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Document 32016R1247

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

C/2016/4782

GU L 204 del 29.7.2016, p. 92–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1247/oj

29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1247 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 26 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione («il regolamento provvisorio») (2), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

L'inchiesta è stata aperta il 30 maggio 2015, in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 dalla società Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («ASE»), unico produttore di aspartame dell'Unione. Il 15 ottobre 2015 l'ASE è stata acquistata dalla Hyet Holding BV e conseguentemente il suo nome è stato cambiato in Hyet Sweet SAS («Hyet»). La Hyet rappresenta il 100 % della produzione di aspartame dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)

Come indicato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte riguardo ai risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

Su richiesta della Camera di commercio internazionale cinese ha avuto luogo un'audizione in presenza dei rappresentanti di un unico produttore esportatore, la Sinosweet Co. Ltd. I principali punti discussi sono stati la possibilità di ottenere un impegno sui prezzi, nonché altre richieste e osservazioni sui calcoli del dumping. Le osservazioni sono state in seguito formalizzate in una comunicazione e sono trattate nel presente regolamento.

(6)

L'intervento del consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale è stato chiesto da uno dei produttori esportatori, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. I principali punti trattati sono stati i motivi del rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato, la scelta del paese di riferimento, la necessità di adeguamenti nel determinare la sottoquotazione dei prezzi (price undercutting) e la presunta mancanza di un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni in dumping.

(7)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato di conseguenza i risultati provvisori.

(8)

La Commissione ha informato tutte le parti riguardo ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(9)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.3.   Campionamento

(10)

In mancanza di osservazioni sul campionamento degli importatori, si confermano i considerando da 8 a 10 del regolamento provvisorio.

(11)

In mancanza di osservazioni sul campionamento dei produttori esportatori della RPC, si confermano i considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

(12)

In mancanza di osservazioni sull'esame individuale, si conferma il considerando 13 del regolamento provvisorio.

1.4.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(13)

In mancanza di osservazioni sulle richieste TEM, si conferma il considerando 14 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame, quale definito e precisato ulteriormente nei considerando da 19 a 22 del regolamento provvisorio, è costituito da aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 («il prodotto in esame» o «il prodotto simile»).

(15)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha ribadito la sua preoccupazione per la possibile elusione delle misure tramite miscele e preparazioni contenenti aspartame. L'industria dell'Unione ha anche affermato che non vi sarebbero difficoltà di attuazione nel caso venissero istituiti dazi su tali miscele e preparazioni. A titolo di esempio, ha fatto riferimento a un'altra inchiesta relativa al glutammato monosodico negli Stati Uniti.

(16)

In risposta a tale osservazione va notato che una recente inchiesta relativa a un prodotto simile ha concluso nella fase definitiva che vari Stati membri e la Svizzera hanno incontrato notevoli difficoltà di attuazione a causa dell'inclusione di tali miscele e preparazioni nel prodotto in esame. Di conseguenza è stato deciso di toglierli dalla definizione del prodotto nella fase definitiva. Date le similarità dei prodotti (edulcoranti con le stesse applicazioni nei settori degli alimenti, delle bevande e dei farmaceutici) è molto probabile che nel caso in questione si verifichino problemi simili.

(17)

Un aspetto ancora più importante è che i risultati dell'inchiesta non hanno comprovato l'asserzione che il rischio di elusione tramite miscele e preparazioni sia elevato. Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno confermato che ciascun prodotto a valle, e il tipo o la marca di ciascun prodotto a valle, richiedono percentuali diverse di diversi edulcoranti e quindi sarebbe praticamente impossibile importare separatamente ciascuna miscela. Inoltre, le importazioni di aspartame in forma liquida (miscela con acqua) richiederebbero modalità di imballaggio e di trasporto completamente diverse e notevolmente più costose.

(18)

In considerazione di quanto precede, la definizione del prodotto figurante al considerando 22 del regolamento provvisorio è mantenuta.

2.2.   Prodotto simile

(19)

In mancanza di osservazioni sul prodotto simile, si conferma il considerando 23 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, la richiesta di TEM presentata da un produttore esportatore incluso nel campione è stata respinta, poiché l'inchiesta ha rilevato che non era conforme ai criteri 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La parte ha risposto che essa soddisfa tali criteri. Per quanto riguarda il criterio 2, non ha comunque presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.

(21)

Per quanto riguarda il criterio 3, la parte ha citato una recente sentenza del Tribunale (3), in cui il tribunale non ha accolto l'analisi degli incentivi fiscali effettuata dalla Commissione in relazione a tale criterio. Va notato che la sentenza non è ancora entrata in vigore. Come ricordato al considerando 31 del regolamento provvisorio, ciascun caso è valutato in modo indipendente, cioè sulla base dei dati disponibili alla Commissione. In mancanza di ulteriori argomentazioni e di nuovi fatti in relazione alla sostanza dell'analisi concreta degli incentivi fiscali nel caso in questione, le conclusioni non hanno potuto essere riesaminate.

(22)

Durante l'audizione con il consigliere auditore la parte ha ribadito l'argomentazione riportata nel considerando 29 del regolamento provvisorio, secondo cui i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni dovrebbero essere considerati sovvenzioni e quindi l'esistenza di una sovvenzione non dovrebbe essere classificata come una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(23)

Come ricordato al considerando 32 del regolamento provvisorio, lo scopo della valutazione del TEM è diverso da quello di un'inchiesta antisovvenzioni. La valutazione del TEM mira a stabilire se una società operi o meno in condizioni di economia di mercato in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, mentre l'inchiesta antisovvenzioni mira a stabilire se una società abbia beneficiato o meno di sovvenzioni compensabili in base alle disposizioni del regolamento relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'UE (4). Le due questioni hanno quindi un base giuridica diversa e vanno trattate separatamente. Per il TEM, uno degli aspetti rilevanti per la valutazione del criterio 3 è il fatto che i costi di produzione e la situazione finanziaria delle società oggetto dell'inchiesta siano o no soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e non il fatto che una società abbia beneficiato di sovvenzioni compensabili.

(24)

In ogni caso, il considerando 29 del regolamento provvisorio spiega che detto produttore esportatore non ha soddisfatto il criterio 3, non solo a causa degli incentivi fiscali ottenuti, ma anche a causa del vantaggio ricavato dall'acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo del terreno, la parte ha sostenuto che la documentazione presentata nel caso in questione era identica a quella presentata in due inchieste precedenti, nelle quali le era stato concesso il TEM. La conclusione che il criterio 3 non è stato soddisfatto non è comunque basata soltanto sui documenti presentati nelle inchieste precedenti, bensì anche su nuovi elementi di prova raccolti durante la presente inchiesta, cioè una relazione di stima della proprietà redatta da un revisore indipendente. Tale documento è allegato a un prospetto pubblicato nella borsa di Hong Kong, destinato ai potenziali investitori. Dalla relazione risulta che esiste una differenza rilevante tra il prezzo pagato dal produttore esportatore per i diritti di utilizzo del terreno e il suo valore di mercato. In considerazione di ciò, è stato ritenuto che la parte non avesse ottenuto i diritti di utilizzo del terreno al valore di mercato e che il criterio 3 non fosse soddisfatto.

