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Document 32018R1468
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1468 of 1 October 2018 amending Council Implementing Regulation (EU) No 461/2013 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India
C/2018/6258
GU L 246 del 2.10.2018, p. 3–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2019
2.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1468 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), nella versione precedente alla sua modifica tramite il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta originaria»). |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (4), il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India, in seguito a un riesame accelerato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base. |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 193/2007 (5), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per altri cinque anni, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 1286/2008 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (7), il Consiglio ha successivamente modificato le misure compensative, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. |
(5) |
Nel 2012 si è concluso un altro riesame intermedio parziale senza modifica delle misure in vigore, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (8). |
(6) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (9), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni, in seguito ad un secondo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 (10), la Commissione ha modificato le misure compensative, in seguito a due riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. |
(8) |
Con la decisione 2000/745/CE (11), la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all'importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE (12), la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati. |
(9) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 461/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 («le misure in vigore»). Esse consistono in uno specifico dazio compensativo compreso tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori. |
1.2. Apertura di due riesami parziali intermedi
(10) |
Nel settembre 2016 un produttore esportatore indiano, Dhunseri Petrochem Limited («DPL»), ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento che aveva istituito le misure in vigore a causa di una modifica della denominazione sociale. Dalla richiesta emergeva però che DPL aveva costituito una joint venture con Indorama Ventures Public Company Limited («IVL»), con la nascita del seguente assetto societario:
|
(11) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che sussistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di DPL e delle sue società collegate fossero cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti avessero carattere duraturo e che pertanto le misure avrebbero dovuto essere riesaminate. |
(12) |
Sulla base di tali elementi, la Commissione ha annunciato, con avviso del 6 luglio 2017 (13), di aver deciso, di propria iniziativa, di aprire un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne DPL e le sue società collegate in India. L'obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione relativo alla nuova struttura societaria. |
(13) |
Un altro produttore esportatore indiano, Reliance Industries Limited («Reliance»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La domanda era limitata all'esame della sovvenzione di Reliance. |
(14) |
Reliance ha fornito prove sufficienti per dimostrare che il mantenimento in vigore delle misure al loro livello attuale non era più necessario per controbilanciare la sovvenzione compensabile. La società, in particolare, ha affermato che il livello complessivo di sovvenzione era stato ridotto in seguito alla cessazione dell'applicabilità del regime prodotto mirato (Focus Product Scheme) e del regime mercato mirato (Focus Market Scheme) nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi quali il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme) e il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme). |
(15) |
Una volta stabilito che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti, la Commissione ha annunciato, in data 6 luglio 2017 (14), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne Reliance. |
(16) |
In entrambi gli avvisi di apertura, la Commissione ha annunciato che le inchieste avrebbero altresì valutato l'opportunità di modificare l'aliquota del dazio applicato sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India proveniente da «tutte le altre società» in India. |
(17) |
Poiché entrambi i riesami intermedi interessano lo stesso prodotto in esame, lo stesso paese di origine e lo stesso periodo dell'inchiesta, e dal momento che entrambe le misure sono soggette al medesimo procedimento, si è ritenuto appropriato concludere entrambi i riesami nel medesimo atto giuridico. |
1.3. Parti interessate dall'inchiesta
(18) |
La Commissione ha informato ufficialmente Dhunseri, le sue società collegate e Reliance («i produttori esportatori interessati»), l'associazione dei produttori dell'Unione, gli importatori e utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore in merito all'apertura dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato negli avvisi di apertura. |
(19) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori interessati e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato. |
(20) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la sovvenzione. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede di IVDPIL a Kolkata, presso la sede di MPPL a Delhi, presso lo stabilimento di MPPL a Karnal, presso la società Reliance a Mumbai nonché presso la sede del governo indiano a New Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio). |
1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame
(21) |
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). |
1.5. Divulgazione di informazioni
(22) |
Il 25 luglio 2018 il governo dell'India e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di modificare le aliquote di dazio applicabili a Dhunseri e a Reliance, ed è stato loro concesso un lasso di tempo ragionevole per presentare osservazioni. Tutti i documenti e le osservazioni presentati sono stati debitamente tenuti presenti, come indicato nel seguito. |
(23) |
Reliance ha osservato che la divulgazione di informazioni era avvenuta oltre 12 mesi dopo l'inizio dell'inchiesta e ha citato l'articolo 11.11 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - ASMC), che prevede che le inchieste «devono» concludersi entro un anno «salvo circostanze particolari», oltre all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo il quale i riesami si svolgono «rapidamente» e si concludono «di norma» entro 12 mesi dalla data di inizio. Per tali motivi Reliance ha sostenuto che, in assenza di circostanze particolari o altra giustificazione addotta dalla Commissione, l'inchiesta avrebbe dovuto concludersi senza l'adozione di misure protettive. |
(24) |
Per quanto riguarda i termini, tuttavia, la Commissione osserva che la presente inchiesta di riesame si svolge a norma dell'articolo 21.4 dell'ASMC, il quale prevede che un riesame riguardante dazi compensativi «deve concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio» e non contiene alcun riferimento a circostanze speciali necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. Analogamente, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base non fa menzione di circostanze particolari necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. I riesami in questione sono conclusi entro il termine di 15 mesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(25) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India («il prodotto in esame»). |
2.2. Prodotto simile
(26) |
L'inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. RISULTATI DELL'INCHIESTA
3.1. Riorganizzazione di DPL e delle sue società collegate
(27) |
L'inchiesta ha confermato che DPL ha costituito una joint venture con IVL, nell'ambito della quale, il 1o aprile 2016, ha trasferito tutto il suo stabilimento di produzione di PET a una nuova società, IVDPIL, di cui ha acquisito una partecipazione del 50 %, mentre il restante 50 % è stato acquisito da Indorama Ventures Global Services Limited, una controllata di IVL. DPL ha quindi cessato di essere un produttore esportatore del prodotto in esame a decorrere da tale data. |
(28) |
L'inchiesta ha inoltre confermato che DPL ha acquisito una partecipazione del 50 % di MPPL, un produttore indiano di PET che non aveva mai esportato il prodotto in esame nell'Unione e nei cui confronti non era stato pertanto applicato un tasso compensativo individuale nell'ambito delle precedenti inchieste concernenti il PET originario dell'India. La restante partecipazione del 50 % di MPPL è di proprietà di Indorama Ventures Global Services Limited. |
(29) |
Di conseguenza, il 12 maggio 2017, IVDPIL ha modificato la sua denominazione in IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited («IDIPL») e MPPL ha ceduto tutto il suo attivo e passivo, i suoi debiti e il personale a IDIPL. Il 4 dicembre 2017 la Corte suprema di Kolkata ha sanzionato tale cessione. |
(30) |
DPL, IDIPL (ex IVDPIL) e MPPL sono denominati di seguito «il gruppo Dhunseri». L'obiettivo del riesame intermedio parziale era dunque stabilire la misura delle sovvenzioni riguardanti il gruppo Dhunseri. A tal fine i dati concernenti IDIPL e MPPL (che stava ancora operando come produttore esportatore distinto del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame) sono stati aggregati per calcolare la misura delle sovvenzioni del gruppo Dhunseri nel suo complesso, poiché tale misura è applicabile alla struttura definitiva del gruppo, in cui lo stabilimento di MPPL è incorporato in IDIPL. |
3.2. Sovvenzione
(31) |
Sulla base delle sovvenzioni esaminate nell'ambito dei precedenti riesami, delle informazioni trasmesse dal governo indiano e dai produttori esportatori interessati, nonché delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi.
|
(32) |
Le sovvenzioni elencate nel considerando di cui sopra si basano sui documenti strategici e sugli atti legislativi indicati di seguito. |
(33) |
I regimi AAS, DEPBS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS, FMS, FPS, IEIS, MEIS e SHIS hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992)] entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. |
(34) |
I regimi AAS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS e MEIS sono basati sulla politica del commercio estero per il periodo 2015-2020 («FTP 2015-20»), che è pertinente per il periodo dell'inchiesta di riesame. Il governo indiano ha inoltre fissato le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 2015-20 in un manuale delle procedure intitolato Handbook of Procedures, volume I («HOP I 2015-20»). Il manuale delle procedure è regolarmente aggiornato. |
(35) |
I regimi DEPBS, FMS, FPS, IEIS e SHIS, che si basavano sul precedente documento sulla politica del commercio estero riferito al periodo 2009-2014 («FTP 2009-14»), non sono stati rinnovati nell'ambito della FTP 2015-20 menzionata al considerando 34. |
(36) |
Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (Custom Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente. |
(37) |
Il regime ECS si fonda sulle sezioni 21 e 35 A della legge bancaria (Banking Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India – RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione. |
(38) |
Il regime ITIRAD è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito (Income Tax Act) del 1961, che è modificata annualmente dalla legge finanziaria. |
(39) |
Il regime IES è basato sulla Master Circular DBR.Dir.BC.No 62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015 concernente il sistema di perequazione degli interessi sui crediti all'esportazione in rupie prima e dopo la spedizione (Interest Equalisation Scheme on Pre- and Post-Shipment Rupee Export Credit). |
(40) |
Il regime CIIS è amministrato dal governo del Gujarat sulla base della sua politica industriale del 2015. |
(41) |
La politica EPP/GOH è amministrata dal governo di Haryana e definita nell'ambito della politica di promozione delle imprese per il 2015 notificata dal dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo di Haryana. |
(42) |
Il regime GEDES è basato sull'articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all'imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (Gujarat Electricity Duty Act) del 1958, modificata di volta in volta nella Gazzetta del governo di Gujarat. |
(43) |
Il regime PSI/GOM si basa sulla risoluzione n. PSI-2013/(CR-54)/IND-8 del governo di Maharashtra. |
(44) |
Il regime WBIS è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala Occidentale n. 309 – CI/O/ADN/GEN-INC/512 del 12 settembre 2014. |
(45) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti regimi sono stati aboliti o non sono stati utilizzati dai due produttori esportatori in questione: DEPBS, DFIA, ECS, EOU/SEZ, FMS, FPS, ITIRAD, IEIS, IES, SHIS, CIIS, EPP/GOH, PSI/GOM e WBIS. |
3.3. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS)
(46) |
La Commissione ha accertato che soltanto uno dei produttori esportatori oggetto dei riesami in corso si è avvalso di tale misura durante il periodo dell'inchiesta di riesame, per un numero di operazioni di esportazione estremamente esiguo. La medesima società ha utilizzato invece il regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme - DDS), di cui alla sezione 3.4, per la grande maggioranza delle sue operazioni di esportazione. Poiché i regimi AAS e DDS non possono essere utilizzati contemporaneamente per le medesime operazioni di esportazione, la Commissione ha accertato che il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta di riesame e ha deciso di non quantificare il vantaggio ottenuto nell'ambito di tale regime nei riesami in questione. |
3.4. «Regime di restituzione dei dazi» (Duty Drawback Scheme - DDS) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2
(47) |
La Commissione ha accertato che i produttori esportatori interessati si sono avvalsi del regime DDS nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.4.1. Base giuridica
(48) |
La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («la legge 1995 DDS»), modificata da ultimo nel 2006 (15). Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame questa base giuridica è stata sostituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017 (16) («la legge del 2017»), che è entrata in vigore il 1o ottobre 2017. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge 1995 DDS disciplina il metodo di calcolo di tale regime di restituzione dei dazi. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della suddetta legge disciplina la dichiarazione che gli esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali articoli non hanno subito modifiche con la legge del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
(49) |
Inoltre, la circolare n. 24/2001 (17) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii). |
(50) |
L'articolo 4 della legge 1995 DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche; le ultime che hanno comportato una variazione delle aliquote sono la comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del 16 novembre 2015 (18) e la comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del 31 ottobre 2016 (19). Di conseguenza, per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 % del valore fob. |
3.4.2. Ammissibilità
(51) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. |
3.4.3. Attuazione pratica
(52) |
In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo in contanti pari a una percentuale del valore fob dichiarato dei materiali esportati. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali indica le modalità per il calcolo dell'importo della sovvenzione:
|
(53) |
In altri termini, il governo dell'India basa l'ammontare rimborsabile sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Il governo successivamente esprime l'ammontare rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili. |
(54) |
Il governo utilizza tale percentuale per calcolare l'importo in contanti a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India singolarmente per ciascun prodotto. Per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %, come specificato al considerando 50. |
(55) |
Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta. |
(56) |
L'esportatore deve inoltre fornire le prove della realizzazione dei proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate – BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti. |
(57) |
L'importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi scopo e, in base ai principi contabili in uso in India, può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione. |
(58) |
Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l'amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere le prove che l'esportatore che richiede la restituzione del dazio è incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l'importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato (20). Inoltre, durante la visita di verifica presso il governo dell'India, quest'ultimo ha confermato che le società che acquistassero da fornitori nazionali tutte le materie prime incluse nel PET esportato continuerebbero a beneficiare dell'aliquota piena calcolata in conformità al citato articolo 3, paragrafo 2. Dall'indagine è inoltre emerso che, nella pratica, ciò è avvenuto per un esportatore che ha collaborato, che si è avvalso dei vantaggi nel quadro del regime DDS pur non avendo importato nessuna unità delle principali materie prime (PTA e MEG) usate per la fabbricazione del prodotto in esame. |
3.4.4. Conclusioni sul regime DDS
(59) |
Il regime DDS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto assume la forma della rinuncia a un'entrata (vale a dire i dazi all'importazione asseritamente incassati dal governo, oggetto del rimborso o della remissione). Non esistono restrizioni all'impiego di tali fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità in misura pari agli importi in eccesso dei dazi all'importazione rimborsati o rimessi dal governo. |
(60) |
Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è inoltre conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è imprescindibilmente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in quali quantità. |
(61) |
Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni ed è pertanto ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
(62) |
In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile. |
3.4.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(63) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. A partire da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento in contanti dell'importo, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito dal regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite in riferimento a tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(64) |
Il gruppo Dhunseri ha osservato che il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS è stato ridotto dall'1,9 % all'1,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame e ha sostenuto che si trattava di una riduzione permanente, facendo riferimento alla tendenza al ribasso dell'aliquota DDS, che è passata dal 5,5 % nel 2011 all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per tale motivo, la società ha affermato che il regime DDS dovrebbe eventualmente essere compensato solo sulla base dell'aliquota dell'1,5 %. |
(65) |
La Commissione tuttavia ha osservato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». Come si è detto, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %. La Commissione pertanto ritiene che dovrebbero essere utilizzate le aliquote effettivamente in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa argomentazione è stata dunque respinta. |
(66) |
La società Reliance ha affermato che il vantaggio calcolato in base al DDS dovrebbe essere limitato ai vantaggi in eccesso, dato che il DDS dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; la società tuttavia non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della propria argomentazione. Come precisato al considerando 60, la Commissione ha concluso che il regime DDS non equivale a una restituzione daziaria ammissibile. Inoltre, con riferimento a Reliance, la Commissione ha concluso nel corso di una visita in loco che la società aveva beneficiato del regime DDS pur non avendo importato nessuna delle due materie prime pertinenti (MEG e PTA) nel periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'argomentazione è stata respinta poiché, sulla base delle informazioni disponibili, l'importo complessivo concesso a Reliance rappresenta un pagamento in eccesso. |
(67) |
MPPL ha spiegato di aver utilizzato acido tereftalico purificato (PTA) e glicole monoetilenico (MEG) per fabbricare PET e che entrambe le materie prime sono state acquistate da un unico fornitore nazionale il quale, conformemente al contratto di acquisto, applicava a MPPL un elemento di prezzo denominato «contenuto presunto del dazio doganale». Sulla base di quanto precede MPPL ha dichiarato di versare dazi all'importazione sulle materie prime incorporate nel prodotto esportato e che il calcolo del regime DDS doveva pertanto essere limitato ai vantaggi in eccesso. A tale proposito la Commissione ha rilevato che MPPL non ha fornito prove che il «contenuto presunto del dazio doganale» corrispondesse al versamento effettivo di dazi all'importazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(68) |
IDIPL ha dichiarato che il MEG, una delle due principali materie prime usate dalla società per fabbricare PET, era interamente importato e che su tali importazioni erano versati dazi all'importazione. In base all'importo dei dazi versati sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di revisione, IDIPL ha inoltre fornito un calcolo di una presunta remissione dei dazi in eccesso, affermando che il livello di sovvenzione dovrebbe essere stabilito esclusivamente sulla base di tale remissione di dazi in eccesso. Nonostante l'assenza di un regime o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato e in quale misura, la Commissione ha verificato tale affermazione sulla base dell'allegato II, punto 5, del regolamento di base. Dalla verifica è emerso che tutto il MEG utilizzato per la produzione di PET era stato importato e che era stato effettivamente versato l'ammontare dei dazi all'importazione dichiarato sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di ciò la Commissione ha accolto tale argomentazione e ha calcolato il livello di sovvenzione esclusivamente sulla base della remissione dei dazi in eccesso. |
(69) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(70) |
La Commissione ha quindi stabilito che l'aliquota di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame è pari allo 0,38 % per il gruppo Dhunseri e all'1,67 % per Reliance. |
3.4.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(71) |
Reliance ha dichiarato che la Commissione si è sbagliata nel classificare il DDS come una sovvenzione e un regime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e ha sostenuto che per di più la Commissione ha agito in contraddizione con tale classificazione verificando la remissione in eccesso di un altro esportatore. Reliance ha sostenuto che la Commissione ha trattato in modo diverso le diverse parti in sede di calcolo dell'importo della remissione in eccesso, e che nel caso specifico di Reliance è stato compensato l'intero vantaggio apportato dal DDS invece di limitare la compensazione alla sola remissione in eccesso. |
(72) |
Tale osservazione è infondata. Come infatti spiegato, nonostante la sovvenzione porti il nome di restituzione dei dazi, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; né esso è conforme alle regole contenute nell'allegato I, punto i), e negli allegati II e III del regolamento di base, in quanto il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ad effettivi versamenti di dazi all'importazione su materie prime, e non rappresenta un credito sul dazio volto a compensare i dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. La stessa impostazione e le stesse regole sono state inoltre applicate a tutte le società (Reliance e gruppo Dhunseri), in quanto la Commissione ha voluto accertare se le società avessero effettivamente importato le materie prime pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e se avessero pagato dazi all'importazione su tali transazioni. Successivamente, in base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l'importo in eccesso della remissione per entrambe le società. Si espone di seguito la situazione di ciascuna società. IDIPL (parte del gruppo Dhunseri) ha dichiarato, apportando le relative prove, che una delle due principali materie prime utilizzate per la fabbricazione del PET era completamente importata e che erano stati pagati dazi all'importazione. La Commissione ha effettuato un controllo che ha dimostrato la veridicità dell'asserzione. In base a tali elementi di fatto la Commissione ha calcolato il livello di sovvenzione ricevuto in base alla remissione in eccesso. Reliance è stata invitata a fornire prove analoghe a quelle di IDIPL ma non le ha apportate. Nel caso di Reliance pertanto la remissione in eccesso è stata pari all'intero importo ricevuto dal governo dell'India. Dato quindi che la differenza di trattamento dei due produttori esportatori è giustificata dalla diversità dei fatti riscontrati, l'argomentazione è stata respinta. |
(73) |
Reliance ha inoltre affermato che l'onere della prova era stato ingiustamente addossato al produttore esportatore, cui sarebbe stato imposto di determinare l'importo della remissione in eccesso. |
(74) |
La Commissione non condivide tale affermazione. Si ricorda che lo svolgimento dell'inchiesta si basa su risposte a questionari e visite di verifica. Le informazioni riguardanti l'importo dei dazi all'importazione effettivamente versati (o non versati) da una data società costituiscono un dato di fatto che viene riferito dalla società. Reliance non aveva presentato tali informazioni nella propria risposta al questionario, menzionata al considerando 19, nel quale le parti interessate erano state sollecitate a fornire tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda il calcolo della misura delle sovvenzioni. Di fronte a tale mancanza di informazioni la Commissione si è attivata per raccogliere informazioni che le permettessero di quantificare la potenziale remissione in eccesso durante la verifica in loco di Reliance nel dicembre 2017. È stato accertato in primo luogo che Reliance non aveva versato dazi all'importazione sulle due principali materie prime immesse nel PET, vale a dire PTA e MEG. La Commissione ha successivamente cercato di appurare se fossero stati versati dazi all'importazione sulle materie prime utilizzate per la produzione di PTA, di MEG o di altra materia prima a monte utilizzata per queste due sostanze. Si è però accertato che Reliance, in quanto società petrolchimica integrata, importava petrolio greggio e produceva internamente tutti i prodotti intermedi richiesti per la produzione di PET. La Commissione si è quindi informata sull'aliquota del dazio all'importazione applicabile al petrolio greggio, che è risultata essere lo 0 %, come dimostrato da una prova fornita da Reliance durante la visita di verifica. In base a tali informazioni risulta che l'intero importo del DDS costituiva una remissione in eccesso. Durante il resto dell'inchiesta Reliance non ha fornito nessun documento verificabile con dati quantitativi che facesse supporre diversamente. Reliance non ha fornito informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso, pur essendo stata sollecitata in divere occasioni. In breve, la Commissione si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura delle sovvenzioni da DDS e nonostante numerosi richiami Reliance ha omesso di fornire dati di fatto, che sono in possesso della società, tali da giustificare il calcolo di una remissione in eccesso in misura inferiore all'importo totale proveniente dal DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(75) |
