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Document 32017R1904

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/6916

    GU L 269 del 19.10.2017, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1904/oj

    19.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1904 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2017

    relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    Nel suo parere del 18 ottobre 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e può migliorare il rapporto mangime/peso dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2016;14(11):4615.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

    4b1828

    Huvepharma NV

    Bacillus licheniformis DSM 28710

    Composizione dell'additivo

    Preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710

    contenente un minimo di 3,2 × 109 CFU/g di additivo

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710

    Metodo di analisi  (1)

    Per il conteggio del Bacillus licheniformis DSM 28710 nell'additivo, nella premiscela e nell'alimento per animali:

    metodo di diffusione su piastra EN 15784.

    Per l'identificazione del Bacillus licheniformis DSM 28710: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

    Polli da ingrasso

    Pollastre allevate per la produzione di uova

    1,6 × 109

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: decochinato, diclazuril, alofuginone, nicarbazina, cloridrato di robenidina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o salinomicina sodica.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione della pelle e degli occhi.

    8 novembre 2027


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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