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Document 32019R0962
Commission Regulation (EU) 2019/962 of 12 June 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/962 della Commissione, del 12 giugno 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/4234
GU L 156 del 13.6.2019, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
13.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/962 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'introduzione di due nuovi gruppi funzionali di additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la classificazione degli additivi per mangimi in categorie, ripartite ulteriormente in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà. |
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(2) |
A seguito dello sviluppo tecnologico e scientifico varie sostanze possono avere un effetto tecnologico sui mangimi che non è descritto in relazione a nessuno dei gruppi funzionali già esistenti. È quindi opportuno creare un nuovo gruppo funzionale generico all'interno della categoria «additivi tecnologici» per includervi tali sostanze. |
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(3) |
Oltre alle buone prassi agricole che garantiscono il benessere degli animali e al rispetto delle disposizioni sul benessere degli animali dell'UE, gli studi scientifici dimostrano che alcuni additivi per mangimi possono aiutare gli animali sani a mantenere una buona condizione fisiologica, contribuire al loro benessere, influenzare favorevolmente la loro resilienza a fattori di stress o sostenere il loro benessere in determinate situazioni. Dato che la funzione principale di tali additivi per mangimi non può essere assegnata a nessuno dei gruppi funzionali previsti nel regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno creare un nuovo gruppo funzionale all'interno della categoria «additivi zootecnici». Ciò dovrebbe consentire di definire meglio la finalità prevista di tali additivi, di stabilire criteri per la valutazione dell'efficacia e di creare chiarezza giuridica per i richiedenti. |
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(4) |
Al fine di introdurre questi due nuovi gruppi funzionali, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:
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1) |
al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:
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2) |
al punto 4 è aggiunta la seguente lettera:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER