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Document 32019R0905

    Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

    C/2019/1838

    GU L 145 del 4.6.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R2239

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/905/oj

    4.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/2


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/905 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

    (2)

    Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

    (3)

    Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

    (4)

    Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione (2) ha istituito, per il periodo 2019-2021, un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali.

    (5)

    Il 14 novembre 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune in cui hanno suggerito di apportare tre correzioni al piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.

    (6)

    Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2034, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali loro contributi, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). La nuova raccomandazione comune suggerisce di apportare alcune correzioni di natura tecnica menzionate nel contributo scientifico pervenuto.

    (7)

    L'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» prevede, al punto 28, che prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Le misure suggerite nella nuova raccomandazione comune sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

    (8)

    In primo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di correggere la definizione di «pannello Seltra» di cui al regolamento delegato (UE) 2018/2034, poiché non in linea con la raccomandazione comune del 31 maggio 2018.

    (9)

    In secondo luogo, la nuova raccomandazione comune suggerisce di abolire l'obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi nella pesca dello scampo catturato con reti da traino a divergenti, poiché tale obbligo, erroneamente previsto dalla raccomandazione comune del 31 maggio 2018, era stato di conseguenza erroneamente incluso nel regolamento delegato (UE) 2018/2034.

    (10)

    Infine, la nuova raccomandazione comune suggerisce di escludere la pesca demersale del canestrello dall'ambito di applicazione di alcune misure tecniche miranti a migliorare la selettività nel Mare d'Irlanda, poiché la raccomandazione comune del 31 maggio 2018 e, di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2018/2034 non intendevano includere tale tipo di pesca nell'ambito di dette misure tecniche.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/2034.

    (12)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2019,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   “pannello Seltra”: un dispositivo di selettività che:

    a)

    è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;

    b)

    è lungo almeno 3 metri;

    c)

    è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

    d)

    occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);»;

    (2)

    all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.»;

    (3)

    all'articolo 10, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di canestrello.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).


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