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Document 32021H0319(01)
Council Recommendation of 12 March 2021 on Roma equality, inclusion and participation 2021/C 93/01
Raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2021 sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2021/C 93/01
Raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2021 sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom 2021/C 93/01
ST/6070/2021/INIT
GU C 93 del 19.3.2021, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2021
sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom
(2021/C 93/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/43/CE del Consiglio (1) stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sull’origine razziale o etnica in tutta l’Unione per quanto riguarda i settori dell’occupazione, dell’istruzione, della protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, delle prestazioni sociali e dell’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio. Uno degli obiettivi della presente raccomandazione è contribuire all’effettiva attuazione di tale direttiva, fatte salve le competenze degli Stati membri. |
(2) |
In virtù della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a configurare come reato l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio per motivi di razza, colore, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica, e a garantire che la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, possa essere presa in considerazione dai giudici nazionali all’atto della determinazione della pena. La presente raccomandazione è intesa a rafforzare le misure adottate contro l’incitamento all’odio, i reati generati dall’odio e la violenza contro i Rom. In linea con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la presente raccomandazione mira altresì a promuovere l’assistenza ai Rom vittime di tali reati. |
(3) |
Il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti intesi a sostenere ed aumentare l’equità sociale, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Misure universali integrate da misure mirate, quali quelle contenute nella presente raccomandazione, tese a tutelare e sostenere i gruppi ad alto rischio di discriminazione o esclusione sociale sono fondamentali per sostenere l’attuazione dei principi del pilastro sociale. La realizzazione del pilastro è un impegno politico e una responsabilità condivisa. Dovrebbe essere attuato a livello dell’Unione e degli Stati membri in linea con le rispettive competenze, tenendo debitamente conto dei diversi contesti socioeconomici e della diversità dei sistemi nazionali, compreso il ruolo delle parti sociali, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. |
(4) |
La presente raccomandazione contribuisce anche allo sviluppo sostenibile di società democratiche eque e inclusive in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
(5) |
La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative al regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027, al Fondo sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027 («FSE+ 2021-2027»), al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per il periodo 2021-2027. Tali proposte fanno riferimento all’uguaglianza e alla non discriminazione come principi orizzontali che dovrebbero essere rispettati nell’esecuzione di tali Fondi. Nella proposta relativa al FSE+ 2021-2027 si invitano specificamente gli Stati membri e la Commissione a garantire l’uguaglianza e la non discriminazione nell’attuazione dei programmi dell’Unione e si fa riferimento alla promozione dell’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e all’inclusione delle comunità emarginate come i Rom, obiettivo per il quale un quadro strategico nazionale per i Rom costituisce la premessa. In attesa dell’adozione di tali proposte, la presente raccomandazione contribuisce alla loro efficace attuazione futura. |
(6) |
La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») ha dato un notevole impulso alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, fissando obiettivi comuni europei per ridurre la povertà e l’esclusione sociale e aumentare i livelli di istruzione e di occupazione. Tali obiettivi non possono essere raggiunti senza migliorare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, al cui fine la presente raccomandazione offre orientamenti specifici. |
(7) |
La comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Un quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», che incoraggia gli Stati membri a portare avanti in modo esauriente l’inclusione sociale ed economica dei Rom e fissa obiettivi nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell’assistenza sanitaria e dell’alloggio, è stata approvata dal Consiglio il 19 maggio 2011. Nonostante i limiti della concezione iniziale, il quadro dell’UE ha apportato un rilevante valore aggiunto che costituisce la base della presente raccomandazione, la quale, tra l’altro, fa propri gli insegnamenti tratti dall’attuazione del quadro. |
(8) |
La raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013 (4) è stata concepita per rafforzare le misure nazionali di integrazione dei Rom. Con essa, il Consiglio invitava gli Stati membri a informare annualmente la Commissione in merito alle misure adottate in linea con la raccomandazione e ai progressi compiuti nell’attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom. La presente raccomandazione si basa su tali esperienze e rivede e amplia le misure da adottare. |
(9) |
Nelle conclusioni dell’8 dicembre 2016 dal titolo «Accelerare il processo di integrazione dei Rom», il Consiglio invitava la Commissione ad effettuare una valutazione intermedia del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 («valutazione approfondita») e a proporre, su tale base, un’iniziativa per il periodo successivo. Pur riconoscendo il valore aggiunto del quadro, la valutazione approfondita svolta indica che i Rom in Europa continuano a subire discriminazioni ed esclusione sociale ed economica. |
(10) |
La valutazione approfondita e le conclusioni che ne hanno tratte il Consiglio, il Parlamento europeo e numerose organizzazioni della società civile a livello europeo e nazionale, dimostrano la necessità di un impegno rinnovato e intensificato per l’uguaglianza e l’inclusione dei Rom. Tale impegno dovrebbe porre in particolare l’accento sulla non discriminazione, anche lottando contro l’antiziganismo, una forma specifica di razzismo nei confronti dei Rom, e concentrandosi sui quattro settori di inclusione socioeconomica, ovvero l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. Dovrebbe inoltre riflettere le esigenze di gruppi specifici e la diversità all’interno della popolazione Rom, coinvolgere i Rom nella progettazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle strategie per l’uguaglianza e l’inclusione dei Rom, migliorare la definizione degli obiettivi, la raccolta dei dati, il monitoraggio e la rendicontazione, e far sì che le politiche di portata generale tengano maggiormente conto dell’uguaglianza e dell’inclusione dei Rom. Nella definizione delle misure, occorre prestare particolare attenzione alla prospettiva di genere. |
(11) |
La presente raccomandazione si basa altresì su diverse conclusioni formulate in precedenza nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 e del 12 febbraio 2019, nelle conclusioni del Consiglio dell’8 dicembre 2016 e nelle relazioni annuali della Commissione a partire dal 2013. |
(12) |
Sulla scia del «quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto che comprende la presente proposta di raccomandazione e la comunicazione «Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom» («comunicazione del 7 ottobre 2020»). Quest’ultima definisce obiettivi a livello dell’UE nonché, ove opportuno, traguardi e impegni minimi per tutti gli Stati membri, che possono essere integrati da sforzi nazionali aggiuntivi e dal sostegno dell’Unione in funzione del contesto nazionale e delle dimensioni della popolazione Rom. Secondo dati recenti, sei europei su dieci ritengono tuttora che la discriminazione contro i Rom sia diffusa nel loro paese, mentre più di sei europei su dieci concordano sul fatto che la società potrebbe trarre vantaggio da una migliore integrazione dei Rom (5). L’obiettivo generale è contribuire a promuovere l’uguaglianza e combattere l’esclusione dei Rom, con la loro partecipazione attiva. |
(13) |
Durante la pandemia di COVID-19 le comunità Rom escluse e svantaggiate sono state esposte a gravi effetti negativi sulla salute e sul piano socioeconomico, il che rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze esistenti e il rischio di povertà ed esclusione sociale. La presente raccomandazione invita a ridurre le disuguaglianze strutturali a cui i Rom sono esposti affrontando, ove opportuno, l’accesso limitato dei Rom all’acqua potabile, alle infrastrutture sanitarie e ai servizi sanitari, compresi i servizi di vaccinazione, e la mancanza di strutture e di competenze digitali che consentirebbero ai Rom la partecipazione attiva alla società, compresa l’istruzione a distanza, come pure eliminando gli elevati livelli di precarietà economica, il sovraffollamento abitativo, gli insediamenti o i campi segregati. |
(14) |
Nel contesto attuale, con un incremento del populismo e del razzismo all’interno dell’Unione (6), è necessario concentrarsi sulla lotta alla discriminazione e sulla prevenzione della stessa anche affrontando l’antiziganismo, che è una causa fondamentale di discriminazione ed esclusione che inasprisce tali fenomeni. Il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 del 18 settembre 2020 definisce pertanto una serie di azioni concrete per combattere il razzismo. L’antiziganismo è una forma di razzismo insolitamente diffusa (7) che trae origine dal modo in cui la società in generale vede e tratta coloro che sono considerati come «zingari» in un processo storico di «alterizzazione» (8) fondato su stereotipi e atteggiamenti negativi che a volte possono essere non intenzionali o inconsci (9). Dal 2005 il Parlamento europeo utilizza il termine antiziganismo nelle sue relazioni e risoluzioni del 28 aprile 2005, 15 aprile 2015, 25 ottobre 2017 e 12 febbraio 2019. Diverse organizzazioni internazionali e della società civile hanno riconosciuto il fenomeno, noto anche come razzismo anti Rom, fobia dei Rom e antiziganismo. Nelle conclusioni dell’8 dicembre 2016 il Consiglio ha affermato la necessità di «lottare contro tutte le forme di razzismo nei confronti dei Rom, a volte definite antiziganismo, dal momento che è una causa profonda della loro esclusione sociale e discriminazione». L’8 ottobre 2020 l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) ha adottato una definizione giuridicamente non vincolante (10) di antiziganismo/discriminazione contro i Rom. |