(25)

Sulla base di quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta e si confermano i considerando da 24 a 37 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Scelta del paese di riferimento

(26)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tre parti interessate hanno espresso riserve per la scelta del Giappone come paese di riferimento, in particolare del produttore Ajinomoto Co. Japan («Ajinomoto Japan»), società madre del denunciante, e per la determinazione del valore normale per la RPC sulla base di tale paese.

(27)

Le parti hanno sostenuto in particolare che la società Ajinomoto Japan avesse una posizione di monopolio sul proprio mercato nazionale, in cui è in grado di dettare un prezzo notevolmente più elevato rispetto ad altri mercati, come quello coreano o cinese, in cui vige la concorrenza. Durante l'audizione con il consigliere auditore, una parte ha sostenuto che l'Ajinomoto Japan avesse una posizione dominante sul mercato nazionale, praticamente con una quota di mercato del 100 %, e che perciò in Giappone non vi fossero né importazioni né concorrenza. Inoltre, le parti ritengono che il Giappone non sia un paese di riferimento adeguato, perché le diversità tra il mercato giapponese e quello cinese sono evidenti, come dimostrato dall'elevato livello dei margini di dumping rilevato nel regolamento provvisorio. Esse hanno anche sostenuto che l'esistenza di vari produttori nazionali rendeva il mercato interno cinese più competitivo e che i profitti registrati dai produttori cinesi sul loro mercato nazionale erano notevolmente inferiori a quelli riportati dal produttore del paese di riferimento.

(28)

Un'altra parte ha affermato che la scelta del Giappone come paese di riferimento era il peggior scenario possibile e che il risultato del confronto tra i prezzi giapponesi e quelli cinesi dimostrava che la scelta non è realistica o ragionevole.

(29)

Nella fase iniziale dell'indagine la Commissione ha chiesto la collaborazione di altri paesi terzi per la selezione di un paese di riferimento adeguato. L'inchiesta ha rivelato che la produzione mondiale di aspartame si concentra in pochi paesi: Francia, Giappone, Corea e RPC. Sono stati contattati i produttori noti della Corea e del Giappone. L'unico produttore noto coreano ha rifiutato di collaborare. Come indicato nella fase provvisoria, soltanto il produttore giapponese ha accettato di collaborare e quindi il Giappone è l'unico paese terzo ad economia di mercato disponibile come paese di riferimento. I suoi dati sono stati utilizzati per stabilire i valori normali nel regolamento provvisorio.

(30)

La Commissione constata che la scelta del Giappone è contestata da varie parti, in particolare per l'elevata quota di mercato detenuta dalla Ajinomoto Japan e per la limitata concorrenza attribuita al mercato giapponese. Le parti non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni a tale riguardo. L'inchiesta non ha dimostrato che il Giappone non è un mercato aperto per via di restrizioni all'importazione, come elevati dazi doganali o altre tariffe e restrizioni quantitative, ma ha rivelato invece che nel mercato giapponese sono state registrate importazioni di aspartame provenienti anche dalla RPC e dalla Corea.

(31)

Al fine di valutare l'adeguatezza del Giappone come paese di riferimento per la RPC, la Commissione ha tuttavia esaminato ulteriormente le condizioni di concorrenza in cui si formano i prezzi del prodotto simile in Giappone. Come già indicato, sul mercato giapponese opera un unico produttore, in concorrenza con le importazioni provenienti dalla RPC e dalla Corea. Soprattutto, è stato constatato che i margini di profitto del produttore giapponese variavano fortemente a seconda dei tipi di clienti e delle loro dimensioni. Dall'inchiesta non è emerso alcun motivo razionale che spiegasse la grande differenza tra i margini di profitto. In particolare, non è stato constatato che le variazioni del margine di profitto dipendevano ad esempio dal quantitativo venduto. Vista la questione irrisolta, si è quindi ritenuto che l'uso di prezzi che generano variazioni così irrazionali dei profitti renderebbe effettivamente inadeguata e irragionevole la determinazione del valore normale.

(32)

Nella fase definitiva la Commissione ha pertanto dovuto determinare il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Per questo motivo il valore normale per la RPC è stato calcolato in base ai prezzi dell'industria dell'Unione, debitamente adeguati per includere un equo margine di profitto.

3.1.3.   Valore normale

(33)

I prezzi praticati dall'unico produttore dell'Unione per il prodotto simile sul mercato dell'Unione sono stati utilizzati come base equa per determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato accordato il TEM, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(34)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione fosse nel complesso rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su questa base è stato constatato che il produttore dell'Unione ha effettuato vendite del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato dell'Unione.

(35)

In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore dell'Unione che erano identici ai tipi esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Essa ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite nell'Unione e le esportazioni nell'Unione effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Tale confronto ha dimostrato che un unico tipo di prodotto fabbricato nell'Unione corrispondeva completamente al tipo di prodotto esportato dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(36)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite di questo tipo di prodotto effettuate sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se il volume venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. Dato che le vendite di questo tipo di prodotto non sono state remunerative, il valore normale non ha potuto essere basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, ma ha dovuto essere calcolato nel modo spiegato nel considerando 37.

(37)

La Commissione ha infine individuato i tipi di prodotto esportati nell'Unione dalla RPC e non venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ed ha costruito il valore normale in base all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per determinare il valore normale per questi tipi di prodotto e il tipo di prodotto non remunerativo di cui al considerando precedente, la Commissione ha aggiunto al costo di produzione medio dei tipi di prodotti più simili fabbricati dal produttore dell'Unione un importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto, corrispondente agli importi medi ponderati spesi dal produttore del paese dell'Unione per le vendite del prodotto simile nel mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(38)

In risposta all'asserzione di una parte sulla presunta mancanza di informazioni riguardo alle caratteristiche dettagliate del prodotto, si precisa inoltre che, a differenza di altri prodotti soggetti a inchieste antidumping, come alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, il prodotto in esame e il prodotto simile della presente inchiesta sono piuttosto omogenei, con un numero limitato di tipi e varianti. A titolo di esempio, la maggior parte dei tipi di prodotti venduti dai produttori esportatori cinesi aveva esattamente le stesse caratteristiche di base per quanto riguarda l'utilizzo, la concentrazione, l'imballaggio e la composizione.

(39)

Per spiegare ulteriormente la metodologia seguita per stabilire il valore normale, va notato tuttavia che la Commissione ha individuato sei caratteristiche specifiche, rilevanti per la definizione dettagliata dei diversi tipi di prodotto in esame: la forma fisica, la concentrazione, il tipo di imballaggio, la dimensione degli imballaggi, l'utilizzo e al composizione. Dalla RPC sono stati esportati nell'Unione cinque tipi di prodotti, per i quali è stata constatata una sola caratteristica diversa dai tipi di prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(40)

Nell'ambito della divulgazione delle conclusioni definitive la Commissione ha informato ciascun produttore esportatore cinese riguardo alle caratteristiche e al tipo di prodotto che aveva utilizzato per costruire il valore normale per tutti i tipi di prodotto, compresi i tipi esportati nell'Unione dalla RPC che non corrispondevano completamente ai tipi venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione, come spiegato nei considerando 35 e 39.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(41)

In mancanza di osservazioni sui prezzi all'esportazione, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(42)

Una parte ha contestato il rifiuto della sua richiesta di adeguamento per la conversione valutaria nei contratti di regolamento in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Come indicato nel considerando 57 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che non esisteva alcun legame diretto tra i contratti di cambio e il contratto commerciale di vendita all'esportazione. La parte non ha presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.

