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Document 32021R0378

    Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

    GU L 73 del 3.3.2021, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj

    3.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 22 gennaio 2021

    sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché devono essere apportate nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione degli obblighi di riserve minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento di tali obblighi. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è opportuno che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (4) siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi.

    (3)

    È necessaria maggiore trasparenza e chiarezza su una serie di questioni relative all’applicazione degli obblighi di riserva minima, in particolare con riguardo a: (a) le condizioni relative all’applicazione alle istituzioni degli obblighi di riserva minima; (b) la circostanza che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN dell’area dell’euro) possano decidere di sospendere o escludere l’accesso delle istituzioni alle operazioni di mercato aperto e alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema); (c) le condizioni alle quali i fondi dovrebbero essere conteggiati come riserve ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima; (d) i requisiti per le domande di autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario; ed (e) le condizioni per la revoca dell’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente intermediario.

    (4)

    Affinché il sistema di obblighi di riserva minima dell’Eurosistema sia efficace, è altresì necessario specificare ulteriormente gli obblighi di riserva minima per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica.

    (5)

    È opportuno che le informazioni segnalate dagli intermediari sull’aggregato soggetto a riserva siano sufficientemente dettagliate da consentire una segnalazione accurata ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Inoltre, qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata a norma del presente regolamento, è opportuno che esso comunichi i dati dell’aggregato soggetto a riserva su base aggregata alla BCN competente in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

    (6)

    Al fine di assicurare un giusto equilibrio tra la garanzia dell’accuratezza dei dati sulle riserve obbligatorie minime e la regolare applicazione del quadro normativo, e al fine di evitare che si debbano rilasciare nuovamente autorizzazioni valide e applicabili, qualsiasi intermediario autorizzato a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) dovrebbe poter continuare tale segnalazione senza dover richiedere una nuova autorizzazione.

    (7)

    In conformità all’articolo 19, paragrafo 1, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE può imporre agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l’euro (Stati membri dell’area dell’euro) di detenere riserve obbligatorie minime in conti presso la BCE e le BCN dell’area dell’euro. Poiché gli enti creditizi detengono conti presso la BCN nelle rispettive giurisdizioni, è opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 2531/98 e il regolamento (CE) n. 2532/98 stabiliscono il potere della BCE di irrogare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segnalazione statistica, anche in caso di inosservanza degli obblighi di riserva minima stabiliti nel presente regolamento.

    (9)

    Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario che le disposizioni del presente regolamento, che sono allineate alla modifica della definizione di «enti creditizi» di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)), si applichino nella stessa data di applicazione di tale modifica, il 26 giugno 2021. Tuttavia, per ragioni operative, è necessario prevedere che le disposizioni sulla detenzione delle riserve si applichino a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento del 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:

    a)

    enti creditizi che sono:

    i)

    autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); o

    ii)

    esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

    b)

    succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente;

    2)

    per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica;

    3)

    per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

    4)

    per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    5)

    per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    6)

    per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente;

    7)

    per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente;

    8)

    per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione;

    9)

    per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione;

    10)

    per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima;

    11)

    per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;

    12)

    per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema;

    13)

    per «giorno lavorativo TARGET2» s’intende un qualsiasi giorno in cui TARGET2 è aperto per il regolamento di ordini di pagamento come definito nell’Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (8);

    14)

    per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (9);

    15)

    per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione;

    16)

    per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

    Articolo 3

    Detenzione delle riserve

    1.   Le istituzioni di cui all’articolo 1 detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’articolo 6, nel seguente modo:

    a)

    la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’articolo 6;

    b)

    le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;

    c)

    i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;

    d)

    i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o smaltire tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.

    Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebito ritardo.

    2.   Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;

    b)

    tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;

    c)

    la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.

    3.   La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:

    a)

    istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;

    b)

    istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4, escluse le istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c).

    Articolo 4

    Esenzioni dagli obblighi di riserva minima

    1.   Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3 qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni:

    a)

    un’autorizzazione di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia;

    b)

    un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    2.   La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

    a)

    un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE;

    b)

    un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;

    c)

    l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (11);

    d)

    non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime.

    Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo.

    3.   Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi:

    a)

    che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;

    b)

    che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;

    c)

    che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

    Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare l’attività di enti creditizi.

    4.   Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.

    Articolo 5

    Aggregato soggetto a riserva

    1.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

    a)

    depositi;

    b)

    titoli di debito emessi.

    Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva.

    2.   Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività:

    a)

    passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione:

    i)

    sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e

    ii)

    non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4;

    b)

    passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro.

    3.   Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a:

    a)

    informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione;

    b)

    fornire la prova di tali passività;

    c)

    detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b).

    Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni;

    4.   La BCE, nel determinare la detrazione forfettaria applicata alle passività rientranti nella categoria dei titoli di debito con scadenza fino a due anni di cui al paragrafo 3, tiene conto del macrocoefficiente relativo all’intera area dell’euro ottenuto come rapporto tra l’ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi nonché dalla BCE e dalle BCN competenti e l’ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.