(15) |
Riferendosi alla popolazione Rom, è importante prendere atto delle esigenze e delle vulnerabilità specifiche di determinati gruppi (11), tra cui le donne, i giovani, i bambini, le persone LGBTI, gli anziani, le persone con disabilità, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi e coloro che si spostano all’interno dell’UE. La presente raccomandazione, pertanto, tiene conto dell’importanza che riveste la lotta alle discriminazioni multiple (12). Propone misure per proteggere meglio e includere i minori Rom, che sono particolarmente esposti alla discriminazione e alla segregazione. In linea con le conclusioni del Consiglio dell’8 dicembre 2016, intende inoltre favorire la creazione di opportunità e la messa a frutto del potenziale inespresso dei giovani Rom, aumentando la loro partecipazione attiva a misure e programmi rivolti ai giovani come quelli illustrati nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione». |
(16) |
Nel riconoscimento della diversità che contraddistingue le varie comunità Rom, il termine «Rom» è usato con un significato generico per fare riferimento a una serie di gruppi diversi, tra cui Rom, Sinti, Kale, Gypsies, Romanichel, Boyash/Rudari. Il termine comprende anche gruppi quali Ashkali, Egiziani, gruppi orientali (compresi Dom, Lom, Rom e Abdal), i gruppi itineranti, gli Yenish e le popolazioni designate col concetto amministrativo di «Gens du voyage», nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi. |
(17) |
Nel contesto della mobilità all’interno dell’Unione, è necessario rispettare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e le condizioni per il suo esercizio. Tra tali condizioni figurano il possesso di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel contempo occorre impegnarsi per migliorare le condizioni di vita dei Rom e adottare misure volte a promuoverne l’inclusione economica e sociale negli Stati membri di origine e negli Stati membri di residenza. |
(18) |
Pur riconoscendo che gli Stati membri dovrebbero scegliere i propri metodi di monitoraggio, compresi metodi adeguati per la raccolta dei dati e tenendo conto del fatto che la raccolta di informazioni relative all’origine etnica è un argomento sensibile e non è possibile in alcuni Stati membri, la presente raccomandazione sottolinea l’importanza della raccolta di dati quale contesto di base necessario per la progettazione di misure che migliorino in modo effettivo la situazione della popolazione Rom, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e degli orientamenti del 2018 per il miglioramento della raccolta e dell’utilizzo dei dati sulla parità, pubblicati dal sottogruppo sui dati sulla parità facente capo al gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l’uguaglianza e la diversità (15). La presente raccomandazione riconosce inoltre l’importanza degli indicatori come metodo di monitoraggio. La comunicazione del 7 ottobre 2020 spiega che gli Stati membri possono scegliere gli indicatori da un portafoglio di indicatori per misurare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, definiti di concerto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dalla Commissione e dagli Stati membri. |
(19) |
La presente raccomandazione è esplicitamente incentrata su misure volte a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom senza l’intenzione di escludere altri gruppi svantaggiati. Le misure dovrebbero fondarsi sugli stessi principi che sono applicati in situazioni analoghe. A tale riguardo, continuano a valere i principi di base comuni per l’inclusione dei Rom (16). Le misure dovrebbero inoltre integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom sia nelle iniziative politiche dell’Unione che in quelle nazionali, prestando particolare attenzione all’intersezionalità e alla dimensione di genere. La comunicazione del 7 ottobre 2020 fornisce ulteriori orientamenti sulla pianificazione e l’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom. |
(20) |
Uno degli scopi della presente raccomandazione è confermare l’impegno a lungo termine per conseguire gli obiettivi condivisi in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e fornire orientamenti rinnovati e rafforzati stabilendo misure che gli Stati membri possono adottare per conseguire tali obiettivi. |
(21) |