(43)

In base a quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta. Inoltre, dato che sono stati utilizzati i prezzi dell'industria dell'Unione per determinare il valore normale, non è necessario rispondere alle osservazioni concernenti il confronto tra il prodotto simile giapponese e il prodotto in esame.

3.4.   Osservazioni sulle conclusioni definitive

(44)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate.

(45)

La prima parte interessata ha sostenuto che i dati del denunciante non dovevano essere utilizzati per determinare il valore normale, poiché avrebbero condizionato e reso non neutrale tale valore. La parte interessata ritiene che l'unica opzione possibile sia l'utilizzo dei dati cinesi.

(46)

I dati del produttore dell'Unione in base ai quali è stato determinato il valore normale sono stati verificati sul posto e sono stati ritenuti attendibili ed accurati. In queste circostanze, la relazione del produttore giapponese con il produttore dell'Unione non costituisce un ostacolo per l'utilizzo dei dati del produttore dell'Unione. L'utilizzo dei dati dell'Unione per determinare il valore normale è previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.

(47)

La stessa parte interessata ha sostenuto che la decisione di utilizzare i dati dell'industria dell'Unione violava il suo diritto di essere informata in tempo utile. A tale riguardo la Commissione ritiene sufficiente la divulgazione, in quanto conteneva dati relativi al produttore dell'Unione. La parte interessata ha inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(48)

La stessa parte interessata ha infine sostenuto che esistevano differenze tra i costi di produzione del produttore dell'Unione e del produttore cinese per la produzione dell'aspartame, in particolare per il processo di produzione, i servizi aggiuntivi prestati, il tipo di energia utilizzata, a causa dell'attuazione di prescrizioni supplementari sulle specifiche normative, come le prescrizioni concernenti i metalli pesanti, l'arsenico, i coliformi, l'E. coli, l'accesso alle materie prime, i costi dei brevetti, la tredicesima e i costi di imballaggio. La parte interessata ha sostenuto che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Un'altra parte interessata ha affermato che l'industria dell'Unione aveva pagato i diritti di licenza per l'aspartame solubile, un prodotto non fabbricato nella RPC, e quindi ha chiesto che i calcoli del dumping venissero riveduti di conseguenza.

(49)

Le parti interessate non hanno comprovato le loro argomentazioni sulle presunte differenze dei costi di produzione che incidono sulla comparabilità dei prezzi, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In particolare, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che gli acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della diversità di questi fattori. I prodotti nazionali e i prodotti esportati sono percepiti come simili dal consumatore, che non è disposto a pagare prezzi diversi. Su tale base, le argomentazioni sono state respinte.

(50)

Una terza parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva precisato se, nel calcolo del valore normale, gli importi medi per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti erano stati utilizzati per tutti i prodotti venduti nell'Unione o solo per il tipo di prodotto più vicino. La prima parte interessata ha sostenuto che la redditività non poteva superare il 3 % a causa della situazione del settore dell'aspartame. La Commissione ricorda, come spiegato al considerando 50 del regolamento provvisorio, che per costruire i valori normali essa ha aggiunto un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, corrispondente agli importi medi ponderati effettivamente pagati dal produttore dell'Unione nelle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(51)

La terza parte interessata ha ripetuto la richiesta di un adeguamento per la conversione valutaria nei suoi contratti di regolamento. In mancanza di nuovi elementi di prova o di argomentazioni che possano richiedere un riesame della valutazione provvisoria, la richiesta è tuttavia stata respinta.

(52)

La prima parte interessata ha ribadito che il rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato era ingiustificato, ha contestato le conclusioni precedenti della Commissione e ha sostenuto che gli incentivi fiscali e le sovvenzioni non dovevano essere considerati una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Queste argomentazioni sono state esaminate nei considerando da 21 a 23.

(53)

Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che il prospetto menzionato al considerando 24 era stato preso in considerazione nei precedenti accertamenti ai fini del TEM.

(54)

La parte interessata non ha dimostrato che tale documento ha avuto un'incidenza sulla determinazione del valore dei diritti di utilizzo del terreno nei precedenti accertamenti ai fini del TEM. In ogni caso, per ciascuna inchiesta la decisione in merito al TEM viene presa in modo indipendente, sulla base delle circostanze specifiche pertinenti per l'inchiesta.

(55)

Tale parte interessata ha anche affermato che la valutazione del prospetto non poteva essere confrontata con il prezzo del contratto di acquisto, poiché il terreno venduto non era trattato e preparato.

(56)

Per quanto riguarda la valutazione dei diritti di utilizzo dei terreni, la Commissione ha informato dettagliatamente la parte interessata sulla metodologia usata per stimare la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi. A tale riguardo, il costo di costruzione totale è stato detratto dalla stima totale per l'insieme degli edifici e delle strutture. La differenza del + 35 % è stata ritenuta considerevole e si spiega solo con un prezzo di cessione molto più basso del valore equo di mercato al momento della transazione tra la società e le autorità locali. Il fatto che, come sostenuto dalla parte interessata, nelle inchieste precedenti la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi sia stata valutata in modo diverso non cambia i risultati della presente inchiesta.

3.5.   Margini di dumping

(57)

In mancanza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping provvisori di cui ai considerando da 61 a 67 del regolamento provvisorio sono confermati e i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

124,0

Gruppo Sinosweet

126,0

Gruppo Niutang

121,4

Tutte le altre società che hanno collaborato

124,6

Tutte le altre società

126,0

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(58)

In mancanza di osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano i considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumi dell'Unione

(59)

In mancanza di osservazioni sui consumi dell'Unione, si confermano i considerando da 70 a 73 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dalla RPC

4.3.1.   Volume e prezzi delle importazioni dalla RPC

(60)

Una parte ha sostenuto che i suoi diritti della difesa erano stati violati, dato che le statistiche sulle importazioni non erano state rese pubbliche. Tale parte ha anche chiesto spiegazioni su come i volumi e i valori del prodotto in esame sono ricavati dalle statistiche disponibili e ha chiesto chiarimenti su quali basi dati e modalità erano stati usati per verificare questi volumi/valori, come indicato al considerando 71 del regolamento provvisorio. La parte ha chiesto di avere accesso alle statistiche sulle importazioni.

