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Dokument 32017R2058

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7431

GU L 294 del 11.11.2017, S. 29-39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 09/10/2021; abrog. impl. da 32021R1533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2058/oj

11.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7).

(3)

Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

(4)

Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (8) abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (10) ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti.

(5)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente.

(6)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività.

(7)

Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(8)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(9)

Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano.

(10)

I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata.

(11)

Tenuto conto dei dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(12)

I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di cinque anni. È quindi appropriato mantenere la frequenza ridotta dei controlli all'importazione.

(13)

È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del settimo e dell'ottavo periodo vegetativo (2017 e 2018) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2019.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (*1) (“i prodotti”) originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

(*1)   GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.»;"

2)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni partita di alimenti per animali e prodotti alimentari menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell'allegato II e di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali alimenti per animali e prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione originale valida redatta e firmata conformemente all'articolo 6.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione; o»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il pesce e i prodotti della pesca di cui all'allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.»;

3)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»;

4)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

5)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

6)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima della sua modifica da parte del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).

(8)  Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

(9)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(10)  Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Altri prodotti alimentari

Somma di cesio-134 e cesio-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a bovini ed equini

Alimenti destinati ai suini

Alimenti destinati al pollame

Alimenti destinati ai pesci (5)

Somma di cesio-134 e cesio-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)

»

(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.

(3)  Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.

(5)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

a)

Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,

semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90 00, 1208 10 00 e 1507,

farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ed ex 0813 50,

b)

prodotti originari delle prefetture di Miyagi:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

c)

prodotti originari delle prefetture di Nagano:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

d)

prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ad eccezione di:

ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90,

lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ed ex 1604 20 50,

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 e 2005 91 00,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

e)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ed ex 2005 99 80,

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ed ex 0712 90,

f)

prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.
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