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Document 32017R2058
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7431
GU L 294 del 11.11.2017, pp. 29–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; abrog. impl. da 32021R1533
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11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
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(2) |
Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7). |
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(3) |
Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
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(4) |
Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (8) abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (10) ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti. |
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(5) |
Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente. |
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(6) |
I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività. |
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(7) |
Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
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(8) |
Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
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(9) |
Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano. |
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(10) |
I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. |
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(11) |
Tenuto conto dei dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari. |
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(12) |
I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di cinque anni. È quindi appropriato mantenere la frequenza ridotta dei controlli all'importazione. |
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(13) |
È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del settimo e dell'ottavo periodo vegetativo (2017 e 2018) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2019. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (*1) (“i prodotti”) originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: |
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2) |
l'articolo 5 è così modificato:
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3) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Riesame Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»; |
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4) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
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5) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; |
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6) |
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima della sua modifica da parte del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).
(8) Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).
(9) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).
(10) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
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Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
Latte e bevande a base di latte |
Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate |
Altri prodotti alimentari |
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Somma di cesio-134 e cesio-137 |
50 (2) |
50 (2) |
10 (2) |
100 (2) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
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Alimenti destinati a bovini ed equini |
Alimenti destinati ai suini |
Alimenti destinati al pollame |
Alimenti destinati ai pesci (5) |
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Somma di cesio-134 e cesio-137 |
100 (4) |
80 (4) |
160 (4) |
40 (4) |
(1) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.
Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(3) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.
(4) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(5) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione
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a) |
Prodotti originari della prefettura di Fukushima:
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b) |
prodotti originari delle prefetture di Miyagi:
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c) |
prodotti originari delle prefetture di Nagano:
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d) |
prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:
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e) |
prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:
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f) |
prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato. |
ALLEGATO III