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Document 32020D0553
Commission Implementing Decision (EU) 2020/553 of 21 April 2020 amending Implementing Decision (EU) 2020/167 as regards harmonised standards for certain international mobile telecommunications cellular networks equipment
Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali
Decisione di esecuzione (UE) 2020/553 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali
C/2020/2408
GU L 127 del 22.4.2020, pp. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2022; abrog. impl. da 32022D2191
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22.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 127/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/553 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2020
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse. |
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(2) |
Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE. |
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(3) |
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sull’accesso allo spettro radio per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications - IMT). |
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(4) |
La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376. |
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(5) |
Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(6) |
I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione (4). Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione. |
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(7) |
Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). |
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(8) |
È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167. |
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(10) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
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N. |
Riferimento della norma |
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«4. |
EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni |
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5. |
EN 301 908-3 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 3: stazioni di base (BS) CDMA Direct Spread (UTRA FDD) |
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6. |
EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto) |
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7. |
EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE» |
ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«8. |
EN 301 908-1 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni |
22 ottobre 2021 |
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9. |
EN 301 908-3 V11.1.3 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA) |
22 ottobre 2021 |
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10. |
EN 301 908-14 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; Parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali (E-UTRA) |
22 ottobre 2021 |
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11. |
EN 301 908-18 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR) |
22 ottobre 2021» |