    5.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento.

    6.   Gli enti nella coda, come definiti all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tali istituzioni notificano alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 7.

    Articolo 6

    Calcolo delle riserve obbligatorie minime

    1.   Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 3 si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5, i seguenti coefficienti di riserva:

    a)

    un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):

    i)

    depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    hanno una durata prestabilita superiore a due anni;

    sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni

    sono pronti contro termine;

    ii)

    titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni;

    b)

    un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.

    2.   Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100 000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12.

    3.   Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’articolo 6 al fine di:

    a)

    remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;

    b)

    valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo, 1, lettera a).

    Articolo 7

    Notifica delle riserve obbligatorie minime

    1.   Le BCN determinano la procedura per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni. Tale procedura tiene conto se la BCN competente o l’istituzione abbia calcolato le riserve obbligatorie minime conformemente all’articolo 6.

    2.   Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

    a)

    la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;

    b)

    tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento;

    c)

    qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.

    3.   Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

    a)

    tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;

    b)

    la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento.

    c)

    qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.

    4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la BCN competente può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime.

    5.   Le BCN possono specificare le condizioni e i termini entro i quali le istituzioni possono sottoporre a revisione l’aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime notificate conformemente al presente articolo. Non sono consentite revisioni una volta avvenuta la conferma delle riserve obbligatorie minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

    6.   Le BCN competenti pubblicano i calendari recanti i termini per la notifica e la conferma dei dati pertinenti per il calcolo delle riserve obbligatorie minime ai fini dell’attuazione delle procedure di cui al presente articolo.

    7.   Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notificano all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.

    Articolo 8

    Periodo di mantenimento

    1.   Un periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo durante la quale viene pianificata la valutazione relativa all’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo di mantenimento successivo, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo.

    2.   Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento sul sito Internet della BCE. Anche le BCN pubblicano tale calendario sui propri siti Internet. Tale calendario è pubblicato dalla BCE e dalle BCN almeno tre mesi prima dell’inizio di ogni anno solare.

    3.   Il Consiglio direttivo può modificare il calendario di cui al paragrafo 2. Tale calendario modificato deve essere pubblicato sui siti Internet della BCE e delle BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento cui si riferisce la modifica.

    Articolo 9

    Remunerazione

    1.   La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

    Image 1

    Image 2

    dove:

    Rt

    =

    remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;

    Ht

    =

    riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

    nt

    =

    numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t;

    rt

    =

    tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

    i

    =

    iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t;

    MRi

    =

    tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’iesimo giorno di calendario o prima.

    2.   La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nel secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

    Articolo 10

    Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

    1.   Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria:

    a)

    risiede nello stesso Stato membro;

    b)

    è soggetta agli obblighi di riserva minima;

    c)

    generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue:

    a)

    se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;

    b)

    un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 7, lettera b).

    Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo.

    3.   Se la società madre di un gruppo consolida nelle proprie segnalazioni statistiche l’attività delle sue controllate situate nello stesso Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), tale società madre può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario.

    4.   Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agire in qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue:

    a)

    se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;

    b)

    un periodo di preavviso di almeno 12 mesi.

    5.   La BCN competente può concedere all’istituzione richiedente l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, dandone notifica a tale istituzione e all’istituzione intermediaria senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 o fino alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 7 e 8.

    Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.

    6.   Qualora un’istituzione intermediaria detenga riserve obbligatorie minime per un’altra istituzione ai sensi del presente articolo, essa deve detenerle nei propri conti di riserva in aggiunta alle proprie riserve detenute conformemente al presente regolamento.

    7.   La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni:

    a)

    una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento;

    b)

    una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo;

    c)

    le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte;

    d)

    sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario.

    8.   La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se:

    a)

    le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente;

    b)

    l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva.

    9.   Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d);

    b)

    qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica

    c)

    La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione.

    10.   Nel caso in cui la BCE irroghi sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, essa può irrogare tali sanzioni all’istituzione intermediaria nonché all’istituzione per la quale detiene le riserve.

    Articolo 11

    Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva

    1.   Qualora un’istituzione richieda alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente impresa madre ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, tale ente impresa madre può chiedere alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva nonché l’aggregato soggetto a riserva delle istituzioni appartenenti a tale gruppo su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN possono autorizzare gli enti imprese madri a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

    2.   Qualora un ente impresa madre richieda alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, la BCN competente deve assicurare che l’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, includa il riconoscimento della possibile perdita della detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, a livello individuale.

    3.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, essa ne dà notifica all’istituzione competente senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o fino alla revoca di tale autorizzazione.

    4.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, una detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è automaticamente dedotta dalle riserve obbligatorie minime detenute dall’intermediario.

    5.   Un’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata concessa dalla BCE a un’istituzione in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera valida e applicabile ai fini del presente regolamento fintanto che non sia revocata.

