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Document 32018D1211

Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

ST/9562/2018/INIT

GU L 222 del 3.9.2018, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1211/oj

3.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/1


DECISIONE (UE) 2018/1211 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio (1), l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») (2) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3).

(2)

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco, che attualmente non è prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo («protocollo»). I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017.

(3)

Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore, che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo.

(4)

È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

(2)   GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(3)   GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

(4)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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