Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1945

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1945 della Commissione del 21 febbraio 2020 riguardante i documenti che devono essere rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [notificata con il numero C(2020) 1114]

    C/2020/1114

    GU L 268 del 14.10.2022, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1945/oj

    14.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 268/26


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1945 DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2020

    riguardante i documenti che devono essere rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

    [notificata con il numero C(2020) 1114]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea,

    vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) (in appresso «l’accordo») prevede che lo Stato ospitante possa prescrivere ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal Titolo II dell’accordo di chiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui a tale Titolo, unitamente a un documento attestante tale status.

    (2)

    Come stabilito all’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo, se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal Titolo II dell’accordo, di chiedere il nuovo status di soggiorno quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un documento di soggiorno corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità dell’accordo.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo, lo Stato sede di lavoro può prescrivere ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti conferiti dal Titolo II dell’accordo in quanto lavoratori frontalieri di chiedere un documento attestante la titolarità di tali loro diritti, e tali cittadini hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale documento.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4) istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Tale modello uniforme contiene tutte le informazioni necessarie e soddisfa elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione.

    (5)

    È quindi opportuno che tale modello sia utilizzato anche per i documenti di soggiorno da rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel territorio di uno Stato membro alle condizioni previste dal Titolo II dell’accordo, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.

    (6)

    Tale modello è inoltre adeguato per i documenti da rilasciare ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri nello Stato membro sede di lavoro.

    (7)

    Poiché tali documenti serviranno per dimostrare i diritti conferiti dal Titolo II dell’accordo, nel campo 10 «Tipo di permesso» è opportuno inserire come dicitura una dichiarazione indicante che essi sono stati rilasciati in virtù dell’accordo.

    (8)

    Nel campo 12 «Annotazioni», gli Stati membri dovrebbero indicare se il documento di soggiorno è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo.

    (9)

    Per garantire che l’identità del titolare possa essere verificata senza dubbi, è auspicabile che i documenti abbiano un periodo di validità minimo di cinque anni e una validità massima di dieci anni, in modo da consentire l’aggiornamento della fotografia del titolare.

    (10)

    Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo, i documenti rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo dovrebbero avere effetto solo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo.

    (11)

    Tuttavia, gli Stati membri possono già cominciare a rilasciare permessi di soggiorno ai cittadini del Regno Unito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo durante il periodo di transizione se scelgono di farlo per motivi amministrativi o di altro tipo. Il regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non è tuttavia ancora pienamente applicabile. È pertanto opportuno che gli Stati membri si avvalgano dell’attuale modello per i permessi di soggiorno stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio (6) finché il regolamento (UE) 2017/1954 non diventerà applicabile.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (7),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Quando rilasciano un documento di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo, gli Stati membri utilizzano il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

    La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE». Gli Stati membri indicano nel campo 12 «Annotazioni» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 se il documento è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo.

    La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.

    Articolo 2

    Gli Stati membri rilasciano i documenti di cui all’articolo 26 dell’accordo nella forma del modello uniforme per il lasciapassare per traffico frontaliero locale per i cittadini di paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

    La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE — Lavoratore frontaliero».

    La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.

    Articolo 3

    Fino a quando non avranno attuato il regolamento (UE) 2017/1954, gli Stati membri utilizzano il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, usando le diciture indicate agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri applicano la presente decisione al più tardi il giorno successivo a quello della fine del periodo di transizione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2020

    Per la Commissione

    Ylva JOHANSSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

    (2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9).

    (6)  Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).


    Top