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Document 32021D1208

Decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio del 19 luglio 2021 recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

ST/9399/2021/REV/1

GU L 261 del 22.7.2021, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1208/oj

22.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/54


DECISIONE (UE) 2021/1208 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2021

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è giunto a termine il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) sono state trasferite all’Unione il 24 luglio 2002.

(2)

Conformemente al protocollo (n. 37), il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio e denominato «CECA in liquidazione» e, a liquidazione conclusa, «patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

(3)

Il protocollo (n. 37) dispone inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio» (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo (n. 37) e degli atti in virtù di esso adottati.

(4)

Il 1o febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE (2) che stabilisce le regole di attuazione del protocollo (n. 37).

(5)

Le entrate assegnate per il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio stanno diminuendo rapidamente a causa di un contesto caratterizzato da bassi tassi d’interesse. Ciò sta determinando una situazione in cui potrebbe non essere raggiunta la dotazione finanziaria critica minima disponibile per organizzare un invito annuale a presentare proposte per il programma di ricerca del FRCA («programma»). Per organizzare un invito è necessaria una dotazione finanziaria critica minima, affinché il programma offra un sostegno significativo a progetti validi di ricerca collaborativa dotati della massa critica e del valore aggiunto dell’Unione per migliorare la sostenibilità, la competitività, la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro e ridurre l’impatto ambientale nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio.

(6)

Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell’acciaio, al fine di ottenere entro il 2030 una produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero. A tale scopo, la Commissione si è impegnata a esaminare la possibilità di utilizzare parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell’ambito della CECA.

(7)

Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul piano di investimenti del Green Deal europeo la Commissione ha ritenuto che, per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, la revisione delle basi giuridiche dell’FRCA fosse considerata necessaria per consentire l’utilizzo del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA.

(8)

È opportuno consentire la vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell’acciaio, a condizione di conservare riserve atte a garantire i limitati obblighi rimanenti che derivano da impegni imprevedibili e che una parte ragionevole del patrimonio, che non è più necessaria per garantire tali obblighi, sia investita per generare entrate.

(9)

La vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio dell’FRCA potrebbe rendersi necessaria per fornire all’FRCA una dotazione annua di 111 milioni di EUR fino al 2027. Tale dotazione sarà utilizzata come segue: 40 milioni di EUR all’anno finanzieranno la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell’acciaio e i restanti 71 milioni di EUR finanzieranno tecnologie innovative che consentono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE. La possibilità di vendere una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio dell’FRCA è limitata al finanziamento di dotazioni annue per gli esercizi finanziari 2021-2027.

(10)

È opportuno pertanto finanziare l’FRCA non solo con le entrate nette provenienti dagli investimenti, ma anche, ove necessario, con le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio dell’FRCA, per un importo massimo pari a quello previsto per il periodo 2021-2027.

(11)

È opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono la procedura per l’adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio e quelle che stabiliscono la procedura per l’adozione di orientamenti tecnici pluriennali per il programma, perché oggetto dell’articolo 2, paragrafo 2, del protocollo (n. 37) e, di conseguenza, ridondanti.

(12)

Il meccanismo di perequazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE dovrebbe essere abolito trattandosi di uno strumento obsoleto.

(13)

È opportuno inserire un nuovo paragrafo all’articolo 1 della decisione 2003/76/CE, al fine di consentire la cancellazione dei crediti sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 101, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario»).

(14)

La decisione 2003/76/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/76/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   La Commissione rinuncia ai crediti, anche prima di aver esaurito tutti i suddetti mezzi di tutela, nei seguenti casi:

a)

quando il costo prevedibile del recupero eccede l’importo del credito e la rinuncia non causa un danno d’immagine all’Unione;

b)

quando il credito non è recuperabile, a motivo dell’insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza;

c)

quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per il Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio di 111 milioni di EUR fino all’esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio, vale a dire 40 milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tali settori e 71 milioni di EUR per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta che consentono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all’articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all’esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato.

2.   La dotazione annua di 111 milioni di EUR è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, se tali entrate sono insufficienti, dalla vendita di parte del patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Le operazioni di liquidazione di cui all’articolo 1, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all’articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell’Unione, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell’articolo 318 TFUE e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”).

2.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel regolamento finanziario.

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all’articolo 2 e le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

5)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

6)

l’allegato è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODGORŠEK


(1)  Approvazione del 7 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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