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Document 32019R1391

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1391 della Commissione, del 6 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013

C/2019/6511

GU L 233 del 10.9.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1391/oj

10.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1391 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1218/1999 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1218/1999 della Commissione (2), un padiglione da giardino (dimensioni 3 m × 3 m), costituito da una copertura di tessuto spesso (100 % cotone), presentato con paletti metallici destinati a costituire la sua armatura e dei tenditori che ne permettono l'ancoraggio al suolo, è stato classificato nel codice NC 6306 91 00 come «altri articoli da campeggio», dato che l'articolo era aperto sui quattro lati. Il codice NC per tale categoria di prodotti è cambiato a seguito di modifiche ai codici del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata, e il regolamento (CE) n. 1218/1999 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 (3) per indicare il nuovo codice NC 6306 90 00. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 (4), la Commissione ha classificato un articolo che ha il carattere essenziale di un padiglione per esterno ma non è provvisto di telaio né di bastoni o accessori nel codice NC 6306 90 00 come «altri articoli da campeggio», poiché non ha lati o pareti, che permettono la delimitazione di uno spazio chiuso.

(2)

Nel corso della sua 62a sessione del settembre 2018, il Comitato del sistema armonizzato (comitato del SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 6306.22/1 relativo a un prodotto denominato gazebo temporaneo, che misura circa 3 m × 3 m × 2,50 m e che è provvisto di un telaio di tubi di acciaio con raccordi e piedini in plastica e una copertura con un rivestimento per i quattro pali agli angoli. Il gazebo è aperto sui quattro lati e non è ancorato saldamente al suolo. È stato classificato nella sottovoce 6306 22 del SA, che corrisponde al codice NC 6306 22 00.

(3)

Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle degli articoli descritti nel regolamento (CE) n. 1218/1999 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013, la classificazione tariffaria degli articoli figurante negli allegati dei suddetti regolamenti non è conforme al parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 6306.22/1.

(4)

In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio (5), l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come «sistema armonizzato» o «SA»), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come «OMD»). I pareri di classificazione emessi dal comitato del SA costituiscono, in linea di principio, strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.

(5)

Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione del comitato del SA è conforme alla formulazione della sottovoce 6306.22 del SA, l'Unione dovrebbe applicare il parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 6306.22/1.

(6)

La base giuridica e la procedura di adozione per modificare il regolamento (CE) n. 1218/1999 e per abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 sono le stesse. È pertanto opportuno adottare un atto unico a tali fini.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1218/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 670/2013 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999 è soppressa la riga corrispondente al punto 6 della tabella.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1218/1999 della Commissione, del 14 giugno 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 193 del 16.7.2013, pag. 2).

(5)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).


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