(61)

La Commissione conferma che i volumi e i prezzi delle importazioni cinesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti da una società di ricerca con sede in Cina, la CCM (5). Tali dati sono stati verificati consultando le informazioni disponibili della base dati sulle esportazioni cinesi, gestita dalle autorità doganali cinesi. I dati ottenuti dalla base dati sulle esportazioni cinesi sono disponibili nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate. Inoltre, sono disponibili al pubblico a pagamento. Sia la CCM sia la base dati sulle esportazioni cinesi hanno un codice specifico esclusivamente per l'aspartame (29242930) e perciò i dati erano abbastanza specifici e non è stata necessaria alcuna cernita.

(62)

L'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio contiene un errore di trascrizione. I prezzi indicati nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio sono in EUR/kg e non in EUR/t.

(63)

In mancanza di altre osservazioni i risultati del regolamento provvisorio riguardanti il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla RPC, indicate nei considerando da 74 a 77 sono confermate e l'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio è rettificata in EUR/kg.

4.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(64)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi della sottoquotazione dei prezzi tenendo conto delle diversità del tipo di imballaggio. A sostegno della sua richiesta, tale parte ha fornito indicazioni sui prezzi dei diversi materiali di imballaggio. Un'altra parte ha sostenuto che il calcolo della sottoquotazione doveva tener conto delle differenze del processo di produzione e del prezzo di acquisto delle materie prime dovute al nolo marittimo e all'assicurazione internazionale, perché presumibilmente tali parametri incidevano in modo significativo sul prezzo unitario del prodotto finale.

(65)

Una parte interessata ha anche affermato che, poiché l'industria dell'Unione non aveva perso quote di mercato, la sottoquotazione dei prezzi era priva di conseguenze e che essa sarebbe stata rilevante solo se le importazioni dalla RPC avessero ridotto la quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(66)

In primo luogo, come spiegato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che l'imballaggio non incide sui prezzi. Inoltre, analizzando le indicazioni dei prezzi fornite dalla parte, la Commissione ha constatato che queste rivelano una differenza massima di 0,33 RMB/kg nei costi di imballaggio (pari a 0,046 EUR/kg), un importo trascurabile per un prodotto con un prezzo medio superiore o pari a circa 10 EUR/kg.

(67)

In secondo luogo, i calcoli del pregiudizio si basano sui prezzi comparabili dell'Unione e sui prezzi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come spiegato nel considerando 78 del regolamento provvisorio. In caso di differenze tra la RPC e l'Unione per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, è necessario dimostrare che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. Non è inconsueto che i produttori di un dato paese debbano acquistare materie prime a prezzi diversi da quelli pagati dai produttori di un altro paese. Tale differenza di costi non si traduce però necessariamente in una differenza di prezzi o non incide necessariamente su un equo confronto dei prezzi, dato che rappresenta solo un elemento del prezzo e non tutti gli elementi. In ogni caso, la parte interessata non ha dimostrato in che modo la presunta differenza di costi delle materie prime possa incidere sulla comparabilità dei prezzi. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(68)

In terzo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione utilizzato dal produttore dell'Unione e quello utilizzato dai produttori esportatori cinesi sono simili. Inoltre, la parte interessata non ha spiegato quale tipo di adeguamento dovesse essere effettuato per la differenza nel processo di produzione, se del caso. L'argomentazione è quindi respinta.

(69)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi indicate al considerando 48 dovevano essere prese in considerazione anche nei calcoli della sottoquotazione. Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che per uno dei suoi clienti, un operatore commerciale, doveva essere aggiunto un determinato margine di profitto nel calcolo della sottoquotazione.

(70)

L'inchiesta non ha rilevato l'esistenza di un supplemento di prezzo per il prodotto simile, che è un prodotto di base. Essa ha riscontrato che non esiste alcuna differenza di qualità o di altro tipo tra il prodotto in esame e il prodotto simile che possa essere riflessa sistematicamente nei prezzi. Per quanto riguarda la richiesta di aggiungere un margine di profitto ai costi successivi all'importazione di un operatore commerciale, la Commissione ricorda che i calcoli si basano sui prezzi pagati dai primi acquirenti indipendenti, a prescindere dal fatto che siano operatori commerciali o meno. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(71)

L'asserzione secondo cui la sottoquotazione dei prezzi è rilevante solo nei casi in cui le importazioni in dumping riducono la quota di mercato dell'industria è priva di fondamento e non corrisponde all'enunciato dell'articolo 3 del regolamento di base. Tale argomentazione è respinta.

(72)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha contestato la conclusione della Commissione e ha sostenuto che la sottoquotazione dei prezzi non aveva avuto un impatto materiale sui parametri economici dell'industria dell'Unione.

(73)

La Commissione ritiene che l'articolo 3, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base permetta di basare la determinazione del pregiudizio sugli indicatori di prezzo e/o di volume. L'argomentazione relativa all'entità della sottoquotazione dei prezzi è trattata al punto 4.5.

(74)

In mancanza di ulteriori osservazioni sulla sottoquotazione dei prezzi, si confermano i considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

In mancanza di osservazioni che contraddicano le cifre e le tendenze che descrivono l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio, i risultati dei considerando da 81 a 100 del regolamento provvisorio sono mantenuti.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(75)

Le prestazioni economiche dell'industria dell'Unione sono state valutate esaminando tutti i fattori economici specificati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tutti gli indicatori economici (ad eccezione della quota di mercato e della capacità produttiva) hanno subito un deterioramento durante il periodo in esame. È importante sottolineare che per stabilire il pregiudizio non tutti gli indicatori di pregiudizio devono mostrare una tendenza pregiudizievole, dato che nessuno di essi è determinante conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(76)

Dall'inchiesta è emerso in particolare che a causa dei grandi volumi di importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione (del 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta), l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, nonostante il peggioramento della situazione dei costi. Questa riduzione dei prezzi di vendita ha avuto un impatto negativo diretto su redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Il significativo deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi un chiaro segnale del notevole pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La parte interessata non ha fornito nuovi elementi di prova o argomentazioni per contestare tale conclusione.

(77)

La parte interessata ha messo in dubbio che l'industria dell'Unione fosse effettivamente stata costretta a ridurre i prezzi per mantenere la propria quota di mercato, poiché nonostante una sottoquotazione del 21,1 %, essa ha ridotto i prezzi solo del 7 %.

(78)

Nel rispondere a questa asserzione è importante sottolineare che la sottoquotazione dei prezzi non è un semplice confronto dei prezzi, ma segue la metodologia descritta nei considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio e pertanto la sua portata non è necessariamente riflessa nell'evoluzione dei prezzi dell'industria dell'Unione. In ogni caso, si ricorda che l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre costantemente i prezzi nel corso del periodo in esame, nonostante il peggioramento della sua situazione economica, ed è andata in perdita già nel 2013. Alla luce di ciò, una riduzione dei prezzi del 7 % non può essere considerata non significativa.

(79)

In base a quanto precede, si conferma la conclusione raggiunta al considerando 106 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(80)

Alcune parti hanno sostenuto che determinati indicatori, come la capacità produttiva, non seguivano un andamento pregiudizievole e che altri indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato e il livello dei prezzi di vendita, dovevano essere analizzati nel contesto di un calo dei consumi del periodo in esame.

