Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1344

Decisione (UE) 2021/1344 della Commissione del 9 agosto 2021 che stabilisce i criteri per definire il periodo durante il quale alle persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza può essere vietato l'accesso ai locali della Commissione

C/2021/6044

GU L 292 del 16.8.2021, pp. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1344/oj

16.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/27


DECISIONE (UE) 2021/1344 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2021

che stabilisce i criteri per definire il periodo durante il quale alle persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza può essere vietato l'accesso ai locali della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione deve poter operare in un ambiente sicuro. A tal fine, è necessario un approccio coerente e integrato in materia di sicurezza, che garantisca livelli adeguati di protezione delle persone, delle risorse e delle informazioni che siano commisurati ai rischi identificati e una sicurezza efficiente e tempestiva. La Commissione deve affrontare minacce e sfide gravi per la sicurezza, provenienti in particolare dal terrorismo e dallo spionaggio politico e commerciale.

(2)

Al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni, la Commissione, in particolare la direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza, adotta misure ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/443 che si applicano a tutti i servizi della Commissione e in tutti i locali della Commissione. Tali misure comprendono misure limitate nei confronti di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza, tra cui il divieto di accesso ai locali della Commissione per un determinato periodo di tempo, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione.

(3)

Il personale della Commissione debitamente incaricato a norma degli articoli 5 e 12 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 dovrebbe, nel decidere in merito al divieto di accesso ai locali della Commissione da adottare nei confronti di una o più persone qualora, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della decisione, si ritenga che essa o esse rappresentino una minaccia per la sicurezza della Commissione, valutare tale minaccia caso per caso, tenendo conto delle pertinenti circostanze individuali.

(4)

Il divieto di accesso può applicarsi a uno, ad alcuni o a tutti i locali della Commissione.

(5)

Il periodo di validità del divieto dovrebbe riflettere la probabilità, la gravità e la durata della minaccia.

(6)

La presente decisione non si applica ai divieti di accesso ai locali della Commissione adottati nell'ambito di un procedimento di sospensione a norma dell'articolo 23 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari.

(7)

La presente decisione non si applica al personale della Commissione che lavora nelle delegazioni dell'Unione, che dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna.

(8)

Conformemente al regolamento interno, il membro della Commissione responsabile della sicurezza è stato autorizzato, con la decisione C(2016)2797 della Commissione (2), a stabilire norme di attuazione che definiscano i criteri necessari per determinare i periodi di tempo applicabili ai divieti di accesso ai locali della Commissione a norma dell'articolo 12 della decisione (UE, Euratom) 2015/443. Con la decisione C(2021)2684 della Commissione (3), tale competenza è stata a sua volta delegata al direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza.

(9)

Le misure di sicurezza di cui alla presente decisione dovrebbero essere conformi ai principi di sicurezza della Commissione di cui all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 e rispettare in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce i criteri per definire il periodo di tempo durante il quale alle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza può essere vietato l'accesso ai locali della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2015/443.

2.   La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e in tutti i locali della Commissione. Il personale della Commissione che lavora nelle delegazioni dell'Unione è soggetto alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna (4).

3.   La presente decisione non si applica ai procedimenti di sospensione a norma dell'articolo 23 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (5).

Articolo 2

Ambito di applicazione del divieto di accesso

1.   Il divieto di accesso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può applicarsi a uno, ad alcuni o a tutti i locali della Commissione.

2.   Se la Commissione condivide i locali con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE, la Commissione comunica a questi ultimi la decisione di vietare l'accesso alle parti dei locali di pertinenza della Commissione.

Articolo 3

Periodo di validità del divieto di accesso

1.   Il periodo di validità del divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riflette la durata, la probabilità e la gravità stimate della minaccia per la sicurezza.

2.   I criteri per valutare la gravità della minaccia per la sicurezza comprendono:

a)

l'entità dei danni che la minaccia potrebbe causare per la vita, l'integrità fisica, il benessere o la salute delle persone e i potenziali danni alle risorse e alle informazioni;

b)

il fatto che la minaccia sia legata al compimento di un reato;

c)

il fatto che la minaccia dipenda da negligenza, negligenza grave o dolo;

d)

il fatto che il comportamento della persona che costituisce la minaccia sia violento, aggressivo o reiterato;

e)

l'entità delle potenziali perdite finanziarie per la Commissione;

f)

l'entità dei potenziali danni all'immagine della Commissione.

3.   Se la durata della minaccia non può essere stimata con sufficiente precisione e se la minaccia è molto grave, alla persona che costituisce la minaccia può essere vietato l'accesso fino a nuova comunicazione. Ciò vale, in particolare, quando la minaccia presenta una delle seguenti caratteristiche:

a)

comporta un coinvolgimento in reti e attività terroristiche o di spionaggio;

b)

può comportare perdite di vite umane, gravi lesioni o danni personali, ingenti danni materiali, compromissione di informazioni sensibili o riservate o perturbazione dei sistemi informatici o delle capacità operative essenziali della Commissione;

c)

consiste in comportamenti violenti, aggressivi o reiterati che hanno l'effetto di perturbare gravemente il funzionamento dei servizi della Commissione.

Articolo 4

Riesame dei divieti di accesso

La Commissione procede al riesame delle eventuali decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2015/443 su richiesta della persona interessata, a condizione che quest'ultima apporti nuovi elementi sostanziali che giustifichino il riesame del divieto di accesso. La Commissione effettuerà tale riesame sulla base dei criteri utilizzati per adottare il divieto di accesso iniziale.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2021

Per la Commissione

Gertrud INGESTAD

Direttrice generale

Direzione generale Risorse umane e sicurezza


(1)   GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(2)  Decisione C(2016)2797 della Commissione, del 4 maggio 2016, relativa alla delega di poteri in materia di sicurezza.

(3)  Decisione C(2021)2684 della Commissione, del 13 aprile 2021, che concede una subdelega dei poteri concessi con la decisione C(2016)2797 della Commissione relativa alla delega di poteri in materia di sicurezza.

(4)  Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 settembre 2017, relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna ADMIN(2017) 10 (GU C 126 del 10.4.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385).


Top