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Document 32019R1804

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

C/2019/7625

GU L 276 del 29.10.2019, p. 12–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1804/oj

29.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 276/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1804 della Commissione

del 28 ottobre 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d) e lettera h), l’articolo 78, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 96, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) gli Stati membri, in circostanze debitamente giustificate, possono autorizzare i beneficiari del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) a modificare la domanda unica, per quanto riguarda l’uso delle parcelle agricole dichiarate, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda medesima. Durante la stagione vegetativa i beneficiari potrebbero dover adeguare il piano colturale per quanto riguarda la coltura o la sua ubicazione. L’adeguamento potrebbe essere dovuto al mutamento delle condizioni meteorologiche o di altre condizioni agricole. I beneficiari del pagamento di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) potrebbero trovarsi in una situazione analoga, in particolare per quanto riguarda le colture intercalari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto autorizzare anche tali beneficiari a modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’uso delle parcelle dichiarate ai fini del pagamento di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, il suddetto paragrafo dovrebbe essere soppresso dall’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e inserito all’articolo 15 del medesimo, poiché riguarda modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. È inoltre opportuno chiarire che tali modifiche possono essere apportate dopo i termini generali per la comunicazione delle modifiche e che gli Stati membri possono stabilire un termine ultimo per la loro comunicazione.

(2)

L’articolo 15, paragrafo 1 ter, prevede la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento in caso di controlli effettuati tramite monitoraggio. È opportuno chiarire che tale disposizione si riferisce alla possibilità di modificare la domanda unica o le domande di pagamento a seguito dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio. Si dovrebbe inoltre specificare il tipo di modifica che è possibile apportare.

(3)

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce il termine per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento stabilisce i casi in cui non è più possibile modificare la domanda unica o la domanda di pagamento. Queste disposizioni non si applicano ai beneficiari soggetti a controlli tramite monitoraggio, a causa delle particolarità di questo tipo di controlli. È pertanto opportuno chiarire in quali casi tali beneficiari possono apportare modifiche. È inoltre opportuno consentire alle autorità competenti di stabilire la data per la comunicazione di tali modifiche a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento controllati tramite monitoraggio.

(4)

Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, determinate misure di sostegno, determinati tipi di intervento o determinati criteri e norme di condizionalità, mantenendo nel contempo i controlli in loco a campione per altri regimi, misure, tipi di intervento o criteri e norme. Ciò può portare a situazioni in cui i controlli tramite monitoraggio evidenziano risultanze utili a determinare la conformità alle norme dei regimi, delle misure, dei tipi di intervento o dei criteri e delle norme di condizionalità soggetti ai controlli a campione. È pertanto opportuno introdurre disposizioni su come tenere conto di tali risultanze.

(5)

Si dovrebbe chiarire che l’obbligo di comunicazione incrociata di cui all’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 si applica anche ai criteri e alle norme di condizionalità. L’articolo 27 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

L’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguarda la misurazione della superficie. Tuttavia, il paragrafo 1 fa riferimento alla possibilità di limitare i controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento. A fini di chiarezza, le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di ammissibilità dovrebbero essere soppresse dall’articolo 38 e inserite nell’articolo 39.

(7)

Gli Stati membri possono scegliere di effettuare controlli tramite monitoraggio per determinati regimi di aiuto, misure di sostegno o tipi di intervento in conformità dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, mantenendo nel contempo per altri regimi, misure o interventi i controlli in loco a campione che includono la misurazione della superficie di cui all’articolo 38. Ciò può portare a situazioni in cui la parcella agricola misurata in conformità del controllo in loco a campione è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno nei controlli effettuati tramite monitoraggio. L’articolo 38 del regolamento (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto chiarire quale superficie prevale in questi casi.

(8)

Tutte le parcelle agricole dichiarate da un beneficiario e scelte per un controllo in loco devono essere misurate conformemente all’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e le loro condizioni di ammissibilità verificate in conformità dell’articolo 39 dello stesso regolamento. Rientrano in questa fattispecie le parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti di grandi dimensioni usati in comune da più beneficiari, che possono comportare un ingente carico di lavoro per le autorità competenti. Al fine di contenere il carico di lavoro mantenendo nel contempo un livello adeguato di tutela dei fondi dell’Unione, è opportuno prevedere la possibilità di sostituire le misurazioni e i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi con controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per gli aggiornamenti periodici del sistema di identificazione delle parcelle agricole e stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti possono avvalersi di tale possibilità.

