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Document 32021R0691

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

PE/22/2021/INIT

GU L 153 del 3.5.2021, p. 48–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj

3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/48


REGOLAMENTO (UE) 2021/691 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 TUE devono essere rispettati nell’attuazione dei fondi dell’Unione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma degli articoli 8 e 10 TFUE, l’Unione deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mirare a integrare la prospettiva di genere nell’attuazione dei fondi. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Unione di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

(2)

Il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, è necessario che l’Unione si prepari alle sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; e protezione sociale e inclusione. Il pilastro funge da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) istituito dal presente regolamento, consentendo all’Unione di metterne in pratica i principi pertinenti nel caso di eventi di ristrutturazione significativi.

(3)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha avallato la risposta dell’Unione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di conseguire uno sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni, economica, sociale e ambientale, in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico dell’Unione e che l’Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 intitolata «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» come un primo passo per l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l’applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell’Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4)

Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell’Unione sostiene la peculiare economia sociale di mercato europea. È fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte ai cambiamenti in materia di competenze, in special modo quelli relativi alla digitalizzazione, all’automazione e alla transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»). La flessibilità di bilancio sarà un principio fondamentale del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP 2021-2027) istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4). Saranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all’Unione di reagire in modo più tempestivo e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ve n’è urgente bisogno.

(5)

Nel suo Libro bianco sul futuro dell’Europa del 1o marzo 2017 la Commissione ha espresso timori in merito ai movimenti isolazionisti e dei crescenti dubbi riguardo ai benefici del commercio aperto e all’economia sociale di mercato dell’Unione in generale.

(6)

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione del 10 maggio 2017 la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pur riconoscendo i vantaggi derivanti da un commercio più aperto, la Commissione ritiene che siano necessari strumenti adeguati per affrontarne gli effetti collaterali negativi. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che i cambiamenti tecnologici e ambientali accrescano ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando la crescita economica e lo sviluppo tecnologico con una protezione sociale adeguata e un sostegno attivo all’accesso all’occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo.

(7)

Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE del 28 giugno 2017 la Commissione sottolinea l’esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all’interno dei medesimi e ritiene pertanto che investire nello sviluppo sostenibile, nell’uguaglianza, nell’inclusione sociale, nell’istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenti una priorità essenziale.

(8)

È probabile che la globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti climatici determinino un ulteriore aumento dell’interconnessione e dell’interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. I principali strumenti dell’Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo plus (FSE+), che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ed è concepito per offrire un’assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire nel caso di eventi di ristrutturazione significativi. La comunicazione della Commissione dal titolo «Il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni» del 13 dicembre 2013 è lo strumento strategico dell’Unione che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d’insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell’Unione in modo da garantire che l’impatto sociale delle ristrutturazioni, e in special modo gli effetti negativi sull’occupazione, possa essere attenuato più efficacemente.

(9)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («Fondo») istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per la durata del QFP per il periodo 2007 - 2013 è stato creato per permettere all’Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(10)

L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) nel quadro del piano europeo di ripresa economica, di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008, al fine di includere i lavoratori che avevano perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(11)

Per la durata del QFP per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha esteso la portata del Fondo ai casi di espulsione dal lavoro dovuti non solo al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Inoltre, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario») ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 per introdurre, tra l’altro, norme che consentano al Fondo di coprire a titolo eccezionale domande collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI) situate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono le principali o le uniche tipologie di impresa in tale regione.

(12)

In risposta a un eventuale recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, il regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 al fine di specificare che gli esuberi in conseguenza di un tale recesso rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. In seguito al recesso del Regno Unito con un accordo di recesso, tale regolamento non è stato applicato.

(13)

La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del Fondo per stabilire come e in quale misura esso abbia realizzato i suoi obiettivi. Il Fondo si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il Fondo ha generato valore aggiunto dell’Unione. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l’assistenza del Fondo non solo ha aumentato il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del Fondo hanno avuto un’alta visibilità e hanno dimostrano il valore aggiunto dell’Unione in modo diretto al pubblico. Sono state tuttavia individuate varie sfide. La procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell’elaborare l’analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l’evento che ha provocato gli esuberi. La ragione principale per cui gli Stati membri sono stati dissuasi dal presentare domanda di sostegno a titolo del Fondo è da addurre a problemi legati alla capacità finanziaria e istituzionale. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente ad una mancanza di personale: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attivano il sostegno del Fondo. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, è importante provvedere affinché gli Stati membri siano pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza ritardo. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un’attuazione efficiente ed efficace dei casi FEG. Inoltre, la soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate.

