affrontare a partire dal 2018. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(218)

Alla luce dei livelli trascurabili delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina e dalla Russia non potevano aver causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(219)

La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

5.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(220)

La Commissione ha concluso al considerando 215 che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione economicamente fragile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 218 che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia, in ragione del loro volume molto limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia in caso di scadenza delle misure.

(221)

A tale riguardo, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei paesi interessati, la relazione tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, nonché l’incidenza delle potenziali importazioni e del livello dei prezzi di tali importazioni da questi paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1.   Capacità inutilizzata in Cina e Russia e attrattiva del mercato dell’Unione

(222)

Come già descritto nelle sezioni 3.1.11.2 e 3.2.3.2, i produttori esportatori in Cina e Russia dispongono di notevoli capacità inutilizzate, che nel loro insieme superano in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e la domanda interna di tali paesi. Tali capacità inutilizzate potrebbero servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. I quantitativi che potrebbero essere esportati dai produttori esportatori cinesi e russi sono significativi rispetto alle dimensioni del mercato dell’UE. La capacità inutilizzata di fatto rappresenta più del doppio del consumo totale dell’Unione nel mercato libero durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(223)

Come descritto nelle sezioni 3.1.11.1 e 3.2.3.1, i produttori esportatori cinesi e russi hanno esportato nei loro principali mercati terzi a prezzi notevolmente inferiori al valore normale stabilito che, inoltre, era inferiore ai prezzi medi di vendita (indicativi) praticati dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto, tenuto conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla Cina e dalla Russia verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è potenzialmente molto più interessante per gli esportatori di tali paesi. È quindi ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori russi e cinesi riprenderebbero a esportare nell’Unione volumi elevati del prodotto oggetto del riesame. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate in Cina e in Russia. Come rilevato al considerando 167, benché attualmente esista un divieto all’importazione nell’Unione di alcuni prodotti di acciaio esportati dalla Russia, tra cui i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (73), è probabile che si tratti di una misura temporanea e non è possibile prevederne la durata in relazione alla durata della proroga delle misure attuali. Questo aspetto quindi non incide sulle conclusioni circa l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(224)

I tre produttori esportatori russi hanno affermato che nella sua domanda il richiedente ha sovrastimato l’attrattiva del mercato dell’Unione per la Russia. Secondo le società russe, se le loro esportazioni verso paesi terzi dovessero aumentare, sarebbero destinate ai partner commerciali preferenziali della Russia piuttosto che all’Unione. Come rilevato anche dal richiedente tuttavia non esiste un motivo per cui la capacità inutilizzata russa dovrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso i partner commerciali preferenziali della Russia. Tali esportazioni di fatto attualmente beneficiano già di un dazio dello 0 %, per cui potrebbe già trattarsi di esportazioni esenti da dazio. Per contro, le esportazioni verso l’Unione attualmente sono soggette a dazi e un confronto dei prezzi russi e cinesi applicati ai paesi terzi maggiorati del dazio antidumping dell’Unione non comporterebbe un undercutting del prezzo indicativo, come invece accadrebbe con l’eliminazione del dazio antidumping. Non è pertanto convincente sostenere che le esportazioni verso tali partner commerciali aumenterebbero, poiché non sono stati individuati cambiamenti che potrebbero verificarsi in un futuro prevedibile che comporterebbero un aumento delle esportazioni russe verso tali paesi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione degli esportatori russi.

(225)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i tre produttori esportatori russi e il governo russo hanno affermato che non vi sarebbe alcun rischio della reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Russia. Secondo tali parti, «la normativa e la prassi dell’UE dimostrano che le sanzioni dell’UE sono uno strumento di politica a lungo termine», mentre «le misure antidumping dell’UE non hanno una durata prestabilita» (74). I produttori esportatori russi hanno affermato che non vi è alcuna indicazione che le sanzioni contro la Russia sarebbero state allentate o revocate. Comunque, anche se le sanzioni dovessero essere revocate, il mercato dell’UE non è interessante per gli esportatori russi «a causa dei rischi elevati di introduzione di forti restrizioni commerciali».