(9)

Quando la verifica dell’ammissibilità delle parcelle agricole durante i controlli in loco delle misure di sviluppo rurale si limita a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di pagamento, è possibile che alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi non siano controllati adeguatamente. È pertanto opportuno prevedere, all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la selezione di un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.

(10)

Uno degli obiettivi principali dei controlli tramite monitoraggio è quello di aiutare i beneficiari a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di porre rimedio ai problemi emersi. A tal fine è importante chiarire l’obbligo in capo alle autorità competenti di comunicare con i beneficiari in modo tempestivo, in particolare con riguardo alle segnalazioni e ai risultati provvisori dell’analisi automatizzata di una serie cronologica di dati satellitari. L’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbe pertanto stabilire i principi di base della comunicazione, da parte delle autorità competenti, dei risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio.

(11)

L’articolo 40 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguarda le ispezioni fisiche. È importante chiarire che queste ispezioni fisiche non comportano una misurazione della superficie a meno che non sia necessaria per trarre conclusioni sull’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto.

(12)

Le autorità competenti che effettuano controlli in loco a campione in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 possono limitarli a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali è stata presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento. È opportuno consentire lo stesso livello di flessibilità qualora, conformemente all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), i controlli tramite monitoraggio richiedano un controllo a campione delle parcelle agricole dei beneficiari tenuti al rispetto di criteri non monitorabili.

(13)

La procedura automatizzata usata nell’ambito dei controlli tramite monitoraggio può evidenziare risultanze utili a determinare l’ammissibilità ai regimi di aiuto per superficie e alle misure di sostegno basate sulla superficie o il rispetto di criteri e norme di condizionalità non verificati tramite monitoraggio. Affinché le autorità competenti possano adattarsi facilmente al crescente ricorso ai controlli tramite monitoraggio, è opportuno concedere loro una certa flessibilità nell’applicazione dell’obbligo di tenere conto di tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono ai fini della determinazione del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché dei criteri e delle norme di condizionalità. La flessibilità dovrebbe essere limitata nel tempo, così da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. L’articolo 40 bis dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. Inoltre, qualora ricorrano alla flessibilità, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle pertinenti risultanze per la selezione della parte basata sul rischio del campione di controllo dei regimi, delle misure o dei tipi di intervento nonché della condizionalità nell’anno di domanda successivo. L’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(14)

L’articolo 40 ter obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione la decisione di iniziare a effettuare controlli tramite monitoraggio, precisando determinati dati. Affinché le informazioni indispensabili figurino nella comunicazione, che può cambiare in funzione dell’estensione del campo di applicazione dei controlli tramite monitoraggio decisa dalle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri un modello di comunicazione entro il 1o novembre di ogni anno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il primo comma dell’articolo 40 ter. È altresì opportuno sopprimere il secondo comma dell’articolo 40 ter, poiché si riferisce solo all’anno di domanda 2018 ed è pertanto obsoleto.

(15)

L’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 definisce il quadro giuridico per la sostituzione dei controlli in loco effettuati sulla base della superficie con controlli tramite monitoraggio basati sui dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente. Tali dati potrebbero anche essere utili per la determinazione della conformità a determinati criteri e norme di condizionalità. Al fine di ridurre l’onere dei controlli e massimizzare gli investimenti necessari alle autorità competenti per sostituire l’attuale metodo di controllo in loco con controlli tramite monitoraggio, si dovrebbe istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali i controlli tramite monitoraggio possono sostituire i controlli in loco in relazione alla condizionalità.

(16)

È opportuno stabilire una percentuale minima di controlli per assicurare che i controlli finalizzati a verificare il rispetto dei criteri e delle norme di condizionalità siano soddisfacenti nei casi in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non risultino pertinenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o le prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l’autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare efficacemente il rispetto dei criteri e delle norme non monitorabili.

(17)

I controlli tramite monitoraggio potrebbero anche aiutare i beneficiari a rispettare i criteri e le norme di condizionalità. Per far ciò si potrebbe imporre alle autorità nazionali di predisporre strumenti adeguati per comunicare ai beneficiari in modo tempestivo i risultati provvisori dei controlli tramite monitoraggio dei criteri e delle norme di condizionalità e per offrire al beneficiario la possibilità di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo. Questa possibilità dovrebbe lasciare impregiudicato il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(18)

Per vigilare sull’attuazione dei controlli tramite monitoraggio a fini di condizionalità si dovrebbe introdurre un obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(20)

La flessibilità introdotta dal nuovo paragrafo 4 dell’articolo 40 bis e dall’articolo 70 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per poter conseguire la finalità ricercata, dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019, dato che è proprio quando gli Stati membri iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio e a usare la nuova tecnologia ad essi associata che possono incontrare difficoltà nel soddisfare l’obbligo di tenere conto di tutte le informazioni pertinenti al fine di determinare il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché dei criteri e delle norme di condizionalità.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è soppresso;

(2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

1.   È consentito aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento, dopo il termine ultimo della rispettiva presentazione, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso del regime di pagamento diretto o della misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

1 bis.   Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze.