Reliance ha affermato che l'unica sollecitazione della Commissione a fornire informazioni che permettessero di determinare la remissione in eccesso era pervenuta all'epoca della divulgazione. La Commissione osserva però che Reliance era stata invitata a rispondere a un questionario e a fornire informazioni relative alla remissione in eccesso durante la visita di verifica, come spiegato al considerando 74. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(76) |
Reliance ha osservato che la Commissione non ha pubblicato una relazione di verifica e ha affermato che l'assenza di tale relazione non le ha permesso di difendere adeguatamente i propri interessi per quanto riguarda il DDS; la società ne deduce che la Commissione ha invertito l'onere della prova nella quantificazione dell'importo del vantaggio apportato dal DDS. |
(77) |
La Commissione, come già spiegato, ritiene che l'onere di dimostrare che sulle materie prime immesse nei prodotti esportati erano stati pagati dazi all'importazione, alla luce del rimborso da parte del governo indiano di tali dazi asseritamente versati, ricada sul produttore esportatore. Alla Commissione spetta l'onere di calcolare la misura della sovvenzione in base alle informazioni disponibili. A tal riguardo la Commissione osserva che gli elementi pertinenti utilizzati per accertare il tasso di sovvenzione da DDS, con il metodo spiegato nel considerando 69, sono stati verificati sulla scorta delle risposte al questionario fornite da Reliance. La verifica del DDS è stata svolta in parallelo alla verifica del MEIS, dato che i due regimi sono molto simili. Sono state verificate diverse fatture, corredate dei documenti relativi. Dette informazioni sono a disposizione di Reliance tra i documenti raccolti nel corso della missione. Durante la visita di verifica la Commissione ha rilevato una discrepanza tra il valore dei prodotti esportati dichiarato da Reliance ai fini del DDS e il valore dei beni esportati ai fini del MEIS. La discrepanza è stata spiegata da Reliance in uno dei documenti raccolti nel corso della missione. Tale discrepanza non ha tuttavia inciso sul calcolo della misura della sovvenzione. Non sono state rilevate altre discrepanze durante la verifica dei documenti presentati da Reliance in relazione al DDS. Ne consegue che tutte le informazioni necessarie alle parti interessate per esercitare i propri diritti alla difesa erano state trasmesse, anche a Reliance, nelle prime fasi dell'inchiesta. La Commissione ritiene pertanto che il diritto alla difesa di Reliance sia stato correttamente rispettato durante l'inchiesta. Il considerando 74 dimostra anche che la Commissione non ha invertito l'onere della prova, ma al contrario si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura del vantaggio arrecato da DDS. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(78) |
Come già spiegato, tutti gli operatori economici interessati hanno ricevuto lo stesso trattamento dopo un'attenta valutazione della loro situazione effettiva. IDIPL ha ribadito l'asserzione che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il fornitore nazionale di PTA e MEG, in esecuzione di accordi contrattuali tra le due società, ha addebitato alla società MPPL un «presunto dazio doganale» e che MPPL lo ha pagato. IDIPL ha affermato che l'importo del «presunto dazio doganale» avrebbe dovuto essere detratto dal vantaggio complessivo del regime DDS. IDIPL ha inoltre osservato che il meccanismo del «presunto dazio doganale» costituisce «la concretizzazione di una decisione generale di riaddebitare a valle l'importo di un dazio fatto pagare al fornitore delle materie prime». |
(79) |
In merito a tale argomentazione la Commissione può confermare che il contratto commerciale tra MPPL e il suo fornitore menziona un elemento di prezzo «presunto dazio doganale» nella formula utilizzata per calcolare il prezzo delle materie prime. Ciò però non costituisce di per sé una prova del fatto che sia stato effettivamente pagato un dazio doganale dal fornitore nazionale, dato che tale formula è il risultato di un negoziato commerciale che non deve obbligatoriamente tenere conto dell'eventuale effettivo pagamento di dazi doganali. In tal senso IDIPL non ha fornito prove del fatto che le materie prime acquistate siano state importate dal fornitore o del fatto che, se importate, siano state soggette a un dazio doganale versato. Per tale motivo tale argomentazione è stata respinta. |
(80) |
Il governo ha sostenuto che un regime DDS quale quello contemplato nell'ASMC può concedere non solo una remissione/un'esenzione/il differimento di dazi doganali pagati su fattori produttivi importati, ma altresì prevedere la remissione di tasse indirette. In base a ciò, il governo indiano ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore di principio quando aveva definito il DDS come un regime di restituzione dei dazi non ammissibile poiché esso può essere utilizzato anche se non esistono pagamenti di dazi all'importazione. |
(81) |
La Commissione osserva al riguardo che, per quanto il governo indiano svolga un ragionamento giuridico riguardante la remissione di tasse indirette, esso non fornisce alcuna prova del fatto che tali tasse siano state effettivamente pagate, o dovute, sulle materie prime utilizzate per la produzione del PET esportato da qualsiasi parte interessata, né che, qualora tali tasse siano state pagate, esse non siano state oggetto di rimborso mediante un meccanismo fiscale diverso e senza rapporto con il DDS. Nel corso dell'inchiesta nessuna parte interessata ha fornito informazioni riguardanti tasse indirette in relazione al DDS che avrebbero potuto influire sul livello di remissione in eccesso, per quanto in diverse occasioni sia stato richiesto di fornire informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso a titolo del DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(82) |
Il governo indiano sostiene inoltre che il DDS comprende un meccanismo di verifica che tiene conto delle materie prime consumate per la produzione del prodotto esportato. |
(83) |
A sostegno di tale affermazione il governo cita alcune disposizioni della legge del 2017 e del manuale doganale che regolano lo svolgimento di audit e verifiche, ma non dimostra che il regime DDS abbia istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, ai sensi dell'allegato II, punto 4. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(84) |
È stato altresì obiettato che l'assenza di un meccanismo o una procedura di verifica ai sensi dell'allegato II, punto 4, era ininfluente sulla quantificazione delle sovvenzioni di cui al considerando 70, in quanto la Commissione aveva calcolato la remissione in eccesso in base alle informazioni ricevute dalle società sotto inchiesta. Il governo ha sostenuto che la Commissione aveva l'obbligo di attivarsi per calcolare la remissione in eccesso. |