(14)

Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l’Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l’interazione e l’influenza reciproca tra il commercio aperto, gli sviluppi economici e finanziari quali gli shock economici asimmetrici, i mutamenti tecnologici, la digitalizzazione, i cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno nonché altri fattori, compreso il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, e considerato il fatto che è sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG dovrebbe basarsi esclusivamente sulla rilevanza dell’impatto provocato dall’evento di ristrutturazione considerato. Data la finalità dell’FEG di offrire un sostegno nelle emergenze, a integrazione dell’assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG dovrebbe rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del QFP, come sottolineato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» del 2 maggio 2018 e nel relativo allegato.

(15)

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del Fondo, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un evento di ristrutturazione significativo ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto dovrebbe essere determinato sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia dovrebbe essere fissata a 200 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Considerato che ondate di licenziamenti in settori diversi nella stessa regione hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, dovrebbero essere possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, oppure in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile presentare le domande anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro. In generale, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di assistenza a titolo del FEG non oltre 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento. Tuttavia, al fine di evitare un deficit di finanziamento a causa del fatto che il presente regolamento entrerà in vigore successivamente al 1o gennaio 2021 e per garantire la certezza del diritto, tale termine dovrebbe essere sospeso tra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)

Il FEG, in quanto fondo concepito per gli eventi di ristrutturazione significativi, non dovrebbe essere mobilitato in caso di licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio. Tuttavia, il FEG dovrebbe poter sostenere i lavoratori espulsi da imprese attive su un mercato concorrenziale che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio. Il FEG dovrebbe altresì poter fornire sostegno a lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in seguito a tagli di bilancio.

(17)

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi delle persone disoccupate, il tasso di cofinanziamento del FEG, quale fondo di natura reattiva, dovrebbe essere allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il FSE+, quale fondo di natura proattiva, nel rispettivo Stato membro interessato, ma non dovrebbe in alcun caso essere inferiore al 60 %.

(18)

La parte del bilancio dell’Unione destinata al FEG dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. Pertanto, nel dare attuazione al FEG in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

(19)

L’Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali, ristrutturazioni e utilizzo del FEG. L’osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, aggiornato quotidianamente, segue eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l’Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali e potrebbe contribuire a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire.

(20)

I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(21)

I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, preparandoli nel contempo a un’economia europea maggiormente digitale e più verde. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la costituzione di cooperative. Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Si dovrebbe riservare un’attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell’era digitale e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell’occupazione. L’inclusione di indennità pecuniarie in pacchetti coordinati di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le misure sostenute dal FEG non dovrebbero sostituire le misure passive di protezione sociale. I datori di lavoro potrebbero essere incoraggiati a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG oltre alle misure che devono fornire a norma di legge o ai sensi di un contratto collettivo.

(22)

Nell’attuare e nel definire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi dell’agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al divario retributivo di genere nei settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e nel settore della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne in tali settori. Nell’attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accrescere la rappresentanza del genere meno rappresentato, contribuendo così a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.

(23)

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere considerata un elemento orizzontale di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto.

(24)

Nel definire misure di politica attiva del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro sei mesi dal termine del periodo di attuazione. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto, già dalla sua elaborazione, dei motivi degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere compatibile con la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile.

(25)

Nel definire misure di politica attiva del lavoro, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani, le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Tuttavia, nell’ambito dell’attuazione del FEG è opportuno rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell’Unione altresì sanciti dal pilastro.

(26)

Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete quando presentano domanda per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti termini per la trasmissione di ulteriori informazioni. Sia gli Stati membri che le istituzioni dell’Unione dovrebbero cercare di trattare le domande nel minor tempo possibile.

(27)

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi e, ogniqualvolta possibile, coinvolgerli nell’attuazione delle misure.

