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Document 32020R0203

    Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8369

    GU L 43 del 17.2.2020, p. 41–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/203/oj

    17.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/41


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/203 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2019

    relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 19, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), è necessario che gli utenti del S.E.T. forniscano dati corretti e siano responsabili dello stato dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata.

    (2)

    Per aumentare l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e garantire la compatibilità con le prescrizioni generali derivanti dalla legislazione dell’UE, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati, è necessario che i fornitori del S.E.T. e gli esattori di pedaggi rispettino un insieme minimo di prescrizioni procedurali, tecniche e operative.

    (3)

    Dovrebbero essere stabilite prescrizioni generali in materia di infrastrutture per fare in modo che i componenti di interoperabilità garantiscano dati accurati, l’esatta identificazione dei fornitori del S.E.T., una corretta installazione dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata, e la fornitura ai conducenti di informazioni esatte sugli obblighi in materia di pedaggi stradali.

    (4)

    È necessario definire criteri standard per la nomina degli organismi responsabili dei compiti di valutazione della conformità delle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, in modo da garantire un livello minimo di competenze e assicurare che i produttori possano fare affidamento sulla parità di trattamento in tutti gli Stati membri.

    (5)

    Al fine di garantire un’applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/520, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento delegato stabilisce prescrizioni per:

    1)

    la classificazione dei veicoli,

    2)

    gli obblighi degli utenti del S.E.T., descritti in dettaglio,

    3)

    i componenti di interoperabilità,

    4)

    i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati.

    Articolo 2

    Classificazione dei veicoli

    1.   I parametri utilizzati per classificare i veicoli allo scopo di determinare i pedaggi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento delegato.

    2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520, qualora un esattore di pedaggi intenda introdurre nuovi parametri di classificazione dei veicoli, lo Stato membro in cui è registrato deve informarne la Commissione, gli altri Stati membri e i fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore S.E.T. sei mesi prima dell’introduzione di tali nuovi parametri di classificazione.

    Articolo 3

    Obblighi degli utenti del S.E.T.

    1.   Gli utenti del S.E.T. garantiscono la correttezza di tutti i dati relativi agli utenti e ai veicoli trasmessi ai fornitori del S.E.T. e della dichiarazione dei parametri variabili.

    2.   Gli utenti del S.E.T. adottano tutte le misure possibili per garantire che l’apparecchiatura di bordo sia operativa mentre il veicolo è in circolazione all’interno di un settore del S.E.T. che la richiede.

    3.   Gli utenti del S.E.T. usano l’apparecchiatura di bordo secondo le istruzioni fornite dal fornitore del S.E.T., in particolare per quanto concerne la dichiarazione dei parametri variabili di classificazione dei veicoli.

    Articolo 4

    Prescrizioni per i componenti di interoperabilità

    I componenti di interoperabilità e l’infrastruttura stradale sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato II del presente regolamento delegato.

    Articolo 5

    Criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati

    Gli organismi notificati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell’allegato III del presente regolamento delegato.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.

    Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.


    ALLEGATO I

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

    1.   Disposizioni generali

    1.1.

    Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra l’insieme dei parametri di classificazione dei veicoli utilizzati e le loro classi tariffarie dei veicoli per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità almeno tre mesi prima che lo stesso regime tariffario entri in uso. Questo obbligo non si applica alle modifiche apportate dagli esattori di pedaggi a specifiche tariffe di un dato regime tariffario.

    1.2.

    Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra le loro classi tariffarie dei veicoli e la loro struttura delle tariffe per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità. Sono altresì tenuti ad aggiornare immediatamente la pubblicazione ogni volta che tale corrispondenza subisce modifiche.

    2.   Parametri di classificazione dei veicoli

    2.1.

    Gli esattori di pedaggi possono utilizzare parametri di classificazione dei veicoli conformi ad almeno una delle seguenti disposizioni:

    a)

    qualsiasi parametro di classificazione dei veicoli che può essere misurato dall’apparecchiatura di terra;

    b)

    i parametri dei veicoli elencati nei documenti di immatricolazione (1) dei veicoli e disciplinati dal punto 8.4 della norma EN ISO 14906:2018 (2).