La presente raccomandazione rispetta pienamente il principio di sussidiarietà e la responsabilità primaria degli Stati membri in questo settore. Lascia impregiudicati i principi del diritto procedurale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. Dovrebbe essere applicato un approccio comune ma differenziato tenendo debitamente conto delle circostanze nazionali, quali il numero e la percentuale di Rom rispetto alla popolazione totale, il contesto economico generale, le caratteristiche specifiche delle popolazioni di riferimento all’interno di ciascuno Stato membro, nonché la possibilità di definire politiche rivolte a un determinato gruppo etnico. Le impostazioni nazionali e le misure pertinenti volte a promuovere l’inclusione, l’uguaglianza e la partecipazione dei Rom dovrebbero essere adeguate e selezionate conformemente alle circostanze e alle esigenze specifiche sul campo, che includono la necessità di rivolgersi ai gruppi svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio. Le misure generali dovrebbero essere progettate per garantire che i Rom siano effettivamente raggiunti. |
(22) |
Un quadro strategico nazionale per i Rom si riferisce a strategie nazionali per i Rom e/o a insiemi integrati di misure di intervento in un contesto socioeconomico più ampio, che siano pertinenti per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, |
RACCOMANDA QUANTO SEGUE:
1. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare quadri strategici nazionali per i Rom nell’ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale con l’obiettivo di migliorare la situazione dei Rom, e comunicarli alla Commissione europea, preferibilmente entro settembre 2021. In conformità del diritto nazionale e dell’Unione, delle risorse disponibili e delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, esaminare la pertinenza, rispetto al contesto nazionale, delle misure illustrate nella presente raccomandazione e attuarle in modo proporzionato e selettivo, in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi. Nel quadro della valutazione di tale pertinenza, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di aderire a impegni volontari minimi e, in funzione del contesto nazionale, di approvare eventuali sforzi aggiuntivi, come previsto nella comunicazione. |
Obiettivi orizzontali: uguaglianza, inclusione e partecipazione
2. |
Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per adottare e attuare misure volte a promuovere l’uguaglianza e a prevenire e combattere efficacemente la discriminazione, l’antiziganismo e l’esclusione sociale ed economica, nonché le loro cause profonde. Tali sforzi dovrebbero includere misure quali quelle volte a:
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3. |
Gli Stati membri dovrebbero combattere il tasso di rischio di povertà estremamente elevato e la deprivazione materiale e sociale tra la popolazione Rom, al fine di fornire un sostegno efficace all’uguaglianza, all’inclusione, e alla partecipazione dei Rom. Essi dovrebbero, se del caso, adottare un approccio integrato che si concentri su tutti i settori di intervento pertinenti. Tali sforzi potrebbero essere realizzati mediante misure quali quelle volte a:
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4. |
Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, rafforzare la partecipazione costruttiva e la consultazione dei Rom, compresi donne, bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, per fornire un sostegno efficace all’uguaglianza e alla non discriminazione dei Rom. Ciò dovrebbe includere misure quali quelle volte a:
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Obiettivi settoriali
Accesso a un’istruzione generale inclusiva di qualità
5. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i Rom abbiano un accesso equo e siano in grado di partecipare a tutte le forme e fasi dell’istruzione, dall’educazione e cura della prima infanzia fino all’istruzione terziaria, compresa l’istruzione della seconda opportunità, l’istruzione per gli adulti e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. |
6. |
Gli Stati membri dovrebbero migliorare la parità di accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per gli alunni Rom, compreso mediante misure quali quelle volte a:
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7. |
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per superare tutte le discriminazioni, le disuguaglianze e gli svantaggi in termini di opportunità, risultati e livelli raggiunti nel settore dell’istruzione, anche, se del caso, mediante misure quali quelle volte a:
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Accesso a un’occupazione sostenibile e di qualità
8. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’effettiva parità di accesso dei Rom, in particolare dei giovani Rom, a un’occupazione sostenibile e di qualità, anche, se del caso, attraverso misure quali quelle volte a:
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Assistenza sanitaria e accesso a servizi sanitari e sociali di qualità
9. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso equo e senza ostacoli a servizi sanitari e sociali di qualità, soprattutto per i gruppi più a rischio o che vivono in località emarginate o remote, se del caso attraverso misure quali quelle volte a:
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Accesso a un adeguato alloggio desegregato e ai servizi essenziali
10. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento della popolazione Rom nell’accesso ad alloggi adeguati e desegregati e a servizi essenziali, anche attraverso misure quali quelle volte a:
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Partenariati e capacità istituzionali
Coinvolgere e sostenere i punti di contatto nazionali per i Rom
11. |
Gli Stati membri dovrebbero dotare i punti di contatto nazionali per i Rom, nella misura adeguata e necessaria, di risorse, personale e autorità istituzionale, nonché conferire loro le competenze per coordinare e monitorare efficacemente le politiche nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, anche a livello locale. |
12. |
Gli Stati membri dovrebbero mettere in grado i punti di contatto nazionali per i Rom di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e revisione dei quadri strategici nazionali per i Rom e dei piani d’azione locali attraverso i processi delle piattaforme nazionali riformate per i Rom. |
13. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i punti di contatto nazionali per i Rom siano coinvolti nell’elaborazione delle politiche di inclusione sociale e dei servizi universali, al fine di adeguarli maggiormente ai Rom e accrescerne il raggio d’azione, anche, se del caso, nel processo decisionale relativo alla programmazione e al monitoraggio dei fondi dell’Unione. |
Coinvolgimento degli organismi per la promozione della parità di trattamento
14. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere, all’interno dei rispettivi quadri giuridici nazionali, gli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità») affinché possano, nell’ambito dei loro rispettivi mandati, funzionare in modo efficace e indipendente e collaborare con tutti i soggetti interessati, compresi i punti di contatto nazionali per i Rom, le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile e il settore privato. Tale sostegno dovrebbe, se del caso, consentire agli organismi per la parità di:
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15. |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di essere strettamente coinvolti nell’elaborazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom e nei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione, se del caso, in particolare:
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Mobilitare i portatori di interessi locali e regionali
16. |
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità regionali e locali e la società civile locale nella progettazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali, ove opportuno. |
17. |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità regionali e locali, nell’ambito delle rispettive competenze, a elaborare o aggiornare i loro piani d’azione o di desegregazione locali o i quadri strategici nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom. Tali piani locali quadri strategici dovrebbero, per quanto possibile, comprendere misure, valori e parametri di riferimento, obiettivi misurabili e l’assegnazione di fondi. |
18. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le autorità centrali e quelle locali nella pianificazione e nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom, al fine di garantire l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi, e per migliorare l’erogazione dei fondi dell’Unione a livello locale. |
19. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’inclusività e la diversità attraverso misure adeguate quali azioni positive per garantire ai Rom parità di accesso all’occupazione nelle istituzioni pubbliche a livello locale e regionale. |
20. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la responsabilizzazione e riconoscere la rappresentanza delle donne e degli uomini Rom a livello locale. |
Cooperazione con la società civile
21. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’innovazione sociale, il partenariato e la cooperazione tra le autorità pubbliche e la società civile Rom e pro-Rom. |
22. |
Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle piattaforme nazionali per i Rom o di altri canali di cooperazione e dialogo negli Stati membri per coinvolgere la società civile Rom e pro-Rom e altri portatori di interessi, in modo trasparente e inclusivo, nell’elaborazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali e piani d’azione locali. |
23. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere la società civile nel riferire sui reati generati dall’odio e sull’incitamento all’odio nonché sugli altri reati commessi nei confronti dei Rom e ad assicurarne il monitoraggio, e dovrebbero assistere le vittime nel denunciare i reati generati dall’odio e l’incitamento all’odio. |
24. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire finanziamenti a sostegno della pluralità e dell’indipendenza della società civile Rom e pro-Rom, comprese le organizzazioni giovanili Rom, consentendo loro in tal modo di riferire e monitorare i quadri strategici nazionali per i Rom, in qualità di organizzazioni indipendenti di controllo, e di mantenere la loro capacità amministrativa. |
25. |
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere la società civile e le comunità Rom nell’intero ciclo dei programmi dei fondi dell’Unione, a livello nazionale, regionale e locale, anche in qualità di membri dei pertinenti comitati di controllo dei fondi dell’Unione. |
26. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di capacità e l’attitudine alla leadership nella società civile Rom, comprese le organizzazioni giovanili, al fine di consentire agli organismi e alle organizzazioni interessati di partecipare a tutte le fasi del ciclo politico e della vita pubblica in generale. |
27. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere attività intersettoriali e alleanze più ampie per l’uguaglianza e l’inclusione, coinvolgendo il governo, la società civile, le imprese e l’industria, nonché il mondo accademico e della ricerca. Ciò potrebbe condurre ad azioni congiunte tra entità che promuovono la parità di genere, lottano contro il razzismo, la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, la xenofobia e l’intolleranza connessa a questi fenomeni o che operano a favore dei diritti dei minori, degli anziani, delle persone LGBTI, delle persone con disabilità, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri migranti e degli apolidi. |
Cooperazione transnazionale
28. |
Gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione e l’apprendimento tra pari in merito alle modalità più efficaci per integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom nell’attuazione di tutte le principali iniziative dell’Unione pertinenti. |
29. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom e la piattaforma europea per i Rom. |
30. |
Alcuni cittadini Rom che si spostano all’interno dell’UE e si stabiliscono in Stati membri diversi dal loro Stato membro di origine o vi soggiornano temporaneamente, anche al fine di cogliere opportunità di lavoro stagionali o a breve termine, si trovano in situazioni di vulnerabilità. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’istituzione di forme adeguate di cooperazione transnazionale a livello nazionale, regionale o locale, compresi progetti e accordi bilaterali o multilaterali, e la partecipazione attiva alle stesse, nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e del diritto nazionale in vigore. Ciò potrebbe includere, ad esempio la cooperazione sulle questioni connesse all’accesso all’istruzione dei bambini Rom, allo loro esperienza e ai loro risultati in materia, nonché riguardo a esigenze e sfide a livello comunale. Tale cooperazione dovrebbe prevedere la partecipazione degli stessi Rom. |
Finanziamenti
31. |
Gli Stati membri — in particolare quelli che si trovano ad affrontare sfide maggiori in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e/o in cui vivono comunità Rom di grandi dimensioni — dovrebbero utilizzare appieno e in modo ottimale i fondi generali e mirati dell’Unione e i fondi nazionali pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom (23), includendo eventualmente la selezione di obiettivi specifici per promuovere l’integrazione socioeconomica dei gruppi svantaggiati e delle comunità emarginate, come i Rom, e dovrebbero garantire un coordinamento efficace tra le pertinenti fonti di finanziamento nazionali e dell’Unione per l’uguaglianza e l’inclusione socioeconomica dei Rom. |
32. |
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la partecipazione delle autorità regionali, locali, comunali e di altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e degli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, delle organizzazioni non governative e degli organismi competenti per promuovere l’inclusione sociale, i diritti fondamentali e la non discriminazione in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi dell’Unione, compresa la partecipazione ai comitati di sorveglianza. |
33. |
Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse nazionali adeguate all’attuazione delle misure politiche proposte dal quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom e dai quadri strategici nazionali, garantendo che tali risorse rispecchino le reali esigenze delle comunità Rom e siano proporzionate rispetto alle loro dimensioni e alle sfide cui devono far fronte. |
34. |
I piani nazionali per la ripresa e la resilienza (24) dovrebbero prendere in considerazione e promuovere i diritti e le pari opportunità di tutti e favorire l’inclusione dei gruppi svantaggiati, compresi i Rom e le altre persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. |
35. |
