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Document 32021D0960

Decisione di esecuzione (UE) 2021/960 della Commissione del 30 aprile 2021 che istituisce l’Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC») [notificata con il numero C(2021) 2923] (Testo rilevante ai fini del SEE) (I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, lituana, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

C/2021/2923

GU L 212 del 15.6.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/960/oj

15.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 212/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/960 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2021

che istituisce l’Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»)

[notificata con il numero C(2021) 2923]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, lituana, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Cechia, Italia, Lituania e Ungheria hanno chiesto alla Commissione di istituire l’Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»). Germania e Bulgaria hanno reso nota la loro decisione di partecipare a ELI ERIC in un primo tempo in qualità di osservatori. I suddetti Stati hanno scelto la Repubblica ceca come Stato membro ospitante di ELI ERIC.

(2)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituita l’Infrastruttura di luce estrema — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («The Extreme Light Infrastructure ERIC», comunemente «ELI ERIC»).

2.   Gli elementi essenziali dello statuto di ELI ERIC figurano nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania e l’Ungheria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ELI ERIC

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita un’infrastruttura europea di ricerca ubicata in un unico sito con impianti operativi in vari Stati membri di ELI ERIC, sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (1), denominata «The Extreme Light Infrastructure ERIC» e comunemente denominata «ELI ERIC».

Articolo 2

COMPITI E ATTIVITÀ

1.   ELI ERIC gestisce gli impianti laser ad alta potenza di cui alla descrizione scientifica e tecnica (allegato I) (gli «IMPIANTI ELI») in qualità di un’unica organizzazione integrata, dotata di una governance unificata e di un’unica struttura di gestione. L’assemblea generale di ELI ERIC (l’«assemblea generale») può riconoscere e includere ulteriori IMPIANTI ELI in conformità all’articolo 25, paragrafo 9, lettera d).

2.   ELI ERIC gestisce l’accesso degli utenti agli IMPIANTI ELI attraverso un sistema internazionale di valutazione tra pari. Per conseguire i suoi obiettivi ELI ERIC si adopera in particolare per:

a)

sfruttare appieno il potenziale scientifico degli IMPIANTI ELI collaborando strettamente con le comunità di utenti, sviluppando e rendendo disponibile una serie di fonti e strumenti complementari, offrendo agli utenti servizi efficienti e condizioni ottimali e intraprendendo attività di informazione rivolte a potenziali nuovi utenti;

b)

mantenere l’eccellenza e incrementare il valore, la qualità e l’efficacia delle comunità di ricerca dei membri mediante l’accesso internazionale soggetto a valutazione tra pari;

c)

fornire ai membri una piattaforma unica per l’ampliamento delle competenze tecniche coordinando la ricerca e lo sviluppo di tecnologie pertinenti e la formazione congiunta del personale scientifico e tecnico, nonché promuovendo la collaborazione tra centri di ricerca d’eccellenza e con l’industria;

d)

elaborare e attuare una politica e una strategia per l’innovazione, anche in materia di proprietà intellettuale, utilizzo tecnologico e sostegno allo sviluppo industriale;

e)

assicurare l’efficacia della comunicazione interna ed esterna, promuovendo le attività di ELI ERIC e divulgandone i risultati scientifici e tecnici;

f)

svolgere qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi di ELI ERIC.

3.   ELI ERIC opera senza scopo di lucro. ELI ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai suoi compiti principali e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. I dettagli sono esposti nelle REGOLE FINANZIARIE.

Articolo 3

SEDE LEGALE

La sede legale di ELI ERIC è a Dolní Břežany, nella Repubblica ceca.

Articolo 4

DURATA E SCIOGLIMENTO

1.   ELI ERIC è costituito per un periodo iniziale di vent’anni, che può essere prorogato previa decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 25, paragrafo 9, lettera f).

2.   Lo scioglimento di ELI ERIC richiede una decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 25, paragrafo 10, lettera k), ed è comunicato alla Commissione europea a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009. Nella decisione figurano almeno:

a)

il numero di liquidatori e le norme di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di pluralità di liquidatori;

b)

la nomina dei liquidatori e l’indicazione del liquidatore che funge da rappresentante legale di ELI ERIC ai fini dello scioglimento;

c)

i criteri di scioglimento, compreso l’eventuale trasferimento delle attività a un altro soggetto giuridico, e i poteri dei liquidatori.

3.   Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, ELI ERIC ne informa la Commissione.

4.   In caso di estinzione, ELI ERIC resta vincolato a tutti gli obblighi e gli impegni ancora pendenti nei confronti di terzi. La disattivazione e/o il riutilizzo di ciascun IMPIANTO ELI sono presi in carico dal MEMBRO OSPITANTE.