    Se utilizzata, l’apparecchiatura di bordo deve solamente supportare l’archiviazione e la trasmissione di eventuali parametri di classificazione dei veicoli che possono essere recuperati da tale apparecchiatura tramite comunicazioni dedicate a corto raggio a 5,8 GHz secondo la definizione delle norme EN 15509:2014 (3) ed ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4); inoltre, per i sistemi basati sul GNSS, i parametri relativi ai veicoli possono essere recuperati dall’apparecchiatura di bordo tramite CEN-DSRC quale definito dalla norma EN ISO 12813:2019 (5).

    2.2.

    Quando un veicolo circola in un settore sottoposto a pedaggio, la sua apparecchiatura di bordo deve essere in grado di comunicare le informazioni sullo stato dell’apparecchiatura stessa e, se del caso, i propri parametri di classificazione del veicolo all’apparecchiatura di controllo dei rapporti di pedaggio dell’esattore di pedaggi, come definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione (6).

    3.   Nuovi regimi tariffari

    3.1.

    Se un regime tariffario di nuova introduzione è basato su parametri di classificazione dei veicoli già in uso in almeno un settore del S.E.T., i fornitori del S.E.T. devono attuare il nuovo regime tariffario a partire dalla sua data di entrata in vigore.

    3.2.

    Se un nuovo regime tariffario introduce uno o più parametri nuovi di classificazione dei veicoli, deve essere seguita la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato.

    (1)  Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 10, del 16.1.2004, pag. 29).

    (2)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Definizione dell’interfaccia applicativa per comunicazioni dedicate a corto raggio.

    (3)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.

    (4)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); Telematica per il traffico e il trasporto su strada (RTTT); Comunicazioni dedicate a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).

    (5)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 49).


    ALLEGATO II

    PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

    1.   Prescrizioni generali

    1.1.   Affidabilità e disponibilità

    1.1.1.

    La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili utilizzati nel S.E.T. devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo che possano continuare a funzionare nelle condizioni previste.

    1.1.2.

    Il S.E.T. dovrebbe essere progettato in modo da consentire al sistema di continuare a funzionare in caso di cattivo o mancato funzionamento dei componenti, eventualmente in una modalità degradata, con il minor disagio possibile per gli utenti del S.E.T.

    1.2.   Compatibilità tecnica

    Quando le apparecchiature dei fornitori del S.E.T. e degli esattori di pedaggi si interfacciano, le loro caratteristiche tecniche devono essere compatibili e in linea con le disposizioni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204.

    1.3.   Sicurezza/privacy e protezione dei dati personali

    1.3.1.

    Il S.E.T. deve fornire funzioni di sicurezza relative alla protezione dei dati memorizzati, gestiti e trasmessi tra le parti interessate nel contesto del S.E.T. Tali funzioni di sicurezza devono integrare nel trattamento le necessarie misure di salvaguardia al fine di proteggere i diritti e gli interessi delle parti interessate al S.E.T., in particolare proteggerle da rischi o danni causati da mancanza di disponibilità, riservatezza, integrità, autenticazione, non disconoscibilità e protezione dell’accesso non autorizzato a dati degli utenti in un contesto europeo multiutente, in conformità alla legislazione pertinente in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

    1.3.2.

    Il S.E.T. deve essere conforme alla legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati. In particolare deve essere garantita la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 2002/58/CE.

    2.   Prescrizioni specifiche

    2.1.   Prescrizioni relative all’infrastruttura

    2.1.1.

    L’infrastruttura del S.E.T. deve essere tale da permettere che l’accuratezza dei dati del rapporto di pedaggio risponda alle prescrizioni del regime di pedaggio, al fine di garantire un trattamento equo e giusto tra gli utenti del S.E.T. per quanto riguarda pedaggi e oneri.

    2.1.2.

    L’apparecchiatura di bordo deve consentire agli esattori di pedaggi di identificare il fornitore del S.E.T. responsabile. L’apparecchiatura di bordo deve monitorare regolarmente tale informazione, disattivarsi in caso di rilevamento di un’irregolarità e, se possibile, informare il fornitore del S.E.T. dell’anomalia.