(85) |
Il considerando 74 dimostra che la Commissione si è attivata nella ricerca di informazioni che permettessero di accertare se una parte dell'importo DDS non costituisse una remissione in eccesso. Inoltre, malgrado sollecitazioni in tal senso, il governo ha omesso di svolgere un esame approfondito in base alle effettive transazioni dei produttori esportatori sotto esame. L'argomentazione è pertanto non pertinente. |
3.5. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)
(86) |
La Commissione ha accertato che nel quadro del regime EPCGS i produttori esportatori interessati hanno ricevuto sovvenzioni attribuibili al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.5.1. Base giuridica
(87) |
Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente al capitolo 5 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 2015-20. |
3.5.2. Ammissibilità
(88) |
Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, i commercianti esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. |
3.5.3. Attuazione pratica
(89) |
Purché successivamente esporti i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di una tassa, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. Questo regime accorda una riduzione dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci considerate destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Nell'ambito del FTP 2015-20 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L'obbligo di esportazione, nella misura di sei volte il dazio risparmiato, deve essere adempiuto entro un periodo massimo di sei anni. |
(90) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS. |
3.5.4. Conclusioni sul regime EPCGS
(91) |
Il regime EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione riduce gli introiti per dazi che sarebbero altrimenti dovuti allo stesso governo. Inoltre, conferisce all'esportatore un vantaggio pari all'importo della riduzione dei dazi. |
(92) |
L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. |
(93) |
L'EPCGS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione. |
3.5.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(94) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quindi calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta di riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo affinché l'importo corrisponda al valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. |
(95) |
Nessuno dei produttori esportatori indiani ha chiesto che le tasse versate per ricevere la sovvenzione fossero dedotte dalla totalità dell'importo della sovvenzione, diritto sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. |
(96) |
A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, posto come denominatore, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(97) |
In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari allo 0,11 % per il gruppo Dhunseri e allo 0,45 % per Reliance. |
3.5.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(98) |
IDIPL ha sostenuto che l'impianto e i macchinari importati ricorrendo all'EPCGS erano stati utilizzati per la produzione di PET destinato sia al mercato nazionale sia all'esportazione, e ha pertanto affermato che la cifra del denominatore di cui al considerando 96 avrebbe dovuto essere rappresentata dalle vendite totali della società anziché dal fatturato delle esportazioni di PET. |
(99) |
Al riguardo la Commissione osserva che, quand'anche tale affermazione non corroborata corrispondesse al vero, poiché l'EPCGS è subordinato all'andamento delle esportazioni e non è concesso in relazione alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, si applica l'articolo 7, paragrafo 2, e il denominatore scelto al considerando 96 è giustificato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.6. Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme – MEIS)
(100) |
È stato constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame entrambi i produttori esportatori interessati hanno ricevuto vantaggi nel quadro del regime MEIS. |
3.6.1. Base giuridica
(101) |
Il MEIS è descritto dettagliatamente al capitolo 3 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 3 del manuale HOP I 2015-20. |
(102) |
Il MEIS è entrato in vigore il 1o aprile 2015. |
3.6.2. Ammissibilità
(103) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. |
3.6.3. Attuazione pratica
(104) |
Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 2015-20. |
(105) |
Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. |
(106) |
All'epoca dell'entrata in vigore del MEIS, nell'aprile 2015, il prodotto in esame non era riportato nell'appendice 3B e pertanto non poteva beneficiare dei vantaggi conferiti dal regime in questione. Il 29 ottobre 2015, tuttavia, con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020, le esportazioni di PET verso i paesi dei gruppi A e B sono diventate ammissibili a beneficiare di un vantaggio MEIS pari al 2 % del valore fob delle esportazioni. Con l'avviso pubblico n. 06/2015-2020, le esportazioni verso i paesi del gruppo C sono diventate ammissibili a beneficiare dello stesso vantaggio del 2 % il 4 maggio 2016. |
(107) |
Sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. |
(108) |
I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi. |
(109) |
Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio. |
3.6.4. Conclusioni sul regime MEIS
(110) |
Il regime MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione. |
(111) |
Inoltre, il regime MEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
3.6.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(112) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime: contestualmente, il governo indiano concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Si tratta di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime MEIS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(113) |
A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione (numeratore) sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(114) |
In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari rispettivamente all'1,90 % per il gruppo Dhunseri e all'1,93 % per Reliance. |
3.6.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(115) |
Il governo indiano ha sostenuto che il MEIS non è compensabile per i motivi seguenti: 1) il regime è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC, e 2) i crediti sul dazio sono «note di credito» che forniscono un vantaggio al loro detentore solo nel momento in cui il credito è utilizzato in compensazione di dazi all'importazione. |
(116) |