1 ter.   Se i controlli tramite monitoraggio sono effettuati conformemente all’articolo 40 bis e le autorità competenti hanno comunicato i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’adeguamento o l’uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Possono essere aggiunti singoli diritti all’aiuto nei casi in cui la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento comporti un aumento della superficie dichiarata.

2.   Le modifiche apportate in conformità del paragrafo 1, primo e secondo comma, sono comunicate all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell’anno di cui trattasi.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione delle suddette modifiche. Tale termine non può tuttavia essere anteriore a 15 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1.

In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a modificare a una data successiva, in circostanze debitamente giustificate, la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’uso delle parcelle agricole dichiarate ai fini del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o ai fini delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché ciò non metta il beneficiario in una posizione più favorevole per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dalla domanda iniziale. In tal caso gli Stati membri possono decidere di fissare un termine ultimo per la comunicazione di tali modifiche all’autorità competente.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 bis   Le modifiche apportate in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all’autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 ter   . Le modifiche apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), effettuate conformemente al paragrafo 1 ter, sono comunicate all’autorità competente entro la data da essa prestabilita a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento. La data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento della prima rata o degli anticipi da versare a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

3.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Ai fini del primo comma, l’obbligo di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco.»;

(3)

all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi dei regimi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai criteri e alle norme di condizionalità, e/o in relazione al sostegno accordato dalle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla autorità cui compete l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze utili per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.»;

(4)

l’articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi di cui al secondo comma, lettera d), tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno precedente di domanda.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l’articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.»;

(5)

l’articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può limitarsi a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, si procede alla misurazione di tutte le parcelle agricole oppure all’estrapolazione di conclusioni dal campione.»;

b)

sono inseriti i paragrafi 9 e 10 seguenti:

«9.   Se la superficie ammissibile, misurata conformemente ai paragrafi da 1 a 8 è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno per cui vigono controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 40 bis, prevale la superficie misurata a norma dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo.

10.   Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la misurazione reale può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.»;

(6)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle parcelle agricole nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie.

Tuttavia, per le misure di sviluppo rurale, se alcuni criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi connessi alle parcelle agricole non possono essere adeguatamente controllati limitando i controlli a un campione casuale in conformità al primo comma, si seleziona un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.

Se il campione casuale o il campione basato sul rischio rivela la presenza di inadempienze, tutte le parcelle agricole sono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi o sono estrapolate conclusioni dal campione.

L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.»;

(7)

l’articolo 40 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno ai risultati provvisori a livello di parcella della procedura istituita in conformità della lettera a), alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b) e c). L’autorità competente assicura una comunicazione tempestiva con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi e consentire loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo di cui all’articolo 41.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del primo comma, lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che sono pertinenti per stabilire l’ammissibilità dell’aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche comprendono la misurazione della superficie solo se necessario per stabilire la conformità ai criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi.»;

iii)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini del primo comma, lettera c), i controlli dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che non possono essere monitorati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente possono essere limitati a un campione costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole dichiarate dal beneficiario. L’autorità competente può selezionare il campione in modo casuale o sulla base di altri criteri. Se il campione di parcelle agricole è selezionato in modo casuale e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente estrapola dal campione le conclusioni oppure controlla tutte le parcelle agricole. Se il campione è selezionato sulla base di altri criteri e i controlli evidenziano inadempienze, l’autorità competente controlla tutte le parcelle agricole.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), evidenzia risultanze utili per i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale e i criteri e/o le norme non controllati tramite monitoraggio, l’autorità competente può decidere di tenerne conto solo in relazione ai beneficiari selezionati in conformità degli articoli 30, 31, 32 e 68 per i controlli in loco dei regimi di pagamento diretto, delle misure di sviluppo rurale e dei criteri e/o delle norme non controllati tramite monitoraggio. La deroga è limitata ai tre anni successivi al 1o gennaio dell’anno civile in cui l’autorità competente ha iniziato a svolgere i controlli tramite monitoraggio.»;

