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Document 32017R1904
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1904 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV) (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1904 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/6916
GU L 269 del 19.10.2017, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1904 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione per un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 18 ottobre 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e può migliorare il rapporto mangime/peso dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2016;14(11):4615.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||
4b1828 |
Huvepharma NV |
Bacillus licheniformis DSM 28710 |
Composizione dell'additivo Preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 contenente un minimo di 3,2 × 109 CFU/g di additivo Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710 Metodo di analisi (1) Per il conteggio del Bacillus licheniformis DSM 28710 nell'additivo, nella premiscela e nell'alimento per animali: metodo di diffusione su piastra EN 15784. Per l'identificazione del Bacillus licheniformis DSM 28710: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) |
Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova |
— |
1,6 × 109 |
— |
|
8 novembre 2027 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.