(28)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell’ambito dei fondi dell’Unione o di altre politiche o programmi dell’Unione ma dovrebbero, ove possibile, integrare tali misure.

(29)

È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti. Gli Stati membri e i portatori di interessi nel FEG dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell’Unione informandone il pubblico. Le attività di trasparenza e comunicazione sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni accurate e aggiornate. Al fine di promuovere il FEG e dimostrarne il valore aggiunto nell’ambito del bilancio dell’Unione, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità elaborati dagli Stati membri dovrebbero essere, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell’Unione. Di conseguenza, all’Unione dovrebbe essere concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

(30)

Per facilitare l’attuazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l’attuazione del FEG.

(31)

Per dare copertura alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, è opportuno mettere a disposizione, nell’ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.

(32)

Il QFP e l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (10) («accordo interistituzionale») determinano il quadro di bilancio del FEG.

(33)

Negli interessi dei beneficiari, l’assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l’agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.

(34)

Le PMI sono la colonna portante dell’economia dell’Unione. È pertanto fondamentale promuovere l’imprenditorialità e sostenere le PMI per garantire la crescita economica, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e l’integrazione sociale. L’Unione promuove attivamente l’imprenditorialità incoraggiando le persone ad avviare un’attività in proprio. In caso di eventi di ristrutturazione significativi, dovrebbe essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro ad avviare la propria attività. In caso di chiusura di un’impresa, dovrebbe altresì essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro a rilevarne in tutto o in parte le attività.

(35)

A fini di trasparenza e informazione, gli Stati membri dovrebbero indicare nelle relazioni finali i dettagli relativi a eventuali aiuti di Stato o finanziamenti dell’Unione che l’impresa che ha licenziato i lavoratori ha ricevuto nei cinque anni precedenti la relazione. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle microimprese o alle PMI, in particolare alle start-up e alle scale-up, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli Stati membri, in particolare nel caso di domande settoriali per il FEG che coinvolgono più microimprese o PMI.

(36)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è opportuno valutare il FEG sulla base delle informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEG sul campo.

(37)

Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua sui risultati ottenuti grazie all’assistenza del FEG, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare una relazione finale sull’attuazione del FEG.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere la Commissione nello svolgimento delle valutazioni fornendo i dati pertinenti a loro disposizione.

(39)

Al fine di agevolare le valutazioni future, dovrebbe essere condotta un’indagine presso i beneficiari dopo l’attuazione di ciascun contributo finanziario a titolo del FEG. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta ai partecipanti per almeno quattro settimane ed essere avviata durante il sesto mese successivo alla fine dell’attuazione del periodo di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nello svolgimento dell’indagine presso i beneficiari, incoraggiando la partecipazione dei beneficiari mediante l’invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito agli sforzi compiuti per contattare i beneficiari. La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti a fini di valutazione. Per garantire la comparabilità dei casi, la Commissione dovrebbe elaborare il modello di indagine presso i beneficiari in stretta collaborazione con gli Stati membri e fornirne la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

(40)

Conformemente all’obiettivo di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, le analisi e le relazioni relative al FEG dovrebbero includere informazioni disaggregate per genere.

(41)

Un elenco di indicatori dovrebbe essere riportato in un allegato del presente regolamento al fine di monitorare l’utilizzo del FEG e, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Se necessario, la Commissione può presentare una proposta legislativa per modificare tali indicatori.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell’uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal FEG. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG, è opportuno che gli obblighi in materia di rendicontazione tengano conto della particolare natura di tali interventi.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto agli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell’OLAF. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, ove applicabile, l’EPPO, in conformità dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, su tutte le questioni relative a frodi presunte o accertate.

(44)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

(45)

Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(46)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici, nonché all’ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(47)

Al fine di consentire una migliore sorveglianza dell’utilizzo del FEG, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati che gli Stati membri sono tenuti a fornire al fine di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, aumentate degli interessi di mora. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento di indagini presso i beneficiari e il formato per la segnalazione delle irregolarità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(49)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel settore interessato e di consentirne l’attuazione a partire dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, è necessario prevedere l’applicazione del presente regolamento a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avviare la procedura di bilancio solo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento,

(51)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1309/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per la durata del QFP per il periodo 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6.

