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Document 32022R0225
Council Regulation (EU) 2022/225 of 17 February 2022 amending Regulation (EC) No 314/2004 concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe
Regolamento (UE) 2022/225 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Regolamento (UE) 2022/225 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
ST/5642/2022/INIT
GU L 38 del 18.2.2022, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
18.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 38/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/225 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, del 17 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe. |
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(2) |
Il 17 febbraio 2022 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/227, che modifica l’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, depenna tre persone dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2011/101/PESC e sopprime l’allegato II della decisione 2011/101/PESC recante l’elenco delle persone per le quali le misure restrittive sono sospese. |
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(3) |
Il 17 febbraio 2022 il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 della Commissione (4) ha modificato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
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(4) |
È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/227, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso; |
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2) |
l’allegato IV è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
(4) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.