Per quanto riguarda il primo motivo, il governo indiano non ha apportato alcuna prova. La mera affermazione che l'obiettivo del MEIS sia fornire assistenza agli esportatori al fine di compensare inefficienze strutturali e i costi o le tasse a queste associati, e assicurare condizioni di parità, non è sufficiente a dimostrare che il MEIS è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC. Per quanto riguarda il secondo motivo, si ricorda che, come spiegato al considerando 108, a partire da quando il governo rilascia un credito sul dazio a un beneficiario del regime MEIS, tale credito sul dazio può essere utilizzato in qualsiasi momento per compensare determinati dazi o tasse o rivenduto ad un altro operatore commerciale, in quanto i crediti sul dazio sono liberamente trasferibili. Si ritiene pertanto che il governo indiano eroga un vantaggio al beneficiario del MEIS nel momento in cui viene rilasciato il credito sul dazio. Tale pare essere anche l'interpretazione adottata nelle norme di contabilità indiane, poiché il valore finanziario dei crediti è contabilizzato come credito appena i relativi documenti sono rilasciati dal governo indiano, come indicato al considerando 112, e non nel momento in cui essi sono effettivamente utilizzati per compensare un dazio o una tassa. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.7. Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES)
(117) |
La Commissione ha riscontrato che una società si è avvalsa di questa misura nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, l'inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto era trascurabile e pertanto il regime in questione non è stato analizzato ulteriormente. |
4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
(118) |
La Commissione ricorda che l'importo della sovvenzione stabilito per DPL e Reliance dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 era rispettivamente del 3,2 % e del 6,2 %, che si è tradotto in dazi compensativi rispettivamente nella misura di 35,69 EUR/t e di 69,39 EUR/t. |
(119) |
Nel corso dei presenti riesami intermedi parziali, la Commissione ha rilevato che l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è pari al 2,3 % per il gruppo Dhunseri e al 4 % per Reliance. Come spiegato ai considerando da 27 a 30, le aliquote di sovvenzione del gruppo Dhunseri riportate nella tabella sono state calcolate aggregando i dati concernenti IDIPL e MPPL, i due produttori esportatori di PET del gruppo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tabella Aliquote di sovvenzione individuali compensate
|
(120) |
Le misure compensative attualmente in vigore assumono la forma di un dazio specifico. Di conseguenza, sulla base delle aliquote di sovvenzione indicate nella tabella, la Commissione ha stabilito i seguenti dazi compensativi specifici: 18,73 EUR/t per il gruppo Dhunseri e 29,21 EUR/t per Reliance. |
(121) |
In linea con il considerando 16, la Commissione ha valutato la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India, che è pari a 69,40 EUR/t. A tale proposito si ricorda che il dazio più elevato in vigore nei confronti dei produttori esportatori indiani, pari a 74,60 EUR/t, è istituito nei confronti di Pearl Engineering Polymers Ltd, un produttore che non è stato oggetto dei presenti riesami. Poiché i presenti riesami non modificano il dazio più elevato, non è stata ritenuta giustificata alcuna modifica dell'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India. |
5. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE RELATIVE ALLE SOVVENZIONI
(122) |
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative alle sovvenzioni fossero mutate in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se il mutamento di circostanze avesse carattere duraturo. |
(123) |
La Commissione ha stabilito che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori interessati hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dal governo indiano, benché in misure differenti. |
(124) |
Per quanto riguarda Reliance, nel periodo dell'inchiesta di riesame le sovvenzioni più importanti in termini di aliquote di sovvenzione provenivano dai regimi DDS e MEIS. Niente indica che tali sovvenzioni cesseranno di esistere in un futuro prossimo. Entrambe le sovvenzioni forniscono un vantaggio calcolato come percentuale fissa del valore fob delle esportazioni e non vi sono peraltro elementi indicanti che nel prossimo futuro saranno modificate le rispettive aliquote di sovvenzione. |
(125) |
Per quanto riguarda il regime DDS, l'aliquota di sovvenzione è stata ridotta più volte dal governo indiano negli ultimi sette anni: dal 5,5 % del valore fob nel 2011 si è scesi al 3,9 % nel 2012, al 3,0 % nel 2013, al 2,4 % nel 2014, all'1,9 % nel 2015 e, infine, all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo il sito Internet della direzione centrale delle Accise e delle dogane (Central Board of Excise and Customs) (21), da allora l'aliquota non è stata modificata. |
(126) |
Per quanto riguarda il regime MEIS, l'aliquota del 2 % del valore fob divenuta applicabile al PET nell'ottobre 2015, come spiegato al considerando 106, è rimasta invariata da allora, secondo il sito Internet della direzione generale per il Commercio estero (22). |
(127) |
Per quanto riguarda il regime EPCGS, non è previsto alcun mutamento significativo del livello di sovvenzione dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, perché a) non vi sono state indicazioni di rilevanti importazioni di beni strumentali programmate e b) qualsiasi vantaggio conferito nell'ambito di tale sovvenzione è ripartito su un elevato numero di anni corrispondente al periodo di ammortamento dei beni strumentali (tra i 18 e i 25 anni in India). |
(128) |
L'AAS è stato il regime che ha sovvenzionato in maggior misura Reliance durante l'ultimo riesame intermedio menzionato al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. Come illustrato al considerando 46, il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta del presente riesame, poiché la maggior parte delle esportazioni ha beneficiato del DDS, e quest'ultimo regime e l'AAS si escludono a vicenda. Il regime AAS resta disponibile e non si può escludere che Reliance cominci a utilizzarlo di nuovo in futuro, ma tale eventualità ridurrebbe automaticamente i vantaggi ottenuti tramite il DDS poiché ogni operazione di esportazione può beneficiare di una sola delle due sovvenzioni. |
(129) |
Come enunciato ai considerando da 125 a 128, non sono emerse prove indicanti che i regimi compensati avranno termine o che i loro livelli di sovvenzione saranno aumentati o diminuiti in futuro. Su tale base, la Commissione ha concluso che le circostanze che hanno determinato il nuovo livello di sovvenzione di Reliance sono di carattere duraturo. |
(130) |
Nel periodo dell'inchiesta del presente riesame intermedio, Reliance ha beneficiato di minori sovvenzioni rispetto all'ultimo riesame intermedio di cui al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350, visto che l'aliquota di sovvenzione rilevata è scesa dal 6,2 % al 4 %. In base al considerando 129, è inoltre probabile che Reliance continuerà a ricevere sovvenzioni in misura inferiore a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure vigenti determinerebbe un livello del dazio superiore alla sovvenzione compensabile arrecante il pregiudizio. Di conseguenza, il livello delle misure in vigore dovrebbe essere modificato per rispecchiare la nuova situazione. |