(81)

Per quanto riguarda la capacità produttiva, essa è effettivamente rimasta stabile nel corso del periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che l'industria dell'Unione è costituita da un unico produttore, che dispone di un impianto di produzione integrato costituito da fasi di produzione accuratamente allineate le quali limitano la possibilità che improvvisi cali della capacità richiedano profonde e costose riorganizzazioni. Nonostante ciò, l'industria dell'Unione ha attenuato gli effetti del calo della domanda con arresti di produzione, come spiegato nel considerando 84 del regolamento provvisorio. Inoltre, l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi per attenuare l'impatto del calo della domanda sul costo di produzione.

(82)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che non erano state fornite informazioni dettagliate sul modo in cui l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi. Inoltre, tale parte interessata ha sostenuto che qualsiasi riduzione dei costi era solo marginale. Essa ha asserito che l'industria dell'Unione non fosse riuscita ad adeguarsi ai mutamenti del mercato dell'Unione e che quindi qualsiasi pregiudizio subito fosse autoinflitto.

(83)

In risposta, la Commissione rammenta che sulla riduzione dei costi fissi effettuata dall'industria dell'Unione sono state fornite informazioni dettagliate al considerando 84 del regolamento provvisorio. L'industria dell'Unione si è inoltre adeguata al calo della domanda adattando il suo processo produttivo a un tasso di produzione più basso. La Commissione ha analizzato attentamente lo sviluppo dei costi fissi durante il periodo in esame. L'inchiesta ha rilevato che l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi complessivi e di conseguenza nello stesso periodo il costo fisso per tonnellata è aumentato solo del 24 %. Se l'industria dell'Unione non avesse adottato i suddetti provvedimenti e quelli descritti nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i costi fissi sarebbero aumentati del 66 %. In considerazione di ciò, la Commissione conferma la conclusione che l'industria dell'Unione ha agito in modo appropriato per adeguarsi al calo delle vendite ed è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi. L'asserzione che il pregiudizio fosse autoinflitto non è pertanto confermata dai risultati dell'inchiesta e di conseguenza è respinta.

(84)

L'inchiesta ha rilevato che i prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame. Questa politica dei prezzi non può essere spiegata con l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. È anche importante sottolineare che le importazioni cinesi in dumping rappresentano una percentuale considerevole delle vendite sul mercato dell'Unione e quindi hanno un impatto importante su tale mercato, che costituisce il mercato principale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 76, il margine di sottoquotazione delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha potuto far altro che ridurre i prezzi di vendita per mantenere un livello sufficiente di attrattività e limitare la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato. La Commissione ha raccolto elementi di prova sulle trattative contrattuali, alle quali hanno partecipato utilizzatori e distributori di aspartame, da cui risulta che il prezzo delle importazioni cinesi viene utilizzato per esercitare pressioni sull'industria dell'Unione. Ciò ha avuto effetti negativi diretti in particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione. Il deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi legato direttamente alle importazioni cinesi in dumping e tale nesso non è alterato dal calo dei consumi dell'Unione.

(85)

Per quanto riguarda il considerando 110 del regolamento provvisorio, una parte ha sostenuto che la fonte delle statistiche sull'evoluzione dei prezzi delle materie prime doveva essere resa pubblica e ha messo in dubbio la constatazione che due delle principali materie prime rappresentano solo il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile. In base ai dati sui costi di tale parte, queste due materie prime costituirebbero quasi il 50 % del costo di produzione complessivo dei produttori esportatori e quindi la Commissione dovrebbe riconsiderare le conclusioni raggiunte nel considerando 110 del regolamento provvisorio.

(86)

Le informazioni relative ai prezzi delle materie prime sono state ottenute dalla CCM e una loro sintesi è stata inserita nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate in seguito alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.

(87)

Come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame/prodotto simile viene fabbricato miscelando due amminoacidi (L-aspartico e L-fenilalanina) in quantità più o meno uguali. Dopo la ricezione di statistiche supplementari riguardanti il periodo dell'inchiesta invece dell'anno di calendario 2014, l'evoluzione dei prezzi delle materie prime è stata riveduta. Durante il periodo in esame il prezzo dell'L-aspartico è aumentato dell'1 % e quello dell'L-fenilalanina è diminuito del 23,6 %. Tale revisione del prezzo delle materie prime non ha alterato la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, secondo cui questi due amminoacidi rappresentano insieme circa il 25 % del costo di produzione complessivo per l'industria dell'Unione. Ciò corrisponde anche con i dati del produttore del paese di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, i suoi dati sui costi non sono stati verificati dalla Commissione, dato che essa non ha beneficiato di un trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato. Di conseguenza i suoi dati sui costi non possono essere presi in considerazione. La constatazione che le due principali materie prime rappresentano circa il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile è quindi mantenuta, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio.

(88)

Sulla base di dati statistici aggiornati, l'impatto massimo del costo delle materie prime sull'evoluzione del costo/prezzo del prodotto in esame e del prodotto simile è una riduzione del 4,6 %. Dall'inchiesta è risultato tuttavia che la riduzione del prezzo del prodotto in esame è stata del 12 % durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando 77 del regolamento provvisorio. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, il calo del prezzo delle materie prime non può spiegare in modo chiaro la riduzione del prezzo del prodotto in esame e pertanto non modifica la conclusione raggiunta nel considerando 110 del regolamento provvisorio, cioè che i produttori esportatori cinesi hanno praticato una politica dei prezzi piuttosto aggressiva nel mercato dell'Unione e hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

(89)

Un'altra parte ha sostenuto che il fatto che l'industria dell'Unione sia stata in grado di mantenere la propria quota di mercato indica chiaramente che le importazioni dalla RPC non causano alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.

(90)

Riguardo a tale obiezione va notato che l'evoluzione delle quote di mercato è solo uno degli aspetti considerati nell'analisi del nesso di causalità. Il fatto che la notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi nel periodo in esame non abbia ancora portato a una perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione e che quindi sia i produttori esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione abbiano mantenuto la propria quota di mercato sembra inoltre indicare che il mercato dell'Unione è più rigido di quanto previsto per un prodotto di base. Il prodotto in esame/prodotto simile ha un ruolo piuttosto marginale nel costo di produzione degli utilizzatori (inferiore al 3 %), mentre i fornitori dell'industria farmaceutica e alimentare sono soggetti a procedure di certificazione molto lunghe e onerose. Ciò significa che, almeno fino al termine del periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli utilizzatori ha preferito mantenere i fornitori di fiducia già certificati piuttosto che affrontare una procedura di certificazione basata su indicazioni dei prezzi.

(91)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva ridotto i suoi prezzi nel periodo dell'inchiesta «solo» del 7 %, di cui il 4,6 % era dovuto al calo dei prezzi delle materie prime. Secondo tale parte interessata, la vera causa del calo dei prezzi di vendita è quindi l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Detta parte interessata ha inoltre annualizzato il calo dei prezzi dovuto ad altri fattori, pari al 2,4 %, osservato nel periodo in esame ed è giunta a 0,056 EUR/kg all'anno. In base a ciò la parte interessata ha concluso che il calo è analogo alla differenza di prezzo osservata per i materiali di imballaggio, considerata trascurabile dalla Commissione nel considerando 66. La parte interessata ha pertanto sostenuto che l'impatto sui prezzi di altri fattori non poteva essere considerato notevole.