Gli Stati membri dovrebbero migliorare l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi o delle riforme strutturali dell’Unione per l’inclusione socioeconomica delle minoranze, ad esempio chiedendo assistenza tecnica nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali. |
36. |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di fondi nazionali e dell’Unione per sviluppare le capacità e consentire scambi di buone prassi tra le autorità a livello centrale e locale e le organizzazioni della società civile, in modo che tali autorità e organizzazioni possano contribuire all’attuazione di misure volte a combattere la discriminazione dei Rom accelerando l’uguaglianza e l’inclusione, anche combattendo la segregazione e promuovendo la partecipazione dei Rom. |
37. |
Gli Stati membri dovrebbero far fronte alle esigenze di finanziamento a livello locale, comprese quelle delle aree urbane, se del caso, al fine di favorire i Rom che hanno si spostano all’interno dell’UE, fornendo tra l’altro formazione linguistica, educazione e cura della prima infanzia di qualità, scolarizzazione, servizi pubblici per l’impiego, operatori sociali, mediatori ecc. |
Monitoraggio e relazioni sui quadri strategici nazionali per i Rom
38. |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare l’attuazione dei quadri strategici nazionali utilizzando, se del caso, il portafoglio di indicatori sviluppati dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), dai punti di contatto nazionali per i Rom, dagli istituti nazionali di statistica e dalla Commissione nell’ambito del gruppo di lavoro sugli indicatori per l’integrazione dei Rom e l’elaborazione di relazioni al riguardo, coordinato dall’Agenzia (25). Gli Stati membri possono anche utilizzare indicatori nazionali, in funzione dell’evoluzione dei loro quadri giuridici e approcci strategici nazionali e della situazione dei Rom sul loro territorio. |
39. |
Alla luce degli obiettivi e dei traguardi principali dell’Unione enunciati nella comunicazione, gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, inserire nei quadri strategici nazionali per i Rom obiettivi nazionali quantitativi e/o qualitativi adeguati alle circostanze nazionali e alle opzioni disponibili in materia di raccolta di dati sull’uguaglianza, che possono includere, ad esempio, dati disaggregati per origine etnica o dati indiretti pertinenti di tipo sociodemografico, o una combinazione dei due. |
40. |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le eventuali misure adottate in conformità della presente raccomandazione entro giugno 2023. Gli Stati membri dovrebbero riferire successivamente alla Commissione, ogni due anni, in merito alle misure nuove e in corso, precisando i progressi compiuti in ciascun settore tematico ai fini dell’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom. Le relazioni degli Stati membri costituiranno la base delle relazioni biennali e di valutazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom. |
41. |
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la piena divulgazione al pubblico delle relazioni nazionali sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom al fine di aumentare la trasparenza e consentire di trarre insegnamenti dalle politiche attuate, e fare in modo, se del caso, che la strategia nazionale e le relazioni di attuazione definitive siano discusse nei parlamenti nazionali. |
42. |
L’Agenzia dovrebbe svolgere un’indagine periodica sui Rom per gli anni 2020, nel 2024 e nel 2028, così da fornire i dati necessari per i risultati di riferimento, di medio termine e finali, tenendo conto di eventuali cambiamenti nella situazione dei Rom. L’Agenzia dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per raccogliere dati pertinenti in materia di uguaglianza, sostenere la Commissione nel monitoraggio e nell’analisi e fornire assistenza ai punti di contatto nazionali per i Rom per elaborare relazioni, con l’assistenza del gruppo di lavoro sugli indicatori per l’integrazione dei Rom e l’elaborazione di relazioni al riguardo. |
INVITA LA COMMISSIONE:
43. |
a garantire che le informazioni fornite dagli Stati membri fungano da base per l’elaborazione delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom; |
44. |
a continuare a compiere sforzi per integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom nella progettazione e nell’attuazione di tutte le principali iniziative della Commissione pertinenti e anche a continuare a monitorare le politiche in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom nell’ambito del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali; |
45. |
a continuare a promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom, la piattaforma europea per i Rom, l’azione preparatoria del Parlamento europeo per il monitoraggio da parte della società civile e la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet).
La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(2) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
(3) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
(5) Speciale Eurobarometro 493, «Discrimination in the EU» (primi risultati pubblicati nel settembre 2019).