(131) |
Per quanto riguarda il gruppo Dhunseri, l'inchiesta ha accertato, come esposto nei considerando da 27 a 30, che la struttura del gruppo è mutata in misura significativa. Soprattutto, nel periodo dell'inchiesta di riesame il gruppo possedeva due stabilimenti di PET anziché uno solo come durante il precedente riesame intermedio. La riorganizzazione che è stata realizzata nel contesto di un'alleanza con il partner IVL ha comportato una serie di azioni giuridiche in un arco di tempo di circa due anni e, con ogni probabilità, si è conclusa quando è stata sanzionata dalla Corte suprema di Kolkata nel dicembre 2017. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mutamento della struttura fosse di carattere duraturo. Si è quindi concluso che le misure in vigore dovrebbero essere modificate per rispecchiare la nuova situazione, anche alla luce delle precedenti conclusioni sull'attuale (e inferiore) livello di sovvenzione riscontrato nei presenti riesami. |
6. FORMA DELLE MISURE
(132) |
Come spiegato al considerando 120, le misure modificate assumono la forma di dazi specifici. Le aliquote del dazio specifiche sono calcolate sulla base dei dati riguardanti il periodo dell'inchiesta di riesame e rimangono pertanto allo stesso livello a prescindere dall'andamento dei prezzi all'esportazione. |
(133) |
Tuttavia, diversamente dalle sovvenzioni che conferivano i maggiori importi di sovvenzione durante l'inchiesta originaria, i due regimi di sovvenzione principali (il DDS e il MEIS) nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame conferiscono vantaggi finanziari che sono direttamente proporzionali al prezzo di esportazione. Queste due sovvenzioni rappresentavano rispettivamente il 97 % e l'89 % della sovvenzione complessiva del gruppo Dhunseri e di Reliance nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò significa che l'importo delle sovvenzioni compensabili aumenta automaticamente in linea con un aumento del prezzo all'esportazione. Di conseguenza, dazi specifici non sembrano compensare opportunamente l'effettivo livello di sovvenzione di cui beneficiavano i due produttori esportatori. |
(134) |
Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che, contrariamente all'inchiesta originaria, dazi specifici possano non essere più la forma di misure più adeguata alla luce delle summenzionate circostanze. Una modifica della forma delle misure non può tuttavia essere prevista nel contesto degli attuali riesami intermedi, poiché tale modifica dovrebbe essere applicata a tutti i produttori esportatori indiani, mentre i presenti riesami intermedi si limitano a stabilire il livello di sovvenzione di due soli produttori esportatori. Pertanto, la Commissione ha deciso di mantenere la forma attuale delle misure. |
7. OFFERTE DI IMPEGNO SUI PREZZI
(135) |
Dopo la divulgazione delle informazioni IDIPL ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi. L'offerta è stata respinta, poiché la natura della sovvenzione crea una situazione nella quale l'applicazione di un impegno su un prezzo minimo all'esportazione avrebbe comportato un aumento del livello delle sovvenzioni. Ciò perché il livello delle sovvenzioni a titolo del DDS e del MEIS, che insieme costituiscono il 95 % delle sovvenzioni, dipende dal valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di tali regimi. Oltre a ciò, la struttura del gruppo cui appartiene IDIPL avrebbe reso impossibile controllare efficacemente l'impegno. |
(136) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La riga della tabella relativa a Dhunseri Petrochem Limited all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 è sostituita dalla seguente:
Paese |
Impresa |
Dazio compensativo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
«India |
Dhunseri Petrochem Limited |
18,73 |
A585 |
India |
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited |
18,73 |
C380 |
India |
Micro Polypet Pvt. Ltd |
18,73 |
C381 » |
Articolo 2
La riga della tabella relativa a Reliance Industries Limited all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 del Consiglio è sostituita dalla seguente:
Paese |
Impresa |
Dazio compensativo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
«India |
Reliance Industries Limited |
29,21 |
A181 » |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 193/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34).
(6) Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19).
(8) Regolamento (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10).
(11) Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).
(12) Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35).
(13) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/05) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 30).
(14) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/04) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 26).
(15) http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee (ultimo accesso: 13 luglio 2018).
(16) [In attesa di pubblicazione nella Gazzetta dell'India, edizione straordinaria, parte ii), sezione 3, punto i)], governo dell'India, ministero delle Finanze (dipartimento delle Entrate) Comunicazione n. 88/2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, 21 settembre 2017. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).
(17) Circular No. 24/2001-Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibili all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (ultimo accesso: 7 giugno 2018).
(18) La comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 16 novembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 23 novembre 2015, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 390701) è pari all'1,9 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2015/cs-nt2015/csnt110-2015 e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2015.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).
(19) La comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 31 ottobre 2016, stabilisce che, a decorrere dal 15 novembre 2016, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 3907) è pari all'1,5 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-nt2016/csnt131-u-2016.pdf e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2016.pdf (ultimo accesso: 13 luglio 2018).
(20) Tale caratteristica è messa in evidenza dal corpus di norme e leggi pertinenti applicabili al regime, come nella circolare n. 24/2001 Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. C; disponibile all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (ultimo accesso: 7 giugno 2018); in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie.
(21) Le aliquote del regime DDS sono disponibili all'indirizzo http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-idx (consultato il 4 giugno 2018).
(22) Le aliquote del regime MEIS sono disponibili all'indirizzo http://dgftcom.nic.in/licasp/MEIS/meisitemdetail2016.asp alla voce 3907 del Codice tariffario indiano (consultato il 4 giugno 2018).