    Articolo 12

    Fusioni e scissioni

    1.   Nel caso in cui una fusione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

    a)

    l’istituzione incorporante deve assumersi gli obblighi dell’istituzione incorporata di cui al presente regolamento;

    b)

    le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si riducono in base a ciascuna detrazione forfettaria applicabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2;

    c)

    le BCN valutano se le istituzioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle riserve di fine giornata detenute nei conti di riserva sia delle istituzioni incorporanti sia delle istituzioni incorporate.

    2.   Durante il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    alle riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si applica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, un’unica detrazione forfettaria;

    b)

    le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante sono calcolate ai fini dell’articolo 6 sulla base di un aggregato soggetto a riserva composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e dell’istituzione incorporante.

    Ai fini della lettera b), il calcolo si basa sugli aggregati soggetti a riserva di ciascuna istituzione per il periodo di mantenimento in questione come se la fusione non fosse avvenuta e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

    Il primo comma si applica anche ai periodi di mantenimento successivi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, parte 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

    3.   Nel caso in cui una scissione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi devono assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento dell’istituzione scissa;

    b)

    ciascun ente creditizio beneficiario deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per la quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa;

    c)

    le riserve detenute dall’istituzione scissa sono ripartite tra le istituzioni beneficiarie in modo proporzionale;

    d)

    la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.

    4.   Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento in cui la scissione ha effetto e fino a quando le istituzioni beneficiarie non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    ciascuna istituzione beneficiaria deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per l’eventuale quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa, se del caso; e

    b)

    la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.

    Articolo 13

    Delega di poteri in caso di adozione dell’euro

    1.   Laddove uno Stato membro adotti l’euro in conformità al trattato, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire, tenuto conto dei pareri del Comitato per le operazioni di mercato del SEBC, quanto segue:

    a)

    le date di un periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 3 alle istituzioni stabilite in tale Stato membro, con decorrenza dalla data di adozione dell’euro in tale Stato membro;

    b)

    le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5 durante il periodo di mantenimento transitorio di cui alla lettera a);

    c)

    il termine per il calcolo e la verifica delle riserve obbligatorie minime da parte delle istituzioni stabilite in tale Stato membro o della BCN competente per il periodo di mantenimento transitorio.

    Il Comitato esecutivo adotta e pubblica una decisione ai sensi del primo comma almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro nel relativo Stato membro e ne informa il Consiglio direttivo.

    2.   Il Consiglio direttivo delega inoltre al Comitato esecutivo il potere di consentire la detrazione dall’aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti di istituzioni stabilite nello Stato membro che adotta l’euro da parte di istituzioni stabilite in altri Stati membri dell’area dell’euro per i periodi di mantenimento rilevanti durante e immediatamente dopo il periodo di mantenimento transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a).

    Il primo comma si applica laddove le istituzioni dello Stato membro che adotta l’euro non figurino nell’elenco delle istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), al momento del calcolo delle riserve obbligatorie minime. In tali circostanze, le decisioni adottate dal Comitato esecutivo che consentono la detrazione ai sensi del presente paragrafo possono altresì precisare le modalità di calcolo della detrazione di tali passività.

    .

    Articolo 14

    Verifica

    1.   Le BCN competenti possono esercitare il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornite dalle istituzioni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98.

    2.   Laddove un’istituzione notifichi i propri calcoli delle riserve obbligatorie minime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, la BCN competente verifica l’esattezza di tale calcolo e ne controlla la coerenza con le informazioni statistiche segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

    Articolo 15

    Abrogazione

    1.   Il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è abrogato a decorrere dal 26 giugno 2021.

    2.   I riferimenti al regolamento abrogato sono da intendersi come effettuati al presente regolamento e sono da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

    Articolo 16

    Disposizioni finali

    Gli effetti del presente regolamento decorrono dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento nel 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2021.

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sulle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (8)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

    (10)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

    (11)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato con l’elenco delle successive modifiche

    Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

    Regolamento (CE) n. 1052/2008 della Banca centrale europea (BCE/2008/10) (GU L 282 del 25.10.2008, pag. 14).

    Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

    Regolamento (UE) n. 1376/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/52) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 79).

    Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea (BCE/2016/26) (GU L 257 del 23.9.2016, pag. 10).


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1745/2003;

    Il presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2 bis, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 2 bis, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 6

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 7

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 7, paragrafi da 1 a 5

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 7, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 7, paragrafo 7

    Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 6, paragrafo 1, terza frase

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2 e articolo 10, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafi 6 e 10

    Articolo 10, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 9, lettere a) e c)

    Articolo 10, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 9, lettera b)

    Articolo 10, paragrafi da 4 a 5, e 8

    Articolo 10, paragrafo 6

    Considerando 5 e articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 11

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 12

    Articolo 13, lettera a)

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 15

     

    Articolo 15

    Articolo 16

    Allegati I e II


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