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Document 32017D1252

Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

GU L 179 del 12.7.2017, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1252/oj

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/8


DECISIONE (PESC) 2017/1252 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo II contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati relativamente a un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).

(3)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. Con l'UNSCR 1540 (2004), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha inoltre stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi.

(4)

L'adesione universale alla Convenzione sulle armi chimiche e all'UNSCR 1540 (2004) e la loro piena attuazione sono tra le priorità principali dell'Ucraina nel campo della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel quadro della sua partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il periodo 2016-2017.

(5)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione») è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014. L'accordo di associazione prevede, tra l'altro, la rapida armonizzazione della legislazione ucraina con la legislazione pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla completa attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria, parzialmente, dal novembre 2014 e dal gennaio 2016.

(6)

In conformità del piano del governo ucraino 2014-2017 per l'attuazione dell'accordo di associazione, l'Ucraina si è impegnata a elaborare regolamenti sul controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il consiglio dei ministri dell'Ucraina ha deciso altresì di migliorare la sicurezza e protezione chimica mediante lo sviluppo di misure legislative e regolamentari in materia di conformità con i requisiti per la manipolazione sicura di sostanze chimiche pericolose e la prevenzione della commercializzazione illegale di prodotti chimici pericolosi.

(7)

L'11 e 12 dicembre 2014 l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICCSS) ha organizzato a Kiev una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (»ICSSP«) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004)». La tavola rotonda ha riunito un pubblico di vari soggetti interessati dell'Ucraina e i partner internazionali e le sue conclusioni sono state sottoscritte con l'approvazione di una serie di raccomandazioni.

(8)

Dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna una riunione dei principali soggetti interessati e partner internazionali sullo sviluppo di un ICSSP, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). I partecipanti dell'Ucraina hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP.

(9)

In tale contesto le proposte di progetto sono state elaborate dal segretariato OSCE in stretta cooperazione con le autorità competenti dell'Ucraina e presentate all'Unione per il finanziamento tramite il bilancio PESC.

(10)

Il segretariato OSCE dovrebbe essere incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina;

b)

promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a rafforzare le capacità delle autorità competenti dell'Ucraina di prevenire il traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:

a)

migliorare il quadro normativo ucraino che disciplina sicurezza e protezione chimica;

b)

istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche;

c)

rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche.

Una descrizione particolareggiata delle misure di cui sopra figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è a cura del segretariato OSCE. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato OSCE.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è pari a 1 431 156,90 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo prevede che il segretariato OSCE assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).


ALLEGATO

Rafforzare la sicurezza e la protezione chimica in Ucraina in linea con la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

1.   Contesto

L'impiego di armi chimiche o di sostanze chimiche come armi da parte di attori non statali è diventato una minaccia reale. Dato l'attuale contesto di sicurezza le minacce e i rischi di un uso non autorizzato di sostanze chimiche o di attentati ad impianti chimici rappresentano una grave sfida per la sicurezza, l'economia, la salute e l'ambiente in Ucraina. Pertanto l'11 e 12 dicembre 2014 a Kiev l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICCSS) ha tenuto una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (»ICSSP«) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (»UNSCR«) 1540 (2004)».

A seguito di ciò, dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna la riunione per lo sviluppo di un ICSSP in Ucraina. I partecipanti nazionali hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP. Nella prima fase gli esperti internazionali hanno condotto un riesame globale della sicurezza e protezione chimica in Ucraina («riesame globale»). Il riesame globale ha analizzato, fra l'altro, le politiche generali dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, la sicurezza e la protezione del trasporto di sostanze chimiche pericolose, le infrastrutture e le capacità tecniche per l'analisi delle sostanze chimiche pericolose, i controlli doganali e di frontiera sulla circolazione di sostanze chimiche pericolose, nonché la sicurezza e la protezione relativamente alla produzione, al deposito e all'impiego di sostanze chimiche da parte dell'industria nazionale.

Di conseguenza, al fine di sostenere l'ICSSP in Ucraina, l'OSCE ha elaborato tre progetti. Essi sono stati sviluppati in cooperazione con le pertinenti autorità ucraine. Tutti i progetti saranno attuati in linea con le disposizioni corrispondenti del piano per l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»).

2.   Obiettivi

L'obiettivo generale della presente decisione è sostenere i progetti dell'OSCE finalizzati al rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'UNSCR 1540 (2004) e l'accordo di associazione fornendo un contributo importante all'ICSSP in Ucraina. In particolare, la presente decisione mira a ridurre la minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina, promuovendo in tal modo la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione.

3.   Descrizione dei progetti

3.1.   Progetto 1: migliorare il quadro normativo dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica

3.1.1.   Obiettivo del progetto

Migliorare la base legislativa e regolamentare dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.1.2.   Descrizione del progetto

Al fine di sostenere le agenzie del governo ucraino nell'affrontare le minacce legate all'uso abusivo di sostanze chimiche tossiche, l'OSCE e le autorità competenti dell'Ucraina hanno individuato quattro documenti prioritari connessi al miglioramento della legislazione in materia di sicurezza e protezione chimica:

regolamento tecnico sulla gestione sicura e protetta dei prodotti chimici,

regolamento tecnico sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose,

modifiche della legge dell'Ucraina sugli stabilimenti ad alto rischio,

il decreto del consiglio dei ministri dell'Ucraina sull'individuazione e la dichiarazione di sicurezza degli stabilimenti ad alto rischio.

3.1.3.   Risultati attesi del progetto

Dal progetto scaturiranno i quattro documenti di cui al punto 3.1.2 per l'adozione nel quadro regolamentare e legislativo.

