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Document 32020R0712

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

C/2020/3514

GU L 167 del 29.5.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/712/oj

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/712 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso denominata «NC»), che figura nell’allegato I di detto regolamento.

(2)

La sottovoce 2403 99 10 della NC riguarda il «tabacco da masticare e tabacco da fiuto», che sono prodotti del tabacco senza combustione.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), che ha stabilito la tariffa doganale comune, il predecessore della NC, era stato adottato in sole quattro lingue: tedesco, francese, italiano e neerlandese. In tali versioni linguistiche i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «Kautabak und Schnupftabak» in tedesco, «tabac à mâcher et tabac à priser» in francese, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» in italiano e «pruimtabak en snuif» in neerlandese.

(4)

Nella versione inglese della tariffa doganale comune, del 1973 e successiva alle versioni linguistiche tedesca, francese, italiana e neerlandese, i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «tabacco da masticare e tabacco da fiuto».

(5)

In inglese, il termine «snuff» impiegato in riferimento ai prodotti del tabacco, indica una preparazione di tabacco polverizzato destinato a essere inalato per via nasale, masticato o collocato a contatto delle gengive. La versione linguistica inglese della NC e alcune altre versioni linguistiche hanno quindi generato confusione quanto al fatto se il termine «snuff» debba essere limitato ai prodotti destinati a essere inalati attraverso il naso o se includa anche preparazioni di tabacco polverizzato da collocare a contratto con le gengive.

(6)

Tutte le diverse versioni linguistiche degli atti dell’Unione sono autentiche, ma le versioni linguistiche successive non possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione di atti dell’Unione antecedenti tali versioni linguistiche successive.

(7)

Dalle versioni tedesca, francese, italiana e neerlandese emerge chiaramente che l’intenzione del legislatore era di restringere i prodotti di cui alla sottovoce 2403 99 10 della NC al tabacco da masticare e ai prodotti del tabacco destinati a essere inalati attraverso il naso. Al fine di garantire un’interpretazione uniforme della NC in tutta l’Unione e in tal modo la certezza del diritto, il testo della sottovoce 2403 99 10 dovrebbe pertanto essere modificato onde chiarire che il significato del termine «snuff» dovrebbe essere limitato al tabacco consumato per via nasale.

(8)

Si dovrebbe quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

 

Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la riga relativa al codice NC 2403 99 10 è sostituita dal testo seguente:

«2403 99 10

--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)

41,6

—»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Philip KERMODE

Direttore generale f.f.

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1).


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