Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0937

    Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

    ST/7/2018/REV/1

    GU L 165I del 2.7.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/937/oj

    2.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    LI 165/1


    DECISIONE (UE) 2018/937 DEL CONSIGLIO EUROPEO

    del 28 giugno 2018

    che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

    IL CONSIGLIO EUROPEO,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

    vista l'iniziativa del Parlamento europeo (1),

    vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

    (2)

    L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

    (3)

    L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:

    l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal TUE onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,

    la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo,

    l'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

    Articolo 2

    La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Articolo 3

    1.   Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:

    Belgio

    21

    Bulgaria

    17

    Repubblica ceca

    21

    Danimarca

    14

    Germania

    96

    Estonia

    7

    Irlanda

    13

    Grecia

    21

    Spagna

    59

    Francia

    79

    Croazia

    12

    Italia

    76

    Cipro

    6

    Lettonia

    8

    Lituania

    11

    Lussemburgo

    6

    Ungheria

    21

    Malta

    6

    Paesi Bassi

    29

    Austria

    19

    Polonia

    52

    Portogallo

    21

    Romania

    33

    Slovenia

    8

    Slovacchia

    14

    Finlandia

    14

    Svezia

    21

    2.   Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (4), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace.

    Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

    Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente.

    Articolo 4

    Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

    Per il Consiglio europeo

    Il presidente

    D. TUSK


    (1)  Iniziativa adottata il 7 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Approvazione del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

    (4)  Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).


    Top