(226)

Come rilevato anche ai considerando 165 e 166, non è stato fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare i motivi per cui il mercato dell’Unione sarebbe meno interessante per gli esportatori russi in uno scenario senza sanzioni. Inoltre, ai considerando 172, 223 e 248 del presente regolamento sono esposti i motivi per cui la Commissione ha stabilito che le sanzioni non possono incidere sulle conclusioni riguardanti il presente procedimento. Tali argomentazioni sono state di conseguenza respinte.

5.2.   Effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione

(227)

Al fine di stabilire in che modo le importazioni dalla Cina e dalla Russia inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha effettuato un’analisi prospettica e comparativa dei prezzi in assenza delle misure antidumping.

(228)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori nei paesi interessati, in combinazione con i quantitativi molto modesti importati nell’Unione da tali paesi, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base non è stato dunque possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi. In tali circostanze, per stimare il probabile prezzo al quale i produttori cinesi e russi venderebbero i prodotti esportati nel mercato dell’Unione, la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi tra il prezzo medio (franco fabbrica) dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e la corrispondente media ponderata del prezzo del prodotto oggetto del riesame esportato in paesi terzi (75) dalla Cina e dalla Russia.

(229)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È risultata una differenza di prezzo vicina al 13 % per la Russia. La Commissione ha pertanto constatato che in caso di scadenza delle misure il livello di undercutting dei prezzi dell’Unione causato dai prezzi russi sul mercato dell’Unione sarebbe analogo.

(230)

Lo stesso confronto applicato alla Cina ha accertato che i prezzi delle esportazioni dalla Cina verso paesi terzi non erano inferiori ai prezzi dell’Unione. Da un’ulteriore analisi è emerso tuttavia che tali prezzi erano comunque inferiori al prezzo indicativo dell’Unione. Applicando lo stesso profitto di riferimento dell’inchiesta iniziale (9,9 %) (76) è risultato che le importazioni dalla Cina al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi sarebbero inferiori del 10 % rispetto al prezzo indicativo dell’Unione. È quindi probabile che le importazioni dalla Cina sarebbero pregiudizievoli se le misure non fossero mantenute in vigore.

5.3.   Conclusioni

(231)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(232)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia chiaramente contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(233)

L’industria dell’Unione è presente in 14 Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia e Svezia). Essa impiega oltre 9 000 dipendenti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(234)

Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Cina di entrare nel mercato dell’Unione, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di fragilità economica, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio.

(235)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni dai paesi interessati. L’afflusso di volumi consistenti di importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Cina peggiorerebbe la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione e ne metterebbe a rischio la sostenibilità.

(236)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping nei confronti della Russia e della Cina è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(237)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario.

(238)

Un importatore indipendente, Duferco S.A, e un utilizzatore, ATS SA, hanno comunicato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta. Secondo Duferco S.A, i prezzi dell’acciaio sono aumentati in misura significativa, con conseguenti carenze nella catena di approvvigionamento. Il governo russo ha rilevato inoltre che gli utilizzatori e i consumatori dell’Unione risentono di un netto aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. ATS SA e i tre produttori esportatori russi fanno riferimento a un rialzo dei prezzi nel primo semestre del 2021, che a loro parere aveva danneggiato utilizzatori e consumatori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Le parti hanno affermato inoltre che le vigenti misure di salvaguardia sulle importazioni di prodotti di acciaio costituiscono uno strumento distinto di difesa commerciale che contribuisce alla crescita dei prezzi e a uno squilibrio tra domanda e offerta (77).

(239)

A tale proposito, le misure di salvaguardia hanno motivazioni e obiettivi diversi dalle misure antidumping. Come spiegato al considerando 132, le misure di salvaguardia non sono sufficienti per proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. I dati forniti da Duferco S.A a sostegno delle sue affermazioni inoltre risalgono ad aprile e luglio 2021 e riguardano tendenze osservate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Come dimostrato dall’analisi di cui alla sezione 4.4.2, l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era solo del 68 % nello stesso periodo, mentre i prezzi di vendita erano a un livello relativamente basso. Esisteva quindi ampio spazio per un aumento della produzione a prezzi competitivi.

