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Document 32021R1018

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1018 della Commissione del 22 giugno 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4324

GU L 224 del 24.6.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1018/oj

24.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1018 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2021

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di pubblicare su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione (3), adottato sulla base dell’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilisce i modelli uniformi e le date per l’informativa sui valori utilizzati per individuare i G-SII. L’articolo 441, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

L’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE stabilisce i criteri per l’individuazione dei G-SII. Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (5) specifica la metodologia per tale individuazione e definisce le sottocategorie di G-SII. Il regolamento delegato n. 1222/2014 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione (6) per tenere conto delle norme internazionali rivedute sull’individuazione dei G-SII adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel luglio 2018 (7). Tali norme internazionali rivedute, in particolare l’obbligo di utilizzare un formato uniforme per la comunicazione dei valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio dei G-SII conformemente all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero essere riprese nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (8).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 434 bis nel regolamento (UE) n. 575/2013, che conferisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l’informativa necessaria a valutare i profili di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato adottato sulla base dell’articolo 434 bis e introduce nuovi requisiti che sostituiscono quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014. Occorre pertanto abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014.

(5)

Al fine di garantire la continuità nel passaggio dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 al regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, ossia il 28 giugno 2021. Per lo stesso motivo, la data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe coincidere con il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che precede la data di applicazione, vale a dire il 28 giugno 2021.

(6)

Il CBVB ha pubblicato il quadro di Basilea consolidato nel dicembre 2019, in particolare gli obblighi di informativa nell’ambito del terzo pilastro aggiornati (9), che per la maggior parte sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876. Al fine di attuare tali modifiche, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è stato istituito un quadro coerente e completo in materia di informativa nell’ambito del terzo pilastro. I G-SII dovrebbero pertanto utilizzare una relazione nell’ambito del terzo pilastro conforme al presente regolamento per comunicare le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Informativa sugli indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale

1.   I G-SII pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all’articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme di informativa di cui all’articolo 434 bis del predetto regolamento che è impiegato per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità interessate, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, ad eccezione dei dati accessori e delle voci per memoria raccolti conformemente a tale articolo.

2.   I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell’ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell’ambito del terzo pilastro di fine esercizio.»

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l’informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione dell’11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 10).

(7)  Quadro di Basilea - SCO40: banche di importanza sistemica a livello globale.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).

(9)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, «DIS Disclosure requirements», dicembre 2019.

(10)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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