Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0423

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

    C/2017/1554

    GU L 64 del 10.3.2017, p. 72–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/423/oj

    10.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 64/72


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/423 DELLA COMMISSIONE

    del 9 marzo 2017

    che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 (2) che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio»).

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006» o «il regolamento controverso»].

    (3)

    Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

    (4)

    In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 (5), il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»].

    (5)

    Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio.

    (6)

    I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32).

    (7)

    La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che«[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36).

    (8)

    Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.

    (9)

    Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7), di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di esaminare se i richiedenti avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi.

    (10)

    Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio (9) («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.

    (11)

    Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

    (12)

    Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE (10), la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (11).

    (13)

    Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

    (14)

    L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (12).

    (15)

    Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità (13). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione (14), salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

    (16)

    A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 rimangono valide.

    (17)

    Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (15) («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica») (16).

    (18)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 (17) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

    (19)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (18) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

    (20)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 (19) la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo ed ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da General Footwear Ltd e di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Diamond Vietnam Co. Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd»), che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

    (21)

    La validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 è stata contestata da Puma e Timberland dinanzi al Tribunale nelle cause T-781/16 Puma e a./Commissione e T-782/16 Timberland Europe/Commissione. La validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 è stata anche contestata dinanzi al Tribunale da Clark nelle cause T-790/16 C & J Clark International/Commissione e T-861/16 C & J Clark International/Commissione.

    (22)

    Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE menzionata al considerando 12, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (20). All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi pagati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione valuta la richiesta di TEM o TI pertinente e reistituisce l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping.

    (23)

    La validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è oggetto di una richiesta di pronuncia pregiudiziale presentata il 9 maggio 2016 dal tribunale tributario Finanzgericht di Düsseldorf (causa C-256/16 Deichmann). Detta richiesta di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel contesto di una controversia tra Deichmann, un importatore di calzature tedesco, e l'autorità doganale nazionale pertinente, Hauptzollamt Duisburg. La controversia riguarda il rimborso dei dazi antidumping pagati da Deichmann sulle importazioni di calzature provenienti, tra l'altro, dal suo fornitore cinese Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, che aveva presentato una richiesta di TEM e TI e non era incluso nel campione. Una seconda richiesta di pronuncia pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 è stata presentata il 28 novembre 2016 dal tribunale di primo grado (sezione tributaria) del Regno Unito UK First-tier Tribunal (Tax Chamber), (causa C-612/16 C & J Clark International).

    (24)

    In seguito a una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha anche analizzato le richieste di TEM/TI presentate da tre produttori esportatori cinesi, Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd

    (25)

    Visto quanto precede, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 (21) e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.

    (26)

    Il 12 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali del Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

    (27)

    Il 13 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali del Belgio hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

    (28)

    Il 26 luglio 2016, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali della Svezia hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi.

    (29)

    Le notifiche suddette, che sono oggetto del presente regolamento, menzionano complessivamente 246 società fornitrici di calzature della Cina e del Vietnam.

    (30)

    Per molte di queste società (168, elencate nell'allegato III del presente regolamento) la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM o TI nell'inchiesta iniziale. Fra queste società vi erano anche alcune non interessate dall'inchiesta perché ad esempio non erano situate in Cina o in Vietnam o perché erano società commerciali o di semplice trasformazione, che ad ogni modo non avevano diritto a un margine di dumping individuale. Le società elencate nell'allegato III non sono state inoltre in grado di dimostrare di essere collegate a un produttore esportatore cinese o vietnamita che aveva presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Come indicato al considerando 79, la Commissione riconosce comunque che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui hanno acquistato calzature. Al considerando 79 si spiega inoltre in modo più dettagliato il motivo per cui la Commissione ha deciso conseguentemente di sospendere in via temporanea l'esame delle società elencate nell'allegato III.

    (31)

    Fra le società rimanenti, 20 (elencate nell'allegato IV del presente regolamento) erano già state esaminate individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori cinesi o vietnamiti nel contesto dell'inchiesta iniziale. Dato che a nessuna di queste società è stata concessa un'aliquota del dazio individuale, alle loro importazioni di calzature si applica un dazio rispettivamente del 16,5 % per la Cina o del 10 % per il Vietnam. La sentenza menzionata al considerando 12 non ha inciso su tali aliquote.

    (32)

    Fra le società rimanenti, 31 (elencate nell'allegato V del presente regolamento) erano già state esaminate individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nell'ambito dell'esecuzione della sentenza menzionata al considerando 12, rispettivamente nella decisione di esecuzione 2014/149/UE o nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257. Queste valutazioni hanno riguardato anche otto società notificate alla Commissione che sono state individuate dopo la divulgazione delle conclusioni grazie alle osservazioni fornite dalla Federazione delle industrie europee di articoli sportivi («FESI») e dalla Coalizione delle calzature («la Coalizione»), in quanto collegate a una società o un gruppo di società già valutati in precedenza in uno dei suddetti regolamenti.

    (33)

    Le società o i gruppi di società valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE non sono stati assoggettati a una reistituzione del dazio antidumping, come già menzionato al considerando 10, perché avevano già beneficiato del rimborso dei dazi e ciò aveva creato un legittimo affidamento che tale reistituzione non sarebbe avvenuta. Le domande di rimborso degli importatori dell'Unione relative a società o gruppi di società valutati rispettivamente nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257, non dovrebbero invece essere accettate. Questi importatori si trovano infatti in una situazione giuridica diversa da quella degli importatori valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, non avendo acquisito un legittimo affidamento.

    (34)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni e grazie alle osservazioni della FESI e dell'EBFC, un produttore esportatore cinese che era stato notificato alla Commissione è stato identificato come una società che aveva presentato un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale, ma che non era stata inclusa nel campione o valutata nei precedenti esercizi di esecuzione menzionati nei considerando da 18 a 20 e 25. Le stesse parti hanno individuato anche altre quattro società notificate alla Commissione, le quali erano collegate a produttori esportatori cinesi o vietnamiti che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale, ma non erano stati inclusi nel campione e valutati nei precedenti esercizi di esecuzione menzionati nei considerando da 18 a 20 e 25. In totale dovrebbero quindi essere valutate le richieste di TEM/TI presentate da cinque società (elencate nell'allegato VI) o dalle loro società collegate. Tali valutazioni non possono essere completate entro i termini dell'esercizio di esecuzione in corso e saranno quindi oggetto di un'esecuzione successiva. Le domande di rimborso degli importatori nell'Unione di tali società (elencate nell'allegato VI) dovrebbero perciò essere sospese temporaneamente, in attesa dell'esito della valutazione delle richieste di TEM/TI dei fornitori cinesi e/o vietnamiti.

