EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1257

Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/2614

GU L 277 del 2.8.2021, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1257/oj

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, l’articolo 28, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)

Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4), nel quale definisce un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva.

(4)

La corretta attuazione del piano d’azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra i requisiti in materia di governo dei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (5).

(5)

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto per ciascun prodotto assicurativo e negli altri dispositivi di governo e di controllo del prodotto per ciascun prodotto assicurativo destinato a essere distribuito a clienti che chiedono prodotti assicurativi con un profilo legato alla sostenibilità.

(6)

Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere stabilito a un livello sufficientemente dettagliato, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui un prodotto assicurativo ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi specifici legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito il prodotto assicurativo.

(7)

Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità.

(8)

I fattori di sostenibilità di un prodotto assicurativo dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore assicurativo di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti.

(9)

La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (6), ha evidenziato la necessità di chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei loro clienti e potenziali clienti.

(10)

Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione.

(11)

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere in grado di raccomandare prodotti di investimento assicurativi adeguati ai loro clienti o potenziali clienti e quindi di porre domande per identificare le loro preferenze di sostenibilità individuali. Conformemente all’obbligo di svolgere attività di distribuzione nel migliore interesse dei clienti, le raccomandazioni ai clienti e potenziali clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari che le eventuali preferenze di sostenibilità espresse da tali clienti. È pertanto necessario chiarire che l’inclusione dei fattori di sostenibilità nel processo di consulenza non deve portare a pratiche di vendita impropria o all’errata rappresentazione di prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono. Al fine di evitare tali pratiche o false rappresentazioni, prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in merito ai prodotti di investimento assicurativi dovrebbero valutare gli altri obiettivi di investimento e le circostanze individuali del cliente o potenziale cliente.

(12)

Ad oggi sono stati sviluppati prodotti di investimento assicurativi con vari livelli di ambizioni legate alla sostenibilità. Per consentire ai clienti o potenziali clienti di comprendere i diversi livelli di sostenibilità e di prendere decisioni di investimento informate in termini di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare la distinzione tra, da un lato, i prodotti di investimento assicurativi che perseguono, pienamente o parzialmente, investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, che potrebbero essere raccomandati come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali dei clienti, e, dall’altro, altri prodotti di investimento assicurativi privi di tali caratteristiche specifiche che non dovrebbero poter essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che hanno preferenze di sostenibilità individuali.

(13)

È necessario affrontare le preoccupazioni in merito al «greenwashing», vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando un prodotto di investimento assicurativo come rispettoso dell’ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi non dovrebbero raccomandare prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali laddove non lo sono. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare ai loro clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fanno e conservare la relativa documentazione.

(14)

È necessario chiarire che i prodotti di investimento assicurativi che non sono ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità individuali possono comunque essere raccomandati dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione che li distribuiscono, ma non come rispondenti a tali preferenze. Quando i prodotti di investimento assicurativi non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, quest’ultimo dovrebbe avere la possibilità di adattare le informazioni sulle sue preferenze, in modo da rendere possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare tali informazioni e della relativa spiegazione.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra di loro e con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, in quanto istituiscono un sistema globale di informativa sugli aspetti relativi alla sostenibilità. Per consentire un’interpretazione e un’applicazione coerenti di tali disposizioni e garantire che i partecipanti al mercato, le autorità competenti e gli investitori beneficino di una comprensione globale e di un facile accesso a tali disposizioni, è auspicabile includerle in un unico atto giuridico.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 della Commissione (9).

(17)

Le autorità competenti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358

Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

tenga conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;»

2)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Mercato di riferimento

1.   Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo, nonché dei suoi fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto assicurativo, a meno che i prodotti assicurativi tengano conto dei fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1.

3.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria.

4.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento.

Articolo 6

Test del prodotto

1.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento nell’arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo e della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi.

2.   I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Essi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all’esterno di tale mercato.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:

a)

comprendere i prodotti assicurativi;

b)

capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi;

c)

individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo;

d)

svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.»;

5)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I meccanismi di distribuzione del prodotto:

a)

mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;

b)

supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;

c)

garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, siano debitamente tenuti in considerazione.»;

6)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi

I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359

Il regolamento delegato (UE) 2017/2359 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

«4)

“preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:

a)

un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

b)

un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

c)

un prodotto di investimento assicurativo che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

5)

“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

(*2)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)."

(*3)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di identificare, in conformità dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

a)

è distinto dall’interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;

b)

ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l’altro.»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente o potenziale cliente desidera mantenere l’investimento, le sue preferenze in materia di assunzione del rischio, il suo profilo di rischio, la finalità dell’investimento nonché le sue preferenze di sostenibilità. Il livello delle informazioni raccolte è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente.

Un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.

Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»;

4)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, e se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenuto conto delle sue preferenze di sostenibilità;»

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

(2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341del 20.12.2017, pag. 8).


Top