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Document 32019D2212

    Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2212 della Commissione del 20 dicembre 2019 relativa a un progetto pilota per l’attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8051

    GU L 332 del 23.12.2019, p. 159–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2212/oj

    23.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 332/159


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2212 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2019

    relativa a un progetto pilota per l’attuazione di alcune disposizioni in materia di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori mediante il sistema di informazione del mercato interno

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 è un’applicazione software accessibile via Internet che è stata sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di aiutarli a rispettare le prescrizioni in materia di scambio di informazioni stabilite negli atti dell’Unione mediante un meccanismo di comunicazione centralizzato che facilita lo scambio di informazioni transfrontaliero e l’assistenza reciproca.

    (2)

    Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l’efficacia dell’IMI per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell’Unione non elencati nell’allegato di tale regolamento.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori devono collaborare e coordinare azioni tra loro e con la Commissione. L’articolo 35 di tale regolamento prescrive che la Commissione istituisca e aggiorni una banca dati elettronica per tutte le comunicazioni tra le autorità competenti, gli uffici unici di collegamento e la Commissione effettuate a norma di detto regolamento. Esso prescrive inoltre che le informazioni fornite da soggetti che formulano segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27 di detto regolamento siano archiviate ed elaborate in tale banca dati elettronica. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento prevede inoltre che l’Autorità bancaria europea agisca come osservatore in determinati casi e pertanto essa dovrebbe essere in grado di accedere alla banca dati elettronica in tali casi per poter osservare le comunicazioni pertinenti.

    (4)

    La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 (3) che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 per quanto riguarda le comunicazioni effettuate a norma di determinate disposizioni di tale regolamento. L’IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l’attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 Tali disposizioni dovrebbero quindi essere oggetto di un progetto pilota a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2017/2394 definisce i diversi soggetti responsabili dell’applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite in tale regolamento. Al fine di garantire l’applicazione efficace di queste disposizioni, detti soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti all’IMI ai fini del progetto pilota.

    (6)

    L’IMI dovrebbe offrire la funzionalità tecnica che consente alle autorità competenti, agli uffici unici di collegamento, alla Commissione e agli altri soggetti di adempiere gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2394 che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 L’IMI dovrebbe garantire che tali soggetti abbiano un accesso limitato alla funzionalità alla quale devono poter accedere per adempiere agli obblighi previsti da tale regolamento.

    (7)

    L’IMI consente ai suoi partecipanti di comunicare e interagire tra loro in maniera strutturata. Ciò significa che per lo scambio e il trattamento di tutte le informazioni tramite l’IMI devono essere utilizzati formulari strutturati. L’uso di questi formulari rispetterà quindi tutte le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/2394 sull’uso di formulari standard per le comunicazioni che rientrano nell’ambito del progetto pilota (ad esempio la prescrizione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento).

    (8)

    L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394 dispone che i dati relativi a un’infrazione siano archiviati nella banca dati elettronica per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla chiusura dell’azione coordinata pertinente. Per questo motivo l’IMI dovrebbe garantire che i dati relativi a un’infrazione possano essere cancellati dal sistema quando non sono più necessari e comunque entro cinque anni dalla data specificata all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394. Dovrebbe rimanere accessibile nell’IMI solo una registrazione degli scambi d’informazioni. Tale disposizione dovrebbe essere applicata fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, nella misura in cui l’applicazione di tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipati di dati personali conservati come parte del progetto pilota.

    (9)

    Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro cui deve essere presentata la valutazione. Per motivi di coerenza la data specificata dovrebbe corrispondere alla data entro la quale deve essere presentata la relazione prescritta all’articolo 40 del regolamento (UE) 2017/2394.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il progetto pilota

    Gli articoli da 11 a 23, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2017/2394 sono oggetto di un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite in tali articoli mediante il sistema di informazione del mercato interno («IMI»).

    Articolo 2

    Autorità competenti e altri partecipanti all’IMI

    1.   Ai fini del progetto pilota, le autorità competenti e gli uffici unici di collegamento designati a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 e le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

    2.   Ai fini del progetto pilota, le entità che hanno la facoltà di formulare segnalazioni esterne a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 e l’Autorità bancaria europea, in quanto osservatore a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento, sono considerate partecipanti all’IMI ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Articolo 3

    Cooperazione amministrativa

    1.   Ai fini dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

    a)

    presentare una richiesta di informazioni a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;

    b)

    trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;

    c)

    rispondere alla richiesta di informazioni;

    d)

    informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di informazioni, compresi i motivi del rifiuto;

    e)

    comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di informazioni.

    2.   Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

    a)

    presentare una richiesta di misure di esecuzione a norma di tale articolo, comprese eventuali informazioni di accompagnamento e prove;

    b)

    trasmettere la richiesta all’autorità competente appropriata;

    c)

    informare l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate o che si intendono adottare in risposta alla richiesta, comprese le comunicazioni riguardo al termine per soddisfare tale richiesta;

    d)

    notificare all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e l’effetto di tali misure;

    e)

    informare l’autorità richiedente e la Commissione del rifiuto di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione;

    f)

    comunicare nel caso di un disaccordo riguardo a una richiesta di misure di esecuzione.

    3.   Ai fini degli articoli 15 e 23 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

    a)

    notificare l’intenzione di avviare un’azione coordinata;

    b)

    individuare e designare un coordinatore per l’azione coordinata;

    c)

    notificare l’avvio di un’azione coordinata;

    d)

    comunicare l’intenzione di partecipare a un’azione coordinata;

    e)

    notificare i risultati delle indagini a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2394;

    f)

    comunicare una decisione di rifiuto di partecipare a un’azione coordinata, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi;

    g)

    comunicare una posizione comune sui risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa;

    h)

    comunicare riguardo agli impegni nelle azioni coordinate;

    i)

    comunicare riguardo ai progressi dell’azione coordinata;

    j)

    comunicare riguardo a qualsiasi richiesta di assistenza reciproca che può essere rilevante per l’azione coordinata;

    k)

    comunicare riguardo al coordinamento di qualsiasi misura di esecuzione;

    l)

    comunicare riguardo alla chiusura dell’azione coordinata.

    4.   Ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

    a)

    formulare una segnalazione, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente e un’eventuale indicazione dell’intenzione di avviare un’azione coordinata;

    b)

    rettificare le informazioni della segnalazione;

    c)

    ritirare una segnalazione;

    d)

    chiedere di verificare se siano avvenute infrazioni simili o se siano state adottate misure di esecuzione;

    e)

    rispondere a tali richieste;

    f)

    trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.

    5.   Ai fini dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2394, l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per:

    a)

    formulare una segnalazione esterna, comprendente qualsiasi informazione di accompagnamento pertinente;

    b)

    rettificare le informazioni della segnalazione esterna;

    c)

    ritirare una segnalazione esterna;

    d)

    trasmettere alle autorità competenti appropriate le comunicazioni pervenute.

    6.   Ai fini dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2394 l’IMI fornisce la funzionalità tecnica in particolare per notificare le misure adottate al fine di porre rimedio a un’infrazione.

    Articolo 4

    Accesso alla funzionalità dell’IMI

    L’IMI garantisce che tutti i soggetti che, a norma dell’articolo 2, sono considerati autorità competenti o altri partecipanti all’IMI ai fini del progetto pilota possano accedere solo alla funzionalità dell’IMI necessaria per adempiere i loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2017/2394.

    Articolo 5

    Conservazione dei dati

    1)   L’IMI fornisce la funzionalità tecnica per consentire la cancellazione di tutti i dati ivi conservati come parte del progetto pilota relativo a un’infrazione non appena i pertinenti partecipanti all’IMI indicano che tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. L’IMI provvede anche affinché tutti questi dati siano cancellati in ogni caso entro cinque anni dalla data specificata per il pertinente tipo di procedura di cooperazione amministrativa all’articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) 2017/2394.

    2)   Dopo la cancellazione di tali dati rimarrà accessibile nell’IMI solo una registrazione dell’avvenuto scambio di informazioni pertinenti, da cui saranno esclusi tutti i dati tramite i quali l’infrazione potrebbe essere identificata.

    3)   Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi, di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2012, di bloccare e cancellare i dati personali conservati nell’IMI come parte del progetto pilota, nella misura in cui tale articolo potrebbe comportare il blocco o la cancellazione anticipata di tali dati.

    Articolo 6

    Valutazione

    La valutazione dei risultati del progetto pilota prescritta all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 gennaio 2023.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2019

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2213 della Commissione, del 20 dicembre 2019,che stabilisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento della banca dati elettronica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate comunicazioni effettuate a norma dello stesso regolamento (Cfr. pag. 163 della presente Gazzeta ufficiale).


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