    (35)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, le stesse parti hanno infine sostenuto che sei società elencate nell'allegato III erano collegate a una società o un gruppo di società già valutati negli esercizi di esecuzione precedenti e dovrebbero essere identificati come tali. Gli elementi di prova del fascicolo non hanno però confermato tale affermazione, che in ogni caso non è stata sostenuta da altri elementi di prova. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (36)

    Le 19 società rimanenti erano produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale ed avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/IT. La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI presentate da queste società. Tale valutazione ha riguardato anche due società che erano state notificate alla Commissione e individuate dopo la divulgazione delle conclusioni grazie alle osservazioni fornite dalla FESI e dalla Coalizione, in quanto collegate a un produttore esportatore cinese oggetto della valutazione in corso.

    (37)

    Riassumendo, nel presente regolamento la Commissione ha esaminato i moduli di richiesta di TEM/TI delle seguenti società: Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producine-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co.

    B.   ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA

    (38)

    La Commissione ha la possibilità di correggere gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza (22).

    (39)

    Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 37.

    (40)

    Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 che non sono state dichiarate nulle dalla Corte rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento.

    (41)

    I seguenti considerando si limitano quindi alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte.

    (42)

    La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori menzionati al considerando 37 («i produttori esportatori interessati») che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta fossero prevalse le condizioni necessarie per la concessione del TEM o TI. Tale esame ha lo scopo di accertare la misura in cui gli importatori interessati hanno diritto a un rimborso del dazio antidumping pagato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori.

    (43)

    Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 % e nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato.

    (44)

    Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato.

    (45)

    Qualora le analisi delle richieste di TEM e TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.

    (46)

    Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali produttori esportatori.

    (47)

    La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 48 e seguenti).

    1.   Valutazione delle richieste di TEM

    (48)

    È necessario sottolineare che in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per potergli concedere il TEM e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24).

    (49)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.

    (50)

    Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni delle imprese). Più specificamente, la Commissione ha constatato che la maggior parte dei produttori esportatori interessati (le società 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25) (23) non poteva determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su specifici mercati (interno e di esportazione). Alcuni dei produttori esportatori interessati (le società 8, 9, 10 e 15) hanno inoltre omesso di fornire informazioni essenziali e complete (per esempio elementi concernenti la struttura e il capitale della società ed elementi o spiegazioni concernenti il processo decisionale della società) per dimostrare che le decisioni commerciali erano prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali.

    (51)

    Per quanto riguarda il criterio 2 (documenti contabili), le società 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 non hanno inoltre dimostrato che disponevano di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Le valutazioni per la concessione del TEM hanno rivelato in particolare che queste società non avevano fornito alla Commissione un parere o una relazione di un revisore contabile indipendente o che i loro conti non erano stati sottoposti ad audit o che mancavano le note esplicative su varie voci del bilancio e del conto economico.

    (52)

    Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), le società 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 non hanno dimostrato che dal precedente sistema a economia non di mercato non era derivata alcuna distorsione. In particolare, tali società non hanno fornito informazioni essenziali e complete su, tra l'altro, gli attivi posseduti e le condizioni e il valore dei diritti di utilizzo del terreno.

    (53)

    Per i motivi indicati al considerando 49, infine, la Commissione non ha valutato il criterio 4 (leggi in materia di fallimenti e di proprietà) e il criterio 5 (conversioni del tasso di cambio) per nessuno dei produttori esportatori interessati. Essa ha informato i produttori esportatori interessati delle conclusioni relative al TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

    2.   Valutazione delle richieste di TI

    (54)

    L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, sia tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori che possono dimostrare che rispettano tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.

    (55)

    Come indicato al considerando 48, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente della sua modifica, per potergli concedere il TI.

    (56)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che soddisfano tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto di anche solo uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.

    (57)

    I cinque criteri sono i seguenti:

    1)

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

    2)

    i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

    3)

    la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

    4)

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato e

    5)

    l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

    (58)

    Tutti i 19 produttori esportatori interessati che hanno richiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non venisse loro concesso il TEM. La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TI di ciascun produttore esportatore interessato.

    (59)

    Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), le società 9 e 20 non hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che erano libere di rimpatriare capitali e profitti e quindi non hanno dimostrato di soddisfare di tale criterio.

    (60)

    Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), la Commissione ha concluso che le società 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, erano determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi delle vendite di calzature in determinati mercati.

    (61)

    Per quanto riguarda il criterio 3 (società, cioè dirigenti e azionisti, sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato), le società 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 non hanno fornito informazioni che dimostrino che erano sufficientemente indipendenti dall'ingerenza dello Stato. Tra l'altro non sono state fornite informazioni sul modo in cui i diritti di utilizzo dei terreni sono stati trasferiti a queste società e a quali condizioni.

    (62)

    Le società 8, 10, 17, 18 e 25 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione) dato che non è stata fornita alcuna informazione sul modo in cui le decisioni sono state adottate all'interno della società.

    (63)

    Infine, in considerazione delle disposizioni del considerando 56, la Commissione non ha valutato il criterio 4 (conversioni del tasso di cambio effettuate ai tassi di mercato) per nessuno dei produttori esportatori interessati.

    (64)

    Nessuno dei 19 produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

    (65)

    Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai 19 produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal pagamento di un dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.

    (66)

    Dato che si è concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido.

    C.   CONCLUSIONI

    (67)

    Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, si è concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere reistituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

    D.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (68)

    I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati in merito ai fatti essenziali e alle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei 19 produttori esportatori interessati. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

    E.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (69)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto di i) FESI e Coalizione (24), che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione e ii) Cortina NV («Cortina»), un importatore di calzature nell'Unione.

    (70)

    Nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, la FESI e la Coalizione hanno affermato in primo luogo che l'esecuzione in corso si fonda sulle stesse basi giuridiche e motivazioni dei regolamenti adottati precedentemente dalla Commissione in relazione alla stessa procedura di esecuzione, vale a dire i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257. Nella loro risposta alla divulgazione, la FESI e la Coalizione hanno quindi fatto riferimento, includendole mediante un rinvio, alle osservazioni già trasmesse in relazione ai suddetti regolamenti rispettivamente il 16 dicembre 2015, il 6 giugno 2016, il 16 giugno 2016 e l'11 agosto 2016, senza tuttavia precisare queste osservazioni e argomentazioni.