(92)

In risposta a tale argomentazione è importante chiarire che nel considerando 88 la Commissione ha stabilito che l'evoluzione dei prezzi delle materie prime potrebbe spiegare al massimo un calo del 4,6 % del prezzo del prodotto in esame. Si tratta di un massimo teorico e ciò non significa che i prezzi debbano necessariamente diminuire dello stesso margine nello stesso periodo. Ciò vale in particolare per un prodotto come l'aspartame, che non è venduto a prezzi ad hoc bensì tramite contratti di vendita annuali o pluriennali con prezzi fissi. L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione era soggetta alla forte e continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi in dumping e che è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita nonostante un generale deterioramento della struttura dei costi. Inoltre, l'approccio annualizzato presentato dalla parte interessata non può essere accettato. A causa delle fluttuazioni annuali osservate nei prezzi di vendita e nei prezzi delle materie prime, quest'approccio annualizzato non rispecchia la realtà economica e non è corretto dal punto di visto metodologico. La differenza di prezzo per i materiali di imballaggio costituisce invece una differenza reale in un dato anno e in quanto tale è effettivamente trascurabile, visto il prezzo del prodotto in esame.

(93)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene che nel fascicolo esistano prove sufficienti riguardo alla pressione sui prezzi e al suo notevole impatto negativo sull'industria dell'Unione.

(94)

In mancanza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione descritti nei considerando da 108 a 113 del regolamento provvisorio, si confermano questi risultati.

5.2.   Effetto di altri fattori

(95)

Alcune parti interessate hanno sostenuto o ribadito che qualsiasi pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dal calo dei consumi nell'Unione. A tale riguardo una parte interessata ha sostenuto che il calo dei consumi era dovuto alla maggiore concorrenza di altri edulcoranti, in particolare l'acesulfame potassio («acesulfame K»), e alle maggiori preoccupazioni per la salute associate al prodotto in esame e al prodotto simile. Alcune parti interessate hanno anche sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dal peggioramento dell'andamento delle esportazioni e/o era autoinflitto per l'incapacità dell'industria di adeguarsi al calo della domanda.

(96)

Una parte ha anche affermato che le perdite dell'industria dell'Unione sono da attribuire al considerevole deprezzamento registrato, che ha avuto un impatto negativo sui costi dell'industria dell'Unione e spiega le perdite subite dall'industria dell'Unione. Una parte ha sostenuto che la vendita del produttore dell'Unione avvenuta poco dopo l'apertura della presente inchiesta non era stata presa in considerazione nella valutazione della causa del pregiudizio.

5.2.1.   Consumo

(97)

Come già indicato nei considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio, il calo dei consumi nell'Unione può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che tale calo non era sufficiente per spiegare l'ampiezza e il gravità del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e quindi non poteva annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(98)

Per quanto concerne l'argomentazione che la Commissione non abbia valutato l'impatto degli altri edulcoranti, in particolare quello dell'acesulfame K, sul mercato dell'aspartame, non è stato dimostrato perché e come le cifre relative pregiudizio presumibilmente più grave nel caso dell'acesulfame K (6) siano un elemento rilevante ai fini della presente inchiesta.

(99)

Fatto ancora più importante, l'inchiesta ha rilevato che anche se tra i diversi edulcoranti talvolta si effettuano sostituzioni, queste sono piuttosto limitate, poiché lo sviluppo e l'approvazione di nuove formule è un processo rischioso, lungo e costoso. In ogni caso, i dazi istituiti sull'acesulfame K originario della RPC possono solo rafforzare l'attuale posizione del prodotto in esame e del prodotto simile sul mercato dell'Unione, piuttosto che incidere negativamente e unicamente sull'industria dell'Unione, come sostenuto.

(100)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che la causa principale del pregiudizio fosse il calo dei consumi dovuto a considerazioni di ordine sanitario e alla conseguente sostituzione con altri edulcoranti, tra cui l'acesulfame K. La parte interessata ha affermato che la conclusione della Commissione, secondo cui la possibilità di sostituzione degli edulcoranti è limitata, era in contraddizione con il regolamento provvisorio ed ha ribadito che la Commissione non aveva affrontato le conclusioni dell'inchiesta antidumping contrarie all'acesulfame K e il loro impatto sull'attuale inchiesta.

(101)

Nel considerando 97 la Commissione ha concluso che gli effetti del calo dei consumi e il loro impatto limitato non può spiegare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La parte interessata non ha fornito alcuna nuova informazione al riguardo e quindi l'asserzione che il calo dei consumi annulli il nesso di causalità è respinta.

(102)

In mancanza di altre osservazioni sul calo dei consumi si confermano le conclusioni raggiunte nel considerando 122 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni

(103)

La tabella 10 del regolamento provvisorio conteneva un errore di trascrizione (invece degli indici dei prezzi medi all'esportazione indicava gli indici dei livelli dei prezzi osservati sul mercato dell'Unione). Nonostante questo errore di trascrizione, l'analisi e le conclusioni erano basate su dati corretti. Gli indici dei prezzi rettificati sono i seguenti:

Tabella 10

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio

Indice

100

89

101

97

94

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(104)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha causato il pregiudizio, si ricorda che è stato rilevato, come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, che questo fattore ha effettivamente contribuito al pregiudizio subito. Tuttavia, come spiegato nei considerando 116 e 118 del regolamento provvisorio, non è stato ritenuto tale da annullare il nesso di causalità. Si ricorda che l'inchiesta ha accertato che durante il periodo dell'inchiesta la quota di produzione esportata è stata sostanzialmente inferiore alla quota di produzione venduta sul mercato dell'Unione.

(105)

Va inoltre ricordato che l'inchiesta ha rivelato che è stata la RPC a estromettere l'industria dell'Unione dai mercati di altri paesi terzi. Le statistiche disponibili (7) mostrano che nei principali mercati di destinazione delle esportazioni dell'industria dell'Unione, come il Brasile, l'Argentina, il Messico e la Turchia, la RPC ha venduto considerevoli e crescenti quantitativi a prezzi simili o persino inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. Non si può non tener conto della situazione mondiale generale, in cui la RPC si sta praticamente assicurando la fornitura mondiale di questo prodotto (8). Gli esportatori cinesi hanno praticato prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione anche sui mercati dei paesi terzi. In considerazione del fatto che non esistono praticamente altri operatori sul mercato mondiale fuorché quello giapponese, che vende quantitativi molto inferiori a prezzi notevolmente superiori a quelli della RPC nei principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione, è lecito concludere che il calo dei volumi e dei prezzi delle vendite all'esportazione sia dovuto principalmente alla politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi.

(106)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno chiesto alla Commissione di dimostrare in termini quantificabili come l'impatto del calo dei consumi e dell'andamento delle esportazioni dell'Unione fosse limitato e non avesse annullato il nesso di causalità.