(240)

ATS SA o i produttori esportatori russi non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle affermazioni contenute nelle loro comunicazioni. Come illustrato nell’analisi di cui alla sezione 4.4.3, i dati relativi al periodo dell’inchiesta di riesame, che comprende il primo semestre del 2021, non hanno comprovato le affermazioni di ATS SA I prezzi dell’industria dell’Unione infatti non erano a livelli insolitamente elevati. Tali prezzi erano inferiori al costo unitario e persino inferiori ai prezzi all’esportazione di alcuni paesi terzi, compresa la Cina, nonché al prezzo indicativo dell’industria dell’Unione.

(241)

Poiché nessuna delle parti interessati indicate al considerando 238, né altri utilizzatori o importatori indipendenti hanno fornito una risposta al questionario o qualsiasi altra informazione a parte le comunicazioni di cui sopra, le informazioni a disposizione della Commissione erano insufficienti per concludere che la prosecuzione delle misure sarebbe contraria all’interesse degli utilizzatori o importatori.

6.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(242)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della Russia e della Cina.

7.   RICHIESTE DI SOSPENSIONE/ABOLIZIONE DELLE MISURE

(243)

Tre produttori/esportatori russi e un utilizzatore (ATS SA) hanno affermato che le attuali misure dovrebbero essere sospese. Anche prima dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza un importatore indipendente con sede nel Regno Unito (Stemcor London Limited) aveva presentato una richiesta analoga.

(244)

Gli argomenti addotti dalle diverse parti si riferivano al presunto forte aumento dei prezzi nell’Unione dalla fine del 2020, al calo delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dai paesi interessati e a un presunto squilibrio tra domanda e offerta. Gli elementi di prova e i dati forniti a sostegno di tali argomenti, benché limitati, si riferivano quasi interamente a un periodo di tempo rientrante nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nessuna delle parti aveva fornito dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta di riesame o previsioni future a sostegno dei loro argomenti, salvo i prezzi di vendita dell’Unione nel terzo trimestre del 2021 e l’indicazione di una moderata tendenza al ribasso alla fine del 2021. I tre produttori esportatori russi hanno affermato che «una previsione analitica degli sviluppi futuri del mercato nel 2022-2023 sarebbe incerta e comporterebbe numerose alternative, anche con scenari contraddittori. Anche gli indicatori economici più complessi non possono far luce sugli sviluppi futuri». In questa fase è pertanto difficile trarre conclusioni su tali basi per quanto concerne l’esistenza di una modifica temporanea delle condizioni di mercato.

(245)

La Commissione ha ricordato a tale proposito che, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.

(246)

Per quanto riguarda il secondo elemento e come indicato nelle sezioni relative a pregiudizio, reiterazione del pregiudizio e interesse dell’Unione (considerando 174 e successivi) la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione si trovava ancora in una situazione di fragilità e che in caso di scadenza delle misure esisteva comunque un forte rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli. La Commissione inoltre non ha riscontrato validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili nella presente inchiesta la Commissione non ha potuto concludere in questa fase che il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile e che la sospensione delle misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base sarebbe nell’interesse dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. La Commissione si è riservata il diritto di esaminare ulteriormente a tempo debito la necessità di sospendere le misure in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(247)

Il gruppo NLMK, il gruppo Severstal e il gruppo MMK hanno inoltre affermato che, poiché le esportazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia sono state completamente bloccate dalle sanzioni, non esisteva una base giuridica per mantenere in essere le misure, né in seguito all’attuale riesame in previsione della scadenza, né secondo il periodo legale di applicazione delle misure. I produttori esportatori hanno sostenuto che il riorientamento dei flussi commerciali fondamentali provocato da tali sanzioni era di natura durevole. Secondo tale argomentazione, le misure non servirebbero allo scopo di proteggere l’industria e il mercato dell’Unione da pratiche commerciali sleali di esportatori stranieri e pertanto non sarebbero necessarie a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base.

(248)

La Commissione ha osservato che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. Contrariamente a quanto asserito dai produttori esportatori tuttavia la situazione attuale non si può considerare di natura durevole. Infatti, come indicato ai considerando 167 e 172, la Commissione ha ritenuto che tali sanzioni non possono incidere sulle sue conclusioni nella presente inchiesta. La Commissione ha constatato in particolare che malgrado le attuali sanzioni, erano comunque necessarie misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(249)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Russia e della Cina dovrebbero essere mantenute.