    (71)

    In risposta a tali osservazioni la Commissione rinvia ai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257, che hanno preso in considerazione pienamente le osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione nell'attuale esecuzione. Dato che la FESI e la Coalizione non hanno aggiunto nulla alle loro argomentazioni, la Commissione ritiene di avervi risposto pienamente nei suddetti regolamenti e le conclusioni espresse a tale riguardo in tali regolamenti sono pertanto confermate.

    (72)

    La FESI e la Coalizione hanno inoltre presentato osservazioni che sono esaminate dettagliatamente qui di seguito.

    Status delle società elencate nell'allegato III

    (73)

    La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'approccio seguito dalla Commissione nei riguardi delle società elencate nell'allegato III era illegale. Elencando nell'allegato III le società che erano collegate a società già esaminate nel contesto dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 o (UE) 2016/2257, la Commissione aveva violato il concetto di «entità economica individuale» applicato invece nell'inchiesta iniziale. Tale approccio potrebbe inoltre comportare incoerenze giuridiche poiché tramite i regolamenti summenzionati la Commissione ha reistituito i dazi antidumping nei confronti di queste società, mentre nell'allegato III le stesse imprese sono elencate come società che non risultano aver presentato alcuna richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale.

    (74)

    Per quanto riguarda gli operatori commerciali indipendenti, dato che questi non avevano alcun obbligo giuridico di presentare richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, non sarebbe comunque necessario elencarli nell'allegato III.

    (75)

    Per quanto riguarda infine le società collegate a fornitori cinesi o vietnamiti che avevano presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano ancora state valutate in alcun regolamento indicato nel considerando 63, nell'ambito dell'esecuzione delle sentenze di cui al considerando 12, la FESI e la Coalizione hanno affermato che neanche queste avrebbero dovuto essere inserite nell'allegato III. In particolare è stato sostenuto che un tale approccio avrebbe impedito in futuro alla Commissione di valutare qualsiasi richiesta di TEM/TI dei loro fornitori collegati in Cina o Vietnam. Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha l'obbligo di individuare nell'elenco delle società notificate dalle autorità doganali nazionali le società o gli operatori commerciali che appartengono allo stesso gruppo di società e di verificare se sono collegati ai produttori esportatori cinesi o vietnamiti che hanno presentato una richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. Altrimenti la Commissione creerebbe un onere della prova impossibile per le parti interessate.

    (76)

    Come indicato al considerando 34, dopo la divulgazione delle conclusioni la FESI e l'EBFC hanno effettivamente individuato le società che erano collegate a produttori esportatori cinesi o vietnamiti che avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale, ma non erano inclusi nel campione e non erano stati valutati nei precedenti esercizi di esecuzione indicati nei considerando da 18 a 20 e 25. Le informazioni del fascicolo hanno confermato le informazioni fornite da queste parti interessate e quindi le richieste di TEM/TI di queste società saranno valutate. I risultati di tale valutazione saranno oggetto di un atto giuridico distinto. La richiesta riguardante queste società è stata pertanto accolta ed esse non sono elencate nell'allegato III.

    (77)

    Per quanto riguarda gli operatori commerciali che hanno chiesto il rimborso dei dazi pagati (collegati o non collegati a fornitori cinesi o vietnamiti), la Commissione ritiene che l'onere della prova sia a carico di tali operatori.

    (78)

    Nessuno degli operatori commerciali elencati nell'allegato III ha tuttavia fornito informazioni o elementi di prova riguardo ai loro fornitori cinesi o vietnamiti (eccetto quelli menzionati al considerando 76).

    (79)

    La Commissione riconosce tuttavia che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui tali operatori hanno acquistato le calzature. Per garantire il pieno rispetto dei loro diritti di difesa, la Commissione ha quindi deciso di contattare in modo specifico gli importatori in questione e di informarli della situazione e dell'onere della prova a loro carico. Per prevedere il tempo necessario all'attuazione della presente decisione, l'esame delle società elencate nell'allegato III è temporaneamente sospeso fino a quando la Commissione avrà contattato gli importatori interessati, dando loro il tempo di reagire. Il termine di otto mesi per la valutazione delle richieste di TEM/TI inizierà il giorno in cui l'importatore comunica alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori interessati, o, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna risposta entro il periodo di tempo stabilito dalla Commissione, a decorrere dalla data di scadenza di detto periodo.

    Sospensione dell'esercizio di esecuzione in corso

    (80)

    La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che, ai fini della certezza del diritto, la Commissione non dovrebbe adottare e pubblicare altri atti giuridici concernenti l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, finché la Corte di giustizia non si sarà pronunciata in via pregiudiziale sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 di cui al considerando 23, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 di cui al considerando 19 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20. A tale riguardo esse hanno affermato che l'articolo 278 del TFUE, che dispone che i ricorsi contro atti giuridici adottati dalle istituzioni non hanno effetto sospensivo, non è applicabile nel caso in questione poiché la richiesta presentata a tale riguardo non è di sospendere il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, bensì di astenersi dall'adottare ulteriori regolamenti che reistituiscano dazi antidumping definitivi sulle importazioni di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam. Per gli stessi motivi è stato anche sostenuto che le sentenze nella causa Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana non costituivano un riferimento giuridicamente pertinente.

    (81)

    Per quanto riguarda l'articolo 278 del TFUE e le sentenze nella causa Zuckerfabrik Süderdithmarschen/Altana, la Commissione concorda con la FESI e la Coalizione sul fatto che tale giurisprudenza non sia applicabile per valutare se si debba sospendere o meno l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Commissione ritiene comunque di essere tenuta a dare esecuzione a tale sentenza entro un termine ragionevole e che le procedure in corso concernenti atti di esecuzione anteriori di tale sentenza non costituiscono un motivo valido per non portare a termine l'esecuzione della sentenza. In particolare, essa ritiene che così facendo si impedirebbe alle parti interessate diverse dalla FESI e dalla Coalizione di esercitare i propri diritti nel procedimento amministrativo e in un'eventuale procedimento giudiziario.

    (82)

    Per quanto riguarda la validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731, la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che dal momento che quest'ultimo e qualsiasi nuovo regolamento che reistituisca i dazi definitivi sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam hanno la stessa base giuridica e si basano su un approccio e una motivazione identici della Commissione, l'annullamento dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 comporterebbe anche l'invalidità di qualsiasi altro regolamento simile. L'approccio della Commissione non rifletterebbe quindi uno sforzo in buona fede per dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International e C-34/14 Puma di cui al considerando 12.

