Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0899

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/3947

    GU L 144 del 3.6.2019, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/899/oj

    3.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/32


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/899 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2019

    che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

    (2)

    La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2) per gli agnelli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3) per i cavalli, dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) per le capre da latte e le pecore da latte, dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5) per i suini da ingrasso e dal regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione (6) per le bufale da latte.

    (3)

    In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato le domande di rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (in precedenza NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Nel parere del 13 giugno 2018 (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati da cui risulta che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.

    (5)

    La valutazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    A seguito del rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando è usato per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso, e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando è usato per i cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    Articolo 3

    I regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009 sono abrogati.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28).

    (3)  Regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6).

    (4)  Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3).

    (5)  Regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione, del 6 marzo 2008, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) come additivo per mangimi (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3).

    (6)  Regolamento (CE) n. 232/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (titolare dell'autorizzazione Société Industrielle Lesaffre) (GU L 74 del 20.3.2009, pag. 14).

    (7)  EFSA Journal 2018;16(7):5339.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

    4b1702

    S.I. Lesaffre

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Composizione dell'additivo

    Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g.

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

    Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.

    Agnelli da ingrasso

    1,4 × 109

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per:

    capre da latte: 3 × 109

    pecore da latte: 2 × 109

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

    23 giugno 2029

    Capre da latte e pecore da latte

    7 × 108

    Suini da ingrasso

    1,25 × 109

    Bufale da latte

    5 × 108

     

     


    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

    4b1702

    S.I. Lesaffre

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Composizione dell'additivo

    Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con una concentrazione minima di 5 × 109 CFU/g.

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule secche attive di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

    Metodo di analisi  (2)

    Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).

    Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.

    Cavalli

    8 × 108

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Dosi raccomandate (CFU/capo/giorno) per:

    cavalli: 1,25 × 1010 - 6 × 1010

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio.

    23 giugno 2029


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


    Top