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Document 32022R0225

Regolamento (UE) 2022/225 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

ST/5642/2022/INIT

GU L 38 del 18.2.2022, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/225/oj

18.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/225 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, del 17 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2)

Il 17 febbraio 2022 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/227, che modifica l’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, depenna tre persone dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2011/101/PESC e sopprime l’allegato II della decisione 2011/101/PESC recante l’elenco delle persone per le quali le misure restrittive sono sospese.

(3)

Il 17 febbraio 2022 il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 della Commissione (4) ha modificato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(4)

È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/227, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.


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