    (83)

    La FESI e la Coalizione hanno sostenuto infine che l'esecuzione di detta sentenza non sarebbe soggetta ad alcuna scadenza fissata dalla Corte di giustizia e che essa avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori dell'Unione, senza presentare, d'altro canto, alcun vantaggio finanziario per l'Unione. Per questi motivi la Commissione dovrebbe astenersi dal dare esecuzione alla sentenza, in attesa dell'esito delle cause giudiziarie di cui al considerando 80.

    (84)

    La Commissione rinvia ai motivi esposti al considerando 81.

    Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI

    (85)

    La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, perché i produttori esportatori cinesi e vietnamiti hanno adempiuto tale onere presentendo le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di completare i moduli di richiesta di TEM/TI.

    (86)

    La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo dette parti, la Commissione non aveva tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali.

    (87)

    Pertanto la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha effettivamente invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione.

    (88)

    Infine la FESI e la Coalizione hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere tenute a rispettare le stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi e non dovrebbero essere sottoposte a norme procedurali più severe.

    (89)

    La FESI e la Coalizione hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

    (90)

    La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 48). A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha l'obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la richiesta di TEM/TI. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore.

    (91)

    Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare ispezioni in loco. Tali ispezioni non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica (25). Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel caso in questione, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta.

    (92)

    Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti soggettivi e che la FESI e la Coalizione non possono invocare una violazione di un diritto soggettivo di altre società. In secondo luogo la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti nei casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione non sono state in grado di dimostrare il contrario.

    (93)

    Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali (26). Ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame, essa intende mettere questi produttori esportatori precedentemente non inclusi nel campione in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione.

    (94)

    Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel caso in questione la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha respinte e ha basato su di esse la sua valutazione. Quindi la Commissione non ha applicato l'articolo 18. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili.

    Base giuridica della riapertura dell'inchiesta

    (95)

    Secondo la FESI e la Coalizione, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, il che è confermato anche dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P, IPS/Consiglio.

    (96)

    A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 marzo 2011 (27) («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza.

    (97)

    Dette parti hanno inoltre sostenuto che nel regolamento di base non era indicato alcun motivo che permettesse alla Commissione di riaprire l'inchiesta antidumping.

    (98)

    In tale contesto la FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping (28). L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio.

    (99)

    Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno dell'utilizzo dell'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento.

    (100)

    Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, quod non, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo (29). Né la FESI né la Coalizione hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel caso in questione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso in questione e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al caso in questione.

    (101)

    Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati.

    (102)

    In particolare, nel caso in questione non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 100, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il caso in questione.

    (103)

    Infine tutte le parti alle quali è diretto il procedimento, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che gli importatori indipendenti non beneficiano, in un procedimento antidumping, di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro.

    (104)

    Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura abbia un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità.

    (105)

    Dato che l'atto che chiude i procedimenti è stato annullato, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere tali procedimenti, poiché l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa con un atto della Commissione.

    Articolo 236 del codice doganale comunitario

    (106)

    La FESI e la Coalizione hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire il dazio retroattivamente costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione hanno sostenuto che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro, spetta alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dall'annullamento di un atto che istituisce dazi antidumping e queste ultime sarebbero anche tenute a rimborsare i dazi dichiarati non validi dalla Corte.

    (107)

    A questo riguardo la FESI e la Coalizione hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una lex specialis del codice doganale comunitario.

    (108)

    Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario.

    (109)

    In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali (30). L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione (31).

    (110)

    Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso.

    (111)

    Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumping non può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Assenza di menzione della base giuridica

    (112)

    La FESI e la Coalizione hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della reistituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate.

    (113)

    La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento contenente le conclusioni generali e nel presente regolamento motivi debitamente quest'ultimo.

    Legittimo affidamento

    (114)

    La FESI e la Coalizione hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale.

    (115)

    Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia ai considerando 104 e 105 in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente.

    (116)

    Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 100, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenza della Corte in materia.

    Principio di non discriminazione

    (117)

    La FESI e la Coalizione hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.

    (118)

    Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 93.

    (119)

    Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto.

    (120)

    Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato (32).

    (121)

    Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo.

    (122)

    Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento.

    (123)

    Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non reistituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di reistituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio.

    (124)

    In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale.

    Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive

    (125)

    La FESI e la Coalizione hanno affermato inoltre che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I: i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio); ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96 erano state avviate e concluse; e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I.

    (126)

    L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 usa un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione si basa quindi su un'interpretazione erronea della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014.

    (127)

    In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «procedure in itinere relative all'adozione di misure», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014, ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, si applicano le nuove norme alla procedura di adozione di dette misure antidumping. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme e che vanno riesaminati o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «procedura di adozione» e non all'intero periodo di una data inchiesta o anche di una procedura.

    (128)

    Di conseguenza la procedura decisionale introdotta dal regolamento Omnibus I era effettivamente la procedura corretta da applicare.

    (129)

    Per quanto riguarda la società Cortina, essa ha affermato in primo luogo che la Commissione non dispone di una base giuridica per esaminare le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori nell'inchiesta iniziale. Cortina ha sostenuto che il procedimento chiuso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure non era stato annullato dalla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/144 e che pertanto esso non poteva essere riaperto.

    (130)

    In risposta a tale osservazione, la Commissione rinvia alla spiegazione fornita nei considerando 104 e 105.

    (131)

    In secondo luogo Cortina ha affermato che il procedimento in corso viola i principi di non retroattività e di certezza del diritto stabiliti dall'articolo 10 del regolamento di base.

    (132)

    Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla retroattività basata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel presente caso i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia solo a una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (133)

    La Commissione osserva inoltre che nel presente caso non vi è né violazione del principio di retroattività né violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

    (134)

    Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) (34) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) (35).

    (135)

    Nel presente caso la situazione delle importazioni dei prodotti in esame verificatasi nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 non è ancora diventata definitiva dato che, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Nel contempo gli importatori di calzature sono stati avvertiti della possibile introduzione di tale dazio tramite la pubblicazione dell'avviso di apertura (36) e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo (37).

    (136)

    Il presente regolamento costituisce un'applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. A causa dell'esistenza delle domande di rimborso, che non hanno ricevuto una risposta definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento fissa il dazio applicabile a queste importazioni e di conseguenza disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.

    (137)

    In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, quod non, tale retroattività sarebbe giustificata per il motivo spiegato qui di seguito.

