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Document 32018D0499

Decisione di esecuzione (UE) 2018/499 della Commissione, del 20 marzo 2018, relativa all'istituzione dell'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSCREEN) [notificata con il numero C(2018) 1482] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1482

GU L 82 del 26.3.2018, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/499/oj

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/499 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2018

relativa all'istituzione dell'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSCREEN)

[notificata con il numero C(2018) 1482]

(I testi nelle lingue ceca, finlandese, inglese, lettone, polacca, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica ceca, la Finlandia, la Germania, la Lettonia, la Norvegia, la Polonia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di istituire l'infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EU-OPENSCREEN). I suddetti Stati hanno scelto la Germania come Stato membro ospitante di ERIC EU-OPENSCREEN.

(2)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituita l'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica in forma di Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca «ERIC EU-OPENSCREEN».

2.   Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN figurano nell'allegato.

Articolo 2

I destinatari della presente decisione sono la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC EU-OPENSCREEN

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009

1.   Compiti e attività

(Articolo 3 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

ERIC EU-OPENSCREEN istituisce, gestisce e sviluppa un'infrastruttura europea di ricerca distribuita costituita da piattaforme di screening e strutture per la biochimica allo scopo di agevolare l'accesso dei ricercatori alle risorse, agli strumenti e alle strutture e di sostenere la ricerca di alta qualità sui meccanismi molecolari dei processi biologici.

2.

ERIC EU-OPENSCREEN gestisce l'infrastruttura su una base non economica. ERIC EU-OPENSCREEN può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.

3.

Per svolgere i suoi compiti, ERIC EU-OPENSCREEN intraprende e coordina varie attività, che comprendono tra l'altro:

a)

lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una biblioteca europea biochimica di composti;

b)

lo sviluppo, la creazione e la manutenzione di una banca dati centrale di risultati di screening;

c)

la creazione e la manutenzione di un ufficio centrale per il coordinamento delle attività;

d)

l'organizzazione e il coordinamento di servizi infrastrutturali di alta qualità sostenuti da procedure armonizzate e standard di qualità;

e)

la concessione ai ricercatori dell'accesso effettivo alle risorse e ai servizi di ERIC EU-OPENSCREEN e dei siti partner secondo le norme definite nel presente statuto;

f)

l'avvio di una collaborazione con altre infrastrutture di ricerca europee e internazionali allo scopo di servire la comunità dei ricercatori nelle questioni relative alla ricerca interdisciplinare;

g)

la diffusione di strumenti e dati per l'utilizzo da parte del pubblico;

h)

il coinvolgimento in scambi con i settori pertinenti, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009.

2.   Sede legale di ERIC EU-OPENSCREEN

(Articolo 1, paragrafo 2, dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

La sede legale di ERIC EU-OPENSCREEN è a Berlino, in Germania.

3.   Nome

(Articolo 1, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

È istituita l'Infrastruttura europea delle piattaforme aperte di screening per la biochimica «EU-OPENSCREEN». EU-OPENSCREEN è istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (di seguito «ERIC EU-OPENSCREEN»).

4.   Durata

(Articolo 28, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

ERIC EU-OPENSCREEN è istituito per una durata indeterminata.

5.   Scioglimento

(Articolo 28, paragrafi da 2 a 5, dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

Lo scioglimento di ERIC EU-OPENSCREEN avviene per decisione dell'assemblea dei membri, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, o quando il numero dei membri è inferiore al minimo stabilito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2.

L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EU-OPENSCREEN alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

3.

Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EU-OPENSCREEN sono ripartite tra i membri e gli osservatori al momento dello scioglimento in misura proporzionale all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC EU-OPENSCREEN.

4.

ERIC EU-OPENSCREEN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   Responsabilità

(Articolo 20 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

La responsabilità dei membri e degli osservatori per i debiti di ERIC EU-OPENSCREEN è limitata ai loro rispettivi contributi.

2.

ERIC EU-OPENSCREEN sottoscrive opportune e commisurate assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione e al suo funzionamento.

7.   Politica di accesso

(Articolo 22 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

ERIC EU-OPENSCREEN concede agli utenti l'accesso ai suoi servizi e alle sue risorse secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3 dello statuto.

2.

Vi sono diverse categorie di utenti. L'assemblea dei membri decide in merito alle diverse tariffe e possibilità di accesso per tali categorie.

8.   Politica di valutazione scientifica

(Articolo 17 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

Il comitato consultivo etico e scientifico è composto da scienziati indipendenti e riconosciuti a livello internazionale e/o da esperti che agiscono a titolo personale.

2.

Il comitato consultivo etico e scientifico fornisce consulenza su tutte le questioni, comprese le questioni etiche, sottoposte dall'assemblea dei membri. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

3.

L'assemblea dei membri nomina i membri del comitato consultivo etico e scientifico per tre anni. L'assemblea dei membri può rinnovare il loro mandato una sola volta per la stessa durata.

9.   Politica di divulgazione

(Articolo 24 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

Gli utenti dei servizi e delle risorse di ERIC EU-OPENSCREEN rendono pubblici i risultati delle loro ricerche nella banca dati centrale di ERIC EU-OPENSCREEN dopo un periodo di grazia di due anni. Su richiesta può essere concessa una proroga fino a un massimo di tre anni. I diritti e gli obblighi esistenti vanno, tuttavia, rispettati.

10.   Diritti di proprietà intellettuale

(Articolo 25 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.

ERIC EU-OPENSCREEN può possedere proprietà intellettuale qualora il suo contributo riguardi il processo di innovazione. Ulteriori dettagli riguardo alla politica in materia di proprietà intellettuale sono forniti nell'allegato 4 dello statuto e del regolamento interno.

3.

Le entrate generate dalla proprietà intellettuale prodotta da ERIC EU-OPENSCREEN sono utilizzate per le attività di ERIC EU-OPENSCREEN fino a una soglia stabilita nel regolamento interno. L'utilizzo delle entrate al di sopra di tale soglia è oggetto di una decisione dell'assemblea dei membri.

4.

Nessuna disposizione del presente statuto deve intendersi volta ad alterare l'ambito di applicazione e l'applicazione stessa dei diritti di proprietà intellettuale e degli accordi di ripartizione dei benefici quali determinati in base alla pertinente legislazione dei membri e degli osservatori e agli accordi internazionali di cui sono parte.

11.   Politica relativa al personale

(Articolo 26 dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

ERIC EU-OPENSCREEN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Per ciascun posto vacante ERIC EU-OPENSCREEN seleziona i migliori candidati. La politica relativa al personale di ERIC EU-OPENSCREEN è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

2.

Le procedure di selezione del personale di ERIC EU-OPENSCREEN sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. L'assunzione e l'impiego non sono discriminatori.

12.   Politica degli appalti

(Articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello statuto di ERIC EU-OPENSCREEN)

1.

ERIC EU-OPENSCREEN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. Gli appalti rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione possono costituire un criterio. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno.

2.

Gli appalti aggiudicati da siti partner quali definiti all'articolo 11 dello statuto rispettano le esigenze di ERIC EU-OPENSCREEN, i requisiti tecnici e le specifiche definite dagli organismi competenti. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento interno. L'accordo tra un sito partner e ERIC EU-OPENSCREEN contiene una disposizione in tal senso.


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