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Document 32020R0004

Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione del 29 agosto 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

C/2019/6204

GU L 2 del 6.1.2020, pp. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/4/oj

6.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/4 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all’eliminazione progressiva dei rigetti nelle attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019 a tutte le altre specie.

(3)

Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un piano pluriennale per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. Francia, Italia e Spagna hanno presentato una raccomandazione comune in cui chiedevano un’esenzione de minimis per le catture effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguarda tuttavia un gruppo di tredici specie considerate complessivamente, di cui soltanto una rientra nell’ambito di applicazione del piano pluriennale. La raccomandazione comune chiede inoltre un’esenzione per le catture accessorie di specie pelagiche effettuate con reti a strascico. Tale richiesta riguarda tuttavia le attività di pesca che sfruttano stock demersali che non si limitano a quelli inclusi nel piano pluriennale.

(4)

Non sono finora stati adottati piani pluriennali per quanto riguarda il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

(5)

Al fine di attuare l’obbligo di sbarco, l’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni complessivi, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (4) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione (5) e dal regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione (6) a seguito delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto relativamente al Mar Mediterraneo occidentale, al Mare Adriatico e al Mar Mediterraneo sudorientale.

(8)

Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Pescamed, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale.

(9)

Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Sudestmed, Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mar Mediterraneo sudorientale.

(10)

Nel maggio 2019, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Adriatica, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mare Adriatico.

(11)

Le tre raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in occasione della sessione plenaria estiva tenutasi dall’1° al 5 luglio 2019 (7).

(12)

Nel luglio 2019 i tre gruppi ad alto livello degli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate che sono state allineate con i pareri scientifici.

(13)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto della valutazione dello CSTEP e dell’esigenza che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell’obbligo di sbarco.

(14)

La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo occidentale propone di applicare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista all’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) fino al 31 dicembre 2021. Lo CSTEP ha ritenuto che elementi di prova a sostegno di tale esenzione siano stati forniti nel 2018. Ulteriori dati forniti nel 2019 vanno a rafforzare tale richiesta. È pertanto opportuno prorogare l’applicazione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2021.

(15)

Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza all’astice (Homarus gammarus) e all’aragosta (Palinuridae) catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2021. Lo CSTEP ha ritenuto che il metodo utilizzato per fornire ulteriori elementi di prova fosse affidabile e che il tasso di sopravvivenza fosse elevato (64 %). Alla luce di quanto precede, è opportuno prorogare l’applicazione di tali esenzioni fino al 31 dicembre 2021.

(16)

La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo occidentale propone di applicare l’esenzione de minimis, prevista all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all’occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea), all’orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all’1 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l’occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell’aumento dei costi risultanti dall’allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

(17)

La raccomandazione comune aggiornata per il Mare Adriatico propone di applicare l’esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all’occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), all’orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all’1 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l’occhialone e il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell’aumento dei costi risultanti dall’allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

(18)

La raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di applicare l’esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all’occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea) e all’orata (Sparus aurata), fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e fino all’1 % del totale di catture annue di tali specie nel 2020 e nel 2021, fatta eccezione per l’occhialone ma incluso il nasello, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell’aumento dei costi risultanti dall’allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo perché la flotta è composta principalmente da pescherecci di piccole dimensioni che sbarcano le catture in molti porti ripartiti lungo la costa. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

(19)

Lo CSTEP ha osservato che le esenzioni di cui ai considerando (16), (17) e (18) riguardano un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che, tenuto conto dell’ampia copertura, costituiscono un approccio valido data la complessità delle attività di pesca interessate. Infine lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a singole specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni separate che sarebbero altrettanto difficili da monitorare. Le esenzioni proposte si applicano a gruppi di specie che coprono il resto delle specie soggette a taglie minime di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 e, in questa fase, non soggette a limiti di cattura; l’articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non è pertanto applicabile. Inoltre, tali specie sono catturate contemporaneamente, in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso l’approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa.

(20)

Le tre raccomandazioni comuni aggiornate propongono di applicare l’esenzione de minimis all’acciuga (Engraulis encrasicolus), alla sardina (Sardina pilchardus), agli sgombri (Scomber spp.) e ai suri (Trachurus spp.), fino al 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie nel 2020 e nel 2021 effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che vi fossero elementi di prova a sostegno dell’aumento dei costi risultanti dall’allungamento dei tempi di trattamento e di cernita a bordo. Lo CSTEP ha inoltre preso atto degli elementi di prova relativi al costo della gestione delle catture indesiderate a terra, operazione difficile nel Mar Mediterraneo. Lo CSTEP ha concluso che, a causa delle piccole quantità e del gran numero di luoghi di sbarco, anche nel caso in cui le catture indesiderate sbarcate potessero essere vendute, gli elementi di prova indicavano che i costi di raccolta sarebbero stati sproporzionati.

(21)

Alla luce di quanto precede, è opportuno applicare le esenzioni de minimis di cui ai considerando (16), (17), (18) e (20) fino al 31 dicembre 2021 in conformità alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(22)

Infine la raccomandazione comune aggiornata per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di estendere l’ambito di applicazione geografico dei piani in materia di rigetto alle sottozone geografiche (GSA) 14, 21, 24, 26 e 27. Lo CSTEP ha fatto riferimento a tale proposta senza fornire ulteriori commenti. L’estensione dell’ambito di applicazione a tutto il bacino del Mar Mediterraneo sudorientale aumenterà la coerenza e consentirà una migliore attuazione dell’obbligo di sbarco. Tale estensione dell’ambito di applicazione geografico appare pertanto adeguata.

(23)

Gli Stati membri hanno rinnovato il proprio impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(24)

Gli Stati membri si impegnano inoltre a individuare ulteriori zone di riproduzione al fine di ridurre la mortalità del novellame.

(25)

In linea con la raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale, gli Stati membri interessati incoraggiano l’uso di reti da traino a sacco o avansacco T90 con dimensioni di maglia pari a 50 mm e la prosecuzione delle prove di fermo in tempo reale.

(26)

Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni aggiornate sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione.

(27)

Le esenzioni de minimis per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (8). È invece opportuno che le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale siano incluse nel regolamento delegato (UE) 2017/86.

(28)

È pertanto opportuno che il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione sia modificato di conseguenza.

(29)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci unionali e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. È opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“Mar Mediterraneo sudorientale”: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.»;

(2)

all’articolo 3, paragrafo 1, le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale;

h)

all’astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;

i)

all’aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.»;

(3)

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i punti da iii) a vi) sono sostituiti dai seguenti:

«iii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vi)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;»;

(4)

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i punti da v) a viii) sono sostituiti dai seguenti:

«v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

viii)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;»;

(5)

all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i punti da iv) a vii) sono sostituiti dai seguenti:

«iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), il nasello (Merluccius merluccius) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vii)

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell’1.2.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27).

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902

(8)  Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).


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