Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1351

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/11/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1351/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/38


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1351 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2020 la Lettonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 43,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Lettonia diminuirà del 7 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno – l’indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico; un regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni e pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale – nonché le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e le prestazioni di malattia connesse alla COVID19, illustrati nei considerando da (4) a (7).

    (4)

    I regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) «Regolamento relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165» (adottato il 26 marzo 2020) «Regolamento relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di compensazione del periodo di inattività per i lavoratori. Il regime paga lo stipendio ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato in cassa integrazione. Esso copre tra il 50 % e il 75 % degli stipendi dei lavoratori dipendenti, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con un importo massimo di 700 EUR per dipendente al mese. Al regime di compensazione del periodo di inattività dei lavoratori si aggiungono il regime delle indennità per il periodo senza lavoro e il bonus per i lavoratori con figli a carico. Sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 «Regolamento sull’allocazione delle risorse finanziarie per il periodo di inattività dei lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione del COVID-19», citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, il regime delle indennità per il periodo senza lavoro prevede una prestazione minima per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione o per i lavoratori autonomi che non possono beneficiare del sostegno erogato nell’ambito del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori per motivi indipendenti dalla loro volontà o che da tale regime ricevono un importo inferiore a 180 EUR.

    Il regime assicura un livello minimo di sostegno, garantendo che tutti i lavoratori dipendenti o autonomi beneficino di una prestazione non inferiore a 180 EUR al mese. Il regime del bonus per i figli a carico prevede un ulteriore sostegno per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

    (5)

    La «relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e per la ripresa economica» ha istituito un regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, che costituisce un proseguimento del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori specificamente destinato ai settori del turismo e delle esportazioni. La misura prevede che il beneficiario dimostri che le risorse saranno utilizzate per coprire i costi salariali.

    (6)

    Le autorità hanno introdotto due pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale. Sulla base, rispettivamente, della «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», della «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e dell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello “Stato Fondi di contingenza”», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, con i pagamenti di sostegno alla retribuzione sono erogate sovvenzioni ai settori medico e culturale al fine di sostenere il pagamento delle retribuzioni mentre i lavoratori sono in cassa integrazione. Entrambi i regimi sono subordinati al fatto che le sovvenzioni siano utilizzate per coprire i costi salariali.

    (7)

    Infine, la Lettonia ha introdotto due misure sanitarie. Sulla base delle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri "sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze", citate nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità hanno aumentato le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari. Inoltre, sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020"Regolamento sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie", citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità governative hanno erogato le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19 come sostegno al congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena. Di norma una parte della prestazione di malattia dovrebbe essere versata dal datore di lavoro, mentre in base a tale regime lo Stato ha coperto l’intero costo.

    (8)

    La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 212 808 280 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno, nonché al regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni, i professionisti del settore medico e il settore culturale. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 20 108 280 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi propri.

    (9)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

    (10)

    È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (11)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (12)

    È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (13)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Lettonia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l’entrata in vigore della stessa.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lettonia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   La Lettonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    La Lettonia può finanziare le seguenti misure:

    a)

    il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal «regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020), relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19», e dal «regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020), relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni»;

    b)

    l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 236 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali»;

    c)

    il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali”»;

    d)

    il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella «relazione informativa sulle misure per superare la crisi di COVID-19 e sulla ripresa economica»;

    e)

    pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti dei settori medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», nella «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e nella «ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi di contingenza”»;

    f)

    le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull’«allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per le emergenze”»;

    g)

    prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto nel «9 giugno 2020 regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 nelle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie».

    Articolo 4

    La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.


    Top