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Document 32017D1392
Commission Decision (EU) 2017/1392 of 25 July 2017 amending Decision 2014/350/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products (notified under document C(2017) 5069) (Text with EEA relevance. )
Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione, del 25 luglio 2017, recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili [notificata con il numero C(2017) 5069] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione, del 25 luglio 2017, recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili [notificata con il numero C(2017) 5069] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/5069
GU L 195 del 27.7.2017, pp. 36–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/36 |
DECISIONE (UE) 2017/1392 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili
[notificata con il numero C(2017) 5069]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, secondo cui all'articolo 1, punto 1, della decisione 2014/350/UE della Commissione (2) è necessario un chiarimento volto a specificare ulteriormente a quali fibre tessili si applichino i criteri ecologici e a sostenere il potenziale di etichettatura dei prodotti tessili intermedi. |
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(2) |
È necessario migliorare il testo della sezione 1 sui criteri relativi alle fibre tessili e del criterio 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE al fine di chiarire le eccezioni applicabili se si usano fibre riciclate o fibre di cotone biologico e le modalità di calcolo della percentuale di cotone richiesta ai criteri 1 a) e 1 b). Sulla scorta delle discussioni del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel gennaio 2016, è necessario armonizzare il testo usato per il cotone biologico e il cotone IPM nonché i requisiti relativi alle restrizioni dei pesticidi concernenti i gruppi «prodotti tessili», «calzature» e «mobili», prendendo come riferimento i criteri rivisti stabiliti nelle decisioni (UE) 2016/1332 (3) e (UE) 2016/1349 della Commissione (4). In seguito alle discussioni del CUEME svoltesi in occasione della riunione di novembre 2016 è necessario limitare il requisito di non mescolare cotone biologico e cotone contenente OGM nei prodotti per i quali si effettua una dichiarazione relativa al contenuto di cotone biologico, a norma del criterio 28 della decisione 2014/350/UE. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di inserire un'ulteriore dichiarazione relativa al cotone privo di OGM nel criterio 28 della decisione 2014/350/UE. |
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(3) |
In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, è necessario chiarire le istruzioni relative al campione composito di cui alla valutazione e verifica del criterio 3 a). |
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(4) |
Per motivi di chiarezza, è necessario migliorare il testo della sezione 3 (Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici), criterio 13 b), per motivi di coerenza con il processo relativo all'identificazione e all'istituzione dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate all'inclusione, stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nonché per motivi di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010. Il testo del criterio 14 dovrebbe inoltre essere reso coerente con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010. In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici alla Commissione è necessario chiarire il criterio 14 della decisione 2014/350/UE in merito all'uso delle regole di classificazione di pericolo applicabili alle sostanze e alle miscele. Inoltre, sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario armonizzare le restrizioni di cui al criterio 14 b) sulla voce iv) della tabella (Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia) e i requisiti di cui all'appendice 1 con i rispettivi criteri e requisiti impiegati nei gruppi di prodotti «calzature» e «mobili», tenendo come riferimento per questi ultimi i criteri rivisti per i mobili di cui alla decisione (UE) 2016/1332 e rispettivamente per le calzature alla decisione (UE) 2016/1349, quali votati in gennaio 2016 dal comitato di regolamentazione dell'Ecolabel (6). Per quanto concerne la voce v) della tabella relativa agli ausiliari, è necessario modificare e chiarire l'ambito di applicazione della deroga per consentire i calcoli dei residui nella parte di valutazione e verifica. È altresì necessario modificare il testo dell'appendice 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(5) |
In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, all'appendice 1, sezione f), dell'allegato della decisione (UE) 2014/350/UE, è necessario modificare le restrizioni applicabili a tutte le fasi produttive, in modo da introdurre i detergenti nel campo di applicazione della restrizione, per rettificare il riferimento della prova di biodegradabilità anaerobica e per restringere l'ambito di applicazione della restrizione di detergenti e tensioattivi anionici e cationici a quelli classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
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(6) |
In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario modificare i criteri 20 e 21 della sezione 4. Criteri di idoneità all'uso, in modo da riflettere le nuove scoperte tecniche degli esperti degli Stati membri. |
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(7) |
Sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti nel 2015 e nel 2016 e per motivi di coerenza con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario consentire i calcoli delle emissioni nell'aria dei composti organici nella parte sulla valutazione e la verifica del criterio 16 b) della decisione 2014/350/UE. |
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(8) |
Sulla scorta delle discussioni del CUEME e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel 2015 e nel 2016, è necessario armonizzare il testo della parte relativa alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 26 (Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro) della decisione 2014/350/UE con il testo usato per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet», prendendo come riferimento la decisione (UE) 2016/1371 della Commissione (10). |
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(9) |
In seguito alla discussione con i membri del CUEME nel 2016, è necessario prorogare la validità della decisione 2014/350/UE, in quanto si prevede che il livello di ambizione ambientale dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabilito in detta decisione resterà elevato rispetto ad altri regimi di etichettatura. Inoltre, il mantenimento di un insieme stabile di criteri per un periodo prolungato consentirà a un maggior numero di richiedenti di apportare i miglioramenti necessari e investire adeguatamente lungo il ciclo dell'innovazione al fine di presentare domanda per ottenere l'Ecolabel e permetterà al mercato di rispondere a sua volta con nuove specifiche per le materie prime e i prodotti tessili intermedi. |
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(10) |
Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/350/UE. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/350/UE è così modificata:
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1) |
il considerando 6 è soppresso; |
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2) |
all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per 78 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione»; |
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4) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).
(3) Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).
(4) Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 16).
(5) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 66/2010, articolo 16.
(7) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(9) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(10) Decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2014/350/UE è così modificato:
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1) |
la sezione «1. Fibre tessili» è così modificata:
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2) |
alla sezione «3. Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici»:
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3) |
la sezione «4. Criteri di idoneità all'uso» è modificata come segue:
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4) |
la sezione «5. Responsabilità sociale delle imprese» è così modificata:
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5) |
al criterio 28, la seconda riga della tabella 11 sulle fibre di cotone è sostituita dalla seguente:
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6) |
l'appendice 1 è modificata come segue:
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(*1) Commissione europea, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed — Qualitative GMO detection PCR methods, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/»;
(*2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;
(*3) Cfr. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e gli orientamenti contenuti nel manuale per l'utente.»;»
(*4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»
(*5) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»