(107)

La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, vengono esaminati fattori diversi dalle importazioni in dumping e i loro effetti pregiudizievoli non dovrebbero essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. Pertanto non si esclude che altri fattori possano contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non prescrive tuttavia alcuna quantificazione del contributo degli altri fattori. Distinguendo e separando gli effetti di altri fattori, la Commissione ha rispettato l'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

(108)

In mancanza di altre osservazioni sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano i risultati riportati nei considerando da 114 a 118 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Pregiudizio autoinflitto

(109)

In risposta all'asserzione che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato autoinflitto, va detto che tale argomento è stato affrontato nel considerando 81. In ogni caso, dato che la capacità di produzione totale dell'industria dell'Unione è ancora nettamente inferiore al consumo dell'Unione, non si può parlare di un pregiudizio autoinflitto a causa di una generale sovraccapacità.

5.2.4.   Altri fattori citati dalle parti interessate

(110)

Per quanto riguarda l'argomentazione della parte interessata riguardante il deprezzamento registrato, si ricorda che il deprezzamento registrato nella contabilità dell'industria dell'Unione non è stato preso in considerazione nella valutazione dei costi e della redditività, come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio.

(111)

Per quanto riguarda l'affermazione che le vendite del produttore dell'Unione avrebbero dovuto essere valutate nell'analisi del nesso di causalità, occorre sottolineare quanto segue. La parte interessata non ha dimostrato in che senso il cambiamento di proprietà dell'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell'analisi del nesso di causalità. Il proprietario precedente, Ajinomoto Co., ha sempre avuto il suo principale impianto di produzione in Giappone, dove ha recentemente sviluppato un nuovo metodo di produzione. La società Ajinomoto Co. ha preso la decisione commerciale di consolidare le proprie sedi di produzione di aspartame in Giappone. L'inchiesta ha confermato che il nuovo proprietario sostiene pienamente la denuncia e si è impegnato a continuare la produzione di aspartame, come indicato al considerando 68 del regolamento provvisorio.

(112)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha sostenuto che, poiché l'intenzione di vendere l'impianto di produzione dell'Unione era già nota nel 2014, il proprietario di tale impianto non ha effettuato i necessari adeguamenti e investimenti/miglioramenti per affrontare le difficili condizioni di mercato. La parte interessata ha sostenuto che tale questione non era stata debitamente valutata dalla Commissione nell'analisi del nesso di causalità.

(113)

In risposta a tale affermazione, la Commissione ricorda che l'inchiesta ha esaminato i provvedimenti del produttore dell'Unione ed ha concluso che era stata adottata una serie di misure per attenuare gli effetti negativi del mercato in declino e delle pratiche di dumping cinesi. Le conclusioni a tale riguardo sono riportate nel considerando 83. La tabella 8 del regolamento provvisorio indica che gli investimenti, anche se in calo, hanno continuato ad essere effettuati e in alcuni anni durante il periodo in esame sono persino aumentati. Inoltre, è chiaro che l'Ajinomoto Co. aveva un forte interesse a non incidere negativamente sull'attività commerciale del produttore dell'Unione, dato che intendeva vendere la società in continuità aziendale. Alla luce di quanto precede, si ritiene che la vendita del produttore dell'Unione sia stata analizzata in misura sufficiente e che nel fascicolo non esista alcuna prova a sostegno delle affermazioni della parte interessata.

(114)

In assenza di altre osservazioni in merito ai considerando 119, 120, 123, 124, 126 e 127 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni ivi contenute.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(115)

L'inchiesta ha dimostrato che la continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi combinata alla loro forte presenza sul mercato dell'Unione ha causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. I prezzi già bassi delle importazioni cinesi sono diminuiti in modo marcato durante il periodo in esame e tale calo non può essere attribuito interamente all'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Il ribasso dei prezzi ha avuto un impatto negativo diretto sulla redditività dell'industria dell'Unione ed ha contribuito a renderla deficitaria sul mercato dell'Unione.

(116)

In base a quanto precede la Commissione conferma la sua conclusione che le importazioni oggetto di dumping hanno causato all'industria dell'Unione un notevole pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(117)

La Commissione ha esaminato attentamente gli effetti di tutti gli altri fattori noti che potevano incidere negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione. Essa riconosce che alcuni fattori (il calo dei consumi nell'Unione e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione) possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il loro impatto è stato limitato in termini di portata o/e intensità e perciò non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito.

(118)

Si confermano pertanto le conclusioni riportate nei considerando 128 e 131 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(119)

Una parte interessata ha asserito che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, dato che le misure proposte comporterebbero effettivamente la chiusura del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, lasciando agli utilizzatori un'unica fonte di approvvigionamento (cioè l'industria dell'Unione). Secondo la parte interessata, ciò significa anche che le misure metterebbero l'industria dell'Unione in una posizione di mercato dominante, di cui essa potrebbe approfittare pienamente. Le parti hanno anche messo in discussione la coincidenza temporale della vendita del denunciante e della presentazione della denuncia.

(120)

La Commissione non è d'accordo con questa argomentazione. Oltre che nella RPC, esiste una produzione considerevole anche in Giappone. Ciò significa che vi sono fonti alternative a disposizione degli utilizzatori. Fatto ancora più importante, l'asserzione secondo la quale le misure proposte chiuderebbero il mercato per i produttori cinesi non è né comprovata né sostenuta dai risultati dell'inchiesta. I dazi proposti sono stati calcolati in base ai dati verificati di tutte le parti interessate coinvolte in questo caso. In base ai livelli dei prezzi osservati durante il periodo dell'inchiesta, i dazi elimineranno soltanto gli effetti delle pratiche commerciali sleali e non sostenibili sul livello dei prezzi dell'Unione. Il fatto che esista un unico produttore dell'Unione non significa che egli sarà in una posizione dominante e non vi sono indicazioni che abuserà di tale posizione se dovesse ottenerla in futuro, visto che esistono fonti di approvvigionamento alternative, come la RPC e il Giappone. Si prevede che in seguito all'istituzione di misure l'industria dell'Unione sarà in grado di aumentare la sua produzione e il volume delle vendite in un mercato retto da un'effettiva concorrenza. I prezzi praticati dagli esportatori cinesi dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione sarà liberata dalla forte pressione sui prezzi che questi esercitano attualmente sul mercato dell'Unione. Infine, le parti non hanno dimostrato in che senso la coincidenza temporale tra la vendita degli impianti di produzione dell'Unione e la presentazione della denuncia aveva un impatto sull'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene in ogni caso che la questione non abbia alcun influsso sulla valutazione dell'interesse dell'Unione. Tali argomentazioni sono quindi considerate infondate.

(121)

D'altra parte merita di essere sottolineato che, secondo i risultati dell'inchiesta, se si permette la continuazione delle attuali pratiche commerciali, l'industria dell'Unione sarà con ogni probabilità costretta ad abbandonare completamente il mercato, lasciando agli utilizzatori la sola alternativa di importazione che non è certamente nell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ritiene che il mantenimento della produzione nell'Unione sia essenziale per la concorrenza.