2.   Ai sensi dell’articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

Articolo 2

Missione e obiettivi

1.   Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza che opera in modo reattivo. In quanto tale, esso contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

2.   Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

2)

«lavoratore autonomo»: una persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori;

3)

«beneficiario»: una persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;

4)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

5)

«periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 4

Criteri di intervento

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.   In caso di eventi di ristrutturazione significativi, è fornito un contributo finanziario del FEG qualora si verifichi una delle circostanze seguenti:

a)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell’attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

b)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;

c)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo, debitamente giustificata dallo Stato membro richiedente, è considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. In tali casi, lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti.

4.   In circostanze eccezionali, il paragrafo 3 si applica altresì ai mercati del lavoro diversi da quelli di dimensioni ridotte. In tali casi, l’importo cumulato dei contributi finanziari non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG.

5.   Il FEG non è mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro.

Articolo 5

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell’attività

Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell’articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi a una o più delle date seguenti:

a)

la data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all’autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (18).

b)

la data in cui il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;

c)

la data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;

d)

la data della fine dell’incarico del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice;

e)

per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all’articolo 4 prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Articolo 6

Beneficiari ammissibili

Lo Stato membro richiedente può offrire ai beneficiari ammissibili un pacchetto coordinato di servizi personalizzati («pacchetto coordinato») conformemente all’articolo 7, cofinanziato dal FEG. Tali beneficiari ammissibili possono comprendere:

a)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4;

b)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all’articolo 4, vale a dire sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati beneficiari ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Articolo 7

Misure ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto a facilitare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi.

2.   Data l’importanza delle competenze richieste nell’era industriale digitale e in un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la diffusione di tali competenze è considerata un elemento orizzontale per la progettazione di pacchetti coordinati. La necessità e il livello di formazione sono adattati alle qualifiche e alle competenze di ciascun beneficiario.

Il pacchetto coordinato può comprendere:

a)

formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza.

I costi delle misure di cui alla lettera b) del secondo comma non superano il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non superano i 22 000 EUR per beneficiario.

Il pacchetto coordinato tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

3.   Le misure seguenti non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG:

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se tali misure non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

4.   Il pacchetto coordinato è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali, a seconda dei casi.

5.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione.

Articolo 8

Domande

1.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda di contributo finanziario a titolo del FEG alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021.

3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda.

4.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e richiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

5.   Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.

6.   Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

7.   La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 5, nonché il metodo di calcolo;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente al collocamento in esubero, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;

c)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, nonché informazioni sulle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro;

d)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

e)

se del caso, l’identificazione delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti;

f)

una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;

g)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

h)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

i)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

j)

le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 7;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)

una dichiarazione che attesti che il sostegno del FEG richiesto sia conforme alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

Articolo 9

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   Il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

2.   Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

3.   Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell’assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.

5.   Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG non ricevano altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.

Articolo 10

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto la parità tra uomini e donne quanto l’integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo dell’attuazione e siano promosse durante tutto il periodo dell’attuazione.

La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l’identità di genere, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale nelle varie tappe del periodo di attuazione.

Articolo 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l’attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

2.   Entro i limiti del massimale fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta una richiesta di storno di stanziamenti per l’assistenza tecnica verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario.

3.   La Commissione attua l’assistenza tecnica di propria iniziativa in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o di gestione indiretta, in conformità al paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo.

Qualora attui l’assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, la Commissione garantisce una procedura trasparente per la designazione del soggetto terzo responsabile dell’esecuzione dei compiti che le incombono a norma del regolamento finanziario. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché il pubblico, in merito al subcontraente selezionato a tal fine.

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali a livello di Unione e nazionale informazioni e orientamenti chiari sull’utilizzo del FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Articolo 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri rendono nota l’origine unionale dei fondi, ne garantiscono la visibilità e sottolineano il valore aggiunto dell’Unione dell’intervento diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico.

Gli Stati membri usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, e migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027») unitamente alla semplice dichiarazione sui finanziamenti «cofinanziato dall’Unione europea».

2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande, esempi di misure ammissibili, un elenco periodicamente aggiornato di contatti negli Stati membri e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura di bilancio.

