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Document 32022D0701

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/701 della Commissione del 4 maggio 2022 che abroga la decisione 2010/346/UE recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/2791

    GU L 131 del 5.5.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/701/oj

    5.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 131/6


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/701 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2022

    che abroga la decisione 2010/346/UE recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti, aggiuntive o alternative a quelle di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Tali norme temporanee possono essere adottate se una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 sembri diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di movimenti di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, sezioni da 1 a 6, dello stesso regolamento.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 figura l’anemia infettiva equina (AIE), classificata come malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429.

    (3)

    La decisione 2010/346/UE della Commissione (3) è stata adottata a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (4) e stabilisce misure di protezione nei confronti dell’AIE in Romania. Tali misure di protezione si aggiungono alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi nell’Unione definite dalla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (5). La direttiva 90/425/CEE è stata oramai abrogata dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), mentre la direttiva 2009/156/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429.

    (4)

    La decisione 2010/346/UE è stata adottata nel 2010, quando l’AIE era considerata endemica in Romania e la situazione epidemiologica in tale Stato membro presentava un rischio sanitario per gli equidi dell’Unione.

    (5)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/688 (7) della Commissione stabilisce tra l’altro prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di equini all’interno dell’Unione. L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato stabilisce le prescrizioni relative all’AIE che devono essere soddisfatte per la spedizione di equini ad altri Stati membri.

    (6)

    Nella riunione di febbraio 2022 del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la Romania ha presentato alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione in cui ha dimostrato che sono stati compiuti progressi in tale Stato membro nell’eradicazione dell’AIE e che alcune parti del suo territorio sono indenni da tale malattia da più di 12 mesi o registrano una prevalenza della malattia entro i limiti osservati a livello regionale in altri Stati membri. Questo dimostra che il programma nazionale di eradicazione dell’AIE attuato nel territorio della Romania si è dimostrato efficace.

    (7)

    Le misure di cui alla decisione 2010/346/UE sono pertanto diventate obsolete e le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 sono ora sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti degli equini tra gli Stati membri.

    (8)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/346/UE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/346/UE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

    (3)  Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48).

    (4)  Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

    (5)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).


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