    (138)

    Le norme di diritto sostanziale dell'Unione possono essere applicate alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva (38). In particolare, nella causa C-337/88 Società agricola fattoria alimentare (SAFA) è stato dichiarato che: «[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato» (39).

    (139)

    Nel presente caso l'obiettivo è ottemperare all'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze di cui al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano fare legittimamente affidamento sul fatto che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, quod non, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.

    (140)

    In terzo luogo Cortina ha sostenuto che l'affermazione della Commissione riportata al considerando 46, secondo cui la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, è inesatta, in quanto la sentenza nelle cause C-659/13 e C-34/14 non ha annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda i 19 produttori esportatori interessati, ma ha annullato tali regolamenti con efficacia erga omnes. Secondo Cortina, se la Commissione reistituisse un dazio antidumping solo sulle importazioni provenienti dai 19 produttori esportatori interessati e non su quelle provenienti da altri produttori esportatori ugualmente interessati dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, ciò rappresenterebbe un'ingiustificabile discriminazione nei confronti di questi altri produttori esportatori nonché una violazione dell'articolo 266 del TFUE.

    (141)

    Per quanto riguarda il preteso trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni provenienti dagli altri produttori esportatori ugualmente interessati dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, la Commissione osserva che i produttori esportatori ed alcuni importatori interessati dal presente regolamento godono della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione nei confronti del presente regolamento. Altri importatori beneficiano di questa tutela dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari di diritto dell'Unione.

    (142)

    Come indicato al considerando 21, in vista dell'esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C & J Clark International Limited e Puma SE, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi pagati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam presentate dagli importatori in base all'articolo 236 del codice doganale comunitario e motivate dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva chiesto il TEM o il TI nell'inchiesta iniziale. La Commissione valuterà la richiesta di TEM o TI pertinente e reistituirà l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali prenderanno successivamente una decisione in merito alla domanda di rimborso e sgravio dei dazi antidumping.

    (143)

    Per tutte le importazioni di calzature che rispettano i suddetti criteri, la Commissione esaminerà quindi le richieste di TEM e TI e i dazi antidumping saranno reistituiti sulla base dei criteri oggettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. Di conseguenza tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione e i loro importatori saranno trattati allo stesso modo in una fase successiva, conformemente alla procedura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/223. Solo se non vi sono procedure nazionali in sospeso non sarà effettuata alcuna valutazione delle richieste di TEM e TI, poiché ciò non avrebbe alcuno scopo pratico.

    (144)

    In quarto luogo Cortina ha sostenuto che sarebbe discriminatorio reistituire un dazio antidumping per i 19 produttori esportatori interessati, dato che non è stato reistituito alcun dazio antidumping in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang.

    (145)

    Tale argomentazione è priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato dalla Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori interessati dalle sentenze nelle cause C-247/10 P e C-249/10 P si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di contestare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Gli altri importatori non hanno contestato il regolamento e non hanno ottenuto un rimborso. A tale riguardo si vedano anche i considerando da 118 a 122.

    (146)

    In quinto luogo Cortina ha sostenuto che vi sono varie irregolarità procedurali derivanti dalla presente inchiesta. Innanzitutto ha affermato che i produttori esportatori interessati potrebbero non essere più in grado di presentare osservazioni rilevanti o di fornire elementi di prova supplementari a sostegno delle richieste di TEM/TI che avevano presentato diversi anni prima. Ad esempio, le società potrebbero non esistere più o i documenti pertinenti potrebbero non essere più disponibili.

    (147)

    Cortina ha inoltre sostenuto che, contrariamento all'inchiesta iniziale, le misure della Commissione colpirebbero di fatto e di diritto solo gli importatori, che non dispongono di alcun mezzo per fornire un contributo significativo e non possono esigere che i loro fornitori collaborino con la Commissione.

    (148)

    La Commissione osserva che il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in base alla quale essa è tenuta a offrire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare le informazioni fattuali mancanti. Essa ricorda che conformemente alla giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, la Commissione è tenuta a valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 44). Il diritto di essere sentiti concerne la valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose, altrimenti il produttore esportatore potrebbe prolungare la valutazione a tempo indeterminato, fornendo le informazioni una per una.

    (149)

    A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha alcun obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la sua richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. Ad ogni modo i produttori esportatori interessati non hanno contestato la valutazione delle loro richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non erano più disponibili. L'asserzione è quindi talmente astratta che le istituzioni non possono tenere conto di queste difficoltà durante la valutazione delle richieste di TEM/TI. L'argomentazione si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise riguardo a quali documenti e quali persone non siano più disponibili e riguardo alla pertinenza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI e deve pertanto essere respinta.

    (150)

    Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale un importatore non dispone di alcun mezzo per fornire un contributo significativo, la Commissione osserva quanto segue: in primo luogo gli importatori non godono del diritto di difesa, poiché le misure antidumping non sono dirette contro di loro bensì contro i produttori esportatori. In secondo luogo gli importatori hanno già avuto la possibilità di presentare osservazioni su questo punto durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione del regolamento controverso. In terzo luogo, se gli importatori ritenevano che era stata commessa un'irregolarità a tale proposito, dovevano prendere i necessari accordi contrattuali con i fornitori per assicurarsi di disporre della documentazione necessaria. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

    (151)

    In sesto luogo Cortina ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione e che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) hanno già avuto l'effetto desiderato quando sono state istituite la prima volta, ii) non apporterebbero alcun beneficio supplementare all'industria dell'Unione, iii) non influirebbero sui produttori esportatori e iv) comporterebbero un costo notevole per gli importatori dell'Unione.

    (152)

    Il caso in questione riguarda unicamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno riscontrato un errore di diritto. Per l'interesse dell'Unione la valutazione effettuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1472/2006 rimane pienamente valida. Inoltre la presente misura è giustificata per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

    (153)

    In settimo luogo Cortina ha sostenuto che il dazio antidumping, se venisse reistituito, non potrebbe più essere riscosso a causa della scadenza dei termini di prescrizione di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario (ora articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione). Secondo Cortina, questa situazione costituirebbe un abuso di potere da parte della Commissione.

    (154)

    La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario/all'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, i termini di prescrizione non si applicano qualora venga presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 del codice doganale comunitario/dell'articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, come in tutti i casi in questione, che riguardano ricorsi a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario/dell'articolo 119 del codice doganale dell'Unione. Un ricorso ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione, conformemente alla precisazione contenuta nell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si estende dal ricorso iniziale contro la decisione delle autorità doganali nazionali che istituiscono i dazi fino alla sentenza definitiva pronunciata dal giudice nazionale, compreso, ove necessario, un rinvio pregiudiziale. Il periodo di tre anni è quindi sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso.