3.   La Commissione promuove l’ampia diffusione delle migliori prassi esistenti e realizza azioni di informazione e comunicazione allo scopo di sensibilizzare in merito al FEG i cittadini e i lavoratori dell’Unione, comprese le persone che hanno difficoltà di accesso alle informazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione e affinché all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, allo scopo di pubblicizzare il FEG o in relazione alla rendicontazione sull’uso del bilancio dell’Unione. Tale obbligo non implica che uno Stato membro assuma costi aggiuntivi significativi né oneri amministrativi significativi.

La licenza conferisce all’Unione i diritti di cui all’allegato I.

4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione previste dal presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, purché tali priorità si riferiscano agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 13

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone l’importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione completa la sua valutazione e presenta la sua proposta entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

2.   Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è il tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, come stabilito all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, o il 60 %, a seconda di quale sia l’importo più elevato.

3.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all’articolo 15.

4.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 14

Periodo di ammissibilità

1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l’attuazione del FEG, a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 5.

2.   Lo Stato membro inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all’articolo 7 senza indebito ritardo e le realizza il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

3.   Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione della durata minima di due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano sostenute prima di tale data.

4.   Le spese di cui all’articolo 7, paragrafo 5, sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 15

Procedura ed esecuzione del bilancio

1.   Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro sei settimane dalla data in cui la proposta della Commissione è stata loro presentata.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell’approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario.

3.   Una proposta di decisione di mobilitare il FEG ai sensi del paragrafo 1 comprende quanto segue:

a)

la valutazione realizzata conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa; e

b)

i motivi che giustificano gli importi proposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 16

Insufficienza di fondi

In deroga alle scadenze stabilite agli articoli 8 e 15, in casi eccezionali e se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l’importo dell’assistenza ritenuto necessario conformemente alla proposta della Commissione, la Commissione può rinviare la proposta di mobilitare il FEG e la successiva richiesta di storno di bilancio fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell’anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.

Articolo 17

Pagamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   La Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione di concessione di un contributo finanziario a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile quando lo Stato membro presenta lo stato delle spese certificato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1. L’importo non speso è rimborsato alla Commissione.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è attuato nell’ambito della gestione concorrente, conformemente all’articolo 63 del regolamento finanziario.

3.   Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4.   Durante l’esecuzione delle misure comprese nel pacchetto coordinato, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica delle azioni aggiungendo altre misure ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, modifica di conseguenza la decisione di concessione del contributo finanziario.

5.   Lo Stato membro interessato può riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Se una tale riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Articolo 18

Uso dell’euro

Gli importi di cui alle domande, alle decisioni di concessione di contributi finanziari alle relazioni previste dal presente regolamento, e a qualunque altro documento afferente, sono espressi in euro.

Articolo 19

Indicatori

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II. I dati personali relativi a tali indicatori sono raccolti sulla base del presente regolamento ed esclusivamente ai fini ivi stabiliti. Essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del FEG.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati agli Stati membri.

Articolo 20

Relazione finale e chiusura

1.   Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di attuazione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del pertinente contributo finanziario comprendente informazioni:

a)

sul tipo di misure e sui risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e con l’indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell’Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

b)

sui nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto coordinato nello Stato membro;

c)

sugli indicatori di cui all’allegato II, punti 1) e 2);

d)

sul fatto che l’impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di una microimpresa o di una PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell’Unione nei cinque anni precedenti; e

e)

su una dichiarazione giustificativa delle spese.

2.   Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG determinandone l’importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità dell’articolo 24.

Articolo 21

Relazione biennale

1.   Entro il 1o agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, i tempi di trattamento, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all’allegato II, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. La relazione comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte in quanto non ammissibili o il cui importo è stato ridotto a causa di stanziamenti insufficienti.

2.   La relazione è trasmessa per informazione anche alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 22

Valutazione

1.   La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:

a)

una valutazione intermedia, entro il 30 giugno 2025; e

b)

una valutazione retrospettiva, entro il 31 dicembre 2029.

2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono prese in considerazione per l’elaborazione di nuovi programmi nel settore dell’occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti.

3.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro.

4.   L’indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l’indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Le risposte all’indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.

