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Document 32017R0882

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia

    C/2017/3380

    GU L 135 del 24.5.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/882/oj

    24.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/882 DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2017

    concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione (UE) 2016/1623 (2) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (3) («l'accordo»). Gli Stati della SADC aderenti all'APE comprendono Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa. In conformità alla decisione (UE) 2016/1623, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016.

    (2)

    Il protocollo n. 1 dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un prodotto specifico, ossia le preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, l'articolo 43 di tale protocollo prevede una deroga automatica alle norme di origine stabilite nel suddetto protocollo nel quadro di un contingente annuo concesso alla Namibia. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di tali deroghe alle importazioni dalla Namibia.

    (3)

    Il contingente che figura all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo dovrebbe essere gestito dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

    (4)

    L'ammissione al beneficio delle concessioni tariffarie dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.

    (5)

    Per garantire la corretta applicazione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le deroghe alle norme di origine a favore della Namibia di cui all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («l'accordo»), si applicano nell'ambito del contingente di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine come previsto nell'allegato III del protocollo n. 1 dell'accordo.

    Nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento (UE) 2017/882».

    Articolo 3

    Il contingente di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

    (3)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione dei prodotti

    Periodo contingentale

    Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    09.1600

    ex 1604 14 41

    ex 1604 14 46

    ex 1604 14 48

    ex 1604 20 70

    30

    92 , 97

    30

    92 , 97

    Preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604 , ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303

    Dal 10.10 al 31.12.2016

    178

    Dall'1.1 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    800


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