Articolo 5

REGIME DI RESPONSABILITÀ

1.   ELI ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria degli obblighi di ELI ERIC in capo ai MEMBRI è limitata ai rispettivi contributi a ELI ERIC nell’ultimo anno completo di attività.

3.   ELI ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

Articolo 6

POLITICA DI ACCESSO DEGLI UTENTI

1.   ELI ERIC offre agli UTENTI accesso agli IMPIANTI ELI mediante un processo di selezione trasparente fondato su una procedura internazionale di revisione tra pari delle proposte, gestita tramite un punto di ingresso elettronico comune. I criteri di selezione si basano sulla qualità scientifica e sulla fattibilità dell’esperimento. Gli aspetti etici insiti nella valutazione delle proposte o dell’esecuzione dell’accesso dovrebbero essere trattati con il sostegno del comitato consultivo etico di cui all’articolo 29.

2.   Gli UTENTI che chiedono e ottengono l’accesso a servizi tecnici e/o scientifici al di fuori del sistema di selezione basato sulla valutazione tra pari corrispondono il prezzo opportuno dei servizi ricevuti, conformemente alle limitazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

3.   I principi della POLITICA DI ACCESSO DEGLI UTENTI figurano nell’allegato I del presente statuto e sono illustrati nel dettaglio in una politica specifica. Tale politica tiene conto del quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati per quanto riguarda la condivisione tra i MEMBRI dei dati personali degli UTENTI.

Articolo 7

POLITICA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA

1.   ELI ERIC procede periodicamente alla valutazione e al raffronto della qualità delle sue attività scientifiche per mezzo di una valutazione internazionale tra pari, ivi compresa la valutazione periodica del suo impatto nello Spazio europeo di ricerca, nelle regioni che ospitano le sue attività e a livello internazionale.

2.   ELI ERIC garantisce che le attività di ricerca svolte dai suoi UTENTI rispondano ai più elevati standard di qualità e di eccellenza e promuove la formazione e lo scambio di migliori pratiche. Gli aspetti etici dovrebbero essere valutati dal comitato consultivo etico di cui all’articolo 29. ELI ERIC valuta l’impatto e l’efficacia della sua politica di ricerca e della concezione dei suoi programmi, come pure le risorse necessarie a mantenere i suddetti standard.

Articolo 8

POLITICA DI DIVULGAZIONE

1.   I compiti e le attività di ELI ERIC mirano a potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in Europa e nel mondo. A tal fine ELI ERIC conduce in particolare attività di comunicazione e divulgazione, servendosi di varie piattaforme per raggiungere tutti i portatori di interessi pertinenti e il pubblico generale.

2.   ELI ERIC promuove la divulgazione alla comunità della ricerca, all’industria e al pubblico generale delle attività scientifiche, dei risultati, delle pubblicazioni e delle conoscenze tecnico-scientifiche derivanti dal suo operato. Coerentemente con l’articolo 6, che prevede un accesso aperto e concesso sulla base dell’eccellenza scientifica, ELI ERIC persegue anche una politica di accesso aperto agli insiemi di dati e ai metadati FAIR di cui all’articolo 13, nonché alle pubblicazioni scientifiche derivanti da attività di ricerca finanziate con fondi pubblici condotte presso ELI ERIC.

Articolo 9

POLITICA IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1.   Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.   Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra ELI ERIC e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati, ottenuti o sviluppati dagli utenti sono di proprietà di questi ultimi.

3.   ELI ERIC adotta una politica, processi e procedure specifici in materia di proprietà intellettuale in conformità all’articolo 25, paragrafo 10, lettera e).

Articolo 10

POLITICA IN MATERIA DI PERSONALE

1.   ELI ERIC garantisce al personale parità di trattamento e di opportunità e ne sostiene la mobilità al fine di favorire la formazione e lo sviluppo professionali.

2.   La politica di assunzione e gestione del personale è definita dal direttore generale di ELI ERIC (il «direttore generale») e approvata dall’assemblea generale. La politica in materia di personale applica procedure di selezione e valutazione a livello internazionale, nonché principi di remunerazione volti ad attirare e trattenere personale altamente qualificato in modo competitivo. Le procedure di selezione del personale di ELI ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. L’assunzione e l’impiego non sono discriminatori.

3.   ELI ERIC si dota di una politica unica in materia di personale, definita conformemente alle leggi dei paesi nei quali il personale è impiegato.

Articolo 11

POLITICA IN MATERIA DI APPALTI

La politica in materia di appalti è definita dal direttore generale di ELI ERIC e approvata dall’assemblea generale. Essa rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, riconoscimento reciproco, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1).


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