(8)

l’articolo 40 ter è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle. Entro il 1o novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce un modello per la presentazione delle comunicazioni in cui figurano gli elementi da includere nella comunicazione.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

(9)

all’articolo 41, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento a norma dell’articolo 40 o tramite monitoraggio a norma dell’articolo 40 bis, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento o dal monitoraggio non risultano inadempienze. Se i controlli o il monitoraggio evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative. Se si applicano controlli tramite monitoraggio, tale obbligo si considera soddisfatto se i beneficiari sono informati delle inadempienze attraverso gli strumenti predisposti per comunicare con i beneficiari a norma dell’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), e se hanno la possibilità di contestare le inadempienze prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.»;

(10)

all’articolo 69, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all’articolo 68 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere condotta a livello di singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.»;

(11)

all’articolo 70 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le autorità competenti possono verificare i criteri e le norme di condizionalità mediante controlli tramite monitoraggio effettuati in conformità dell’articolo 70 bis del presente regolamento.»;

(12)

sono inseriti i seguenti articoli 70 bis e 70 ter:

«Articolo 70 bis

Controlli tramite monitoraggio

1.   L’autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:

a)

istituisce una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri e le norme di condizionalità che possono essere monitorati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire la conformità ai criteri e alle norme;

b)

effettua, ove necessario, attività di follow-up adeguate al fine di stabilire la conformità ai criteri e alle norme;

c)

effettua controlli sull’1 % dei beneficiari tenuti al rispetto dei criteri e delle norme di condizionalità che non possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente e che sono pertinenti per stabilire la conformità ai criteri e alle norme. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % dell’1 % dei beneficiari è selezionata a caso. I beneficiari restanti sono selezionati sulla base di un’analisi dei rischi;

d)

informa i beneficiari in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno ai risultati provvisori a livello di parcella della procedura istituita in conformità della lettera a), alle segnalazioni e alle prove richieste ai fini delle lettere b)e c). L’autorità competente assicura una comunicazione tempestiva con i beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri e le norme e, fatto salvo il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, consentire loro di affrontare la situazione o porvi rimedio prima che siano tratte le conclusioni nella relazione di controllo di cui all’articolo 72, ma non oltre un mese dopo la comunicazione dei risultati provvisori.

Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, non consentono di stabilire la conformità ai criteri e alle norme di condizionalità soggetti ai controlli tramite monitoraggio. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri e delle norme di condizionalità che sono pertinenti per stabilire la conformità ai criteri e alle norme di condizionalità soggetti ai controlli tramite monitoraggio.

2.   Nel caso in cui l’autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l’esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare le disposizioni degli articoli 7 e 29 e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, non si applicano gli articoli 25, 68, 69 e 71 del presente regolamento.

3.   Se la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a), evidenzia risultanze utili per i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale e i criteri e/o le norme non controllati tramite monitoraggio, l’autorità competente può decidere di tenerne conto solo in relazione ai beneficiari selezionati in conformità degli articoli 30, 31, 32 e 68 per i controlli in loco dei regimi di pagamento diretto, delle misure di sviluppo rurale e dei criteri e/o delle norme non controllati tramite monitoraggio. La deroga è limitata ai tre anni successivi al 1o gennaio dell’anno civile in cui l’autorità competente ha iniziato a svolgere i controlli tramite monitoraggio.

Articolo 70 ter

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell’anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli in conformità dell’articolo 70 bis.»;

13)

l’articolo 72 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Quando si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, non si applica il secondo comma, lettera a), punti ii) e iii), del presente paragrafo. La relazione di controllo indica i risultati dei controlli tramite monitoraggio a livello di parcella.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell’articolo 69, sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità della normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell’articolo 68, paragrafo 2, sia stato oggetto di controlli tramite monitoraggio a norma dell’articolo 70 bis, o a seguito di un’inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata. Se si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata entro tre mesi dalla scadenza del periodo di tempo concessogli per affrontare la situazione o porvi rimedio in conformità dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera d).»;

d)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Se si effettuano controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 70 bis, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dalla scadenza del periodo di tempo concesso al beneficiario per affrontare la situazione o porvi rimedio in conformità dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera d). Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi seguenti dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019:

a)

paragrafo 7, lettera b);

b)

paragrafo 12 per quanto riguarda l’articolo 70 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 31.7.2014, pag. 608).

(4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


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