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Document 32021D0537

Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo e l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/4/2021/REV/1

GU L 108 del 29.3.2021, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/537/oj

29.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/4


DECISIONE (UE) 2021/537 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2021

che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo e l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate su determinate colture di sementi nei paesi terzi elencati nell’allegato I di tale decisione debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente al diritto dell’Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell’Unione.

(2)

La decisione 2005/834/CE del Consiglio (4) definisce norme relative all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi. Essa prevede che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in tali paesi terzi e dalle autorità di cui all’allegato della medesima decisione, per le specie oggetto delle direttive indicate per ciascuno di tali paesi terzi, debbano offrire le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

(3)

Il Regno Unito ha recepito e attuato efficacemente le direttive 66/401/CEE (5), 66/402/CEE (6), 2002/53/CE (7), 2002/54/CE (8) 2002/55/CE (9) e 2002/57/CE (10) del Consiglio nonché gli atti di esecuzione adottati a norma di tali direttive. Tali atti di esecuzione stabiliscono le norme in base alle quali tali direttive riconoscono l’equivalenza in questione.

(4)

Il diritto dell’Unione, comprese le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE, è stato applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (11) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 126 e l’articolo 127, paragrafo 1.

(5)

In vista del termine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento dell’equivalenza, a decorrere dal 1o gennaio 2021, delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nel Regno Unito alle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nell’Unione e conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

(6)

Il Regno Unito ha inoltre chiesto il riconoscimento dell’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, nonché della direttiva 2002/53/CE.

(7)

Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi dopo il 1o gennaio 2021.

(8)

La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e la sua equivalenza con le prescrizioni dell’Unione e ha concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi sono effettuate in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE nonché le pertinenti prescrizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.

(9)

Pertanto, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la fine del periodo di transizione, è opportuno riconoscere l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate per le sementi prodotte nel Regno Unito e certificate ufficialmente dalle autorità di tale paese.

(10)

La Commissione ha esaminato la pertinente legislazione del Regno Unito e l’equivalenza con le disposizioni relative alle selezioni conservatrici a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. La Commissione ha concluso che i controlli di tali selezioni conservatrici effettuati nel Regno Unito offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(11)

È pertanto opportuno riconoscere l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici disciplinati dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE effettuati nel Regno Unito.

(12)

Il Regno Unito dovrebbe quindi essere incluso nell’allegato I della decisione 2003/17/CE e nell’allegato della decisione 2005/834/CE, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE.

(14)

Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso è terminato il 31 dicembre 2020, e al fine di garantire la continuità, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica delle decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE

1.   L’allegato I della decisione 2003/17/CE è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato della presente decisione.

2.   L’allegato della decisione 2005/834/CE è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 marzo 2021.

(3)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

(4)  Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).

(5)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).

(6)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell’11.7.1966, pag. 2309).

(7)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

(9)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(10)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(11)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


ALLEGATO

1.   

All’allegato I della decisione 2003/17/CE, la tabella è così modificata:

1)

tra le righe «CL» e «IL» è inserita la riga seguente:

«GB (**)

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE

2002/57/CE

2)

nella nota a piè di pagina (*), tra «CL — Cile,» e «IL — Israele,» è inserito quanto segue:

«GB — Regno Unito,».

2.   

All’allegato della decisione 2005/834/CE, la tabella è così modificata:

1)

tra le righe «CS» e «IL» è inserita la riga seguente:

«GB (**)

Department for Environment, Food and Rural Affairs(DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE

2002/55/CE

2002/57/CE

2)

nella nota a piè di pagina (*), tra «CS — Serbia e Montenegro,» e «IL — Israele,» è inserito quanto segue:

«GB — Regno Unito,».



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