(250)

Sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere soggette al dazio applicabile a «tutte le altre società».

(251)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(252)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(253)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e prodotto dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame prodotto da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(254)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (78). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(255)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(256)

Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (80) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(257)

Ciò significa che se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame e supera il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(258)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico»; e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, prodotto dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

 

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

19,7

C098

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

20,5

 

 

Tutte le altre società

22,1

C999

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

 

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

 

Tutte le altre società

36,1

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

(4)  GU C 389 del 16.11.2020, pag. 4.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU C 311 del 3.8.2021, pag. 6).

(6)  GU C 311 del 3.8.2021, pag. 8, punto 4.2.

(7)  https://www.gtis.com/gta/

(8)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(9)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538

(10)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 17), considerando 113.

(12)  Cfr. nota precedente.

(13)  https://www.gtis.com/gta/

(14)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(15)  https://ec.altares.eu/

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145); e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 122 a 127.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 133 a 138.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 139 a 142.

(22)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(23)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.

(24)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17); e regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(26)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688, considerando 86.

(28)  Cfr.: https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/top-producers/ (consultato il 4 agosto 2022).

(29)  Cfr. per esempio: www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-baowu-steel-group-corporation-limited-05-03-2021 (consultato il 4 agosto 2022).

(30)  Relazione — capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(31)  Disponibile agli indirizzi: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consultato il 4 agosto 2022).

(32)  Disponibile all’indirizzo http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consultato il 4 agosto 2022).

(33)  Come nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58 e la partecipazione di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consultato il 4 agosto 2022).

(34)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 13 gennaio 2022).

(35)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del piano, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 13 gennaio 2022).

(36)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria siderurgica, Introduzione.

(37)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 28 marzo 2022).

(38)  Cfr. il sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 28 marzo 2022).

(39)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consultato il 28 marzo 2022).

(40)  Ibidem.

(41)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(42)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(43)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(44)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016- 2020), disponibile all’indirizzo: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/P020210527785800103339.pdf(consultato il 4 agosto 2022).

(45)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(46)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(47)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo:

https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 4 agosto 2022).

(48)  Guiding Catalogue for Industry Restructuring (2019 Version), approved by Decree of the National Development and Reform Commission of the People’s Republic of China n. 29 del 27 agosto 2019; disponibile all’indirizzo:

http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 27 giugno 2022).

(49)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(50)  Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(51)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(52)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a), e https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(53)  https://ilostat.ilo.org/.

(54)  https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(55)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(56)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(57)  https://ilostat.ilo.org/

(58)  https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(59)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(60)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) e https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(61)  www.macmap.org

(62)  La banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, fornisce dati sulle importazioni di prodotti già soggetti a registrazione o a misure antidumping o antisovvenzioni, dai paesi interessati dal procedimento e da altri paesi terzi, al livello dei codici TARIC a 10 cifre.

(63)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

(64)  https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

(65)  https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/

(66)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, comunicazione per conto di Duferco SA, 27.8.2021, sezione 4.1. Cina, pagg. 6 e 7.

(67)  Global Steel Prices, Indexes & Forecasts | MEPS International

(68)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/428 (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13). Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 per la versione consolidata del regolamento (UE) n. 833/2014, contenente tutte le modifiche relative al pacchetto di sanzioni.

(69)  Durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli unici paesi con una quota di mercato superiore al 3 % erano India, Turchia, Ucraina e Repubblica di Corea, mentre solo Taiwan e il Regno Unito detenevano una quota di mercato superiore al 2 %.

(70)  Come confermato anche nell’inchiesta iniziale, cfr. considerando 136 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181.

(71)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, considerando 136.

(72)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328.

(73)  Cfr. regolamento (UE) 2022/428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(74)  Secondo i produttori esportatori russi, un’eventuale misura antidumping «è revocata quando cessano di esistere le condizioni alla base della sua istituzione», mentre la Commissione utilizza le misure antidumping «come uno strumento di difesa commerciale a lungo termine».

(75)  Tale prezzo è stato stabilito su base cif, come indicato nella banca dati GTA (https://www.gtis.com/gta/), con gli opportuni adeguamenti in funzione dei costi successivi all’importazione.

(76)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328, considerando 156.

(77)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(78)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(79)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(80)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


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