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Document 32020R1296
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1296 of 16 September 2020 amending Regulation (EC) No 88/97 on the authorization of the exemption of imports of certain bicycle parts originating in the People's Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1296 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
C/2020/6244
GU L 303 del 17.9.2020, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1296 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Attualmente alle importazioni nell'Unione di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping («il dazio esteso») risultante dall'estensione stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97. |
(2) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 dovrebbe essere adottato un sistema di esenzione al fine di autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. Tale esenzione è stata stabilita all'articolo 13, paragrafo 4 («il sistema di esenzione»), del regolamento di base. Il sistema di esenzione esenta le imprese di assemblaggio che non eludono la misura antidumping sulle biciclette e consente l'importazione di parti di biciclette cinesi in esenzione dal dazio antidumping. |
(3) |
Il quadro giuridico per l'applicazione del sistema di esenzione è stato previsto nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (3) («il regolamento di esenzione»). Tale regolamento di esenzione è stato modificato dal regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione (4), tra l'altro per introdurre disposizioni relative al «controllo della destinazione particolare» per l'assemblaggio di biciclette elettriche. |
(4) |
A seguito di un riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, dell'estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di alcune parti di biciclette provenienti dalla RPC, la Commissione ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 (5), di mantenere le misure antielusione per altri cinque anni. |
(5) |
Come indicato nel considerando 44 del regolamento (CE) n. 71/97, la Commissione provvede a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione di tale sistema. |
(6) |
Secondo il sistema di esenzione, quale stabilito all'articolo 14 del regolamento di esenzione, le parti di biciclette importate potrebbero essere utilizzate per l'assemblaggio di biciclette elettriche in base a un'autorizzazione nell'ambito del controllo della destinazione particolare. Detto articolo si applica tuttavia soltanto alle imprese di assemblaggio di biciclette non esentate. È opportuno prevedere una procedura che consenta anche alle imprese di assemblaggio di biciclette dell'Unione esentate di importare parti essenziali di biciclette per l'assemblaggio di biciclette elettriche. |
(7) |
A tale riguardo la Commissione osserva che il mercato di biciclette dell'Unione è molto dinamico e che le imprese di assemblaggio di biciclette esentate producono sia biciclette elettriche sia biciclette senza motore. |
(8) |
Le parti destinate all'assemblaggio di biciclette elettriche non sono soggette al dazio antidumping esteso. Per questo motivo le operazioni di assemblaggio di biciclette elettriche non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97. Il considerando 11 del regolamento (UE) n. 512/2013 ha confermato che l'utilizzo di parti essenziali di biciclette per l'assemblaggio di biciclette elettriche non era destinato ad essere soggetto al dazio antidumping sulle biciclette esteso. Secondo tale considerando «[i]l sistema attualmente in vigore non fa chiarezza riguardo alle importazioni di parti di biciclette destinate all'assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, talvolta denominati biciclette elettriche o pedelec. Le biciclette elettriche e, di conseguenza, le parti destinate all'assemblaggio di tali biciclette non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso, ossia le operazioni di assemblaggio delle biciclette elettriche non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97. Si ritiene pertanto opportuno estendere le prescrizioni attualmente in vigore a termini dell'articolo 14 relative ai controlli della destinazione particolare delle parti destinate all'assemblaggio delle biciclette elettriche. Le prescrizioni relative ai controlli della destinazione particolare permettono alle autorità doganali nazionali di verificare l'uso effettivo delle parti importate, ossia di fare una distinzione tra l'assemblaggio delle biciclette tradizionali o di quelle elettriche.». |
(9) |
Dopo aver riesaminato l'esperienza acquisita nella gestione del sistema di esenzione, la Commissione ritiene necessario introdurre alcune modifiche al fine di facilitare l'applicazione del sistema di esenzione alle imprese di assemblaggio di biciclette esentate. |
(10) |
Il sistema di esenzione dovrebbe fissare le disposizioni pertinenti per quanto riguarda le imprese di assemblaggio di veicoli diversi dai velocipedi, anche elettrici, ad esempio alcuni monopattini (6), per la cui produzione possono essere utilizzate parti di biciclette come le ruote, le forcelle e i manubri. Alcuni monopattini non sono soggetti né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso, di conseguenza le operazioni di assemblaggio di monopattini non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di estensione. Si ritiene pertanto opportuno estendere le disposizioni vigenti a norma dell'articolo 14 del regolamento di esenzione relative al controllo della destinazione particolare delle parti destinate all'assemblaggio di altri prodotti per i quali sono utilizzate parti di biciclette. Le disposizioni relative al controllo della destinazione particolare consentono alle autorità doganali nazionali di verificare l'utilizzo effettivo delle parti importate, cioè l'utilizzo per l'assemblaggio di velocipedi, anche elettrici, o di veicoli diversi dai velocipedi, anche elettrici. |
(11) |
Il sistema di esenzione dovrebbe anche fissare le disposizioni pertinenti per quanto riguarda le imprese di assemblaggio di parti di biciclette come i sistemi di frenaggio, per la cui produzione possono anche utilizzate anche parti di biciclette come le leve dei freni. Si ritiene necessario assoggettare le imprese di assemblaggio di parti di biciclette alle stesse norme vigenti per le imprese di assemblaggio di biciclette complete, in particolare agli obblighi dei soggetti esentati di cui all'articolo 8 del regolamento di esenzione. |
(12) |
Alla luce di quanto precede e ai fini della certezza del diritto si ritiene opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate nell'assemblaggio di veicoli diversi dai velocipedi con motore ausiliario. A tal fine l'articolo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 14, lettera d), del regolamento di esenzione dovranno essere modificati di conseguenza. |
(13) |
Inoltre, i produttori di biciclette esentati possono fornire ai loro clienti parti essenziali di biciclette nel quadro di servizi di assistenza e interventi in garanzia senza essere soggetti al dazio antielusione. A tale riguardo, la Commissione ritiene che le parti essenziali di biciclette esentate possano essere utilizzate per i servizi di assistenza e gli interventi in garanzia. Il massimale di cui all'articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione non si applica a tali parti fornite dai soggetti esentati. Si sottolinea tuttavia che i quantitativi forniti a tal fine devono essere ragionevoli e proporzionati alle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato a norma dell'articolo 8 del regolamento di esenzione e che non devono compromettere gli effetti riparatori del dazio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(14) |
Conformemente al principio di buona amministrazione le modifiche del regolamento di esenzione stabilite nel presente regolamento dovranno essere applicate il prima possibile in tutte le inchieste nuove e in corso. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 88/97. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, la definizione di «operazioni di assemblaggio» è sostituita dalla seguente: « “operazione di assemblaggio”: un'operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l'assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure per la produzione o l'assemblaggio di parti di biciclette;»; |
2) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all'articolo 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle in corso al momento dell'entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17).
(4) Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013,che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).
(6) Esistono monopattini che rientrano nella definizione di bicicletta. L'assemblaggio di tali monopattini è disciplinato dalle norme applicabili alle imprese di assemblaggio di biciclette.