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Document 32018D0257

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/257 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) [notificata con il numero C(2018) 832] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/0832

    GU L 48 del 21.2.2018, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/257/oj

    21.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/257 DELLA COMMISSIONE

    del 19 febbraio 2018

    che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)

    [notificata con il numero C(2018) 832]

    (I testi in lingua finlandese, francese, inglese, maltese, neerlandese, rumena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione può accordare agli Stati membri deroghe e periodi di transizione sulla base di ragioni oggettive.

    (2)

    Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.

    (3)

    È opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Romania, alla Repubblica di Finlandia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri in esso indicati.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Marianne THYSSEN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.


    ALLEGATO

    Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS)

    Ai fini della rilevazione dei dati basati sull'EHIS per il 2019, sono accordate le seguenti deroghe:

     

    a Belgio, Finlandia e Paesi Bassi non è richiesta la trasmissione delle variabili specificate nella tabella seguente:

    Belgio

    UN2 A, UN2B, UN2C e UN2D sui bisogni insoddisfatti

    Finlandia

    PL2 e PL8 sulle limitazioni funzionali

    PE6 sull'attività fisica

    da AL1 a AL6 sul consumo di alcool

    Paesi Bassi

    CD1P e CD2 su malattie e condizioni croniche

    PL8 e PL9 sulle limitazioni funzionali

    PE9 sull'attività fisica

    DH5 e DH6 sulle abitudini alimentari

    SK3, SK4 e SK6 sul fumo

     

    a Belgio, Germania, Malta e Austria è accordata una deroga per quanto riguarda il periodo di rilevazione dei dati: il periodo di rilevazione dei dati è il 2018 per il Belgio, il periodo 2018-2020 per l'Austria e la Germania e il periodo 2019-2020 per Malta;

     

    alla Romania è accordata una deroga per quanto riguarda la trasmissione dei microdati: la Romania trasmette i microdati precontrollati entro 12 mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali;

     

    al Regno Unito è accordata una deroga per quanto riguarda la popolazione di riferimento: la popolazione di riferimento nel Regno Unito è costituita dalle persone di 16 anni e più che vivono in famiglie residenti sul territorio nazionale al momento della rilevazione dei dati.


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