    2.1.3.

    Ove applicabile, l’apparecchiatura del S.E.T. deve essere progettata in modo che i suoi componenti di interoperabilità utilizzino standard emessi da organizzazioni europee di normazione.

    2.1.4.

    L’apparecchiatura di bordo deve essere integrata in modo sicuro. Il suo montaggio deve essere conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità anteriore dei veicoli. (1)

    2.1.5.

    Gli esattori di pedaggi devono informare i conducenti, attraverso segnalazioni o altri mezzi a discrezione degli Stati membri, in merito all’obbligo di pagare un pedaggio o un onere per poter guidare un veicolo in un settore del S.E.T. e in merito alle strade che rientrano in un settore del S.E.T.

    2.2.   Prescrizioni relative al funzionamento e alla gestione

    2.2.1.

    Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. devono stabilire piani di emergenza per evitare importanti perturbazioni del flusso di traffico in caso di indisponibilità del S.E.T.

    2.2.2.

    Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni dell’apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/520, possono essere applicate le specifiche relative alla prova di conformità di eCall dei sistemi Galileo/EGNOS (2).

    (1)  Direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).

    (2)  Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres (Orientamenti di attuazione per i fabbricanti di unità di bordo, venditori di soluzioni di prova e centri tecnici), dell’Agenzia del GNSS europeo e del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea (dicembre 2017, versione 1.0).


    ALLEGATO III

    CRITERI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI

    1.   

    Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità, autorizzato a svolgere o supervisionare la procedura di valutazione della conformità in merito alle specifiche e all’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità, deve essere conforme ai punti da 2 a 11 del presente allegato.

    L’organismo deve essere accreditato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 (1) per la norma europea armonizzata relativa alla valutazione della conformità alle prescrizioni degli organismi notificati che certificano prodotti, processi e servizi.

    2.   

    L’organismo deve essere istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

    3.   

    L’organismo deve essere un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.

    Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere ritenuto un organismo di questo tipo se sono dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

    4.   

    L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di tali soggetti. Non deve per questo essere precluso l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.

    L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, nella fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’uso o nella manutenzione di tali prodotti né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò deve valere in particolare per i servizi di consulenza.

    Gli organismi di valutazione della conformità devono accertarsi che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

    5.   

    Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale devono svolgere le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore specifico. Essi devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessate ai risultati di tali attività.

    6.   

    L’organismo deve essere in grado di svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma della direttiva (UE) 2019/520 e ai pertinenti atti di esecuzione e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

    In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità deve disporre:

    a)

    del necessario personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e pertinente per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

    b)

    delle necessarie descrizioni delle procedure che disciplinano il modo in cui viene effettuata la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso deve predisporre politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; e

    c)

    delle necessarie procedure per svolgere le attività, che tengano conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

    L’organismo deve essere in grado di svolgere compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e deve avere accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

    7.   

    Il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità deve disporre di quanto segue:

    a)

    un’adeguata formazione tecnica e professionale che includa tutte le attività di valutazione della conformità per le quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

    b)

    una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una sufficiente autorità per eseguire tali valutazioni;

    c)

    una sufficiente conoscenza e comprensione delle prescrizioni fondamentali, delle norme applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’UE, nonché dei suoi regolamenti di esecuzione; e

    d)

    la capacità di redigere certificati, documenti e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

    8.   

    Deve essere garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

    Gli stipendi degli alti dirigenti e del personale che effettua la valutazione non possono dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

    9.   

    Gli organismi di valutazione della conformità sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

    10.   

    L’organismo di valutazione della conformità deve rispettare il segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti a norma della direttiva (UE) 2019/520 e dei pertinenti atti di esecuzione o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno. Ciò non si applica tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro nel quale si svolgono le sue attività. I diritti di proprietà devono essere protetti.

    11.   

    Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito secondo la normativa dell’UE in materia, o devono garantire che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e devono applicare come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


    (1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.


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