    (155)

    Cortina ha infine affermato che in seguito alla scadenza del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, la Commissione non può più avvalersi del metodo usato nell'inchiesta iniziale per determinare il valore normale per gli esportatori cinesi [vale a dire il metodo del paese di riferimento di cui dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base].

    (156)

    Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036. Tale argomentazione è pertanto respinta.

    (157)

    Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (41), che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

    2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    per «calzature per lo sport» si intendono le calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (42);

    per «calzature contenenti una tecnologia speciale» si intendono le calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

    per «calzature con puntale protettivo» si intendono le calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule (43) classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00 (44), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;

    per «pantofole ed altre calzature da camera» si intendono le calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.

    3.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per i produttori esportatori vietnamiti interessati.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    La valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III del presente regolamento è temporaneamente sospesa fino a quando l'importatore che ha chiesto il rimborso alle autorità doganali nazionali non avrà comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori da cui gli operatori commerciali pertinenti hanno acquistato calzature, oppure, in mancanza di una risposta entro tale periodo, fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione di tali informazioni. Tale termine è indicato in una lettera inviata dalla Commissione all'importatore in questione e in ogni caso non è inferiore a un mese.

    La Commissione esamina le informazioni fornite entro otto mesi dalla data di ricevimento. Le autorità doganali nazionali sono invitate a non rimborsare i dazi doganali riscossi fino a quando la Commissione non avrà concluso la valutazione delle domande.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

    (5)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

    (7)  GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

    (8)  Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

    (9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    (10)  GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

    (11)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

    (12)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

    (13)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, II-1999, punto 83.

    (14)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

    (15)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    (16)  Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

    (17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).

    (18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).

    (19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).

    (20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).

    (21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340 I del 15.12.2016, pag. 1).

    (22)  Causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

    (23)  Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società 1-3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società 4-6 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 24. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 7 a 25.

    (24)  Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione.

    (25)  Causa T-192/08 Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, Racc. 2011, II-07449, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, ECLI:EU:C:2013:865.

    (26)  Causa T-255/01 Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio, Racc. 2003, II-04741, punto 60.

    (27)  Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).

    (28)  Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (29)  Causa C-373/07 Mebrom/Commissione [2009] Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.

    (30)  Cfr. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd/* SWD/2014/046 final, considerando 45-48.

    (31)  Causa C-382/09 Stils Met, Racc. 2010, I-09315, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (32)  Causa C-239/99 Nachi Europe, Racc. 2001, I-01197, punto 29.

    (33)  Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

    (34)  Causa 270/84, Licata/ESC, Racc. 1986, 2305, punto 31, causa C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, Racc. 1999, 1-3939, punto 24; causa 68/69, Bundesknappschaft/Brock, Racc. 1970, 171, punto 6; causa 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker, Racc. 1973, 723, punto 5; causa 143/73 SOPAD/FORMA e a. Racc. 1973, 1433, punto 8; causa 96/77, Bauche, Racc. 1978, 383, punto 48; causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1978, 1991, punto 37; causa 40/79, P./Commissione, Racc.1981, 361, punto 12; causa T-404/05, Grecia/Commissione, Racc. 2008, II-272, punto 77; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. 2008, I-9465, punto 53.

    (35)  Causa T-176/01 Ferrière Nord/Commissione, Racc. 2004, II-3931, punto 139; C-334/07 Ρ.

    (36)  GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.

    (37)  Causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione, Racc. 2003, II-2957, punto 205.

    (38)  Causa C-34/92, GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc. 1993, I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, Meridionale Industria Salumi α.δ. Racc. 1981, 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, Bout, Racc. 1982, 381, punto 13; causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. 1998, II-401, punti 53, 55 e 56; causa T-180/01, Euroagri/Commissione, Racc. 2004, II-369, punti 36-37.

    (39)  Causa C-337/88, Società agricola fattoria alimentare (SAFA), Racc. 1990, I-1, punto 13.

    (40)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) tale codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

    (41)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

    (42)  Cfr. nota a piè di pagina precedente.

    (43)  La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

    (44)  A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 questo codice NC è sostituito il 1o gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.


    ALLEGATO I

    Codici TARIC relativi a calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1

    a)

    A decorrere dal 7 ottobre 2006:

    6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

    b)

    A decorrere dal 1o gennaio 2007:

    6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 e 6405100080

    c)

    A decorrere dal 7 settembre 2007:

    6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 e 6405100089


    ALLEGATO II

    Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo

    Nome del produttore esportatore

    Codice addizionale TARIC

    An Loc Joint Stock Company (Vietnam)

    A999

    Chang Shin Vietnam Co. Ltd (Dong Nai — Vietnam) e la sua società collegata Changshin Inc. (Busan — Corea del Sud)

    A999

    Chau Giang Company Limited (Haiphong City, Vietnam)

    A999

    Dongguan Texas Shoes Limited Co.

    A999

    Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co.Ltd (Foshan City — Cina)

    A999

    Fujian Viscap Shoes Co.Ltd (Quanzhou — Cina)

    A999

    Lien Phat Company Ltd (Vietnam)

    A999

    Maystar Footwear Co. Ltd (Zhuhai — Cina) (collegato a Kingmaker)

    A999

    Min Yuan (Guangzhou — Cina) e le società collegate E-Light e Golden Chang

    A999

    Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd (Cina)

    A999

    PanYu Leader Footwear Corporation (Guangzhou — Cina)

    A999

    Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd (Guangzhou — Cina)

    A999

    Qingdao Changshin Shoes Company Limited (Qingdao — Cina) e la sua società collegata Changshin Inc. (Busan — Corea del Sud)

    A999

    Qingdao Samho Shoes Co. Ltd (Cina) e la società collegata Samho Shoes Co. Ltd (Corea del Sud)

    A999

    Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd (Qingdao — Cina)

    A999

    Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd (Cina) e la società collegata Tae Kwang Industrial C. (Corea) (collegata alla società Taekwang Vina inclusa nel campione)

    A999

    Samyang Vietnam Co. Ltd (Ho Chi Minh City — Vietnam)

    A999

    Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd (Vietnam)

    A999

    Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd (Ho Chi Minh — Vietnam)

    A999


    ALLEGATO III

    Elenco delle società per le quali l'esame è sospeso a norma dell'articolo 3

     

    ALAMODE

     

    ALL PASS

     

    ALLIED JET LIMITED

     

    ALLIED JET LIMITED C/O SHENG RONG F

     

    AMERICAN ZABIN INTL

     

    AN THINH FOOTWEAR CO. LTD

     

    AQUARIUS CORPORATION

     

    ASIA FOOTWEAR

     

    BCNY INTERNATIONAL INC.

