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Dokument 32017R2058
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7431
GU L 294 del 11.11.2017, S. 29-39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 09/10/2021; abrog. impl. da 32021R1533
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11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
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(2) |
Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7). |
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(3) |
Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
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(4) |
Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (8) abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (10) ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti. |
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(5) |
Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente. |
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(6) |
I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività. |
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(7) |
Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
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(8) |
Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
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(9) |
Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano. |
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(10) |
I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. |
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(11) |
Tenuto conto dei dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari. |
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(12) |
I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di cinque anni. È quindi appropriato mantenere la frequenza ridotta dei controlli all'importazione. |
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(13) |
È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del settimo e dell'ottavo periodo vegetativo (2017 e 2018) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2019. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (*1) (“i prodotti”) originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: |
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2) |
l'articolo 5 è così modificato:
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3) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Riesame Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»; |
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4) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
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5) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; |
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6) |
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima della sua modifica da parte del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).
(8) Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).
(9) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).
(10) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
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Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
Latte e bevande a base di latte |
Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate |
Altri prodotti alimentari |
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Somma di cesio-134 e cesio-137 |
50 (2) |
50 (2) |
10 (2) |
100 (2) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
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Alimenti destinati a bovini ed equini |
Alimenti destinati ai suini |
Alimenti destinati al pollame |
Alimenti destinati ai pesci (5) |
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Somma di cesio-134 e cesio-137 |
100 (4) |
80 (4) |
160 (4) |
40 (4) |
(1) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.
Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(3) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.
(4) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(5) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione
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a) |
Prodotti originari della prefettura di Fukushima:
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b) |
prodotti originari delle prefetture di Miyagi:
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c) |
prodotti originari delle prefetture di Nagano:
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d) |
prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:
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e) |
prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:
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f) |
prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato. |
ALLEGATO III