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Document 32017R0068

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/68 della Commissione, del 9 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309)

C/2017/0131

GU L 9 del 13.1.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/68/oj

13.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 9/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/68 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La classificazione delle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui alle sottovoci della voce 2309 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) è determinata sulla base del tenore di amido del prodotto.

(2)

Ai fini di tale classificazione il regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione (3) prevede l'uso di un metodo di analisi enzimatico per la determinazione del tenore di amido in determinate preparazioni.

(3)

Se in tali preparazioni sono contenuti prodotti a base di soia, il loro tenore di amido può essere determinato mediante il metodo polarimetrico o il metodo di analisi enzimatico. I risultati ottenuti sono sostanzialmente diversi in funzione del metodo utilizzato e il metodo polarimetrico non è risultato idoneo a determinare il tenore di amido delle preparazioni contenenti prodotti a base di soia in quanto dà risultati inesatti.

(4)

Al fine di chiarire il metodo che le autorità doganali sono tenute a utilizzare e quindi garantire una classificazione uniforme negli Stati membri, i prodotti a base di soia dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di materie prime per mangimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 per le quali il tenore di amido della preparazione deve essere determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 121/2008 è aggiunta la lettera seguente:

«k)

prodotti a base di soia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione, dell'11 febbraio 2008, che fissa il metodo di analisi per la determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309) (GU L 37 del 12.2.2008, pag. 3).


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