5.   Le indagini presso i beneficiari sono utilizzate per raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, sulla qualità dell’impiego trovato, quali i cambiamenti dell’orario di lavoro, il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale; a tempo determinato o a tempo indeterminato), il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all’impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro. Tali informazioni sono disaggregate per genere, fascia di età, livello di istruzione e livello di esperienza professionale.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tempi e le modalità di svolgimento dell’indagine presso i beneficiari e il modello da utilizzare.

Tale atto di esecuzione à adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 23

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono almeno a:

a)

verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell’Unione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b)

garantire che la trasmissione dei dati di sorveglianza sia un requisito obbligatorio nei contratti con gli organismi responsabili dell’esecuzione di pacchetti coordinati;

c)

verificare la corretta esecuzione delle misure finanziate;

d)

garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legittime e regolari;

e)

prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, di cui alla lettera e) del primo comma.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti, conformemente all’allegato XVII del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti dispongono dell’accesso necessario a tali informazioni.

3.   Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal FEG. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario relative all’attuazione del contributo finanziario.

Qualora le autorità designate a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 abbiano fornito sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti, lo Stato membro interessato può notificare alla Commissione che tali autorità sono confermate nell’ambito del presente regolamento. Nell’effettuare tale notificazione, tale Stato membro indica le autorità confermate e le relative funzioni.

4.   Qualora sia accertata un’irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell’annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito all’individuazione di un’irregolarità e le rimborsano alla Commissione. Se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

5.   Nell’esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro interessato garantire l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l’esistenza di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di 12 giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l’assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 per integrare il paragrafo 1, lettera e), stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

7.   Al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 24

Recupero del contributo finanziario

1.   Qualora il costo effettivo del pacchetto coordinato sia inferiore all’importo del contributo finanziario di cui all’articolo 15, la Commissione recupera l’importo corrispondente dopo avere dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2.   Se, dopo avere svolto le necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario o non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, essa dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Laddove non sia stato raggiunto un accordo, la Commissione, entro dodici mesi dalla ricezione delle osservazioni dello Stato membro, adotta una decisione di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, annullando in tutto o in parte il contributo finanziario del FEG alla misura in questione.

Lo Stato membro interessato recupera le somme indebitamente versate in seguito a irregolarità e se la somma non è rimborsata dallo Stato membro richiedente entro il termine stabilito si applicano interessi di mora.

Articolo 25

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per la durata del FEG.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   Nonostante il paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1309/2013 continua ad applicarsi fino a quando non sia stata effettuata la valutazione ex post di cui a tale lettera.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1309/2013, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del FEG può anche coprire le spese di assistenza tecnica necessarie per assicurare la transizione tra il FEG e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1309/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le misure ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 15 che si applica a decorrere dal 3 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 82.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 239.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

(7)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (GU L 279 I del 31.10.2019, pag. 4).

(10)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole ei principi generali relativi ai meccanismi di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

La licenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, conferisce all’Unione almeno i diritti seguenti:

1)

uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione e ai loro dipendenti;

2)

riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

3)

comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante tutti i mezzi di comunicazione;

4)

distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

5)

conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;

6)

sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.


ALLEGATO II

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER LE DOMANDE PER IL FEG [di cui all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 21, paragrafo 1]

Tutti i dati personali (1) devono essere disaggregati per genere [femminile, maschile, non binario (2)(3).

1)

Indicatori comuni di output per i beneficiari:

a)

disoccupati*;

b)

inattivi*;

c)

lavoratori dipendenti*;

d)

lavoratori autonomi*;

e)

persone di età inferiore a 30 anni*;

f)

persone di età superiore a 54 anni*;

g)

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*;

h)

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

i)

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)*.

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa (4).

2)

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i beneficiari:

a)

percentuale di beneficiari del FEG aventi un lavoro dipendente o autonomo sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

b)

percentuale di beneficiari del FEG che hanno ottenuto una qualifica entro sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

c)

percentuale di beneficiari del FEG in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*.

Tali dai devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell’ambito degli indicatori comuni di output di cui al punto 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.


(1)  Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli articoli 4, 6 e 9.

(2)  Conformemente alla legislazione nazionale.

(3)  I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da un asterico «*» sono dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679].

(4)  Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo.


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