     

    BESCO ENTERPRISE

     

    BEST CAPITAL

     

    BRANCH OF EMPEREOR CO. LTD

     

    BRENTWOOD FUJIAN INDUSTRY CO. LTD

     

    BRENTWOOD TRADING COMPANY

     

    BROWN PACIFIC TRADING LTD,

     

    BUFENG

     

    BULLBOXER

     

    C AND C ACCORD LTD

     

    CALSON INVESTMENT LIMITED

     

    CALZ.SAB SHOES S.R.L.

     

    CARLSON GROUP

     

    CD STAR

     

    CHAOZHOU ZHONG TIAN CHENG

     

    CHINA EVER

     

    CORAL REEF ASIA PACIFIC LTD

     

    CULT DESIGN

     

    DHAI HOAN FOOTWEAR PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

     

    DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/YONG ZHOU XIANG WAY SPORTS GOODS LTD

     

    DONG GUAN CHANG AN XIAO BIAN SEVILLA

     

    DONG GUAN HUA XIN SHOES LTD

     

    DONGGUAN QIAOSHENG FOOTWEAR CO.

     

    DONGGUAN TA YUE SHOES CO. LTD

     

    DONGGUAN YONGXIN SHOES CO. LTD

     

    EASTERN SHOES COLLECTION CO. LTD

     

    EASY DENSE LIMITED

     

    ENIGMA/MORE SHOES INC.

     

    EVAIS CO. LTD

     

    EVER CREDIT PACIFIC LTD

     

    EVERGIANT

     

    EVERGO ENTERPRISES LTD C/O THUNDER

     

    FH SPORTS AGENCIES LTD

     

    FIJIAN GUANZHOU FOREIGN TRADE CORP

     

    FOSTER INVESTMENTS INC.

     

    FREEMANSHOES CO. LTD

     

    FU XIANG FOOTWEAR

     

    FUJIAN JINMAIWANG SHOES & GARMENTS PRODUCTS CO. LTD

     

    GERLI

     

    GET SUCCESS LIMITED GLOBE DISTRIBUTING CO. LTD

     

    GOLDEN STEPS FOOTWEAR LTD

     

    GOODMILES

     

    HA CHEN TRADE CORPORATION

     

    HAI VINH TRADING COMP

     

    HAIPHONG SHOLEGA

     

    HANLIN (BVI) INT'L COMPNAY LTD C/O

     

    HAPPY THOSE INTERNATIONAL LTD

     

    HAWSHIN

     

    HESHAN SHI HENGYU FOOTWEAR LTD

     

    HIEP TRI CO. LTD

     

    HISON VINA CO. LTD

     

    HOLLY PACIFIC LTD

     

    HUEY CHUEN SHOES GROUP/FUH CHUEN CO. LTD

     

    HUI DONG FUL SHING SHOES CO. LTD

     

    HUNEX

     

    HUNG TIN CO. LTD

     

    IFR

     

    INTER — PACIFIC CORP.

     

    IPC HONG KONG BRANCH LTD

     

    J.C. TRADING LIMITED

     

    JASON FOOTWEAR

     

    JIA HSIN CO. LTD

     

    JIA HUAN

     

    JINJIANG YIREN SHOES CO. LTD

     

    JOU DA

     

    JUBILANT TEAM INTERNATIONAL LTD

     

    JWS INTERNATIONAL CORP

     

    KAI YANG VIETNAM CO. LTD

     

    KAIYANG VIETNAM CO. LTD

     

    KIM DUCK TRADING PRODUCTION

     

    LEGEND FOOTWEAR LTD anche scritto LEGENT FOOTWEAR LTD

     

    LEIF J. OSTBERG, INC.

     

    LU XIN JIA

     

    MAI HUONG CO. LTD

     

    MARIO MICHELI

     

    MASTERBRANDS

     

    MAYFLOWER

     

    MING WELL INT'L CORP.

     

    MIRI FOOTWEAR INTERNATIONAL, INC.

     

    MIX MODE

     

    MORGAN INT'L CO. LTD C/O HWASHUN

     

    NEW ALLIED

     

    NEW FU XIANG

     

    NORTHSTAR SOURCING GROUP HK LTD

     

    O.T. ENTERPRISE CO.

     

    O'LEAR IND VIETNAM CO. LTD anche scritto O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

     

    O'LEER IND. VIETNAM CO. LTD

     

    ONTARIO DC

     

    OSCO INDUSTRIES LTD

     

    OSCO VIETNAM COMPANY LTD

     

    PACIFIC BEST CO. LTD

     

    PERFECT GLOBAL ENTERPRISES LTD

     

    PETER TRUONG STYLE, INC.

     

    PETRONA TRADING CORP

     

    PHUOC BINH COMPANY LTD

     

    PHY LAM INDUSTRY TRADING INVESTMENT CORP

     

    POP EUROPE

     

    POU CHEN P/A POU SUNG VIETNAM CO. LTD

     

    POU CHEN CORP P/A IDEA

     

    POU CHEN CORP P/A YUE YUEN INDUSTRIAL ESTATE

     

    PRO DRAGON INC.

     

    PUIBRIGHT INVESTMENTS LIMITED T/A

     

    PUTIAN LIFENG FOOTWEAR CO. LTD

     

    PUTIAN NEWPOWER INTERNATIONAL T

     

    PUTIAN XIESHENG FOOTWEAR CO.

     

    QUAN TAK

     

    RED INDIAN

     

    RICK ASIA (HONG KONG) LTD

     

    RIGHT SOURCE INVESTMENT LIMITED/VINH LONG FOOTWEAR CO.,LTD

     

    RIGHT SOURCE INVESTMENTS LTD

     

    ROBINSON TRADING LTD

     

    RUBBER INDUSTRY CORP. RUBIMEX

     

    SENG HONG SHOES (DONG GUAN) CO. LTD

     

    SEVILLE FOOTWEAR

     

    SHANGHAI XINPINGSHUN TRADE CO. LTD

     

    SHENG RONG

     

    SHENZHEN GUANGYUFA INDUSTRIAL CO. LTD

     

    SHENZHEN HENGGTENGFA ELECTRONI

     

    SHINING YWANG CORP

     

    SHISHI

     

    SHISHI LONGZHENG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD

     

    SHOE PREMIER

     

    SIMONATO

     

    SINCERE TRADING CO. LTD

     

    SINOWEST

     

    SLIPPER HUT & CO.

