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Document 32018D0937
European Council Decision (EU) 2018/937 of 28 June 2018 establishing the composition of the European Parliament
Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
ST/7/2018/REV/1
GU L 165I del 2.7.2018, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 165/1 |
DECISIONE (UE) 2018/937 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 28 giugno 2018
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
vista l'iniziativa del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. |
(2) |
L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. |
(3) |
L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:
— |
l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal TUE onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, |
— |
la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo, |
— |
l'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri. |
Articolo 2
La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 3
1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:
Belgio |
21 |
Bulgaria |
17 |
Repubblica ceca |
21 |
Danimarca |
14 |
Germania |
96 |
Estonia |
7 |
Irlanda |
13 |
Grecia |
21 |
Spagna |
59 |
Francia |
79 |
Croazia |
12 |
Italia |
76 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
8 |
Lituania |
11 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
21 |
Malta |
6 |
Paesi Bassi |
29 |
Austria |
19 |
Polonia |
52 |
Portogallo |
21 |
Romania |
33 |
Slovenia |
8 |
Slovacchia |
14 |
Finlandia |
14 |
Svezia |
21 |
2. Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (4), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace.
Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente.
Articolo 4
Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018
Per il Consiglio europeo
Il presidente
D. TUSK
(1) Iniziativa adottata il 7 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Approvazione del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(4) Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).