(122)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, dato il basso valore dell'operazione di vendita dell'industria dell'Unione, il proprietario non poteva garantire con certezza il futuro dell'aspartame.

(123)

Tale affermazione è puramente speculativa. In ogni caso, la Commissione osserva che la produzione di aspartame è continuata in seguito al cambiamento di proprietà. La Commissione ha valutato attentamente gli interessi di tutte le parti interessate e, come spiegato al considerando 144 del regolamento provvisorio, ha concluso che l'istituzione di misure è giustificata e non è contraria all'interesse generale dell'Unione.

(124)

In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si mantengono i risultati e le conclusioni riportati nei considerando da 133 a 145 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(125)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di separare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping e quello causato dall'andamento delle esportazioni e di calcolare un margine di pregiudizio distinto per questi due fattori. Tale parte ha anche chiesto che venisse effettuato un adeguamento al prezzo non pregiudizievole per far fronte all'aumento dei costi fissi dovuto al calo del volume di produzione. La parte ha proposto di utilizzare i costi osservati nell'ambito del miglior utilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione nei tre anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Infine, detta parte ha chiesto anche un adeguamento al prezzo non pregiudizievole presumibilmente gonfiato dalle materie prime acquistate a prezzi di trasferimento.

(126)

Come spiegato sopra ai punti 4 e 5 in relazione al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha constatato che le condizioni per la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità fissate nell'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, sono soddisfatte. Il calcolo dei margini di pregiudizio distinti per i diversi fattori che contribuiscono al pregiudizio non è un obbligo giuridico e non è nella prassi della Commissione. La Commissione ha debitamente distinto e separato gli effetti di altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio dagli effetti delle importazioni in dumping. La Commissione ha constatato che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(127)

Inoltre, il prezzo non pregiudizievole è stabilito per il periodo dell'inchiesta in base ai dati relativi al periodo dell'inchiesta, e ciò vale per tutti i parametri, compreso l'utilizzo degli impianti. Infine, l'asserzione che l'industria dell'Unione abbia acquistato materie prime a prezzi di trasferimento dalle parti collegate non è stata confermata dall'inchiesta. Anzi, l'inchiesta ha stabilito chiaramente (come già indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) che l'industria dell'Unione ha acquistato materie prime a prezzi di mercato nel corso di tutto il periodo in esame.

(128)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione doveva verificare se il calo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale si era tradotto in un calo dei prezzi delle materie prime per l'industria dell'Unione. Essa ha affermato che se i prezzi delle materie prime sono più elevati sul mercato internazionale, il calcolo del pregiudizio dovrebbe essere adeguato di conseguenza. A tale riguardo la Commissione ricorda che al considerando 125 del regolamento provvisorio essa ha concluso che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a condizioni di mercato e non sono stati presentati nuovi elementi che mettano in discussione tale conclusione.

(129)

In considerazione di quanto precede, le richieste riguardanti gli adeguamenti al prezzo non pregiudizievole sono respinte. In mancanza di altre osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, si mantiene la metodologia applicata alla fase provvisoria, come spiegato nei considerando da 147 a 152 del regolamento provvisorio.

7.2.   Misure definitive

(130)

Viste le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni di aspartame originario della RPC. Secondo la regola del dazio inferiore, in questo caso le misure dovrebbero essere istituite al livello corrispondente al più basso di questi margini.

(131)

In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

124,0

55,4

55,4

Gruppo Sinosweet

126,0

59,4

59,4

Gruppo Niutang

121,4

59,1

59,1

Tutte le altre società che hanno collaborato

124,6

58,8

58,8

Tutte le altre società

126,0

59,4

59,4

(132)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per dette società. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.

(133)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (9) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(134)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.3.   Impegni

(135)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori cinesi e la Camera di commercio internazionale cinese (CCOIC) hanno espresso un interesse a presentare offerte di impegno sui prezzi o un'offerta di impegno congiunto. Tuttavia, soltanto una società ha presentato un'offerta di impegno sufficientemente comprovata entro il termine fissato all'articolo 8 del regolamento di base. Il prezzo minimo all'importazione proposto era costituito da un elemento variabile che rifletteva l'andamento dei prezzi della principale materia prima (cioè L-fenilalanina) e un elemento fisso che rifletteva i costi rimanenti.

(136)

La Commissione ha valutato l'offerta e ha rilevato una serie di rischi connessi allo specifico prodotto.

(137)

L'aspartame è venduto a grandi clienti che acquistano quantità considerevoli all'interno e all'esterno dell'Unione con contratti globali. Gli esportatori sarebbero in grado di compensare l'aumento dei prezzi nell'Unione riducendo i prezzi applicati nei paesi terzi. Tale compensazione annullerebbe perciò qualsiasi effetto riparatore. Il problema è particolarmente grave nel caso in questione, perché sarebbe impossibile (o per lo meno molto difficile) individuare la compensazione.

(138)

Inoltre, i prezzi delle materie prime dell'aspartame sono volatili, come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio. Gli impegni sui prezzi non sono rimedi efficaci in caso di prodotti con costi di produzione volatili. Nei periodi di calo dei prezzi essi impediscono agli esportatori di reagire alle forze di mercato. Tale fluttuazione è confermata, come dimostrano le ultime statistiche sulle esportazioni, in cui i prezzi cinesi dell'aspartame sono risultati in costante diminuzione.

(139)

Infine, dato che a nessuna delle società era stato concesso il TEM, la Commissione non ha potuto valutare appieno l'attendibilità dei conti, che, tra l'altro, è fondamentale per creare il rapporto di fiducia su cui si basano gli impegni.

(140)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che le offerte di impegno non potevano essere accettate.

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(141)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(142)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 (codice TARIC 2924299805).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazi antidumping definitivi

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C067

Gruppo Sinosweet:

 

Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC

 

e Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC

59,4 %

C068

Gruppo Niutang:

 

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, RPC

 

e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

59,1 %

C069

Tutte le altre società che hanno collaborato:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC

58,8 %

C072

Tutte le altre società

59,4 %

C999

3.   Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015),

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento e

c)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione,

la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi assoggettate all'aliquota del dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

(3)  Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd contro Commissione europea, causa T-586/14 (GU C 156 del 2.5.2016, pag. 36). La sentenza è stata oggetto d'impugnazione, causa C-301/16 P.

(4)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(5)  La CCM Information Sciences and Technology Co., Ltd. è una società di ricerca che fornisce servizi di informazione sui mercati, di esplorazione e ricerca dei dati e di consulenza (www.cnchemicals.com).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52).

(7)  Le statistiche sono state ottenute dalla base dati sulle esportazioni cinesi e sono disponibili nel fascicolo aperto consultabile dalle parti interessate.

(8)  L'unico produttore degli Stati Uniti ha abbandonato il mercato nel 2014, indicando le importazioni a basso costo come motivo principale: Nutrasweet to exit artificial sweetener aspartame business del 24 settembre 2014, www.cnbc.com/2014/09/24/. In base ai dati del mercato, la Corea del Sud ha gradualmente ridotto il volume di produzione e si appresta a cessare del tutto la produzione in un prossimo futuro.

(9)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


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