This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D2469
Council Decision (EU) 2022/2469 of 12 December 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Committee on Customs established under the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore, as regards the amendment of Protocol 1 concerning the definition of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Decisione (UE) 2022/2469 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione (UE) 2022/2469 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
ST/14636/2022/INIT
GU L 322 del 16.12.2022, p. 91–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 322/91 |
DECISIONE (UE) 2022/2469 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio (1), ed è entrato in vigore il 21 novembre 2019. |
(2) |
A norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può adottare decisioni per modificare le disposizioni di tale protocollo. |
(3) |
Nel corso della sua prima riunione, il comitato doganale è chiamato ad adottare una decisione che modifica il protocollo 1 e i relativi allegati («decisione»). |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato doganale, poiché la decisione vincolerà l'Unione. |
(5) |
Alcune modifiche del protocollo sono state introdotte il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA. |
(6) |
È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia al fine di consentire agli esportatori di Singapore di utilizzarli. |
(7) |
Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti per quanto riguarda la certificazione dell'origine, il protocollo 1 dovrebbe essere modificato in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa autocertificare l'origine delle sue merci originarie. Ciò consentirà che, nell'Unione, l'origine delle merci sia certificata da esportatori registrati anziché da esportatori autorizzati, analogamente al sistema applicato da Singapore nell'ambito dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).
ALLEGATO
DECISIONE N. 2022/01 del comitato doganale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
del …
che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati
IL COMITATO DOGANALE,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), in particolare l'articolo 34 del protocollo 1 e l'articolo 16.2 dell'accordo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 34 (Modifiche del presente protocollo) del protocollo 1 dell'accordo prevede che le parti, con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo, possano modificare le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo. |
(2) |
Il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). Le parti hanno convenuto di aggiornare il protocollo 1 per tener conto dell'ultima versione del SA. |
(3) |
Le parti hanno convenuto di modificare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia. |
(4) |
L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) del protocollo 1 stabilisce che una dichiarazione di origine può essere compilata nell'Unione europea, tra l'altro, da un esportatore autorizzato e a Singapore, tra l'altro, da un esportatore registrato. Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti, è opportuno modificare il protocollo 1 in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa compilare una dichiarazione di origine. A tal fine sarebbe pertanto necessaria una definizione di «esportatore». |
(5) |
Considerando la nuova definizione di «esportatore», il termine «esportatore» nella definizione di «spedizione», nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 13 (Non modificazione) e nell'articolo 14 (Esposizioni) del protocollo 1 deve essere sostituito dal termine «speditore». |
(6) |
L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 5, prevede che una dichiarazione di origine rechi la firma manoscritta originale dell'esportatore. Le parti hanno convenuto di derogare a tale obbligo per agevolare gli scambi commerciali e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal beneficio delle preferenze tariffarie previste dall'accordo. |
(7) |
Nella definizione di «prezzo franco fabbrica» nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), è necessario chiarire come debba intendersi il termine «fabbricante» quando l'ultima lavorazione o trasformazione è subappaltata. |
(8) |
Considerando che entrambe le parti devono applicare un sistema di esportatori registrati, il documento relativo all'origine compilato nelle parti dovrebbe essere rinominato da «dichiarazione di origine» a «attestazione di origine». |
(9) |
Come misura transitoria è opportuno prevedere che, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, Singapore accetti le dichiarazioni di origine compilate conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare il protocollo 1 dell'accordo e alcuni dei suoi allegati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 1 dell'accordo è così modificato:
(1) |
l'indice del protocollo 1 è sostituito dal seguente: «INDICE SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 2 DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
SEZIONE 3 REQUISITI TERRITORIALI
SEZIONE 4 RESTITUZIONE O ESENZIONE
SEZIONE 5 ATTESTAZIONE DI ORIGINE
SEZIONE 6 MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE 7 CEUTA E MELILLA
SEZIONE 8 DISPOSIZIONI FINALI
Elenco delle appendici
Dichiarazioni comuni DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME DI ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1»; |
(2) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai fini del presente protocollo:
|
(3) |
all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dallo speditore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.»; |
(4) |
all'articolo 14, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
(5) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «ARTICOLO 17 Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine 1. Una attestazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata dall'esportatore. 2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila un'attestazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo. 4. Un'attestazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Se compilata a mano, l'attestazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore, l'attestazione di origine deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall'Unione, l'attestazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo. 5. In deroga al paragrafo 1, un'attestazione di origine può essere compilata dopo l'esportazione (“attestazione retroattiva”), a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.»; |
(6) |
nell'indice, all'articolo 3, paragrafi 6 e 13, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, nel titolo della sezione 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 19, all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, nel titolo dell'articolo 20, all'articolo 20, all'articolo 21, nel titolo dell'articolo 22, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, nel titolo dell'articolo 24, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 28, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 35, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»; |
(7) |
l'articolo 18 è soppresso; |
(8) |
l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «ARTICOLO 26 Importi espressi in euro 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione. 3. Gli importi che devono essere utilizzati in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro sono riesaminati dalle parti in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame le parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine le parti possono decidere, in sede di comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.»; |
(9) |
l'allegato B è modificato conformemente all'allegato 1 della presente decisione; |
(10) |
l'allegato B bis è modificato conformemente all'allegato 2 della presente decisione; |
(11) |
l'allegato D è modificato conformemente all'allegato 3 della presente decisione; |
(12) |
l'allegato E è modificato conformemente all'allegato 4 della presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il [1° gennaio 2023].