     

    SUN POWER INTERNATIONAL CO. LTD

     

    SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/JIA HSIN CO. LTD

     

    SUNNY

     

    SUNNY FAITH CO. LTD

     

    SUNNY STATE ENTERPRISES LTD

     

    TBS

     

    TENDENZA ENTERPRISE LTD

     

    TEXAS SHOE FOOTWEAR CORP

     

    THAI BINH HOLDING & SHOES MANUFAC

     

    THANH LE GENERAL IMPORT-EXPORT TRADING COMPANY

     

    THUONG TANG SHOES CO. LTD

     

    TIAN LIH

     

    TONG SHING SHOES COMPANY

     

    TOP ADVANCED ENTERPRISE LIMITED

     

    TRANS ASIA SHOES CO. LTD

     

    TRIPLE WIN

     

    TRULLION INC.

     

    TRUONG SON TRADE AND SERVICE CO. LTD

     

    TUNLIT INTERNATIONAL LTD- SIMPLE FOOTWEAR

     

    UYANG

     

    VIETNAM XIN CHANG SHOES CO.

     

    VINH LONG FOOTWEAR CO. LTD

     

    WINCAP INDUSTRIAL LTD

     

    WUZHOU PARTNER LEATHER CO. LTD

     

    XIAMEN DUNCAN — AMOS SPORTSWEAR CO. LTD

     

    XIAMEN LUXINJIA IMPORT & EXPORT CO.

     

    XIAMEN OCEAN IMP&EXP

     

    XIAMEN UNIBEST IMPORT AND EXPORT CO. LTD

     

    YANGZHOU BAOYI SHOES

     

    YDRA SHOES

     

    YONGMING FOOTWEAR FACTORY

     

    ZHONG SHAN POU SHEN FOOTWEAR COMPANY LTD

     

    ZIGI NEW YORK GROUP


    ALLEGATO IV

    Elenco tramesso alla Commissione dei produttori esportatori già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori nell'inchiesta iniziale

     

    APACHE FOOTWEAR AND APACHE II FOOTWEAR

     

    FOSHAN CITY NANHAI GOLDEN STEP INDUSTRIAL CO. LTD

     

    GROWTH-LINK TRADING COMPANY LIMITED

     

    JOINT STOCK COMPANY 32

     

    KAI NAN JOINT VENTURE CO. LTD

     

    NIKE (SUZHOU) SPORTS CO. LTD

     

    POU CHEN/POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

     

    POU CHEN CORP P/A POU CHEN VIETNAM ENTERPRISE, LTD

     

    POU CHEN CORPORATION/DONGGUAN YUE YUEN MFR. CO.

     

    POU CHEN CORPORATION/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISES LTD

     

    POU CHEN CORPORATION/POUYUEN VIETNAM COMPANY LIMITED

     

    POU CHEN CORPORATION/PT. POU CHEN INDONESIA

     

    POU YUEN/POU YUEN VIETNAM COMPANY LTD/POU YUEN VIETNAM ENTERPRISE LTD

     

    SHOES MAJESTY TRADING COMPANY LTD (VIETNAM)

     

    SKY HIGH TRADING LTD

     

    SUN KUAN (BVI) ENTERPRISES/SUN KUAN J V CO.

     

    SUN SANG KONG YUEN SHOES FACTORY (HUY YANG) CO. LTD

     

    SUNKUAN TAICHUNG OFFICE/SUN KUAN J.V. CO.

     

    TAE KWANG INDUSTRIAL CO. LTD P/A TAE KWANG VINA INDUSTRIAL CO.

     

    YUE GROUP/YUE YUEN


    ALLEGATO V

    Elenco trasmesso alla Commissione dei produttori esportatori già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nel contesto, rispettivamente, della decisione di esecuzione (UE) 2014/149 o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731 e (UE) 2016/2257

    Nome del produttore esportatore

    Regolamento in cui è stato esaminato

    BROOKDALE INVESTMENTS LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    WEI HUA SHOE COMPANY LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/TAI-WAY SPORTS LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    DONGGUAN STELLA FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    HK WEI HUA — KIMO

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    HO HSING

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    HOPEWAY GROUP LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    FOSHAN CITY NANHAI QUNRUI FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    QUN RUI FOOTWEAR

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    STELLA INTERNATIONAL LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395

    FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA PACIFIC (VIETNAM) CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A LIFENG FOOTWEAR CORPORATION

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA STANDARD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A DONA VICTOR FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    FENG TAY ENTERPRISES CO. LTD P/A VIETNAM DONA ORIENT CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    FULGENT SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    GRAND SMARTLY GROUP LTD P/A FREETREND INDUSTRIAL CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    KINGFIELD INTERNATIONAL LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    VIETNAM SHOE MAJESTER CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647

    GENFORT SHOES LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    DIAMOND GROUP INTERNATIONAL LTD/DIAMOND VIETNAM CO. LTD — P.T. HORN MING INDONESIA

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    DIAMOND VIETNAM CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    FOOTGEARMEX FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

    CAPITAL CONCORD ENTERPRISES LTD P/A FUJIAN SUNSHINE FOOTWEAR CO. LTD SUNNY FOOTWEAR CO. LTD

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257

    BROSMANN FOOTWEAR (HK) LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    LUNG PAO FOOTWEAR (GUANGZHOU) LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    NOVI FOOTWEAR

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    RISEN FOOTWEAR (HK) CO. LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    SEASONABLE FOOTWEAR (ZHONGSHAN) LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    WENZHOU TAIMA SHOES CO. LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE

    ZHEJIANG AOKANG SHOES CO. LTD

    decisione di esecuzione 2014/149/UE


    ALLEGATO VI

    Elenco trasmesso alla Commissione delle società che saranno esaminate nel prossimo esercizio di esecuzione individualmente o in quanto parte di un gruppo

     

    DAH LIH PUH

     

    EVERVAN GROUP P/A EVA OVERSEAS INTERNATIONAL, LTD

     

    EVERVAN GROUP P/A JIANGXI GUANGYOU FOOTWEAR CO.

     

    LONG SON JOINT STOCK COMPANY

     

    SHING TAK IND. CO. LTD


    Top