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Document 32017R0287

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/287 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    GU L 42 del 18.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/287/oj

    18.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 42/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/287 DELLA COMMISSIONE

    del 17 febbraio 2017

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    IL

    337,2

    MA

    108,3

    TN

    194,0

    TR

    126,9

    ZZ

    191,6

    0707 00 05

    MA

    79,2

    TR

    184,4

    ZZ

    131,8

    0709 91 00

    EG

    128,6

    ZZ

    128,6

    0709 93 10

    MA

    58,6

    TR

    175,4

    ZZ

    117,0

    0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

    EG

    51,5

    IL

    74,6

    MA

    45,3

    TN

    49,5

    TR

    76,2

    ZZ

    59,4

    0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

    EG

    88,5

    IL

    127,8

    JM

    122,7

    MA

    92,4

    TR

    86,8

    ZZ

    103,6

    0805 22 00

    IL

    115,2

    MA

    98,4

    ZZ

    106,8

    0805 50 10

    EG

    82,4

    TR

    74,5

    ZZ

    78,5

    0808 10 80

    CN

    128,2

    US

    115,7

    ZZ

    122,0

    0808 30 90

    CL

    163,7

    CN

    102,6

    ZA

    115,6

    ZZ

    127,3


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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