Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0907

    Regolamento (UE) 2021/907 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    ST/9207/2021/INIT

    GU L 197I del 4.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/907/oj

    4.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 197/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/907 DEL CONSIGLIO

    del 4 giugno 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni. Impone un divieto di esportazione delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia e vieta la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ad esse relativi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC.

    (3)

    La decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC, è stata adottata in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 in riferimento all’atterraggio forzato illegale di un volo intra-UE di Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021. Tale incidente, che ha dimostrato l’inaffidabilità delle autorità aeree bielorusse, ha messo in pericolo la sicurezza aerea sulla base di prove false con l’obiettivo di consentire la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista e blogger di opposizione Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, oltre a costituire un’ulteriore tappa nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

    (5)

    Per garantire l’efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

    «7.

    “vettore aereo bielorusso”: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia.»;

    2)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 8 ter

    1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori bielorussi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.

    Articolo 8 quater

    1.   In deroga all’articolo 8 ter, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare un aeromobile ad atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione se esse hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio, del 4 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).


    Top