Fatto a …,
Per il comitato doganale UE-Singapore
A nome dell'Unione europea
A nome della Repubblica di Singapore
ALLEGATO I
L'allegato B del protocollo 1 è così modificato:
(1) |
nella riga relativa alla voce SA «0305», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura»; |
(2) |
nella riga relativa alla voce SA «ex 0306», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia»; |
(3) |
nella riga relativa alla voce SA «ex 0307», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura»; |
(4) |
tra la riga relativa alla voce SA «ex 0307» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 4» sono aggiunte le righe seguenti:
|
(5) |
nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 15», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:»; |
(6) |
nella riga relativa alla voce SA «1509 e 1510», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive»; |
(7) |
nella riga relativa alla voce SA «1516 e 1517», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 15.16»; |
(8) |
nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 16», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti»; |
(9) |
nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 24», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano; eccetto:»; |
(10) |
tra la riga relativa alla voce SA «ex 2402» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 25» sono aggiunte le righe seguenti:
|
(11) |
tra la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 38» e la riga relativa alla voce SA «3823» sono aggiunte le righe seguenti:
|
(12) |
nella riga relativa alla voce SA »6306«, nella colonna »Descrizione del prodotto«, il testo è sostituito dal seguente: «Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»; |
(13) |
nella riga relativa alla voce SA «8522», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi della voce 8519 o 8521 »; |
(14) |
nella riga relativa alla voce SA «8529», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8524 a 8528 »; |
(15) |
nella riga relativa alla voce SA «8548», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo»; |
(16) |
tra la riga relativa alla voce SA «8548» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86» è aggiunta la riga seguente:
|
(17) |
nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86», il testo nella colonna «Voce SA» e il testo nella colonna «Descrizione del prodotto» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «Capitolo 86» e «Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi»; |
(18) |
tra la riga relativa alla voce SA «ex 8804» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 89» è aggiunta la riga seguente:
|
(19) |
nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo»; |
(20) |
tra la riga relativa alla voce SA «9016» e la riga relativa alla voce SA «9025» è aggiunta la riga seguente:
|
(21) |
nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 94», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate». |
ALLEGATO II
L'allegato B bis del protocollo 1 è così modificato:
(1) |
il paragrafo 3 delle disposizioni comuni è soppresso; |
(2) |
il paragrafo 4 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 3; |
(3) |
il paragrafo 5 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 4; |
(4) |
nella riga relativa alla voce SA « ex 1602 32 ex 1602 41 ex 1602 49 ex 1602 50 », nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Carne in scatola di maiale, pollo e manzo (午餐肉)» è sostituito dal seguente: «Carne o polpettone di carne di maiale in scatola (contenente, in peso, più del 40 % di carne o frattaglie di maiale), carne o polpettone di carne di pollo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di pollo), carne o polpettone di carne di manzo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di manzo)»; |
(5) |
nella riga relativa alla voce SA «ex 1604 20», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti» è sostituito dal seguente: «Palline di pesce e crocchette di pesce preparate con carne di pesce, esclusi il tonno e lo sgombro, amido, sale, zucchero e condimenti misti»; |
(6) |
la riga relativa alla voce SA « ex 1605 10 ex 1605 90 ex 1605 20 ex 1605 20 ex 1605 20 ex 1605 30 » è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato D del protocollo 1 è così modificato:
(1) |
nella riga relativa alla voce SA «2909», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi»; |
(2) |
nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente: «Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo». |
ALLEGATO IV
L'allegato E del protocollo 1 è così modificato:
(1) |
nel titolo dell'allegato E, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»; |
(2) |
il primo paragrafo dell'allegato E è sostituito dal testo seguente: «L'attestazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.»; |
(3) |
il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: «Indicare il numero di riferimento con il quale è identificato l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per Singapore si tratta del numero assegnato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di Singapore. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, questo campo può essere lasciato vuoto.»; |
(4) |
l'ultima frase prima delle note è sostituita dalla seguente: «(Nome dell'esportatore)»; |
(5) |
la nota 4 è soppressa. |
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE
In deroga all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine) del protocollo 1 dell'accordo, modificato dalla presente decisione, Singapore continua a concedere il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo alle merci originarie dell'Unione ed esportate dall'Unione su presentazione di una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione. La presente misura transitoria si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.