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Document 32022R1197
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1197 of 11 July 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds and correcting Annex XIV as regards an entry for the United Kingdom (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1197 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica l'allegato XIV per quanto riguarda una voce relativa al Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1197 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica l'allegato XIV per quanto riguarda una voce relativa al Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/5017
GU L 185 del 12.7.2022, p. 117–128
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/117 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1197 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica l'allegato XIV per quanto riguarda una voce relativa al Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, tutti localizzati nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermati nei giorni 8, 15 e 18 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato del Colorado (Stati Uniti) e confermato il 9 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(8) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(9) |
Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo nella provincia della Nuova Scozia (Canada), confermato il 1o febbraio 2022. Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Canada ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio. |
(10) |
In aggiunta, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: un focolaio in prossimità di Ross-on-Wye, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 20 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 28 gennaio 2022; un focolaio in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 9 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 25 febbraio 2022; un focolaio in prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 18 marzo 2022; e un focolaio in prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia (Regno Unito), confermato il 19 marzo 2022. |
(11) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sui rispettivi territori. |
(12) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
(14) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(15) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione (4) ha modificato l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la riga GB-2.125, relativa a una zona interessata con termine finale del 15 giugno 2022, alla voce relativa al Regno Unito in tale allegato XIV. Poiché è stato rilevato un errore, è opportuno rettificare di conseguenza la riga relativa a tale zona GB-2.125. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/976. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.125 con termine finale del 15.6.2022, è sostituita dalla seguente:
«GB-2.126 |
Carni fresche di pollame diverso dai ratiti |
POU |
N, P1 |
|
15.6.2022 |
|
Carni fresche di ratiti |
RAT |
N, P1 |
|
15.6.2022 |
|
|
Carni fresche di selvaggina da penna |
GBM |
P1 |
|
15.6.2022». |
|
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 25 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione, del 22 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 38).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
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