3.1.4.   Beneficiari del progetto

Ministero dello sviluppo economico e del commercio dell'Ucraina

Servizio di emergenza di Stato dell'Ucraina

3.2.   Progetto 2: istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche

3.2.1.   Obiettivo del progetto

Migliore capacità delle autorità ucraine di identificare sostanze chimiche e precursori tossici e di condurre indagini forensi sul loro uso abusivo quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.2.2.   Descrizione del progetto

In conformità della raccomandazione del riesame globale, approvata dal ministero della sanità ucraino, un centro di riferimento nazionale potrebbe essere istituito sulla base di un centro di ricerca già esistente. Tuttavia i laboratori di tale centro di ricerca mancano di una base regolamentare pertinente, di procedure operative standard per la fornitura di servizi alle autorità e alle organizzazioni del settore privato interessati nonché di una strumentazione specifica per l'analisi chimica ad alta risoluzione atta al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche pericolose con precisione e affidabilità. Il progetto fornirà, pertanto, assistenza per l'istituzione di un centro di riferimento nazionale pienamente operativo, nonché per le gare d'appalto relative alla strumentazione per l'analisi chimica ad alta risoluzione e per formazioni adeguate del personale di laboratorio.

3.2.3.   Risultati attesi del progetto

Istituzione del centro di riferimento nazionale per l'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche e sua integrazione nei sistemi nazionali e internazionali di risposta alle minacce chimiche

Potenziamento delle apparecchiature di laboratorio del centro di ricerca

Integrazione del centro di riferimento nazionale nel quadro internazionale

Personale di laboratorio qualificato

3.2.4.   Beneficiari del progetto

Ministero della sanità dell'Ucraina

3.3.   Progetto 3: rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche

3.3.1.   Obiettivo del progetto

Migliori controlli di frontiera e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito in Ucraina, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.3.2.   Descrizione del progetto

Il riesame globale indica che occorre rafforzare i controlli interni sulla circolazione transfrontaliera delle sostanze chimiche tossiche e le capacità nazionali in tale ambito. Pertanto, il progetto intende istituire sistemi nazionali di formazione ufficiali e preparare i formatori del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e del servizio fiscale statale dell'Ucraina al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche che attraversano i confini nazionali dell'Ucraina. Il progetto fornirà alle autorità ucraine conoscenza sostenibile e migliori prassi per quanto riguarda le procedure in materia di sicurezza e protezione chimica e di gestione delle crisi in relazione alle sostanze chimiche controllate e sostanze tossiche tramite lo sviluppo di procedure operative standard nazionali armonizzate con quelle dell'Unione, l'istituzione di norme e prassi internazionali in questo settore nonché lo svolgimento di esercitazioni sia di simulazione che sul campo alle frontiere ecc. Il progetto contribuirà inoltre al miglioramento del controllo delle esportazioni mediante l'applicazione dell'elenco di controllo dell'Unione dei prodotti a duplice uso da parte delle autorità doganali ucraine.

Sono stati individuati i settori d'intervento seguenti:

analisi e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito,

controlli di frontiera e traffici illeciti,

educazione e consapevolezza,

introduzione di regolamenti amministrativi e operativi pertinenti in materia di sicurezza e protezione chimica,

risposta di emergenza agli incidenti durante il transito.

3.3.3.   Risultati attesi del progetto

Programmi di formazione nazionali per il servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e il servizio fiscale statale dell'Ucraina sulle procedure in materia di sicurezza e protezione chimica, e gestione delle crisi in relazione alla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti

Personale qualificato, compresi i formatori nazionali del servizio fiscale statale dell'Ucraina e del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina nonché le autorità responsabili dei trasporti a livello regolamentare, gestionale e operativo

Rafforzamento del controllo delle esportazioni e delle capacità di esecuzione dei controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti

3.3.4.   Beneficiari del progetto

Servizio fiscale statale dell'Ucraina

Servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina

4.   Sostegno amministrativo per l'attuazione dei progetti

Personale dedicato presso il segretariato OSCE e l'ufficio del coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina coordinerà e gestirà l'attuazione delle attività di progetto di cui al punto 3 al fine di sviluppare ulteriormente il quadro di collaborazione tra i partner ucraini, anche mediante lo sviluppo di nuove proposte di progetti e misure nazionali pertinenti.

Il personale di supporto svolgerà i seguenti compiti:

gestire i progetti in tutte le fasi del ciclo del progetto,

effettuare vigilanza finanziaria ordinaria dei progetti,

prestare consulenze tecniche e giuridiche, sostenere le grandi gare d'appalto, coinvolgere altre organizzazioni internazionali, effettuare garanzia della qualità e controllo della qualità dei risultati tangibili dei progetti approvati, rendicontazione all'Unione in merito a tutte le attività dell'ICSSP,

sostenere le autorità ucraine per lo sviluppo di nuove misure nazionali nel quadro dell'ICSSP in linea con l'UNSCR 1540 (2004).

5.   Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

6.   Ente incaricato dell'attuazione tecnica

L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE. Il segretariato OSCE attuerà le attività ai sensi della presente decisione in cooperazione con altre organizzazioni internali e agenzie, in particolare al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni con le attività dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, in coerenza con la Convenzione sulle armi chimiche.

7.   Rendicontazione

Il segretariato OSCE preparerà relazioni periodiche, nonché relazioni dopo il completamento di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni finali dovrebbero essere presentate all'Unione non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

8.   Comitato direttivo

Il comitato direttivo per tali progetti sarà composto di un rappresentante dell'alto rappresentante e di un rappresentante dell'ente incaricato dell'attuazione di cui al punto 6 del presente allegato. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.

9.   Stima del costo totale dei progetti e contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.


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