(6) Widespread racism continues to plague Europe (Un razzismo diffuso continua a rappresentare una piaga per l’Europa), Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 20 giugno 2019; pubblicazione basata sulla relazione sui diritti fondamentali 2019, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 6 giugno 2019.
(7) General Policy Recommendation no 3 on the fight against racism and intolerance against Roma/Gypsies (Raccomandazione di politica generale n. 3 relativa alla lotta al razzismo e all’intolleranza contro i Rom/gli zigani) della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), adottata il 6 marzo 1998. Nel preambolo della raccomandazione di politica generale n. 13 sulla lotta all’antiziganismo e alla discriminazione contro i Rom viene ribadito che «l’antiziganismo è una forma di razzismo particolarmente persistente, violenta, ricorrente e comune».
(8) Alleanza contro l’antiziganismo, documento di riferimento del 2017. Tratto dalla pagina https://www.antigypsyism.eu/?page_id=17
(9) Gruppo ad alto livello dell’UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, documento conclusivo del novembre 2018. «Antigypsyism: Increasing its recognition to better Understand and address its Manifestations» (Antiziganismo: riconoscerlo maggiormente per comprenderne meglio le manifestazioni e affrontarle).
(10) https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination
(11) Ciò si applica a vari contesti, come esempio alla tratta di esseri umani, le cui vittime sono principalmente donne e minori Rom.
(12) L’espressione «discriminazione multipla» è utilizzata come nozione generale per tutti i casi di discriminazione fondata su diversi motivi e si manifesta in due modi possibili: la «discriminazione additiva», che si basa su diversi motivi di discriminazione che operano separatamente, e la «discriminazione intersezionale», in cui due o più motivi di discriminazione operano e interagiscono tra loro in modo da essere indissociabili o inestricabili. Cfr. «La lotta alla discriminazione multipla: prassi, politiche e leggi. Relazione della Commissione europea» (2007); «Multiple Discrimination in EU Law: Opportunities for Legal Responses to Intersectional Gender Discrimination. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality» (Discriminazione multipla nel diritto dell’Unione: opportunità di risposte giuridiche alla discriminazione di genere intersettoriale. Rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere), Commissione europea (2009).
(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15) Guidelines on improving the collection and use of equality data (Orientamenti per il miglioramento della raccolta e dell’utilizzo dei dati sulla parità) (2018). La Corte dei conti europea ha raccomandato lo sviluppo di metodologie adeguate per raccogliere dati pertinenti sull’inclusione dei Rom in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le iniziative politiche dell’UE e il sostegno finanziario a favore dell’integrazione dei Rom, nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo. Relazione speciale n. 14/2016.
(16) I principi di base comuni sono stati discussi durante la prima piattaforma europea per l’inclusione dei Rom nell’aprile 2009 e approvati dal Consiglio EPSCO l’8 giugno 2009 in conclusioni che invitano gli Stati membri a tenere conto, se del caso, dei principi di base comuni nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche. Conclusioni del Consiglio EPSCO sull’inclusione dei Rom (8 giugno 2009).
(17) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(18) La discriminazione sistemica o strutturale è considerata presente nelle disuguaglianze derivanti dalla legislazione, dalle politiche e dalle prassi, non intenzionalmente ma a causa di una serie di fattori istituzionali nell’elaborazione, nell’attuazione e nella revisione della legislazione, delle politiche e delle prassi. «Roma and Traveller Inclusion: Towards a new EU framework, Learning from the work of equality bodies» (Inclusione di Rom e Traveller: verso un nuovo quadro dell’UE traendo insegnamento dal lavoro degli organismi per la parità), «Equinet Perspective», giugno 2020.
(19) Cittadini dell’UE di etnia Rom che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea.
(20) Roma women in nine EU Member States (Le donne Rom in nove Stati membri dell’UE) (2019), relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali che descrive le sfide cui devono far fronte le donne e le ragazze Rom.
(21) Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(22) Cfr. articolo 16, in combinato disposto con il considerando 31, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(23) Cfr., in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, punti v) e viii), della proposta relativa al FSE+ per gli anni 2021-2027.
(24) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(25) Allegato 2 della comunicazione del 7 ottobre 2020 e Quadro di monitoraggio per un quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom — Obiettivi e indicatori.